Approvazione dell intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici. Il Presidente delle Repubblica

Documenti analoghi
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 26 SETTEMBRE 1996, n. 571

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 DICEMBRE

tra autorità scolastica e conferenza episcopale italiana per l insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1995, n. 42

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei

DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2004, N. 110

dell articolo 64, comma 4, lettera a), del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Irc: Concordato e Intesa

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2000, n.152

*** NORMATTIVA - Stampa ***

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. DECRETO 26 maggio 2009, n. 57

Titoli professionali per addetti stampa nella P.A.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Acquisita l'autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 dicembre 1985;

Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca

MINISTERO DELLA SANITA'

Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 142

Gazzetta Ufficiale N. 223 del 24 Settembre 2005

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 2017, n. 141

Il Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica

Decreto 24 ottobre 2001, n. 420

Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 192 Disposizioni correttive del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva

E m a n a il seguente decreto legislativo:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2001, n. 425.

DECRETO 13 gennaio 1992, n. 239

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Roma - Lunedì, 22 febbraio DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2016, n. 19.

Vigente al:

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il testo non riveste carattere di ufficialità ed è fornito gratuitamente

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n. 233

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 203

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2006, n.282

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.M.14 settembre 1994, n. 744 Profilo professionale del dietista Ministero della Salute

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DECRETO 24 ottobre 2001, n. 420

Gazzetta Ufficiale N. 148 del 28 Giugno 2006

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1767

DOMANDA DI PASSAGGIO AD ANNO SUCCESSIVO SCUOLA SECONDARIA di 2 grado. _l_ sottoscritt in qualità di padre madre tutor (cognome e nome) CHIEDE

Codice dei beni culturali e del paesaggio

Bollettino Ufficiale n. 25/IV del 20/06/2018 / Amtsblatt Nr. 25/IV vom 20/06/

Settore industria e artigianato legno FORMAZIONE DI BASE

Decreto Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (in GU 17 febbraio 1998, n. 39)

Il Presidente della Repubblica

Emanate nuove norme in materia di immigrazione per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

INDICE I ACCORDI TRA ITALIA E SANTA SEDE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

MINISTERO DEI TRASPORTI. DECRETO 2 Agosto 2007, n. 161

19 novembre 1997, n. 514

G.U. 2 luglio 2002, n. 153 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale per l'impiego - Divisione II Prot. n.1007/03.12 del 19 aprile 2001

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 2004, n. 258

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 49

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Dpr , n. 751/Dpr , n Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e lo Conferenza Episcopale Italiana circa

in G.U. n. 167 del sommario Art. 1 Ambito di applicazione Entrata in vigore il 02/08/2013 Id DM MININTERNO 84_13 Pag: 1

Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.

dipvvf.staffcadip.registro UFFICIALE.U


con l Università di cui all art. 2, comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo 21/12/1999, n.517.

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Art All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono aggiunte, in fine, le seguenti sostanze:

Decreto del Ministro dell interno

Il sottoscritto (cognome e nome)

L ITALIA ADOTTA IL CONTRASSEGNO DISABILI EUROPEO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2004, n.108.

Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica. (GU n.259 del )

LEGGE 20 gennaio 1992, n. 57. Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre. dure di Firenze.

Modifiche della delibera n. 58 in materia di sostentamento del clero e determinazioni conseguenti

Codice dei beni culturali e del paesaggio

Presidi Facoltà Teologiche italiane

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2013, n (GU n.279 del Suppl. Ordinario n. 81)

Art. 1. (note) Definizioni

Vigente al:

Ordinanza esame Dottore Commercialista

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. DECRETO 7 novembre 1995, n. 593

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Gazzetta Ufficiale N. 85 del 11 Aprile 2006

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2000, n. 442

INDICE - SOMMARIO. Presentazione... PARTE PRIMA DIRITTO ECCLESIASTICO CAPITOLO I LA COSTITUZIONE ITALIANA E IL FENOMENO RELIGIOSO

Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la Cgil

Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23 (in GU 15 febbraio 2008, n. 39)

Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. IL MINISTRO DELL'INTERNO

Transcript:

