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DELIBERAZIONE 19 SETTEMBRE 2013 391/2013/R/EFR DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA IN CAPO AI DISTRIBUTORI DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 28 DICEMBRE 2012 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 19 settembre 2013 VISTI: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115; il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; i decreti ministeriali 20 luglio 2004 in materia di titoli di efficienza energetica (di seguito: DDMM 20 luglio 2004) come successivamente modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 (di seguito: DM 21 dicembre 2007) e dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012 (di seguito: DM 28 dicembre 2012); il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00); la deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2007, n. 344/07 (di seguito: deliberazione 344/07), così come modificata e integrata dalla deliberazione 1 settembre 2009, EEN 13/09 (di seguito: deliberazione EEN 13/09); la deliberazione dell Autorità 27 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08); l articolo 14, del Testo integrato delle disposizione dell Autorità per l erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell energia elettrica (di seguito: TIT); l art. 7, del Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (di seguito: RTDG); la deliberazione 11 ottobre 2012, 408/2012/R/efr; la deliberazione 24 gennaio 2013, 11/2013/R/efr; la deliberazione 2 maggio 2013, 179/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 179/2013/R/gas). 1

CONSIDERATO CHE: con la deliberazione 344/07 erano state emanate le disposizioni inerenti la determinazione degli obiettivi di risparmio di energia primaria in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai DDMM 20 luglio 2004, come modificati e integrati dal DM 21 dicembre 2007; la deliberazione 344/07 prevede, in particolare, che entro il 30 settembre di ogni anno i distributori di energia elettrica e di gas naturale, soggetti agli obblighi definiti dal DM 21 dicembre 2007, comunichino all Autorità il numero di clienti finali allacciati alla propria rete alla data del 31 dicembre dell anno precedente nonché la quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuiti nel corso del medesimo anno precedente; con la deliberazione EEN 13/09, era stato introdotto l obbligo per gli esercenti di comunicare i dati previsti dalla deliberazione 344/07 per mezzo del protocollo informatico di comunicazione introdotto dall Autorità con la deliberazione GOP 35/08; il DM 28 dicembre 2012, recante Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi ha modificato, integrato e in parte superato quanto precedentemente disposto dai DDMM 20 luglio 2004 e dal DM 21 dicembre 2007 e in particolare: l art. 2, comma 2, lett. b), stabilisce che per energia elettrica distribuita da un distributore si intende l energia elettrica trasportata a tutti i livelli di tensione ai clienti finali connessi alla rete dello stesso distributore, avente diritto ad esercitare l attività di distribuzione dell energia elettrica ai sensi dell articolo 9 del decreto legislativo 79/99, ivi inclusi gli autoconsumi del distributore medesimo; l art. 3, comma 1, stabilisce che sono soggetti agli obblighi di cui al medesimo decreto i distributori di energia elettrica e i distributori di gas naturale che alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d obbligo abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali; l art. 4, comma 6, prevede che la quota degli obiettivi di cui all art. 4, comma 3, del medesimo decreto, assegnata a ciascuna impresa di distribuzione di energia elettrica, è determinata dal rapporto tra l energia elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso autocertificata, e l energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale dai soggetti di cui all art. 3, comma 1, lettera a) del medesimo decreto, determinata annualmente dall Autorità per l energia elettrica e il gas, entrambe conteggiate nell anno precedente all ultimo trascorso; l art. 4, comma 7, prevede che la quota degli obiettivi di cui all art. 4, comma 3, del medesimo decreto, assegnata a ciascuna impresa di distribuzione di gas naturale, è determinata dal rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso autocertificata, e la quantità di gas distribuito sul territorio nazionale dai soggetti di cui all art. 3, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, determinata annualmente dall Autorità per l energia elettrica e il gas, entrambe conteggiate nell anno precedente all ultimo trascorso; 2

