Prot. Nr. CNSA/02.18 Malpensa, 4 maggio 2018

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S.I.A.P Sindacato Italiano Appartenenti Polizia Coordinamento Nazionale personale del Settore Aereo Prot. Nr. CNSA/02.18 Malpensa, 4 maggio 2018 Al Alla Segretario Generale Nazionale dr. Giuseppe TIANI Segreteria Nazionale SIAP SEDE OGGETTO: Revisione del trattamento economico per attività di aeronavigazione e volo del personale non dirigente della P. di S. Caro Giuseppe, il peculiare trattamento economico che compensa il rischio, il disagio e le responsabilità connesse all attività di aeronavigazione e volo del personale della P. di S., è attualmente ancorato al sistema in vigore per il personale delle FF.AA. regolato dalla L. 78/83. Purtroppo, con il D.P.R. 394/1995, pur mantenendo inalterato il testo normativo della legge anzidetta, è stata completamente stravolta la ratio originaria, facendo assumere al trattamento economico in questione un carattere prevalentemente retributivo (con connessi riflessi pensionistici), piuttosto che indennitario. Infatti, fino al 1995, la L.78/83 prevedeva per il personale aeronavigante e di volo, solo due fasce indennitarie (la prima per gli ufficiali e i sottufficiali con più di 14 anni di servizio e la seconda per i sottufficiali con meno di 14 anni di servizio) le cui misure venivano incrementate del 20% per ogni sessennio di servizio prestato, gratificando in tal modo l esperienza maturata sul campo. A seguito della modifica introdotta col D.P.R. 394/1995, le fasce sono diventate 16 (riviste a seguito del D.lgs. 95/2017) e determinano gli importi dell indennità d impiego operativo di base [da cui si ricavano, per maggiorazione, le indennità di aeronavigazione (190%) e volo (150%)] in funzione della scala gerarchica militare, dal Caporalmaggiore fino a Generale, e secondo la generica anzianità,di servizio. Con la stessa norma è stato contestualmente soppresso il sistema sessennale d incremento delle indennità. Tale nuovo sistema tabellare, traslato al personale aeronavigante della Polizia di Stato con l art. 11, del D.P.R. n. 395/95, senza il necessario adeguamento funzionale, ha prodotto un eccessivo divario indennitario tra le qualifiche iniziali e apicali dei diversi ruoli, con conseguenti distorsioni, sperequazioni e iniquità, premiando l appartenenza ai ruoli e qualifiche più elevate, piuttosto che il reale esercizio di funzioni, apporto di competenze, assunzione di rischi e responsabilità connesse all attività Istituzionale di volo a bordo di aeromobili. Tale stravolgimento ha evidentemente soddisfatto solo le aspettative del comparto militare, all interno del quale la specificità

delle funzioni svolte, la tipologia della prestazione lavorativa, i livelli di responsabilità e rischio assunti sono coerenti con le posizioni/profili professionali, delineati e armonizzati dal loro ordinamento, all interno dei diversi ruoli e gradi. Com è noto nel comparto miliare (Esercito, Marina e Aeronautica) l attività di aeronavigazione (piloti), è esercitata esclusivamente dal personale appartenete al ruolo degli Ufficiali, mentre le attività di manutenzione/volo (specialisti) sono riservate al personale dei ruoli Ufficiali e Marescialli. Le stesse attività (aeronavigazione e manutenzione/volo), all interno del Settore Aereo della Polizia di Stato, sono esercitate indistintamente dal personale appartenente a tutti i ruoli che espletano funzioni di polizia, selezionato e in possesso del diploma di scuola secondaria di 2 grado. Le responsabilità sono attribuite in relazione al conseguimento e al possesso di specifici titoli professionali (brevetti, abilitazioni, qualificazioni, ecc.) secondo quanto previsto dal D.C.P. del 