nd_migration.pdf

Documenti analoghi
con sede a Berna L Associazione prevede due forme di adesione, come soci ordinari e soci sostenitori.

Associazione della Rete di aziende formatrici del Cantone Ticino (ARAF Ticino) STATUTO. 2 dicembre Articolo Contenuto Pagina I

Statuto. Associazione svizzera degli imprenditori Diritto. Diritto

STATUTO FIAS SEZIONE TICINO

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

Associazione sostenitori della pedagogia di Rudolf Steiner. Statuto

Schweizerische Bauleiter-Organisation. Organisation suisse des directeurs de travaux. Organizzazione svizzera dei direttori dei lavori

ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI REGIONALI DEL LAZIO. (Legge Regionale 10 maggio 1990 n. 53) STATUTO

Associazione svizzera degli imprenditori Consulenti aziendali

Sede L Associazione ha sede legale nel luogo in cui ha sede il segretariato centrale.

ASSOCIAZIONE Verena. L associazione Verena non è a scopo di lucro ed è inoltre apartitica e aconfessionale.

I. Denominazione, sede, scopo e patrimonio della Fondazione

Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

ASSOCIAZIONE SVIZZERA INQUILINI Federazione della Svizzera Italiana

Statuto della Conferenza svizzera delle scuole specializzate superiori (Conferenza SSS)

Statuto associazione Swiss Italian LEGO Users Group - SILUG

STATUTO AUTRICI E AUTORI DELLA SVIZZERA, ADS

Fornisce una piattaforma informativa completa sul tema delle malattie croniche dell edema.

REGOLAMENTO INTERNO Il documento si compone di venti articoli.

BOZZA STATUTO ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE SVILUPPO MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERSMB) -

STATUTO I. DISPOSIZIONI GENERALI. Articolo primo DENOMINAZIONE. Articolo 2 SCOPO II. COMPOSIZIONE

STATUTO. ART.1 - (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. LAVERDA con sede in Piazzetta degli Alpini, 12, Comune di Breganze.

COTIS Nome e sede Art. 1 Scopi e obiettivi dell associazione Art. 2 Membri, benefattori Art. 3

ASSOCIAZIONE COMMISSIONE TERZIARIO CHIASSO STATUTI (Art. 60 e segg. del Codice civile svizzero)

Associazione svizzera degli imprenditori Professionisti della costruzione

Statuti. Statuti del 01 luglio 2014

STATUTO. Art 2.2 L'associazione non ha fini lucrativi; è apolitica e aconfessionale.

Nei presenti statuti, l uso della forma maschile si riferisce anche alla forma femminile.

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

f. Coinvolgere attivamente i genitori nella progettazione, organizzazione e nello svolgim.ento

STATUTI della Sezione Ticino della Viscom (Associazione svizzera per la comunicazione visiva)

Statuto della società genealogica della Svizzera Italiana (SGSI)

STATUTO della SEZIONE VASCOLARE

Statuto ATiDU Ticino e Moesano

Statuti dell associazione Organizzazioni del mondo del lavoro nel settore forestale (Oml forestale Svizzera)

PROGETTO DI STATUTO SERVIZIO AMBULANZA LOCARNESE E VALLI

Statuti. 9 giugno 2017 (revisione parziale)

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA

STATUTO ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE SVILUPPO MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERSMB)

Statuto Associazione Prematuri Alto Adige

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

Statuti dell Alleanza Patriziale Ticinese

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

Società Interdisciplinare per lo Studio delle Malattie Sessualmente Trasmissibili

REGOLAMENTO CONGRESSUALE per le Condotte (Approvato dal Consiglio Nazionale di Slow Food Italia, febbraio 2018)

S T A T U T I (versione )

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO

FORMAZIONE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SVIZZERA (FCS) BILDUNG DETAILHANDEL SCHWEIZ (BDS) FORMATION DU COMMERCE DE DETAIL SUISSE (FCS)

STATUTO ASSOCIAZIONE TIRO STORICO DEL SAN GOTTARDO ASSOCIAZIONE TIRO STORICO DEL SAN GOTTARDO CASELLA POSTALE 176, 6780 AIROLO

CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE. (Ultima modifica 23/05/2013)

Statuto. 2. Essa è apolitica e aconfessionale e non persegue scopo di lucro.

