Regolamento sull organizzazione del Tribunale penale federale

Documenti analoghi
Regolamento sull organizzazione del Tribunale penale federale

Regolamento del Tribunale penale federale

Regolamento del Tribunale penale federale

Regolamento del Tribunale federale dei brevetti

Regolamento della Commissione federale delle case da gioco

Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto

Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto

Regolamento interno della Fondazione Pro Helvetia

Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco

Regolamento dell autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Regolamento sull organizzazione e l amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione

Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica

Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica

Regolamento interno della Commissione della concorrenza

Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale

del 20 novembre 2006 (Stato 1 febbraio 2018)

Regolamento del Tribunale amministrativo federale

STATUTO. di Repower AG. con sede a Brusio. del 29 giugno adattato. dall Assemblea generale ordinaria del 29 marzo 2000

Ordinanza concernente l autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica

Regolamento interno della Commissione delle professioni mediche (MEBEKO)

Iniziativa parlamentare Aumento dei posti a tempo pieno presso la Corte d appello del Tribunale penale federale

Statuto della Facoltà

Regolamento sull organizzazione del Consiglio di Stato e dell Amministrazione (del 26 aprile 2001)

Legge federale sul Consiglio della magistratura

del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)

Legge federale sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione

Ordinanza concernente la commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi

Regolamento della Commissione di ricorso della CDPE e della CDS

Ordinanza del Tribunale federale relativa all applicazione della legge sull archiviazione

Ordinanza sull organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale

B Legge federale concernente la riforma dell organizzazione del Governo

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)

Regolamento di organizzazione e di gestione della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale

Regolamento d organizzazione

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

Regolamento del Tribunale penale federale sui principi dell informazione

Ordinanza concernente Svizzera Turismo

Ordinanza sulle domande d indennità nei confronti dell estero

Regolamento elezioni e votazioni

Regolamento interno della Commissione d arbitrato in materia ferroviaria

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA COMMISSIONE DEL PERSONALE

Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

del 14 maggio 2004 (Stato 15 luglio 2016) Zurigo e quelle del Dipartimento II in maggioranza alla sede di Berna.

del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)

C O M M I S S I O N E P A R I T E T I C A E D I L I Z I A E G E N I O C I V I L E ( C P S A )

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Regolamento del Tribunale amministrativo federale concernente l informazione

Ordinanza dell Assemblea federale

del 14 maggio 2004 (Stato 15 luglio 2011) Zurigo e quelle del Dipartimento II in maggioranza alla sede di Berna.

del 14 maggio 2004 (Stato 27 giugno 2006) Approvato dal Consiglio federale il 23 giugno 2004

Legge federale concernente la procedura dell Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l entrata in vigore dei suoi atti

AVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

Ordinanza dell Assemblea federale

Ordinanza dell Assemblea federale

GIUDICE UNICO. Capo VII Norme di coordinamento e transitorie Sezione V Disposizioni per la definizione dei procedimenti pendenti

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo

Regolamento della Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell assicurazione contro la disoccupazione

Regolamento della Commissione di ricorso della CDPE e della CDS

DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 1 o dicembre 2009 relativa all adozione del suo regolamento interno (2009/882/UE)

Regolamento del Tribunale penale federale concernente l archiviazione

REGOLAMENTO DEL GRUPPO MISTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

Consiglio delle autonomie locali Regolamento interno

Ordinanza sull organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale

Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie

CORTE SUPREMA di CASSAZIONE

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI VI CIRCOSCRIZIONE

Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

del 14 maggio 2004 (Stato 1 gennaio 2009) Approvato dal Consiglio federale il 23 giugno 2004

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini

REGIONE CALABRIA REGOLAMENTO REGIONALE. Regolamento per l organizzazione e il funzionamento della Consulta del Terzo Settore.