13/03/2007. Il decreto in questione, regola le attribuzioni di tali titoli professionali di volo secondo un criterio di progressività, basato fondamentalmente sul concetto che le abilità richieste, sono la somma delle competenze e delle esperienze, acquisite e maturate secondo un percorso formativo continuo. Questo riassetto normativo, indotto anche da ineluttabili esigenze legate alla sicurezza del volo, ha determinato e lo determina tuttora, ad esempio, l attribuzione della funzione di Capo Equipaggio/Comandante d aeromobile a prescindere dall appartenenza a un determinato ruolo o qualifica (indifferentemente dalla scala gerarchica). La rappresentazione a blocchi inserita nella tabella n.1, consente di evidenziare gli elementi che determinano il trattamento economico connesso con l esercizio delle attività di aeronavigazione/volo e come gli stessi interagiscono differentemente per il personale del comparto sicurezza e per il comparto difesa. Il primo dato che si riscontra è quello prodotto dall applicazione del limite di cumulo di cui alla L. 505/78, che di fatto determina la sostituzione del 50% dell indennità pensionabile attribuita alle FF.PP. con l indennità d impiego operativo di base attribuito alle FF.AA. Nulla ci sarebbe da eccepire su questo aspetto considerando che le due misure rappresentano il trattamento economico retributivo di base legato alla qualifica funzionale/posizione lavorativa e alle funzioni svolte nell ambito dei ruoli (scala gerarchica). La grave sperequazione è invece generata dal fatto che, così come prevede l attuale sistema normativo, le indennità di aeronavigazione/volo e le indennità supplementari sono ricavate maggiorazioni percentuali dell impiego operativo di base, quindi in base alla scala gerarchica militare. Il personale dei Settori aerei delle FF.PP. si trova ad essere indennizzato (contrariamente al principio che sancisce la parità di trattamento a parità di situazioni giuridiche soggettive) secondo un criterio che non è commisurato ai rischi, ai doveri, ai disagi e alle responsabilità assunte durante l esercizio delle attività di volo (di ordine penale, civile, amministrativo e disciplinare), che non sono assolutamente attenuate dal fatto che chi le esercita appartenga al ruolo degli Agenti/Assistenti piuttosto che a quello dei Sovrintendenti o degli Ispettori. Infatti, secondo la corrispondenza tra gradi e qualifiche, individuata nel 1995 (per il solo trattamento retributivo di base), il personale dei ruoli anzidetti, percepisce le indennità di aeronavigazione/volo sulla base della maggiorazione dell impiego operativo di base del ruolo dei caporali, sergenti e marescialli che all interno delle FF.AA. non sono impiegati nelle medesime condizioni operative del personale delle FF.PP.

Schema a blocchi degli elementi che determinano il trattamento indennitario di aeronavigazione Aeronaviganti FF. PP. Aeronaviganti FF.AA. IND. PENSIONABILE 50 % (limite di cumulo) Sostituzione IND. PENSIONABILE 50 % IMPIEGO OPERATIVO DI Integrazione IMPIEGO OPERATIVO DI (Assolve funzione retributiva in rapporto alla scala gerarchica e SOLO residualmente all anzianità di servizio) EMOLUM AGG.VO PENSIONABILE INDENNITÀ AERONAVIGAZIONE 90% dell IMP.OPERATIVO DI Indennità Pronto intervento aereo 85% dell IMP.OPERATIVO DI Emolumento Fisso Aggiuntivo Polizia Maggiorazione INDENNITÀ AERONAVIGAZIONE 90 % dell IMP.OPERATIVO DI Indennità Pronto intervento aereo 85 % dell IMP.OPERATIVO DI Tab 1