Statuti dell Associazione TicinoEnergia

Statuti dell associazione Capra Grigia Svizzera

ABi Associazione Biennale dell immagine

ASSOCIAZIONE LOCARNESE E VALMAGGESE DI ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO STATUTO

NOME, FORMA GIURIDICA, SEDE DELLA SOCIETÀ, ANNO SOCIALE SCOPO

Associazione svizzera per lo sport nelle scuole professionali

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SVIZZERA INQUILINI SEZIONE DELLA SVIZZERA ITALIANA (adottato dall assemblea dei soci il )

Associazione Amici delle / Freunde der

La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

Statuti della Swiss Association di Professional Organizers (Swiss-APO)

Statuto di Pro Natura Ticino Lega svizzera per la protezione della natura, Sezione Ticino

L'Associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti è un associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MELIÀ MONSELICE (PD)

STATUTO. Associazione di promozione sociale «C ENTRO DENTRO»

Statuti. Capitolo. Nome / sede e finalità dell Associazione Appartenenza associativa. Organizzazione sociale Finanze Disposizioni finali

ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO

Associazione. dei gestori di shops presso stazioni di servizio della Svizzera AGSS. Statuto

STATUTO. Associazione Nazionale Consiglieri e Assessori Comunali A.N.C.A.C.

Statuto Associazione IL ROLANDO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Statuti dell Associazione delle banche estere in Svizzera

Associazione Italiana di Acustica

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

Regolamento di organizzazione

Statuti della Federazione Svizzera Aerostatica FSA

STATUTI Hockey Club Ascona

ALLEGATO A STATUTO S.I.A.C.

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

Associazione di quartiere Proposta di statuto

Organizzazione mantello della comunicazione commerciale

STATUTO. Art. 1 (denominazione, sede, durata)

MASTRODICASA - STATUTO

Associazione Swiss Young Internists (SYI)

STATUTO. CONVOCAZIONE COORDINAMENTO NAZIONALE ROMA sabato 23 GENNAIO ORE 9,30-17,30 (Centro Congressi Cavour, Via Cavour 50, Roma)

STATUTO. dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti.

INFORMAZIONI COSTITUZIONE NUOVI CIRCOLI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GTM-AIFI

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO DELL UNIVERSITA DI GENOVA. Art.1 Denominazione, sede, durata, riconoscimento

E costituita, ai sensi degli art.li 36 e ss. del cod. civ. l associazione denominata Ottavo Colle.

SI si propone inoltre, con le sue attività e il suo programma, a contribuire ad un senso di appartenenza tra gli italiani in Svezia.

Associazione Casa Andrea Cristoforo

IV Mezzi finanziari, patrimonio sociale e responsabilità

Associazione Radio Gwendalyn STATUTO

Transcript:

http://www.stadtluzern.ch/dl.php/de/5824839d4ed37/0_0_6_infoletter_ff_gesundheit_u nd_migration.pdf Associazione svizzera per la consulenza genitori bambini (ASCGB) Statuto aggiornato al 28 novembre 206 c/o polsan Effingerstrasse 2 30 Berna 062 5 20 info@sf-mvb.ch

www.sf-mvb.ch 2

Contenuto I. Denominazione, sede e scopo II. Soci III. Organizzazione IV. Finanziamento e altre disposizioni V. Disposizioni finali 3

