http://www.stadtluzern.ch/dl.php/de/5824839d4ed37/0_0_6_infoletter_ff_gesundheit_u nd_migration.pdf Associazione svizzera per la consulenza genitori bambini (ASCGB) Statuto aggiornato al 28 novembre 206 c/o polsan Effingerstrasse 2 30 Berna 062 5 20 info@sf-mvb.ch
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Contenuto I. Denominazione, sede e scopo II. Soci III. Organizzazione IV. Finanziamento e altre disposizioni V. Disposizioni finali 3
I. Denominazione, sede e scopo Art. Denominazione, forma giuridica È costituita l Associazione senza fini di lucro denominata in tedesco: Schweizerischer Fachverband Mütter- und Väterberatung (SF MVB) in francese: Association Suisse des consultations parentsenfants (ASCPE) in italiano: Associazione Svizzera per la consulenza genitori bambini. L Associazione è costituita a norma dell art. 60 e segg. del CC. L Associazione è laica e politicamente indipendente. Sede 2 L Associazione ha sede presso la propria segreteria. Identità 3 L Associazione si pone come un organizzazione mantello per la consulenza ai genitori in Svizzera. Art. 2 Scopo L Associazione a) garantisce in modo duraturo la promozione della salute e la prevenzione per la prima infanzia; b) si impegna affinché in tutta la Svizzera vi sia un offerta di consulenza di qualità elevata per i genitori e gli educatori che sono a contatto con neonati e bambini piccoli (di età compresa tra 0-5 anni); c) promuove lo scambio specialistico e la collaborazione tra i soci, anche a livello interregionale e interdisciplinare; d) investe nella comunicazione specialistica; e) agisce per favorire il riconoscimento, a livello di servizi, e in tutto il territorio svizzero, della formazione per i genitori; f) promuove la formazione specialistica e continua, e il perfezionamento dei soci e dei professionisti che operano nel campo della promozione della salute e della prevenzione nell ambito della prima infanzia; g) tutela gli interessi dei suoi soci. 4
II. Art. 3 Soci Soci Sono soci dell Associazione le persone fisiche o giuridiche che condividono gli stessi scopi e finalità dell Associazione. I soci si dividono nelle seguenti categorie: - fornitori di servizi di consulenza per i genitori - professionisti attivi nella consulenza per i genitori - persone fisiche che non sono impiegate come consulenti per i genitori oppure come fornitori di servizi di consulenza per i genitori, e altre persone giuridiche Art. 4 Ammissione di un nuovo socio a) Il Comitato direttivo decide dell ammissione di un nuovo socio. b) L ammissione di un nuovo socio può essere negata a insindacabile giudizio del Comitato. Diritti e obblighi dei soci 2 I soci dell Associazione hanno i seguenti diritti e obblighi: a) L utilizzo dei servizi offerti dall Associazione b) La partecipazione all Assemblea dell associazione c) Il riconoscimento dello Statuto e il rispetto delle decisioni dell Associazione d) Il pagamento annuale della quota associativa Recesso 3 L adesione può essere ritirata alla fine di un anno civile. ll recesso deve essere annunciato in forma scritta e pervenire alla segreteria con un preavviso di 6 mesi. Esclusione 4 L Assemblea dell associazione può escludere i membri dell associazione nei casi seguenti: a) se hanno chiaramente agito contro gli interessi dell associazione; b) se si rendono morosi del pagamento della quota associativa. Art. 5 Soci sostenitori Possono essere soci sostenitori dell Associazione le persone fisiche e giuridiche che sostengono gli obiettivi dell Associazione stessa. Ammissione 2 Diventa socio sostenitore chi versa un contributo annuo minimo. Art. 6 Accesso al patrimonio associativo I soci o i sostenitori che si sono ritirati o sono stati esclusi non hanno alcun diritto al patrimonio dell associazione. 5