DECRETO PRESIDENZIALE 30 DICEMBRE 2008 N.34/N

Legge sul Tribunale amministrativo federale

Legge sul Tribunale amministrativo federale

COMUNICATO UFFICIALE N. 95/L 7 SETTEMBRE 2018

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER

Regolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera

del 14 maggio 2004 (stato 15 luglio 2016)

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Statuto. Facoltà di scienze informatiche Università della Svizzera italiana (USI)

Regolamento di procedura della Camera d appello della commissione centrale per la navigazione sul Reno

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

del 29 marzo 1950 (Stato 13 giugno 2006)

REGOLAMENTO GENERALE DELL ASSOCIAZIONE HOST SOTTO LA MOLE (HSM)

SCHEMA TIPO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA D AMBITO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI PROFESSIONISTI. ARTICOLO 1 (Oggetto del Regolamento) ARTICOLO 2 (Finalità e compiti della Consulta)

Legge sul Tribunale federale dei brevetti

CAPO V Disposizioni finali... 6 art. 20 pubblicità e trasparenza... 6 art. 21 entrata in vigore... 6 art. 22 abrogazione...

Gli organi dello Stato (Parte seconda) Prof.ssa Laura Frizza

del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)

Legge federale sul diritto internazionale privato

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Losanna

Transcript:

Regolamento sull organizzazione del Tribunale penale federale (Regolamento sull organizzazione del TPF, ROTPF) del 31 agosto 2010 (Stato 1 gennaio 2019) Il Tribunale penale federale (TPF), visti gli articoli 51 e 53 capoverso 2 lettera a della legge federale del 19 marzo 2010 1 sull organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP), decreta: Titolo 1: Organizzazione Capitolo 1: Amministrazione del Tribunale Sezione 1: Corte plenaria Art. 1 Composizione della Corte plenaria La composizione della Corte plenaria è disciplinata dall articolo 53 capoverso 1 LOAP. Art. 2 Compiti della Corte plenaria 1 Alla Corte plenaria spettano i compiti di cui all articolo 53 capoverso 2 LOAP. 2 La Corte plenaria è inoltre competente per: a. l accoglimento del giuramento o della promessa solenne dei giudici prima della loro entrata in carica (art. 47 cpv. 2 LOAP); b. la decisione concernente l apertura di un procedimento penale a carico di un giudice per un crimine o un delitto non connesso alla sua condizione o attività ufficiale (art. 50 cpv. 1 LOAP), così come per l autorizzazione all arresto di un giudice ai sensi dell articolo 50 capoverso 2 LOAP e per la decisione sulla prosecuzione della detenzione già ordinata contro un giudice o concernente citazioni ad udienze ai sensi dell articolo 50 capoverso 3 LOAP; c. l elezione di al massimo tre altri giudici quali membri della Commissione amministrativa ai sensi dell articolo 54 capoverso 3 LOAP. 3 Ogni membro del Tribunale può chiedere alla presidenza, informandola dell oggetto della seduta, la convocazione della Corte plenaria. RU 2010 5809 1 RS 173.71 1

Autorità giudiziarie federali Art. 3 2 Votazioni 1 La Corte plenaria delibera, prende le decisioni e procede alle nomine conformemente agli articoli 53 capoversi 3 e 4 nonché 57 LOAP mediante voto palese. 2 Le nomine effettuate alle sedute della Corte plenaria avvengono per scrutinio segreto, se richiesto dalla maggioranza della Corte plenaria. 3 A complemento dell articolo 53 capoverso 3 LOAP, la decisione per circolazione degli atti è esclusa in caso di nomine e se un membro della Corte plenaria o il segretario generale chiede che una questione venga discussa oralmente. 4 Il segretario generale partecipa alle sedute della Corte plenaria con voto consultivo e tiene il verbale; con l accordo della presidenza, un altra persona può essere incaricata di tenere il verbale. Art. 3a 3 Preparazione delle nomine e della costituzione delle corti 1 La Commissione amministrativa fissa un termine per le candidature relative all assegnazione alle corti, alla presidenza delle corti, alla Commissione amministrativa e per la proposta all Assemblea federale. La proposta da parte di un altro membro del tribunale è equiparata a una candidatura. 2 Le candidature sono comunicate senza indugio alla Corte plenaria. Candidature successive sono possibili fino alla seduta preparatoria dei giudici conformemente al capoverso 4. 3 Per la costituzione delle corti e la nomina dei loro presidenti e vicepresidenti la Commissione amministrativa prepara una proposta. 4 4 La Commissione amministrativa convoca i giudici a una seduta preparatoria allo scopo di discutere liberamente le candidature e la sua proposta. La Commissione amministrativa può modificare quest ultima all attenzione della Corte plenaria fino a dieci giorni prima della seduta di nomina. 5 Per la costituzione delle corti, ogni membro può sottoporre alla Corte plenaria, fino a cinque giorni prima della seduta di nomina, una proposta completa alternativa. Art. 3b 5 Svolgimento della procedura di nomina e della costituzione delle corti 1 Se, al primo scrutinio, nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, si procede ad ulteriori turni di scrutinio, escludendo dopo ogni turno il candidato che ottiene di volta in volta il minor numero di voti, finché restano due soli candidati. 2 Nuovo testo giusta il n. I dell O del TPF del 21 apr. 2015, in vigore dal 30 apr. 2015 (RU 2015 1245). 3 Introdotto dal n. I dell O del TPF del 21 apr. 2015, in vigore dal 30 apr. 2015 (RU 2015 1245). 4 Nuovo testo giusta il n. I dell O del TPF del 21 ago. 2018, in vigore dal 1 gen. 2019 5 Introdotto dal n. I dell O del TPF del 21 apr. 2015, in vigore dal 30 apr. 2015 (RU 2015 1245). 2