I. Denominazione, sede e scopo Art. Denominazione, forma giuridica È costituita l Associazione senza fini di lucro denominata in tedesco: Schweizerischer Fachverband Mütter- und Väterberatung (SF MVB) in francese: Association Suisse des consultations parentsenfants (ASCPE) in italiano: Associazione Svizzera per la consulenza genitori bambini. L Associazione è costituita a norma dell art. 60 e segg. del CC. L Associazione è laica e politicamente indipendente. Sede 2 L Associazione ha sede presso la propria segreteria. Identità 3 L Associazione si pone come un organizzazione mantello per la consulenza ai genitori in Svizzera. Art. 2 Scopo L Associazione a) garantisce in modo duraturo la promozione della salute e la prevenzione per la prima infanzia; b) si impegna affinché in tutta la Svizzera vi sia un offerta di consulenza di qualità elevata per i genitori e gli educatori che sono a contatto con neonati e bambini piccoli (di età compresa tra 0-5 anni); c) promuove lo scambio specialistico e la collaborazione tra i soci, anche a livello interregionale e interdisciplinare; d) investe nella comunicazione specialistica; e) agisce per favorire il riconoscimento, a livello di servizi, e in tutto il territorio svizzero, della formazione per i genitori; f) promuove la formazione specialistica e continua, e il perfezionamento dei soci e dei professionisti che operano nel campo della promozione della salute e della prevenzione nell ambito della prima infanzia; g) tutela gli interessi dei suoi soci. 4

II. Art. 3 Soci Soci Sono soci dell Associazione le persone fisiche o giuridiche che condividono gli stessi scopi e finalità dell Associazione. I soci si dividono nelle seguenti categorie: - fornitori di servizi di consulenza per i genitori - professionisti attivi nella consulenza per i genitori - persone fisiche che non sono impiegate come consulenti per i genitori oppure come fornitori di servizi di consulenza per i genitori, e altre persone giuridiche Art. 4 Ammissione di un nuovo socio a) Il Comitato direttivo decide dell ammissione di un nuovo socio. b) L ammissione di un nuovo socio può essere negata a insindacabile giudizio del Comitato. Diritti e obblighi dei soci 2 I soci dell Associazione hanno i seguenti diritti e obblighi: a) L utilizzo dei servizi offerti dall Associazione b) La partecipazione all Assemblea dell associazione c) Il riconoscimento dello Statuto e il rispetto delle decisioni dell Associazione d) Il pagamento annuale della quota associativa Recesso 3 L adesione può essere ritirata alla fine di un anno civile. ll recesso deve essere annunciato in forma scritta e pervenire alla segreteria con un preavviso di 6 mesi. Esclusione 4 L Assemblea dell associazione può escludere i membri dell associazione nei casi seguenti: a) se hanno chiaramente agito contro gli interessi dell associazione; b) se si rendono morosi del pagamento della quota associativa. Art. 5 Soci sostenitori Possono essere soci sostenitori dell Associazione le persone fisiche e giuridiche che sostengono gli obiettivi dell Associazione stessa. Ammissione 2 Diventa socio sostenitore chi versa un contributo annuo minimo. Art. 6 Accesso al patrimonio associativo I soci o i sostenitori che si sono ritirati o sono stati esclusi non hanno alcun diritto al patrimonio dell associazione. 5

III. Art. 7 Organi e funzioni Organizzazione Organi dell Associazione a) Assemblea dell associazione b) Comitato c) Organo di revisione Funzioni dell Associazione d) Segreteria e) Commissioni e gruppi di lavoro f) Conferenza dei gruppi regionali e cantonali Art. 8 L Assemblea dell associazione L Assemblea dell associazione è il massimo organo. Essa è composta da tutti i soci. Diritto di voto 2 I piccoli fornitori (fino a 300 posti di lavoro per la consulenza) hanno 2 voti, i fornitori di media grandezza (30-800 posti di lavoro per la consulenza) hanno 3 voti e i fornitori più grandi (più di 800 posti per il lavoro di consulenza) hanno 4 voti. Tutti gli altri membri hanno un voto. Delega di voto 3 La delega di voto non è ammessa. Riunione 4 L Assemblea ordinaria dell associazione è convocata almeno una volta all anno, nel semestre successivo alla chiusura dell anno finanziario. Richieste 5 L Associazione prende in esame due tipi di richieste: a) le richieste di iscrizione all ordine del giorno, che devono pervenire, in forma scritta e motivata, al Comitato direttivo, almeno 60 giorni prima della riunione; b) le richieste riguardanti l ordine del giorno, che devono pervenire al Comitato direttivo, motivate e in forma scritta o per E-mail, almeno 0 giorni prima della riunione; Avviso 6 a) L avviso di convocazione deve avvenire almeno 20 giorni prima della riunione. b) L avviso deve specificare l ordine del giorno nonché le richieste e i documenti relativi alle attività sottoposte a delibera. 6

