REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI

Documenti analoghi
C o m u n e d i B r u n a t e. P r o v i n c i a di C o m o

COMUNE DI INVERIGO Provincia di Como

REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA COMUNE DI SAINT-OYEN

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E MODALITA PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ PER L

REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA COMUNE DI INTROD

COMUNE DI GALLIATE PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI LARCIANO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

COMUNE DI TRAVEDONA MONATE

COMUNE DI VILLAFALLETTO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE (ART.12 Legge 7 agosto 1990 n.

COMUNE DI PONTOGLIO Provincia di Brescia

Cap.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Comune di Pieve Ligure Provincia di Genova

COMUNE DI CASNATE CON BERNATE Provincia di Como

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

UNIONE DEI COMUNI PIAN DEL BRUSCOLO (Provincia di Pesaro e Urbino)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI

COMUNE DI AVISE REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI. (Ex Art. 12 L. n. 241/1990) Approvato con Deliberazione di Assemblea n. 55 del

COMUNE DI LESA PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI GALBIATE Provincia di Lecco

C.I.S.A.P. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA COMUNI DI COLLEGNO E GRUGLIASCO

CRITERI E MODALITA PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI NONCHE PER LA ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Regolamento per la concessione di contributi e di altre forme di sostegno economico-finanziario a soggetti pubblici e privati

COMUNE DI PADERNO D ADDA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI (ART. 12 L N. 241).

COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI SIENA

COMUNE DI PRESEGLIE. Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI ED AUSILII FINANZIARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

COMUNE DI VALLEFOGLIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PER L ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI PER ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO.

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

COMUNE DI FENIS COMMUNE DE FENIS. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 20 del 29/09/2017. Località Chez-Croset, n.

COMUNE DI CASTELLO DI BRIANZA REGOLAMENTO

Allegato A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del

PROPOSTA MANIFESTAZIONE

R E G O L A M E N T O D E L L E A S S O C I A Z I O N I

COMUNE DI VALPELLINE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E E PATROCINIO A FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, GRUPPI O SIMILI

CAPO I Norme Generali. Art.1 Oggetto

Regolamento per la concessione di contributi Versione del 18 dicembre 2014

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, BENEFICI ECONOMICI E PATROCINIO AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI OD ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI

Regolamento per l'erogazione dei contributi

Testo coordinato. delibere di Consiglio comunale n. 273 del 30 marzo 2010, n. 214 del 18 luglio 2013 TITOLO I PRINCIPI GENERALI. Art.

COMUNE DI CHALLAND SAINT VICTOR Regione Autonoma Valle d Aosta Frazione Ville n Challand Saint Victor p.

COMUNE DI SAN BASSANO Provincia di Cremona

Art. 5 Limiti oggettivi del regolamento Capo II Procedure Art. 6 Modalità di determinazione delle provvidenze Art. 7 Formazione dei piani di riparto

CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA-LANGHE-ROERO

COMUNE DI COSSIGNANO PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

ARTICOLO 1 - Norme Generali

COMUNE DI FONTANAFREDDA Provincia di Pordenone

C O M U N E DI F U R O R E Provincia di Salerno

Città di Maratea ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DISCIPLINA

INDICE CAPO I DISCIPLINA GENERALE. Contributi ordinari e straordinari. Altri interventi di carattere straordinario

REGOLAMENTO COMUNALE EROGAZIONE CONTRIBUTI

LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI

Modifiche in neretto per facilità di consultazione

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI E ASSOCIAZIONI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

COMUNI DELL OLGIATESE Provincia di Como COMUNE DI VALMOREA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI

COMUNE DI MOIMACCO PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

COMUNE DI VAIANO Provincia di Prato

Comune di Passirano. Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI E PER L ATTRIBUZIONE DI PATROCINIO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI DELLA COMUNITA MONTANA VALTELLINA DI TIRANO

REGOLAMENTO PER I VOLONTARI E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Comune di Carmignano Provincia di Prato

Regione Autonoma Valle D Aosta Region Autonome Valléé d Aoste Comune di - Commune de

COMUNE DI CAMERI. Provincia di Novara REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILII

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI A ENTI, ASSOCIAZIONI O ALTRI ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI

COMUNE DI CASOREZZO (Prov. di Milano)

IL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SIRTORI Provincia di Lecco *********** REGOLAMENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, AGEVOLAZIONI ECONOMICHE E CONTRIBUTI FINANZIARI

PROVINCIA DI UDINE INDICE

REGOLAMENTO per la CONCESSIONE di SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, ed AUSILI FINANZIARI e per l ATTRIBUZIONE di VANTAGGI ECONOMICI

CITTA di AVERSA Provincia di Caserta

REGOLAMENTO CONCESSIONE CONTRIBUTI

(art.12 legge n.241/1990, come modificato dalla legge n.15/2000)

COMUNE DI GERMAGNANO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE AI SENSI DELL ART. 12 DELLA LEGGE N.