R sull organizzazione del TPF 2 In caso di parità di voti si ripete il turno di scrutinio. In caso di ulteriore parità di voti decide la sorte oppure entrambi i candidati sono proposti all Assemblea federale. 3 In caso di proposte alternative relative alla costituzione delle corti viene dapprima scelta quella che riscuote il maggior consenso. Quest ultima viene in seguito posta in votazione assieme alla proposta della Commissione amministrativa. Sezione 2: Commissione amministrativa Art. 4 Composizione della Commissione amministrativa 1 La composizione della Commissione amministrativa è disciplinata dall articolo 54 capoverso 1 LOAP. 2 La rappresentanza in caso d impedimento o ricusa di un membro della Commissione amministrativa è disciplinata dall articolo 52 capoverso 4 LOAP. 3 Il presidente del Tribunale penale federale, o chi lo rappresenta conformemente all articolo 52 capoversi 3 e 4 LOAP, presiede la Commissione amministrativa. 4 Il segretario generale partecipa alle sedute della Commissione amministrativa con voto consultivo (art. 54 cpv. 2 LOAP). Art. 5 Compiti della Commissione amministrativa 1 Alla Commissione amministrativa spettano i compiti di cui all articolo 54 capoverso 4 LOAP. 2 Alla Commissione amministrativa competono inoltre: a. 6 la proposta alla Corte plenaria relativa alla costituzione delle corti e la nomina dei loro presidenti e vicepresidenti, così come l assegnazione dei giudici non di carriera alle corti (fatto salvo l art. 42 cpv. 1 bis LOAP) e l assunzione del segretario generale e del suo sostituto (art. 53 cpv. 2 lett. e, f e g LOAP); b. 7 l assunzione e il licenziamento dei capi dei servizi (art. 54 cpv. 4 LOAP) su proposta del segretariato generale; c. tutte le questioni in materia di personale concernenti i membri del Tribunale, gli impiegati, sempre che tali questioni non siano delegate alla presidenza o al segretariato generale; d. la vigilanza sul segretariato generale; e. l evasione dei ricorsi per i quali essa è stata designata autorità di ricorso; f. l adempimento di obblighi di denuncia nei confronti di altre autorità; 6 Nuovo testo giusta il n. I dell O del TPF del 21 ago. 2018, in vigore dal 1 gen. 2019 7 Nuovo testo giusta il n. I dell O del TPF del 21 apr. 2015, in vigore dal 30 apr. 2015 (RU 2015 1245). 3

