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DECRETO DEL DIRETTORE n. 09 del 15/02/2012 Oggetto: Direttiva per l utilizzo della posta elettronica e di internet, di cui al decreto del Direttore n. 27/2010 e decreto Commissario n. 6/2011 Modifiche ed integrazioni. IL DIRETTORE Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 167 del 12 ottobre 2011, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell ARS; Visto il Regolamento generale di organizzazione dell ARS, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 29 del 21/01/2008; Considerata la diffusione e la continuità di utilizzo entro i luoghi di lavoro delle apparecchiature informatiche e degli strumenti di comunicazione costituiti da internet e dalla posta elettronica; Richiamati: - il decreto del direttore n. 27 del 04/08/2010, con il quale è stato approvata la Direttiva per l'utilizzo della posta elettronica e di Internet presso l'agenzia Regionale di Sanità (ARS) ; - il decreto del Commissario n. 6 del 16/06/2011, con il quale è sono state apportate le modifiche al precedente decreto; Visto che si è appalesata l ulteriore necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle direttive sopra citate, in particolare per quanto riguarda la preclusione all accesso ai principali social networks; Considerato, infatti, che l obiettivo generale per l anno 2012 per l Agenzia sarà quello della comunicazione, che, declinato su tutte le strutture, sarà perseguito avvalendosi anche di forme di comunicazione quali la partecipazione a social networks, forum di discussione, ecc ; Ritenuto opportuno, pertanto, aprire l accesso a detti strumenti per tutti i dipendenti, al fine di favorire, lo sviluppo di canali di comunicazione utili per la diffusione della conoscenza dell Agenzia su vari livelli e dei propri prodotti; Preso atto della direttiva della Presidenza del consiglio dei ministri n. 2/2009 Utilizzo di internet e della casella di posta elettronica istituzionale sul luogo di lavoro che invita le amministrazioni pubbliche quali datori di lavoro, alla cui proprietà sia riconducibile il Sistema informativo (ivi inclusi le apparecchiature, i programmi ed i dati inviati, ricevuti e salvati), a predisporre misure per ridurre il rischio di usi impropri di internet, consistenti in attività non correlate alla prestazione lavorativa, quali la visione di siti non pertinenti, l'upload e il download di files, l'uso di servizi di rete con finalità ludiche o comunque estranee all attività lavorativa; Ritenuto opportuno, tuttavia, nel rispetto dei principi ivi esposti, circa l uso corretto di internet, discostarsi dalla precedente disciplina, per le motivazioni sovraesposte; Riscontrata, alla luce del quadro dispositivo sopra richiamato, la necessità di modificare ed integrare le regole già poste per l'utilizzo della posta elettronica e dei servizi di rete Internet; Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA 1. di approvare, sulla base delle motivazioni sopra espresse, le modifiche e le integrazioni all allegato documento avente ad oggetto Direttiva per l'utilizzo della posta elettronica e di Internet presso l'agenzia Regionale di Sanità (ARS) di cui al decreto del direttore n. 27/2010 e decreto del commissario n. 6/2011, facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di dare mandato ai competenti uffici di dare adeguata informazione della predetta Direttiva al personale assegnato alle strutture organizzative dell'ars; 3. di assicurare, ai sensi dell art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e dell art. 32 della legge n. 69/2009, la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante inserimento nella sezione Trasparenza - Atti amministrativi sul sito web dell ARS (www.ars.toscana.it). Il Direttore Dott. Francesco Cipriani

DIRETTIVA PER L UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA E DI INTERNET PRESSO L AGENZIA REGIONALE DI SANITA (ARS) INDICE GENERALE Premessa Art. 1 - Contesto normativo Art. 2 - Ambito di applicazione Art. 3 - Titolarità degli strumenti e delle apparecchiature informatiche Art. 4 - Conformità alla legge Art. 5 - Rispetto della proprietà intellettuale e delle licenze Art. 6 - Utilizzo dei dati e del software Art. 7 - Utilizzo della Posta elettronica Art. 8 - Utilizzo di Internet Art. 9 - Monitoraggio e controlli Art.10 - Amministratore di Sistema Aggiornato a febbraio 2012