DPR 2 febbraio 1994, n.175 Approvazione dell intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici. Visto l art.87 della Costituzione; Il Presidente delle Repubblica Visto l art.10, n.2, comma 1, dell accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con la legge 25 marzo 1985, n.121, il quale prevede che i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d accordo tra le Parti, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 dicembre 1993; Vista l intesa intervenuta tra la Parti; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell università e della ricerca scientifica e tecnologica; E M A N A il seguente decreto: 1. Piena ed intesa esecuzione è data allo scambio di note verbali tra l Ambasciata d Italia presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti con gli Stati - intervenuto in data 25 gennaio 1994, concernente il riconoscimento dei titoli accademici conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 febbraio 1994 SCALFARO Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri Andreatta, Ministro degli affari esteri Colombo, Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei Conti l 11 febbraio 1994 Atti di Governo, registro n.90, foglio n.14

n.175 Roma, 25 gennaio 1994 NOTA VERBALE L Ambasciata d Italia presenta i suoi complimenti all Eccellentissima Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti con gli Stati - e, con riferimento all art.10, n.2, comma 1, dell accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense, La prega di voler confermare, da parte della Santa Sede, la seguente intesa: "La Repubblica italiana e la Santa Sede, in prima attuazione dell art.10, n.2, comma 1, dell accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell 11 febbraio 1929, fermo restando quanto stabilito dal punto 4 dell intesa 14 dicembre 1985, tra l autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751), hanno determinato quanto segue: Le parti concordano nel considerare, oltre alla teologia, disciplina ecclesiastica, ai sensi e per gli effetti dell art.10, n.2, comma 1, dell accordo di revisione del Concordato 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n.121, la disciplina "Sacra Scrittura". Art.2 I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all art.1, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconoscibili, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del Ministero dell università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento è disposto previo accertamento della parità della durata del corso di studi seguito a quella prevista dall ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovrà anche accertare che l interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualità d insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualità d insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea. Al predetto fine l interessato dovrà produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall elenco degli esami sostenuti, in copia rilasciata dalla facoltà che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede". L Ambasciata d Italia presso la Santa Sede, mentre resta in attesa di un cortese riscontro, coglie l occasione per rinnovare all Eccellentissima Segreteria si Stato - Sezione rapporti con gli Stati - i sensi della sua più alta considerazione.

Eccellentissima Segreteria di Stato Sezione rapporti con gli Stati CITTÀ DEL VATICANO * * * La Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti con gli Stati - ossequia distintamente l Eccellentissima Ambasciata d Italia e, con riferimento alla nota verbale n.175, in data 25 gennaio 1994, relativa all art.10, n.2, comma 1, dell accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense, ha l onore di confermare da parte della Santa Sede la seguente intesa: "La Repubblica italiana e la Santa Sede, in prima attuazione dell art.10, n.2, comma 1, dell accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell 11 febbraio 1929, fermo restando quanto stabilito dal punto 4 dell intesa 14 dicembre 1985, tra l autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751), hanno determinato quanto segue: Le parti concordano nel considerare, oltre alla teologia, disciplina ecclesiastica, ai sensi e per gli effetti dell art.10, n.2, comma 1, dell accordo di revisione del Concordato 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n.121, la disciplina "Sacra Scrittura". Art.2 I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all art.1, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconoscibili, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del Ministero dell università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento è disposto previo accertamento della parità della durata del corso di studi seguito a quella prevista dall ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovrà anche accertare che l interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13

annualità d insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualità d insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea. Al predetto fine l interessato dovrà produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall elenco degli esami sostenuti, in copia rilasciata dalla facoltà che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede". La Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti con gli Stati - si vale della circostanza per rinnovare all Ambasciata d Italia i sensi della sua più alta considerazione. Dal Vaticano, 25 gennaio 1994 Eccellentissima Ambasciata d Italia presso la Santa Sede ROMA Avvertenza: NOTE Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con DPR 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restando invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - L art.87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell art.10 dell accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell 11 febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con legge n.121/1985, è il seguente : "0-1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall autorità ecclesiastica. 2. titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d accordo tra la Parti, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato. Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia. 3. Le nomine dei docenti dell Università cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica". Per opportuna informazione si procede alla pubblicazione dello scambio di lettere intervenuto tra il Cardinale Segretario di Stato ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, concernenti il reciproco consenso all approvazione dell intesa. Omissis