Autorità giudiziarie federali g. tutte le altre questioni che la legge o il presente regolamento non affida ad un altro organo. 3 La Commissione amministrativa può delegare il disbrigo di determinate pratiche alla presidenza o al segretariato generale. 4 Ogni membro della Commissione amministrativa oppure il segretario generale può chiedere alla presidenza, informandola dell oggetto della seduta, la convocazione della Commissione amministrativa. Art. 6 Decisioni della Commissione amministrativa 1 Le decisioni sono valide se alla seduta o alla procedura per circolazione partecipano almeno tre membri. 2 La Commissione amministrativa prende le sue decisioni secondo l articolo 57 capoverso 1 LOAP a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo; se si tratta di nomine o assunzioni, decide la sorte (art. 57 cpv. 2 LOAP). 3 Il segretario generale tiene il verbale; con l accordo della presidenza, un altra persona può essere incaricata di tenere il verbale. Sezione 3: Presidenza del Tribunale Art. 7 Elezione della presidenza L elezione della presidenza e la rappresentanza sono regolate dall articolo 52 capoversi 1 e 2 LOAP. Art. 8 Compiti della presidenza 1 Il presidente del Tribunale: a. rappresenta il Tribunale verso l esterno; b. presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa (art. 52 cpv. 3 LOAP); c. convoca la Corte plenaria e la Commissione amministrativa e decide sull attuazione della procedura per circolazione degli atti; d. sbriga gli affari a lui affidati dalla Commissione amministrativa. 2 Il diritto di firma è disciplinato dall articolo 11. 4

R sull organizzazione del TPF Sezione 4: Segretariato generale Art. 9 Assunzione del segretario generale L assunzione del segretario generale e del suo sostituto compete alla Corte plenaria su proposta della Commissione amministrativa (art. 53 cpv. 2 lett. g LOAP). Art. 10 Compiti del segretariato generale 1 Il segretario generale dirige l amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici. Dirige inoltre il segretariato della Corte plenaria e della Commissione amministrativa (art. 61 LOAP). 2 Il segretario generale è in particolare competente per: a. l organizzazione dei servizi e della Cancelleria; b. l esecuzione delle decisioni prese dalla Corte plenaria e dalla Commissione amministrativa; c. l organizzazione della gestione degli incarti da parte della Cancelleria, d intesa con i presidenti delle corti; d. l informazione e le relazioni pubbliche conformemente al regolamento sull informazione e su istruzione del presidente; per i casi pendenti, d intesa con i presidenti delle corti; e. le questioni assegnategli per disbrigo dalla Commissione amministrativa; f. 8 l assunzione del personale amministrativo sulla base del piano dei posti approvato dalla Commissione amministrativa e il relativo licenziamento, ad eccezione dei capi dei servizi 2bis Nell organizzazione della gestione degli incarti il segretariato generale assicura una completa separazione fra le corti, segnatamente in ambito informatico. 9 3 La Commissione amministrativa può delegare alcuni settori d attività al segretario generale supplente per disbrigo autonomo. Art. 11 Firma 1 Il presidente e il segretario generale firmano collettivamente negli affari di competenza della Corte plenaria o della Commissione amministrativa. 2 Il presidente firma individualmente negli affari di sua esclusiva competenza. 3 Il segretario generale firma individualmente in tutti gli altri affari amministrativi. Lo stesso vale per il supplente negli affari di sua competenza. 8 Introdotta dal n. I dell O del TPF del 21 apr. 2015, in vigore dal 30 apr. 2015 (RU 2015 1245). 9 Introdotto dal n. I dell O del TPF del 21 ago. 2018, in vigore dal 1 gen. 2019 5