Premessa Negli ultimi anni l organizzazione del lavoro è stata sottoposta ad un imponente processo di informatizzazione: in tale contesto i servizi di rete, tra cui Posta elettronica e Internet, sono diventati strumenti quotidiani indispensabili per l'esercizio dell'attività lavorativa dal momento che consentono l immediatezza, la democratizzazione e la trasversalità dell informazione. Poiché le informazioni di carattere personale trattate possono riguardare, oltre all'attività lavorativa, la sfera personale e la vita privata di lavoratori e di terzi, l utilizzo delle risorse informatiche messe a disposizione del personale deve sempre ispirarsi ai principi di diligenza e correttezza, atteggiamenti richiesti nello svolgimento di ogni atto o comportamento posto in essere nell ambito del rapporto di lavoro, in qualsiasi forma esso sia. La protezione dei dati e delle informazioni nel loro complesso è condizione necessaria per garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza che la normativa vigente impone a tutti i soggetti che, a vario titolo, effettuano il trattamento di dati personali. Il datore di lavoro, inoltre, deve assicurare la funzionalità e il corretto impiego degli strumenti informatici da parte dei lavoratori. La presente direttiva, quindi, persegue le seguenti finalità: - adottare indirizzi trasparenti, capaci di comunicare con estrema chiarezza al lavoratore le corrette modalità di utilizzo degli strumenti informatici assegnatigli per lo svolgimento delle mansioni attribuite; - definire con altrettanta chiarezza il diritto dell Amministrazione a verificare l uso corretto dei suddetti strumenti; - individuare le modalità con cui l Amministrazione esercita tale diritto di verifica. Il presente disciplinare è diretto anche ad evitare che comportamenti inconsapevoli possano innescare problemi o minacce alla sicurezza dei dati. Art. 1 Contesto normativo I principi applicati nella stesura della direttiva sono tratti dal quadro normativo che segue: Art. 15 Costituzione Artt. 2087, 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile Artt. 4 e 8 della L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) D. Lgs 9 aprile 2008, n.81, in materia di sicurezza sul lavoro Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) Art. 49, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell amministrazione digitale, Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica Linee guida del Garante per posta elettronica e internet, emanate con deliberazione 1 marzo 2007 n. 13 Misure ed accorgimenti prescritti relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema e soggetti preposti ad attività riconducibili alle mansioni tipiche dei c.d. amministratori di sistema (provvedimento del Garante in G.U. n.300 del 24 dicembre 2008) Direttiva n.2/2009 PCM, Dipartimento Funzione Pubblica Utilizzo di internet e della casella di posta elettronica istituzionale sul luogo di lavoro Art. 2 Ambito di applicazione L ambito in cui intende muoversi la direttiva è quello relativo all individuazione di regole comuni per tutelare i reciproci diritti e doveri di lavoratori e datore di lavoro attraverso la definizione: - delle modalità per l utilizzo e l accesso al servizio internet e di posta elettronica da parte dei dipendenti dell ARS e di tutti gli altri soggetti che a vario titolo prestano servizio o attività per conto e nelle strutture dell ARS; - del diritto dell ARS di verificare che non si verifichino usi impropri; - del diritto del lavoratore (e dei terzi) ad una sfera di riservatezza anche nelle relazioni lavorative. Le prescrizioni contenute si aggiungono e integrano le norme già previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro nonché dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e dalla Direttiva regionale approvata con delibera GR. 167/2007. Art. 3 Titolarità degli strumenti e delle apparecchiature informatiche L ARS è proprietaria degli strumenti e delle apparecchiature informatiche assegnati ai dipendenti o collaboratori. Tali strumenti sono affidati ai medesimi a condizione che vengano custoditi con cura, evitando manomissioni, danneggiamenti o utilizzi, anche da parte di altre persone, per scopi non consentiti. E precipuo dovere dell affidatario predisporre le idonee misure atte ad evitare intrusioni o manomissioni da parte di soggetti terzi alle attrezzature affidate. Art. 4 Conformità alla legge Le risorse informatiche fornite dall ARS devono essere utilizzate unicamente per perseguire gli scopi lavorativi. I dipendenti dell ARS sono tenuti a rispettare la legge e le eventuali disposizioni di volta in volta emanate dall ARS.