Con la rappresentazione esposta nella tabella n.2 vengono messe in evidenza le sole componenti indennitarie specifiche connesse con l attività di aeronavigazione del personale delle FF.PP. con anzianità media di 25 anni di servizio, sul quale normalmente ricadono le responsabilità e le funzioni del Capo Equipaggio/Comandante d aeromobile. A maggior riprova dell ingiusta e inadeguata applicazione del sistema indennitario militare al personale aeronavigante delle FF.PP. si consideri anche che sono ampiamente documentabili innumerevoli casi di Capi Equipaggio/Comandanti d aeromobile di ruolo o qualifica inferiore ai loro copiloti o specialisti di bordo [Gli esempi più eclatanti sono quelli relativi a piloti del ruolo degli Assistenti o dei Sovrintendenti che assolvono la funzione di Comandante d aeromobile, affiancati da Commissari, Vice Questori o Primi Dirigenti che svolgono la funzione di copilota. Al contrario di quello che ci si aspetterebbe, in queste situazioni il trattamento indennitario è paradossalmente INVERTITO, nel senso che a fronte di maggiori responsabilità corrispondono trattamenti nettamente inferiori o dimezzati. Si provi a immaginare quale sia l impatto emotivo e la frustrazione che colpisce i subordinati investiti di maggiori responsabilità derivanti dal Comando d aeromobile rispetto ai loro copiloti, superiori gerarchici]. Considerazioni simili possono essere fatte anche per il personale specialista, impiegato a bordo degli aeromobili, con mansioni di componente di Equipaggio Fisso di Volo (EFV) qualificato al Pronto Impiego Operativo di Polizia (PIOP). Ass. C.+25S 557 Sov.C +25S 624 Isp.Sup.+25S 658 V.Q.A.+25S 1.131 Aeronavigazione (90% dell impiego operative di base) Pronto Impiego Aereo (85% dell impiego operativo di base) Emolumento Fisso Aggiuntivo Polizia [art 13/2 co. D.P.R. 164/2002] (Riequilibrio del trattamento economico connesso con le specifiche responsabilità) Incremento auspicabile dell Emolumento Fisso Aggiuntivo Polizia ( PROPOSTA ) Tab 2

CONCLUSIONE E PROPOSTA Pur auspicando, nel medio periodo, una completa REVISIONE dell architettura del sistema che regola l attribuzione delle indennità d impiego operativo per attività di aeronavigazione (piloti), di volo (specialisti) e relative indennità supplementari per il personale della P. di S., ancora basato, secondo quanto previsto dall art 11 del D.P.R. n.51/2009, sulle misure e sulle maggiorazioni vigenti per il personale delle FF.AA. (L.78/1983) impiegato nelle medesime condizioni operative, si ritiene di proporre, considerando i ristretti tempi di attuazione dei Decreti Correttivi al Decreto Legislativo 95/2017, l urgente aggiornamento del cosiddetto Emolumento Fisso Aggiuntivo di Polizia, introdotto nel 2002 con il DPR 164, al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilità operativa del personale Aeronavigante e di volo. Tale emolumento, a cui sono stati attribuiti importi in misura inversa alla progressione gerarchica, aveva la funzione di tentare di ripianare le aberrazioni provocate dai D.P.R. n. 394/95 e n. 395/95. L aggiornamento e la revisione dell emolumento si rende necessario per i seguenti motivi: a) dal 2002 le indennità aeronautiche non sono state più incrementate dai rinnovi contrattuali, dato che da tale anno gli adeguamenti significativi sono stati riversati NON sulle indennità di impiego operativo di base militari (da cui derivano le indennità di Aeronavigazione/volo) ma sull emolumento aggiuntivo pensionabile militare, parimenti, con il C.C.N.L. polizia, gli incrementi delle nostre indennità pensionabili sono stati percepiti a metà a causa del noto divieto di cumulo sopracitato; b) in forza del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94, in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, (articolo 10, comma 1, lettera "o"), le indennità aeronautiche dei funzionari, a partire dalla nuova qualifica di Vice Questore Aggiunto in su, sono state aumentate, ulteriormente amplificato