l art. 4, commi 6 e 7, dispone inoltre che l Autorità, oltre a determinare annualmente i valori di cui ai due precedenti alinea, li comunichi al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore dei servizi energetici. CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: l articolo 14, del TIT introduce obblighi informativi per le imprese distributrici di energia elettrica le quali, dall anno 2012, sono tenute a comunicare annualmente all Autorità informazioni utili ai fini dell aggiornamento tariffario; l articolo 7, del RTDG prevede che entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, le imprese distributrici trasmettano all Autorità una richiesta di determinazione della tariffa di riferimento; con la deliberazione 179/2013/R/gas, l Autorità ha introdotto misure per la razionalizzazione e semplificazione di obblighi di natura informativa per le imprese di distribuzione del gas naturale, prevedendo che informazioni finalizzate alla verifica del rispetto degli obblighi di messa in servizio dei misuratori a requisiti e necessarie all applicazione delle disposizioni dei commi 49.1 e 49.2, della RTDG vengano trasmesse contestualmente alla richiesta di determinazione della tariffa di riferimento, di cui al comma 7.1 della RTDG. RITENUTO CHE: sia opportuno dare attuazione a quanto disposto dall art. 4, commi 6 e 7, del DM 28 dicembre 2012 secondo modalità del tutto analoghe a quelle già utilizzate in passato in attuazione della deliberazione 344/07, poiché le summenzionate disposizioni di tale decreto risultano di fatto aderenti a quanto già precedentemente disposto dai DDMM 20 luglio 2004 e dal DM 21 dicembre 2007; sia opportuno fissare al 31 ottobre di ogni anno il termine ultimo entro il quale ogni esercente è tenuto a comunicare all Autorità i dati richiesti dal presente provvedimento, al fine di poter operare una progressiva ottimizzazione delle richieste informative rivolte annualmente dall Autorità ai distributori di energia elettrica e gas, con una conseguente riduzione degli adempimenti a carico di tali esercenti; tenuto conto delle modifiche, integrazioni e riformulazioni introdotte dal DM 28 dicembre 2012 rispetto alla disciplina previgente, sia opportuno abrogare la deliberazione 344/07, sostituendola con disposizioni aderenti a quanto disposto dallo stesso DM 28 dicembre 2012 DELIBERA Articolo 1 Definizioni 1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui al DM 28 dicembre 2012 ed inoltre le seguenti: a) autoconsumi dei distributori di energia elettrica sono i consumi dei distributori diversi dagli usi propri della distribuzione di energia elettrica; 3

b) energia elettrica distribuita da un distributore è l energia elettrica di cui all art. 2, comma 2, lett. b), del DM 28 dicembre 2012; c) usi propri della distribuzione di energia elettrica sono i consumi di energia elettrica dell impresa distributrice direttamente connessi all erogazione del servizio di trasporto su reti di distribuzione. Articolo 2 Ambito di applicazione 2.1 A partire dall anno 2013 ed in ognuno degli anni successivi per i quali sono in vigore obblighi di risparmio energetico ai sensi del DM 28 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell articolo 3, comma 1, del medesimo decreto e tenuto conto di quanto disposto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo, sono soggetti alle disposizioni del presente provvedimento i distributori di energia elettrica e di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione almeno 50.000 clienti finali. Articolo 3 Dichiarazione del numero di clienti finali serviti e dell energia distribuita 3.1 Entro il 31 ottobre di ogni anno a partire dall anno 2013 (anno t) i soggetti di cui all articolo 2, comma 1, trasmettono all Autorità, utilizzando in via esclusiva il sistema telematico accessibile attraverso il protocollo di comunicazione di cui alla deliberazione GOP 35/08, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture, unbundling e certificazione (nel seguito: Direzione Infrastrutture) e sottoscritta dal proprio legale rappresentante recante: a) il numero di clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione alla data del 31 dicembre dell anno t-1; b) la quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuita nell anno t-1. Articolo 4 Elaborazione e comunicazione dei dati raccolti 4.1 Ai fini di quanto disposto dall articolo 4, commi 6 e 7, del DM 28 dicembre 2012, i risultati delle verifiche ed elaborazioni compiute sulle informazioni di cui all articolo 3 sono fatti oggetto di determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, che viene trasmessa al Ministero della Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici e pubblicata sul sito internet dell Autorità. Articolo 5 4

Disposizioni finali 5.1 La deliberazione 344/07 viene abrogata dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. 5.2 É dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture per i seguiti di competenza. 5.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell Autorità www.autorita.energia.it. 19 settembre 2013 IL PRESIDENTE Guido Bortoni 5