III. Art. 7 Organi e funzioni Organizzazione Organi dell Associazione a) Assemblea dell associazione b) Comitato c) Organo di revisione Funzioni dell Associazione d) Segreteria e) Commissioni e gruppi di lavoro f) Conferenza dei gruppi regionali e cantonali Art. 8 L Assemblea dell associazione L Assemblea dell associazione è il massimo organo. Essa è composta da tutti i soci. Diritto di voto 2 I piccoli fornitori (fino a 300 posti di lavoro per la consulenza) hanno 2 voti, i fornitori di media grandezza (30-800 posti di lavoro per la consulenza) hanno 3 voti e i fornitori più grandi (più di 800 posti per il lavoro di consulenza) hanno 4 voti. Tutti gli altri membri hanno un voto. Delega di voto 3 La delega di voto non è ammessa. Riunione 4 L Assemblea ordinaria dell associazione è convocata almeno una volta all anno, nel semestre successivo alla chiusura dell anno finanziario. Richieste 5 L Associazione prende in esame due tipi di richieste: a) le richieste di iscrizione all ordine del giorno, che devono pervenire, in forma scritta e motivata, al Comitato direttivo, almeno 60 giorni prima della riunione; b) le richieste riguardanti l ordine del giorno, che devono pervenire al Comitato direttivo, motivate e in forma scritta o per E-mail, almeno 0 giorni prima della riunione; Avviso 6 a) L avviso di convocazione deve avvenire almeno 20 giorni prima della riunione. b) L avviso deve specificare l ordine del giorno nonché le richieste e i documenti relativi alle attività sottoposte a delibera. 6
Assemblea straordinaria dell associazione 7 a) Un assemblea straordinaria dell associazione può essere convocata su richiesta dal Comitato direttivo o da un quinto dei soci, in forma scritta e con l indicazione all ordine del giorno. b) L assemblea straordinaria dell associazione si riunisce entro 90 giorni dalla richiesta. c) L avviso e l ordine del giorno e i relativi documenti devono essere inoltrati almeno 0 giorni prima della riunione. Competenza 8 L Assemblea dell associazione ha i seguenti compiti: a) approvare le linee guida; b) approvare la programmazione a medio termine della politica finanziaria; c) approvare la relazione di attività e il bilancio annuali; d) operare a sostegno del Comitato direttivo; e) deliberare sulla quota associativa; f) eleggere i membri del Comitato direttivo; g) eleggere la Presidenza; h) eleggere i revisori; i) decidere in merito a ricorsi e decisioni relative all ammissione di soci; j) decidere dell adesione ad altre organizzazioni; k) decidere dei cambiamenti dello Statuto, dello scioglimento o fusione dell Associazione. Presidenza delle riunioni 9 a) Le riunioni dell Assemblea dell associazione sono presiedute dalla Presidentessa o dal Presidente dell Associazione. b) In sua assenza, la presidenza è affidata alla vicepresidentessa o al vice-presidente o a un altro membro del Comitato direttivo. Quorum, procedura decisionale 0 a) Il quorum è raggiunto per tutte le assemblee dell associazione debitamente convocate, a prescindere dal numero dei presenti. b) Si delibera unicamente sui punti all ordine del giorno. c) Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è decisivo. d) Le modifiche allo Statuto richiedono la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai presenti. e) Le decisioni e le elezioni richiedono sempre l approvazione della maggioranza dei rappresentati dei fornitori di servizi di consulenza per i genitori e della maggioranza delle consulenti presenti. f) Lo scioglimento dell Associazione o la fusione con un altra organizzazione richiedono la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai presenti. g) Le votazioni e le elezioni avvengono a voto palese. 7
Verbale Le decisioni e le elezioni dell Assemblea dell associazione sono messe a verbale. Art. 9 Ufficio di revisione a) L Assemblea dell associazione dei soci elegge una fiduciaria indipendente come ufficio di revisione. b) La fiduciaria viene scelta per un mandato di due anni. Il mandato è sempre rinnovabile. Competenza 2 L Ufficio di revisione ha i seguenti compiti: a) controllare la contabilità, approvare il bilancio, verificare la consistenza patrimoniale; b) presentare una relazione scritta all attenzione dell Assemblea dell associazione; c) formulare domande all Assemblea dell associazione. Art. 0 Comitato direttivo a) Il Comitato direttivo è l organo di gestione strategica dell Associazione. b) È composto da 7 membri. c) Ameno 3 membri del Comitato rappresentano i fornitori di servizi di consulenza per i genitori. d) Almeno 3 soci sono attivi in quanto professionisti della consulenza per i genitori. e) L amministratrice/tore delegata/o partecipano alle riunioni del Comitato con funzioni consultive e diritto di inoltrare richieste. f) Il Comitato direttivo agisce in maniera libera secondo la sua competenza. g) Il Comitato direttivo si costituisce autonomamente ad eccezione della Presidentessa/Presidente eletta/o dall Assemblea dell associazione. Durata del mandato 2 I membri del Comitato direttivo sono eletti per un mandato di 2 anni. Il mandato è sempre rinnovabile. 8
