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Provincia di Cuneo COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 del 30/04/2014 Oggetto : Tributo per i servizi indivisibili (TASI): approvazione aliquote anno 2014. L anno duemilaquattordici addì trenta del mese di aprile alle ore 19 e minuti 30 in una sala del piano terra. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE. OMISSIS Premesso che: IL CONSIGLIO COMUNALE - l art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali; - l imposta unica comunale si compone dell imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell utilizzatore dell immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore; - i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; - ai sensi del comma 677 il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Il limite può essere superato, solo per il 2014, di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni, o altre misure agevolative sull abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti agli stessi livelli dell IMU 2012; - il comma 702 dell art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni. Rilevato che, ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della IUC a decorrere dall anno 2014 non si applica: - all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; - ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell articolo 13 del decretolegge n. 201 del 2011; - ai fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Rilevato che Il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta; per servizi indivisibili s intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti. Tenuto conto della necessità di assicurare, pur nel contesto di grave crisi economica e sociale, i servizi essenziali erogati alla cittadinanza, questa Amministrazione ritiene opportuno, nel rispetto dei criteri fissati dalle disposizioni vigenti, adottare un unica imposizione fiscale sugli immobili che nel contempo costituiscono presupposto impositivo per l applicazione sia dell IMU che della TASI. Ritenuto, pertanto, di azzerare l'aliquota di base dell'1 per mille del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per gli immobili che comunque costituiscono in generale già presupposto impositivo dell' IMU e prevedere invece: 1. l aliquota del 1,50 per mille del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per gli immobili che non costituiscono presupposto impositivo dell'imu, quali: a) l'abitazione principale (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le pertinenze della stessa; le unità immobiliari assimilate all abitazione principale dal vigente Regolamento IMU; b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) l unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 2. l aliquota del 1,00 per mille per: a) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell articolo 13 del decretolegge n. 201 del 2011; b) i fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; per tali immobili deve

essere presentata la dichiarazione TASI relativamente all anno di prima applicazione dell aliquota e all anno di fine applicazione; non è necessaria la presentazione per fine applicazione in caso di vendita dell immobile. Rilevato che la presente deliberazione assume il carattere di indifferibilità ed urgenza, in quanto alla luce dell art. 1, comma 688, della sopra citata Legge di Stabilità, così come modificato dall articolo 1 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, in corso di conversione in Legge, la mancata adozione ed inserimento del testo della presente nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 23/05/2014, comporterebbe per gli immobili diversi dall abitazione principale il versamento della prima rata 2014 con riferimento all aliquota di base dell 1 per mille. Ne consegue che, ad una successiva determinazione di azzeramento per gli immobili che costituiscono già presupposto impositivo dell'imu, dovrebbero essere disposti centinaia di rimborsi ai contribuenti, dopo essere stati inutilmente chiamati alla cassa. Ritenuto di individuare di seguito i servizi indivisibili, a copertura parziale dei quali è diretto il gettito del tributo: - Gestione della manutenzione strade e piazze (es: viabilità, segnaletica, circolazione stradale, sgombero neve) euro 75.000,00 - Illuminazione pubblica euro 140.000,00 Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; Visto l 'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni; Visto l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali; Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 che differisce al 30.04.2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali; Visto il Regolamento per l applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato in data odierna. Visti: - i pareri, tecnico espresso dal responsabile del servizio tributi e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs 267/2000; Con n. 8 (otto) voti favorevoli, e n. 3 (tre) contrari ( OMISSIS...) resi per alzata di mano, DELIBERA 1) di approvare la sopra riportata narrativa, che s intende qui richiamata, per costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di ridurre l'aliquota di base della TASI prevista dalla Legge n. 147/2013 (comma 676) fino all'azzeramento per tutti gli immobili ad eccezione di quelli sotto riportati, per i quali si determina, per l anno 2014: Aliquota TASI del 1,50 per mille per: a) l'abitazione principale (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le pertinenze della stessa; le unità immobiliari assimilate all abitazione principale dal vigente Regolamento IMU; b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) l unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; aliquota del 1,00 per mille per: a) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell articolo 13 del decretolegge n. 201 del 2011; b) i fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; per tali immobili deve essere presentata la dichiarazione TASI relativamente all anno di prima applicazione dell aliquota e all anno di fine applicazione; non è necessaria la presentazione per fine applicazione in caso di vendita dell immobile; 3) di dare atto che le aliquote Tasi sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, individuati con i relativi costi di cui all'ultimo Conto consuntivo approvato, a copertura dei quali è finalizzato il relativo gettito; 4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1 gennaio 2014; 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le indicazioni e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.

Di dichiarare, con successiva votazione espressa per alzata di mano con n. 8 (otto) voti favorevoli, e n. 3 (tre) contrari ( OMISSIS...), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.