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Divisione Contribuenti Risposta n. 139 OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 Articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO [ALFA] nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato. L istante, che nel periodo d imposta 2018 ha avuto un volume d affari superiore a 400.000 euro, svolge attività di ristorazione con somministrazione in sette ristoranti/punti vendita e a breve ne avvierà un ottavo. Visto l articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 a mente del quale, i soggetti con tale volume d affari, «che effettuano le operazioni di cui all articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri» - l istante chiede di confermare:

2 a) «che è compatibile con il vigente quadro normativo il comportamento per cui la Società proceda ad installare e attivare i registratori telematici e a trasmettere telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri - con connessa defiscalizzazione dei registratori di cassa - prima del 1 luglio 2019, anche in giornate diverse per ciascun ristorante/punto vendita e gestendo quindi in maniera mista i vari ristoranti/punti vendita fino all installazione dei registratori telematici e dei server RT in tutti i ristoranti/punti vendita. Si chiede in tal caso che codesta Spettabile Agenzia delle entrate voglia indicare quale procedura debba essere utilizzata dalla Società per l accreditamento online finalizzato alla trasmissione telematica prima del 1 luglio 2019»; b) ove il comportamento sub a) non fosse ammissibile, «che è compatibile con il vigente quadro normativo il comportamento per cui la Società proceda ad installare e attivare i registratori telematici e a trasmettere telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, con connessa defiscalizzazione dei registratori di cassa, entro il termine previsto per la liquidazione periodica IVA del mese di settembre 2019 (16 ottobre 2019), anche in giornate diverse per ciascun ristorante/punto vendita e gestendo quindi in maniera mista i vari ristoranti/punti vendita fino all installazione dei registratori telematici e dei server RT in tutti i ristoranti/punti vendita». SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE In sintesi, l istante ritiene maggiormente corrispondente agli obblighi di legge il comportamento indicato sub a) e, quindi, di essere: - «tenuta a memorizzare e trasmettere telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri dal primo giorno di messa in servizio del registratore telematico, anche se precedente al 1 luglio 2019»; - «esonerata dall obbligo di certificare i corrispettivi secondo le regole ordinarie(mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, fermo restando

3 l obbligo di emettere fattura qualora richiesta dal cliente) a partire dal primo giorno, anche se antecedente al 1 luglio 2019, in cui iniziasse a memorizzare e trasmettere telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, e dunque non sia passibile di alcuna sanzione amministrativa e penale (articolo 6, comma 3 e articolo 12, comma2 del D.Lgs. 471/97 e ogni altra sanzione eventualmente rilevante)»; - «legittimata a tenere i comportamenti sopra descritti in maniera distinta per ciascun ristorante/punto vendita, fermo restando l obbligo di adeguare tutti i ristoranti/punti vendita tassativamente entro il 1 luglio 2019», ossia di essere «legittimata ad effettuare una gestione mista fino all installazione dei registratori telematici e dei server RT in tutti i ristoranti/punti vendita, ammettendosi un periodo transitorio in cui alcuni ristoranti saranno gestiti con registratori telematici e trasmissione telematica ed altri saranno gestiti secondo le regole ordinarie (emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale), ma comunque non oltre il 1 luglio 2019». PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE L articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, prevede che «A decorrere dal 1 gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1 luglio 2019 ai soggetti con un volume d affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri

4 dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata». La disposizione richiamata, in attesa del provvedimento ministeriale sugli esoneri, pone dunque una regola di ordine generale, in base alla quale tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) - tra cui rientrano «le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi» (cfr. il comma1, n. 2) - memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all Agenzia delle entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri. L obbligo, che generalmente decorre dal 1 gennaio 2020, è anticipato al 1 luglio 2019 per coloro che hanno un volume d affari superiore a 400.000 euro annui. Secondo quanto già illustrato in precedenti occasioni (si veda, ad esempio, la risposta all istanza di consulenza giuridica n. 13 pubblicata il 20 marzo 2019 sul sito istituzionale della scrivente, sezione Risposte alle istanze di interpello e consulenza giuridica, all indirizzo internetwww.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/rispo ste+agli+interpelli/risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/?page=normativa, la sintesi che si può trarre dall attuale quadro normativo è quella per cui le operazioni individuate nell articolo 22 del decreto IVA devono essere certificate: a) nei confronti dei soggetti passivi d imposta, e a loro richiesta verso i consumatori, per mezzo di una fattura (elettronica tramite Sistema di Interscambio, con eccezione per i soli casi di esonero individuati nell articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e nelle ulteriori disposizioni in materia); b) «mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983,n. 18, con l osservanza delle relative discipline» (cfr. l articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696), ma solo sino al 31 dicembre

5 2019, ovvero al 30 giugno 2019 laddove il cedente/prestatore abbia un volume d affari superiore, per il periodo d imposta 2018, a 400.000 euro; c) ex articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. In riferimento al 2019, questa forma di certificazione è obbligatoria, come già detto, dal 1 luglio 2019, per i soggetti con un volume d affari superiore a 400.000 euro. L articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015 ha inoltre stabilito che memorizzazione e trasmissione avvengano «mediante strumenti tecnologici che garantiscano l inalterabilità e la sicurezza dei dati» (si veda il comma 3), demandando, ad apposito provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate di definire «le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti», nonché «ogni altra disposizione necessaria per l attuazione delle disposizioni» (così il comma 4). In attuazione di tale previsione, il Direttore dell Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016 (modificato dal provvedimento prot. n. 99297 del 18 aprile 2019), con il quale sono state definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti tecnologici ed i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, predisponendo all uopo apposite specifiche tecniche, allegate al provvedimento e periodicamente aggiornate, disponibili nell apposita area tematica del sito internet dell Agenzia delle entrate. L Agenzia ha poi pubblicato e reso disponibili nella relativa sezione della medesima area tematica ulteriori chiarimenti e precisazioni sull utilizzo dei registratori telematici, dei misuratori fiscali, nonché in ordine a specifiche problematiche riscontrate o segnalate dai contribuenti (si veda la citata sezione all indirizzo internet www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/fatture+e+co