Art. 5 Rispetto della proprietà intellettuale e delle licenze Tutto il personale dell ARS è tenuto al rispetto delle leggi in materia di tutela della proprietà intellettuale e non può, sulle apparecchiature fornite ai sensi dell art.3, installare hardware o software né duplicare o utilizzare software che non sia stato preinstallato, installato o comunque fornito dall ARS. Art. 6 Utilizzo dei dati e del software I dati e le informazioni sono beni dell ARS. I dati e le informazioni detenute su apparecchiature dell ARS o altri supporti sono utilizzati dal personale, anche fuori dagli uffici dell ARS, ai soli fini lavorativi. Nessun dato dell ARS o personale può essere trattato o memorizzato su dispositivi elettronici di qualsiasi tipologia, non finalizzati all attività lavorativa. I dati e le informazioni memorizzate, elaborate e/o comunicate attraverso le apparecchiature informatiche in uso presso l ARS possono essere oggetto di controllo da parte dell Ente per esigenze legate a motivi di sicurezza o controllo di spesa o efficienza e manutenzione dei servizi. Art. 7 Utilizzo della Posta elettronica Il servizio di posta elettronica erogato dai sistemi dell ARS è ad uso esclusivo di ARS. L assegnazione delle caselle di posta elettronica ai dipendenti è finalizzata all utilizzo di tale mezzo di comunicazione per lo svolgimento dell attività lavorativa. Ogni comunicazione via posta elettronica con soggetti esterni od interni all'ars deve avvenire esclusivamente mediante l utilizzo del sistema di posta elettronica dell ARS, per garantire i necessari livelli di sicurezza e riservatezza. Non sono consentiti gli utilizzi finalizzati a divulgare contenuti illeciti o altrimenti inaccettabili, oppure finalizzati a violare i diritti legali altrui. Al dipendente è vietato intercettare, alterare, impedire o interrompere comunicazioni di altri utilizzatori della rete ed installare apparecchiature idonee a tale scopo, salvo che queste attività non siano atte a garantire le previste misure di sicurezza. Art. 8 Utilizzo di Internet Il collegamento a Internet, reso disponibile sulle postazioni di lavoro, è finalizzato all utilizzo di tale mezzo di comunicazione per lo svolgimento dell attività lavorativa. Art. 9 Monitoraggio e controlli A garanzia della sicurezza dei sistemi informativi e dei servizi di rete, è nella facoltà dell ARS effettuare controlli su dati aggregati, riferiti all'intera struttura lavorativa o a sue aree, nonché predisporre controlli a campione, in forma anonima, sugli accessi ad Internet e sulla navigazione web. È sempre fatta salva l ipotesi dell attivazione di controlli, anche individualizzati, che trovino giustificazione nella necessità di corrispondere ad eventuali richieste di organi di polizia su segnalazione dell autorità giudiziaria, nel verificarsi di un evento dannoso o una situazione di pericolo che richieda un immediato intervento o nella presenza di sospetti relativamente all esistenza di condotte improprie nell uso delle apparecchiature (cd. controlli difensivi). L ARS non effettuerà trattamenti di dati personali mediante sistemi hardware e/o software che mirino al controllo a distanza dei lavoratori quali: - lettura e/o controllo sistematico dei messaggi di posta elettronica ovvero dei relativi dati, al di là di quanto tecnicamente necessario per svolgere il servizio e-mail; - riproduzione ed eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal lavoratore. L ARS è dotata di un sistema di filtraggio dei contenuti accessibili via internet, che precluderà dall adozione del presente disciplinare l accesso a determinate categorie di risorse per la loro non attinenza alle attività istituzionali e per garantire a tutti la fruibilità e la sicurezza di internet. Saranno pertanto banditi i siti rientranti nelle seguenti categorie: - Acquisti: Aste/annunci - Armi/Militari - Criminalità: Attività illegali - Criminalità: Estremismo politico/odio/discriminazione - Criminalità: warez/criminalità informatica - Divertimento/cultura: Musica/radio - Giochi/gambling - Malware - Pornografia/nudità - Sport - Tecnologia informatica: anonymous proxies

- Trading-on line e homebanking (l accesso ai siti di homebanking è consentito a tutti su esplicita autorizzazione del proprio dirigente di assegnazione e attraverso il pc abilitato) - Violenza/siti estremi Tali divieti non operano nei confronti dei dirigenti, ai quali è garantito un accesso illimitato, nell ambito dell esercizio dei compiti e funzioni. Nei casi di accertata violazione dei principi fissati nel presente disciplinare, è demandata ad ogni dirigente di ARS l applicazione dei provvedimenti disciplinari individuati nel CCNL con le modalità ivi previste per il personale dipendente o equiparato, l applicazione delle sanzioni previste nelle clausole contrattuali per i soggetti non dipendenti. Art.10 Amministratore di sistema L Amministratore di sistema designato dall ARS ai sensi del codice in materia di protezione dei dai personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n.196) e del provvedimento del garante del 24 dicembre 2008, n.300, si occupa di: implementare e assicurare la manutenzione in efficienza delle postazioni di lavoro e dei servizi informatizzati forniti dall Agenzia; implementare le misure atte a garantire la sicurezza e l integrità delle risorse informatiche dell Agenzia (software, hardware, dati). Nell esercizio dei suoi compiti l Amministratore di sistema può in qualsiasi momento avere la necessità di accedere alle postazioni di lavoro, alle caselle di posta elettronica e ai dati su server di dipendenti e collaboratori, questo di norma avverrà alla presenza della persona interessata o previa acquisizione del suo consenso. L Amministratore di sistema può inoltre svolgere attività di monitoraggio della posta elettronica e del flusso dati attraverso la rete dell ARS, in forma occasionale e non sistematica, finalizzata alla ricerca di eventuali minacce alla sicurezza o anomalie nel funzionamento dei servizi che si dovessero verificare, senza dover dare preavviso della propria attività.