Autorità giudiziarie federali Capitolo 2: Corti Sezione 1: Disposizioni generali Art. 12 Corti del Tribunale penale federale Secondo l articolo 33 LOAP, il Tribunale penale federale si compone di: a. una o più corti penali; b. una o più corti dei reclami penali; c. 10 una Corte d appello. Art. 13 11 Composizione delle corti 1 Le corti sono composte dai giudici loro assegnati dalla Corte plenaria (art. 53 cpv. 2 lett. e LOAP); è fatto salvo l articolo 42 capoverso 1 bis LOAP. 2 Alle corti possono essere assegnati giudici non di carriera conformemente agli articoli 41 capoverso 2 e 53 capoverso 2 lettera f LOAP; sono fatti salvi gli articoli 41 capoverso 2 bis e 42 capoverso 1 bis LOAP. 3 Ciascun giudice delle corti penali e delle corti dei reclami penali può essere tenuto a prestare il proprio concorso in una di queste corti diversa dalla sua (art. 55 cpv. 3, primo periodo LOAP), fermo restando il prioritario impiego dei giudici non di carriera. 4 Se necessario, e unicamente se un giudice non di carriera non può prestare il proprio concorso, i giudici delle corti dei reclami penali prestano il proprio concorso nella Corte d appello (art. 55 cpv. 3, secondo periodo LOAP). 5 In caso di divergenze riguardo al concorso di un giudice in una corte diversa dalla propria, i presidenti delle corti interessate possono chiedere alla Commissione amministrativa di regolare la divergenza. Il giudice interessato è sentito. 6 Sono fatti salvi i motivi di ricusazione di cui all articolo 56 del Codice di procedura penale (CPP) 12. Art. 14 13 Presidenza delle corti 1 La presidenza delle corti è disciplinata dall articolo 56 LOAP. 2 La rappresentanza della presidenza delle corti è disciplinata dall articolo 56 capoverso 2 LOAP. 3 Le funzioni che i testi tedesco e francese del CPP 14 attribuiscono rispettivamente alla/al «Präsidentin oder Präsident des betreffenden Gerichts» e al «président du 10 Introdotta dal n. I dell O del TPF del 21 ago. 2018, in vigore dal 1 gen. 2019 11 Nuovo testo giusta il n. I dell O del TPF del 21 ago. 2018, in vigore dal 1 gen. 2019 12 RS 312.0 13 Nuovo testo giusta il n. I dell O del TPF del 21 ago. 2018, in vigore dal 1 gen. 2019 6

R sull organizzazione del TPF tribunal», sono assunte dal presidente della corte interessata; quest ultimo le può delegare al presidente del collegio giudicante. Art. 15 Collegi giudicanti e ripartizioni delle cause 1 I presidenti delle corti ripartiscono le cause e stabiliscono la composizione dei collegi giudicanti e i loro presidenti. 2 Per la ripartizione delle cause e la composizione dei collegi giudicanti i presidenti delle corti tengono conto segnatamente dei seguenti criteri: lingua della causa, grado d occupazione dei giudici, mole di lavoro loro occasionata da compiti che sono chiamati a svolgere in seno ad organi del Tribunale, conoscenze specifiche, collaborazione in precedenti decisioni concernenti il medesimo ambito specifico, connessione con altri casi nonché assenze. 3 Il presidente della corte può delegare al giudice unico così come al presidente di un collegio giudicante composto da tre giudici l istruzione della procedura e le funzioni presidenziali. 4 I presidenti delle corti sono competenti per la concessione dell assistenza amministrativa o giudiziaria nei confronti di altre autorità relativamente alle procedure pendenti presso di loro. Art. 16 Cancellieri 1 I cancellieri adempiono i compiti secondo l articolo 59 capoversi 1 e 2 LOAP così come gli articoli 335 capoverso 1 e 348 capoverso 2 CPP 15. 2 Adempiono altri compiti che i presidenti delle corti o la Commissione amministrativa, di regola d intesa con il presidente della corte, affidano loro (art. 59 cpv. 3 LOAP). Art. 17 Approvazione e firma delle sentenze 1 I membri del collegio giudicante decidono le modalità d approvazione della versione definitiva di una sentenza. 2 Il giudice che ha presieduto il collegio giudicante ed il cancelliere firmano le sentenze delle corti. In caso d impedimento, firma un altro membro del Tribunale, rispettivamente un altro cancelliere. 16 3 Le altre sentenze sono firmate dal membro responsabile del Tribunale e da un cancelliere eventualmente coadiuvante. In caso di impedimento, firma il presidente della corte o un altro membro del Tribunale; nelle procedure dinanzi ad un autorità giudicante monocratica, la supplenza del cancelliere è effettuata da un altro cancelliere. 14 RS 312.0 15 RS 312.0 16 La correzione del 18 ott. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3535). 7