6 rrispettivi/fatture+e+corrispettivi+st/st+invio+corrispettivi+registratori+telematici+te mp). Nelle indicate Specifiche Tecniche (Versione 6.0 - Agosto 2018) il punto 2.4 ATTIVAZIONE DEL REGISTRATORE PRESSO L ESERCENTE è dedicato all installazione e conseguente attivazione dei registratori telematici che, con la procedura ivi descritta, passano dallo stato censito a quello attivato ed infine a quello in servizio, del quale si occupa, nel dettaglio, il successivo punto 2.6 MESSA IN SERVIZIO E VERIFICAZIONI PERIODICHE. Ivi si precisa, tra l altro, che «La messa in servizio può essere, quindi, effettuata: a) congiuntamente all attivazione del Registratore Telematico; b) successivamente alla data di attivazione, purché sia stata effettuata già la fase di attivazione comunicando una data di messa in servizio. Fino alla data di messa in servizio ed in assenza di esercizio dell opzione di cui all art. 2, comma 1, del D.Lgs. 127/2015, il Registratore Telematico può essere utilizzato dall esercente come Registratore di cassa ai sensi della legge 26 gennaio1983, n. 18 al fine della certificazione dei corrispettivi, con l osservanza della relativa disciplina. Questa operazione, sia automatica sia effettuata manualmente dal tecnico abilitato in funzione della configurazione del Registratore Telematico, renderà il Registratore Telematico in grado di trasmettere i corrispettivi. Alla prima trasmissione effettiva lo stato diventa in servizio». Volendo ulteriormente esplicitare tali indicazioni, cui si rinvia per tutti gli aspetti tecnici extra normativi che non sono propri della presente sede interpretativa, deve dirsi che i registratori telematici, tempestivamente predisposti - ossia censiti ed attivati entro il 30 giugno 2019 per i soggetti con volume d affari superiore a 400.000 euro (sul punto, come ricordato nella già citata risposta n. 13 del 20 marzo 2019, va rimarcato che «la certificazione dei vari processi deve essere preventiva o, al più, contestuale alla loro entrata in funzione») - non hanno necessità di entrare in servizio

7 (ossia memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri) prima della decorrenza dell obbligo (1 luglio 2019). In altre parole - in continuità con quanto chiarito per chi è passato dall utilizzo dei misuratori fiscali a quello dei registratori telematici lo scorso 1 gennaio 2019 (si veda il punto 5 delle Precisazioni per l utilizzo di registratori telematici, server RT e misuratori fiscali pubblicate in data 4 ottobre 2018 e disponibili nella già richiamata area tematica del sito internet dell Agenzia delle entrate) - ferma restando la memorizzazione e trasmissione dal 1 luglio 2019, i soggetti con volume d affari superiore a 400.000 euro possono sostituire (o aggiornare) gradualmente i propri registratori di cassa con i nuovi registratori telematici, utilizzando questi ultimi come i precedenti sino al 30 giugno 2019, e metterli in servizio con le nuove funzionalità dal giorno successivo. È appena il caso di specificare che, al contempo, è consigliabile che gli operatori procedano ad effettuare il c.d. accreditamento nel portale Fatture e Corrispettivi, registrandosi con la qualifica di esercente, al fine di poter gestire e monitorare lo stato dei propri registratori telematici mediante i servizi online messi a disposizione dall Agenzia delle entrate sul predetto portale. Così operando, al di là del diverso momento nel quale sono censiti e attivati gli apparecchi - che può variare in ragione dei molteplici punti vendita in cui si svolge l attività imprenditoriale di un soggetto - non vi è alcun effetto sulle modalità di certificazione delle operazioni, che rimangono le medesime già in essere (fattura/scontrino/ricevuta fiscale), per mutare unitariamente dal 1 luglio 2019, quando gli apparecchi saranno posti in servizio per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Fermo quanto osservato nei paragrafi precedenti, volendo valorizzare la ratio delle disposizioni in commento - volte, comunque, a contrastare l evasione fiscale mediante l incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche - in assenza di espresse indicazioni contrarie, si ritiene che laddove l istante voglia, su base volontaria, mettere in servizio i registratori telematici prima del 1 luglio 2019,

8 potrà conseguentemente procedere alla memorizzazione ed invio dei dati dei corrispettivi giornalieri nel rispetto dell articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, nonché del citato provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate 28 ottobre 2016 che vi ha dato attuazione. Resta inteso che, per lo stesso soggetto passivo d imposta, non saranno ammissibili certificazioni dei corrispettivi giornalieri effettuate in forma promiscua - ossia in parte ex articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 ed in parte tramite scontrino/ricevuta fiscale (ad esempio, in ragione dei diversi punti vendita) - né, sino al 1 luglio 2019, la memorizzazione e l invio telematico dei dati potranno ritenersi sostitutivi degli obblighi di registrazione di cui all articolo 24, comma 1, del decreto IVA, come espressamente previsto dallo stesso articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127. [ ] IL CAPO DIVISIONE (firmato digitalmente)