Assemblea straordinaria dell associazione 7 a) Un assemblea straordinaria dell associazione può essere convocata su richiesta dal Comitato direttivo o da un quinto dei soci, in forma scritta e con l indicazione all ordine del giorno. b) L assemblea straordinaria dell associazione si riunisce entro 90 giorni dalla richiesta. c) L avviso e l ordine del giorno e i relativi documenti devono essere inoltrati almeno 0 giorni prima della riunione. Competenza 8 L Assemblea dell associazione ha i seguenti compiti: a) approvare le linee guida; b) approvare la programmazione a medio termine della politica finanziaria; c) approvare la relazione di attività e il bilancio annuali; d) operare a sostegno del Comitato direttivo; e) deliberare sulla quota associativa; f) eleggere i membri del Comitato direttivo; g) eleggere la Presidenza; h) eleggere i revisori; i) decidere in merito a ricorsi e decisioni relative all ammissione di soci; j) decidere dell adesione ad altre organizzazioni; k) decidere dei cambiamenti dello Statuto, dello scioglimento o fusione dell Associazione. Presidenza delle riunioni 9 a) Le riunioni dell Assemblea dell associazione sono presiedute dalla Presidentessa o dal Presidente dell Associazione. b) In sua assenza, la presidenza è affidata alla vicepresidentessa o al vice-presidente o a un altro membro del Comitato direttivo. Quorum, procedura decisionale 0 a) Il quorum è raggiunto per tutte le assemblee dell associazione debitamente convocate, a prescindere dal numero dei presenti. b) Si delibera unicamente sui punti all ordine del giorno. c) Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è decisivo. d) Le modifiche allo Statuto richiedono la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai presenti. e) Le decisioni e le elezioni richiedono sempre l approvazione della maggioranza dei rappresentati dei fornitori di servizi di consulenza per i genitori e della maggioranza delle consulenti presenti. f) Lo scioglimento dell Associazione o la fusione con un altra organizzazione richiedono la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai presenti. g) Le votazioni e le elezioni avvengono a voto palese. 7

Verbale Le decisioni e le elezioni dell Assemblea dell associazione sono messe a verbale. Art. 9 Ufficio di revisione a) L Assemblea dell associazione dei soci elegge una fiduciaria indipendente come ufficio di revisione. b) La fiduciaria viene scelta per un mandato di due anni. Il mandato è sempre rinnovabile. Competenza 2 L Ufficio di revisione ha i seguenti compiti: a) controllare la contabilità, approvare il bilancio, verificare la consistenza patrimoniale; b) presentare una relazione scritta all attenzione dell Assemblea dell associazione; c) formulare domande all Assemblea dell associazione. Art. 0 Comitato direttivo a) Il Comitato direttivo è l organo di gestione strategica dell Associazione. b) È composto da 7 membri. c) Ameno 3 membri del Comitato rappresentano i fornitori di servizi di consulenza per i genitori. d) Almeno 3 soci sono attivi in quanto professionisti della consulenza per i genitori. e) L amministratrice/tore delegata/o partecipano alle riunioni del Comitato con funzioni consultive e diritto di inoltrare richieste. f) Il Comitato direttivo agisce in maniera libera secondo la sua competenza. g) Il Comitato direttivo si costituisce autonomamente ad eccezione della Presidentessa/Presidente eletta/o dall Assemblea dell associazione. Durata del mandato 2 I membri del Comitato direttivo sono eletti per un mandato di 2 anni. Il mandato è sempre rinnovabile. 8