Autorità giudiziarie federali Sezione 2: Corte penale 17 Art. 18... 18 1 Alla Corte penale competono i compiti assegnatile dall articolo 35 LOAP o da altre leggi federali. 19 2 La Corte penale giudica in composizione monocratica o quale collegio di tre giudici conformemente all articolo 36 LOAP. 3 Una decisione che non è stata presa durante il dibattimento o che non deve essere preceduta da un dibattimento può essere presa mediante circolazione degli atti in caso d unanimità e se nessun membro né il cancelliere del collegio giudicante chiede la seduta di discussione. Sezione 3: Compiti della Corte dei reclami penali 20 Art. 19... 21 1 Alla Corte dei reclami penali competono i compiti assegnatile dagli articoli 37 e 65 capoverso 3 LOAP o da altre leggi federali. 22 2... 23 3 La Corte dei reclami penali giudica nella composizione di tre giudici, nella misura in cui non è competente la direzione della procedura (art. 395 CPP 24 e 38 LOAP). Essa può prendere decisioni mediante circolazione degli atti in caso d unanimità e se nessun membro né il cancelliere del collegio giudicante chiede la seduta di discussione. 17 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 23 ago. 2011, in vigore dal 1 gen. 2012 (RU 2011 4495). 18 Abrogato dal n. I dell O del TPF del 21 ago. 2018, con effetto dal 1 gen. 2019 19 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 23 ago. 2011, in vigore dal 1 gen. 2012 (RU 2011 4495). 20 Nuovo testo giusta il n. I dell O del TPF del 21 ago. 2018, in vigore dal 1 gen. 2019 21 Abrogato dal n. I dell O del TPF del 21 ago. 2018, con effetto dal 1 gen. 2019 22 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 23 ago. 2011, in vigore dal 1 gen. 2012 (RU 2011 4495). 23 Abrogato dal n. I dell O del 23 ago. 2011, con effetto dal 1 gen. 2012 (RU 2011 4495). 24 RS 312.0 8

R sull organizzazione del TPF Sezione 4: 25 Compiti della Corte d appello Art. 19a 1 La Corte d appello giudica gli appelli e le domande di revisione (art. 38a LOAP). 2 Essa giudica nella composizione di tre giudici, salvo che la legge attribuisca tale competenza a chi dirige il procedimento (art. 38b LOAP). 3 Una decisione presa non durante il dibattimento o in assenza di un dibattimento può essere adottata mediante circolazione degli atti in caso di unanimità e se nessun membro né il cancelliere del collegio giudicante chiede la seduta di discussione. Titolo 2: Funzionamento del Tribunale Art. 20 Disciplina delle sedute La direzione delle sedute adotta misure organizzative e provvede alla disciplina delle sedute e delle udienze. Art. 21 Tenuta I membri del Tribunale, i cancellieri e i rappresentanti delle parti partecipano alle udienze pubbliche del Tribunale in abito scuro e decoroso. Titolo 3: Disposizioni finali Art. 22 Principio di pubblicità in relazione all amministrazione della giustizia 1 Secondo l articolo 64 LOAP e le eccezioni ivi elencate si applica per analogia l ordinanza del 24 maggio 2006 26 sulla trasparenza. 2 Il segretario generale può permettere l accesso a un documento relativo all amministrazione della giustizia conformemente alla legge del 17 dicembre 2004 27 sulla trasparenza. Di regola, le richieste devono essere presentate per iscritto. Il richiedente deve firmare una nota che attesta la concessione del permesso d accesso. 3 Se l accesso è limitato, rinviato o rifiutato, il segretario generale ne informa il richiedente mediante decisione soggetta a ricorso ai sensi dell articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 28 sulla procedura amministrativa. Non vi è nessuna 25 Introdotta dal n. I dell O del TPF del 21 ago. 2018, in vigore dal 1 gen. 2019 26 RS 152.31 27 RS 152.3 28 RS 172.021 9

Autorità giudiziarie federali procedura di conciliazione. La possibilità d interporre ricorso è disciplinata dagli articoli 82 89 della legge del 17 giugno 2005 29 sul Tribunale federale. 4 Per la riscossione degli emolumenti sono applicabili le disposizioni del regolamento del 31 marzo 2006 30 sulle tasse amministrative del Tribunale federale. Se quest ultima non contiene nessuna disposizione, gli emolumenti sono stabiliti secondo il tariffario allegato all ordinanza del 24 maggio 2006 sulla trasparenza. Art. 23 Diritto previgente: abrogazione Il regolamento del Tribunale penale federale del 20 giugno 2006 31 è abrogato. Art. 24 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2011. 29 RS 173.110 30 RS 173.110.210.2 31 [RU 2006 4459, 2008 2115] 10