COMUNE DI SANTA MARIA MAGGIORE PROVINCIA VERBANO-CUSIO-OSSOLA

COMUNE di VILLORBA. (Provincia di Treviso)

VÉÅâÇx w Z âzä tçé Ç VtÅÑtÇ t

COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE Piazza Municipio Trivignano Udinese PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI TARCENTO PROVINCIA DI UDINE

Regolamento per la concessione di Patrocini,Agevolazioni Ecomiche e Contributi Finanziari

COMUNE DI PONTECURONE Provincia di Alessandria

(Delibera UdP n. 34/2014, come modificata dalla delibera UdP n. 80/2014)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DI CONTRIBUTI O BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI, SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI INDICE

Città di Bollate Provincia di Milano

Comunità Montana Alta Valmarecchia. Ambito territoriale zona A Sede di Novafeltria REGOLAMENTO CONCESSIONE CONTRIBUTI AUSILI FINANZIARI SOVVENZIONI

Regolamento CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

COMUNE DI L AQUILA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE E DEL PATROCINIO DEL COMUNE ALLE ATTIVITA' CULTURALI

Regolamento interno per la concessione di patrocini e contributi dell Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano - Martignano

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI DI CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI A PERSONE FISICHE ED ASSOCIAZIONI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, AD ENTI, ASSOCIAZIONI OD ALTRI ORGANISMI PRIVATI

COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DI CONTRIBUTI O BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI, SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Transcript:

REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI Art. 12 Legge 241/90

CAP. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive, ambientali e di promozione della occupazione locale. CAP. 2 SOSTEGNO DI ATTIVITA DI RIVELANZA SOCIALE, CULTURALI, RICREATIVE, ARTISTICHE, SPORTIVE,AMBIENTALI E DI PROMOZIONE DELLA OCCUPAZIONE LOCALE Destinatari dell intervento ART. 1 Possono ricevere contributi, sussidi,vantaggi economici comunque attribuiti,enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale nonchè gli organismi o Enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazionali locali. Tipologia e modalità dell intervento ART. 2 Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari. Interventi ordinari ART. 3 Gli interventi ordinari consistono nell assegnazione di contributi in denaro a tempo determinato e sino a revoca, con frequenza annuale, a sostegno della attività ordinaria dell Ente o Associazione richiedente. La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell anno precedente per l assegnazione dell esercizio successivo e sarà corredata,a pena di esclusione, da copia semplice dello statuto e atto costitutivo dell Ente richiedente nonchè dal rendiconto delle iniziative attuate nell anno e dal programma delle iniziative per l anno successivo con la previsione dei relativi costi.

In casi particolari l Amministrazione potrà consentire che, in luogo dello statuto ed atto costitutivo venga presentata dettagliata relazione, sottoscritta da tutti gli aderenti, dalla quale risultino scopi e finalità della Associazione richiedente. La Giunta delibera annualmente, dopo la approvazione del Bilancio, il piano di riparto delle somme stanziate nei relativi capitoli quali contributi ordinari. Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta Comunale tenendo conto: a) Della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale; b) Del rendiconto delle attività dell anno precedente nonchè della qualità delle iniziative realizzate; c) Della quantità e qualità delle iniziative programmate nonchè del loro costo presunto. I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti. Il piano di ripartocontenente la individuazione degli assegnatari e delle entità del contributo a ciascuno assegnato, viene comunicato a tutti i richiedenti. La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo gia presentati. L inserimento nel piano di riparto costituisce titolo per l inserimento nei piani degli anni successivi per i quali l Amministrazione Comunale ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziate negli appositi capitoli ed ai programmi presentati. Interventi straordinari ART. 4 Gli interventi straordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro una tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell Ente o Associazione richiedente. Sono esclusi dai contributi straordinari i soggetti che hanno beneficiato, per l anno finanziario di riferimento, dei contributi ordinari. La richiesta di assegnazione del contributo dovrà essere presentata alla Amministrazione Comunale almeno un mese prima dello svolgimento della iniziativa e dovrà essere corredata: a) Da una dettagliata relazione sull iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l Ente o Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale; b) Da una dettagliata previsione di spesa con la indicazione delle risorse con le quali l Ente richiedente intende farvi fronte.