la forbice indennitaria, acutizzando la sperequazione con il restante personale; c) l Emolumento Fisso Aggiuntivo di Polizia, introdotto nel 2002 con misure indifferenziate, dovrebbe essere rideterminato, diversificandolo tra il personale destinatario dell indennità di aeronavigazione rispetto a quello destinatario dell indennità di volo, considerando la differente sperequazione (vedi Tabella n.2) subita dalle due categorie di personale specializzato, a causa dell applicazione di diverse percentuali di maggiorazione previste del sistema indennitario militare, e le diverse responsabilità attribuite al personale aeronavigante qualificato Capo Equipaggio P.I.O.P. /Comandante d aeromobile; d) necessità di introdurre nuove figure indennitarie per le nuove posizioni dei Vice Commissari, Commissari e Commissari Capo con anzianità di servizio di 25/29 anni; e) nel 2000 una delle amministrazioni pubbliche il cui ambito è caratterizzato dall impiego di mezzi aerei, nel passaggio dalla disciplina eteronoma all autonomia contrattuale ha dovuto affrontare il problema di collocare il personale aeronavigante in categorie professionali. Nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con l accordo del 24/05/2000, sono stati inquadrati nella posizione B2 il pilota di elicottero brevettato, nella posizione B3 il pilota di elicottero e nella posizione C1 il pilota di elicottero professionale. Si tratta di una progressione verticale per cui il pilota brevettato B2 si limita a svolgere l addestramento formativo, il pilota B3 svolge funzioni operative di copilota, mentre al pilota professionale sono attribuite responsabilità tra cui quella di Capo Equipaggio. Per l accesso al profilo professionale di pilota di elicotteri brevettato è richiesto il diploma di istruzione secondaria di 2 grado. È possibile porre in relazione le posizioni economiche con le qualifiche funzionali indicate dalla legge 312/80. Alla posizione B2 corrisponde la 5^ qualifica, alla B3 la 6^ qualifica e per finire alla C1 la 7^ qualifica funzionale. Allegati: 1- Tabella di riepilogo dell attuale struttura di attribuzione delle fasce d impiego operativo di base; 2- Aggiornamento dell Emolumento Aggiuntivo Fisso Polizia proposto per il personale destinatario dell indennità di Aeronavigazione; 3- Aggiornamento dell Emolumento Aggiuntivo Fisso Polizia proposto per il personale destinatario dell indennità di Volo; Il Coordinatore Nazionale Lorenzo Angili - Moglioni

Allegato 1 Misure in vigore art. 9 c. 3 D.P.R. nr. 52 del 16/04/2009 FF.AA. applicate alle qualifiche del personale non dirigente della P. di S. aggiornate dal D.lgs. n. 94/2017, D.lgs. n. 95/2017 e C.C.N.L. 2018. FASCIA Impiego operativo Dirigenti di base ( ) Direttivi Ispettori Sovrintendenti 1 685,65 (1) D.G. (2) 2 640,40 (1) D.S., P.D. V.Q. +23 (N) (2) 3 595,23 (1) P.D., V.Q., V.Q.A. +25 (S) (2) 4 550,02 (1) P.D., V.Q., V.Q.A. +13 (N) (2) 5 371,85 (1) V.Q. (2) SOST. COMM. 6 343,44 (1) V.Q.A. (2) ISP. SUPS +29 7 333,11 COMMISS. CAPO ISP. SUPS +25 8 306,55 SOV.TE C. +29 9 299,55 COMMISSARIO ISP.S., I.C., ISP. e V.ISP +25 SOV.TE C. +25 10 278,89 ISP. CAPO SOV.TE CAPO Agenti Assistenti ASSISTENTE C. +29 11 258,23 VICE COMM. +15 (S) ISPETTORE +15 SOV.TE +18 ASS.TE C. +25 12 237,57 ISPETTORE +10 SOV.TE +15 ASS.TE C. +17 13 229,82 ASS.TE C. 14 180,76 ISPETTORE SOV.TE VICE SOV. +10 ASSISTENTE 15 165,27 VICE COMMISS. 16 160,00 VICE SOV.TE 17 154,94 VICE ISPETTORE AGENTE S. 18 120,00 AGENTE Note: 1) Le qualifiche dei funzionari sono riferite al riordino effettuato dal D.Lgs. 95/2017; le misure indicate verranno adeguate annualmente secondo l indice ISTAT. 2) Per i funzionari si distingue il servizio dalla nomina (N) o totale comunque prestato (S).