Competenza 3 Il Comitato direttivo gestisce tutte le attività che non sono esplicitamente attribuite per legge o dal presente Statuto a un altro organo. In particolare, ha competenza per le seguenti attività: a) pianifica le attività a medio termine ed elaboro il piano finanziario; b) prepara e approva il bilancio annuale; c) elegge/esonera l amministratrice/tore delegata/o; d) stipula accordi di rilevanza politica per l associazione; e) gestisce i lavori preparatori dell Assemblea dell associazione; f) impartisce istruzioni all amministratrice/tore delegata/o; g) costituisce, verifica l operato e decide lo scioglimento delle commissioni e dei gruppi di lavoro; h) prepara e conduce la Conferenza dei gruppi regionali e cantonali; i) controllo strategico; j) emana regolamenti (ad es.: per le commissioni); k) regolamenta il regime di delega; l) rappresenta l Associazione nelle attività esterne. Presidenza delle riunioni 4 a) Le riunioni del Comitato direttivo sono presiedute dalla Presidentessa o dal Presidente dell Associazione. b) In sua assenza, la presidenza è affidata alla vicepresidentessa o al vice-presidente o da un altro membro del Comitato direttivo. Procedura decisionale 5 a) Il quorum è raggiunto in presenza della maggioranza dei membri del Comitato direttivo. b) Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi dai membri presenti. In caso di parità di voti, il voto della Presidentessa o del Presidente è preponderante. c) La decisione tramite circolazione degli atti è ammessa, se nessuno dei membri del Comitato non richiede un dibattito orale. Le delibere sono valide se vi è una maggioranza semplice dei membri del Comitato direttivo. Art. Commissioni e gruppi di lavoro Contratto e collaborazione Per la gestione di questioni materiali e tecniche, il Comitato direttivo può nominare commissioni e gruppi di lavoro. 2 a) Le commissioni e i gruppi di lavoro stipulano un contratto dettagliato con il Comitato direttivo. b) La segreteria dell Associazione offre un sostegno alle commissioni e ai gruppi di lavoro. c) Le commissioni e gruppi di lavoro hanno obbligo di fornire al Comitato direttivo un rendiconto scritto delle proprie attività e della contabilità ad esse inerenti. 9
Art. 2 Conferenza regionale e cantonale Per lo scambio politico-professionale e specialistico dei suoi soci, il Comitato dell Associazione organizza una conferenza dei gruppi regionali e cantonali. Art. 3 Segreteria a) La Segreteria è il centro operativo dell Associazione. Essa è gestita dall amministratrice/tore delegata/o. b) L amministratrice/tore delegata/o riferisce direttamente alla presidentessa o presidente del Comitato direttivo dell Associazione. c) I compiti e le competenze specifiche sono stabiliti dal Comitato direttivo tramite un distinto regolamento interno e un capitolato d oneri. IV. Art. 4 Risorse economiche Art. 5 Responsabilità Art. 6 Anno finanziario Art. 7 Foro competente Finanziamento e altre disposizioni Le principali risorse economiche dell Associazione sono: a) entrate derivanti da prestazioni di servizi; b) contributi da istituzioni ed enti pubblici; c) quote e contributi dei soci; d) proventi derivanti dall organizzazione di eventi; e) reddito patrimoniale; f) donazioni, lasciti, sponsorizzazioni, erogazioni liberali. L Associazione risponde unicamente col proprio patrimonio. È esclusa qualsiasi responsabilità personale. L anno sociale finanziario inizia il gennaio e si chiude il 3 dicembre. Il foro competente è quello della sede della Segreteria. Disposizioni finali Art. 8 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento In caso di scioglimento o fusione, i profitti e il capitale sono devoluti, esente da imposta, a un entità giuridica con scopi simili, senza fini di lucro o a fini di pubblica utilità, con sede in Svizzera. 0
Disposizioni e validità delle versioni linguistiche 2 a) Le versioni linguistiche del presente Statuto sono equivalenti. b) In caso di dubbio fa fede il testo tedesco. Ultime modifiche 3 Il presente Statuto è stato adottato dall Assemblea straordinaria del 28 novembre 206 e sostituisce lo statuto precedente adottato dall Assemblea costitutiva il 30 giugno 200 e riveduto il 4 giugno 203. Berna, 28 novembre 206.