La Giunta Comunale deciderà entro 30 giorni sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziate nel bilancio comunale determinando l entità del contributo e le modalità della sua erogazione. In caso di più richieste, la Giunta Comunale stabilirà l eventuale assegnazione del contributo e la sua entitàtenendo conto delle caratteristiche delle iniziative e straordinarie programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e al costo previsto. La decisione della Giunta Comunale sarà comunicata entro 15 giorni ai richiedenti. Il contributo economico è assegnato per un unica volta per ogni esercizio finanziario e non costituisce titolo per l assegnazione di eventuali contributi straordinari negli anni successivi. ART. 5 PATROCINIO Il Patrocinio è l espressione di sostegno concesso dal Comune ad iniziative pubbliche o private, per l apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico ed economico della comunità locale. Esso è concesso dalla Giunta Comunale, previa valutazione dell istanza presentata, tenendo conto dei seguenti criteri: attinenza alle finalità ed ai programmi dell Amministrazione Comunale; rilevanza nei settori sopra descritti; assenza di fini di lucro. Il Patrocinio comporta la concessione di agevolazioni, consiste dalla legge, in materia di pubbliche affissioni. La concessione del Patrocinio può anche accompagnarsi alla concessione di vantaggi economici di altro tipo, quali assunzione delle spese relative alla stampa dei manifesti pubblicitari ed inviti per iniziativa o premi di rappresentanza come coppe, targhe o medaglie. La concessione del Patrocinio comporta l onere per il richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: CON IL PATROCINIO DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOTTO. Utilizzo di immobili, strutture o beni ART. 6 L utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell attività culturale, sociale, ricreativa o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere occasionale o ricorrente e potrà essere concesso in relazione alle reali disponibilità ed attività programmate dal Comune, su richiesta da effettuarsi almeno 30 giorni prima della utilizzazione. IlComune può erogare sovvenzioni a Enti o privati per l utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse. La Giunta Comunaledecide sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale della attività svolta dai soggetti richiedenti nonchè dagli scopi per i quali viene richiesto l uso dei beni. L uso può essere consentito solo a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l integrità e la correttezza dell uso del bene di pubblica proprietà. ART. 7 A conclusione delle attività per le quali è stato concesso un contributo, e comunque entro il 31.12 di ogni anno, i soggetti che ne hanno beneficiato sono tenuti a presentare all Amministrazione una relazione sull attività svolta. ART. 8 ALBO BENEFICIARI PROVVIDENZE ECONOMICHE Conformemente a quanto disposto dall art 22 della legge 30.12.1991 n 412 è istituito l Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica. Tale Albo da aggiornare annualmente, viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno. L Albo può essere consultato da ogni cittadino e di esso questo Ente assicura la massima facilità di accesso alla pubblicità. Sull Albo vanno ripartite le seguenti informazioni minime: estremi del beneficiario ed indirizzo tipo di quantificazione delle provvidenze estremi della delibera di concessione disposizioni di legge sulla cui base hanno avuto luogo le erogazioni. Le registrazioni sull Albo dovranno avvenire entro 15 gg. dalla data di esecutività dell atto deliberativo che dispone la concessione delle provvidenze. Per la gestione, l aggiornamento dell Albo nonchè per la pubblicizzazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliono prendere visione è incaricato il Funzionario dell Ufficio Segreteria che dovrà adempire a tutte le incombenze previste dalla legge e dal presente Regolamento. ART. 9 In fase di prima applicazione del presente Regolamento il termine di cui all art. 3per la presentazione della richiesta di contributi ordinari per l anno 1994 si intende stabilito al 30 Maggio 1994.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n 47 del 26.4. 1994,esecutiva. Pubblicato all Albo del Comune per 15 giorni consecutivi dal 3.6. al 18.6.1994.