Competenza 3 Il Comitato direttivo gestisce tutte le attività che non sono esplicitamente attribuite per legge o dal presente Statuto a un altro organo. In particolare, ha competenza per le seguenti attività: a) pianifica le attività a medio termine ed elaboro il piano finanziario; b) prepara e approva il bilancio annuale; c) elegge/esonera l amministratrice/tore delegata/o; d) stipula accordi di rilevanza politica per l associazione; e) gestisce i lavori preparatori dell Assemblea dell associazione; f) impartisce istruzioni all amministratrice/tore delegata/o; g) costituisce, verifica l operato e decide lo scioglimento delle commissioni e dei gruppi di lavoro; h) prepara e conduce la Conferenza dei gruppi regionali e cantonali; i) controllo strategico; j) emana regolamenti (ad es.: per le commissioni); k) regolamenta il regime di delega; l) rappresenta l Associazione nelle attività esterne. Presidenza delle riunioni 4 a) Le riunioni del Comitato direttivo sono presiedute dalla Presidentessa o dal Presidente dell Associazione. b) In sua assenza, la presidenza è affidata alla vicepresidentessa o al vice-presidente o da un altro membro del Comitato direttivo. Procedura decisionale 5 a) Il quorum è raggiunto in presenza della maggioranza dei membri del Comitato direttivo. b) Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi dai membri presenti. In caso di parità di voti, il voto della Presidentessa o del Presidente è preponderante. c) La decisione tramite circolazione degli atti è ammessa, se nessuno dei membri del Comitato non richiede un dibattito orale. Le delibere sono valide se vi è una maggioranza semplice dei membri del Comitato direttivo. Art. Commissioni e gruppi di lavoro Contratto e collaborazione Per la gestione di questioni materiali e tecniche, il Comitato direttivo può nominare commissioni e gruppi di lavoro. 2 a) Le commissioni e i gruppi di lavoro stipulano un contratto dettagliato con il Comitato direttivo. b) La segreteria dell Associazione offre un sostegno alle commissioni e ai gruppi di lavoro. c) Le commissioni e gruppi di lavoro hanno obbligo di fornire al Comitato direttivo un rendiconto scritto delle proprie attività e della contabilità ad esse inerenti. 9

Art. 2 Conferenza regionale e cantonale Per lo scambio politico-professionale e specialistico dei suoi soci, il Comitato dell Associazione organizza una conferenza dei gruppi regionali e cantonali. Art. 3 Segreteria a) La Segreteria è il centro operativo dell Associazione. Essa è gestita dall amministratrice/tore delegata/o. b) L amministratrice/tore delegata/o riferisce direttamente alla presidentessa o presidente del Comitato direttivo dell Associazione. c) I compiti e le competenze specifiche sono stabiliti dal Comitato direttivo tramite un distinto regolamento interno e un capitolato d oneri. IV. Art. 4 Risorse economiche Art. 5 Responsabilità Art. 6 Anno finanziario Art. 7 Foro competente Finanziamento e altre disposizioni Le principali risorse economiche dell Associazione sono: a) entrate derivanti da prestazioni di servizi; b) contributi da istituzioni ed enti pubblici; c) quote e contributi dei soci; d) proventi derivanti dall organizzazione di eventi; e) reddito patrimoniale; f) donazioni, lasciti, sponsorizzazioni, erogazioni liberali. L Associazione risponde unicamente col proprio patrimonio. È esclusa qualsiasi responsabilità personale. L anno sociale finanziario inizia il gennaio e si chiude il 3 dicembre. Il foro competente è quello della sede della Segreteria. Disposizioni finali Art. 8 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento In caso di scioglimento o fusione, i profitti e il capitale sono devoluti, esente da imposta, a un entità giuridica con scopi simili, senza fini di lucro o a fini di pubblica utilità, con sede in Svizzera. 0

Disposizioni e validità delle versioni linguistiche 2 a) Le versioni linguistiche del presente Statuto sono equivalenti. b) In caso di dubbio fa fede il testo tedesco. Ultime modifiche 3 Il presente Statuto è stato adottato dall Assemblea straordinaria del 28 novembre 206 e sostituisce lo statuto precedente adottato dall Assemblea costitutiva il 30 giugno 200 e riveduto il 4 giugno 203. Berna, 28 novembre 206.