Comunicato del 30 aprile 2018

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Ufficio Stampa della Corte costituzionale Comunicato del 30 aprile 2018 L AGENDA DEI LAVORI 1. VIDEO LOTTERY TERMINAL: DUBBI SULLA RIDUZIONE DEL COMPENSO STATALE A CONCESSIONARI E GESTORI 2. LA REGIONE PUO TUTELARE I VECCHI CONCESSIONARI BALNEARI SENZA INVADERE LE COMPETENZE STATALI SULLA CONCORRENZA? 3. FONDO NAZIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: REGIONI CONTRO IL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all esame della Corte costituzionale nelle udienze pubbliche dell 8 e 9 MAGGIO e nella camera di consiglio dell 8 MAGGIO 2018. In allegato le relative sintesi a cura dell Ufficio Ruolo. Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni in agenda sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce calendario dei lavori. Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce atti di promovimento. Roma, 30 aprile 2018 Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma - Tel. 06.46981/ 06.4698224 /06.4698511

Aggiornamento del 24 aprile 2018 UDIENZA PUBBLICA 8 MAGGIO 2018 1. VIDEO LOTTERY TERMINAL - RIDUZIONE DEL COMPENSO STATALE PER I CONCESSIONARI E GLI ALTRI OPERATORI DELLA FILIERA. Gioco e scommesse - Riduzione delle risorse statali a titolo di compenso dei concessionari e dei soggetti che operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi Video Lottery Terminal (VLT) - Imposizione del versamento di 500 milioni di euro annui, da ripartire all'interno della c.d. filiera, in quota proporzionale al numero degli apparecchi riferibili ai concessionari alla data del 31 dicembre 2014. [R.O. 144/2016, 145/2016, 147/2016, 148/2016, 149/2016, 150/2016, 151/2016, 152/2016, 153/2016, 158/2016, 160/2016, 164/2016, 165/2016, 166/2016, 167/2016 e 80/2017 (u.p. 8 maggio 2018); R.O. 146/2016, 159/2016, 168/2016, 169/2016, 170/2016 e 171/2016 (c.c. 8 maggio 2018)] Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ventidue ordinanze di identico tenore, solleva questioni di legittimità costituzionale dell articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) che dispone - nelle more del riordino della disciplina degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco - la riduzione delle risorse statali a titolo di compenso per i concessionari e per quanti operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi Video Lottery Terminal (VLT). La norma prevede che i concessionari versino annualmente la somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014. Il giudice rimettente, adito con distinti ricorsi per l annullamento del decreto di ripartizione dell onere tra i concessionari, ritiene che la norma censurata presenti dubbi di compatibilità costituzionale rispetto all articolo 3 della Costituzione con riferimento sia al profilo della disparità di trattamento sia al profilo della ragionevolezza. Viene contestata, in particolare, l applicazione di un criterio statico di riparto, basato sul numero degli apparecchi, in luogo di un criterio di flusso legato ai volumi di raccolta delle giocate. Il criterio prescelto, differente da quello contenuto nella delega fiscale (art. 14, comma 2, lett. g), della legge n. 23 del 2014), viene ritenuto illogico in quanto presuppone per ciascun apparecchio da intrattenimento la stessa potenzialità di reddito, mentre questa sarebbe ricollegabile a più fattori, e tale criterio potrebbe falsare la concorrenza tra i concessionari. Il giudice a quo, inoltre, sospetta della illegittimità della norma per violazione dell articolo 41 della Costituzione in quanto lesiva del legittimo affidamento dei concessionari e degli operatori del settore. Norma censurata L. 23 dicembre 2014, n. 190. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). --------------------------------------- 1

Comma 649 In vigore dal 1 gennaio 2016 649. A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del più organico riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, è stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall'anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Conseguentemente, dal 1 gennaio 2015: a) ai concessionari è versato dagli operatori di filiera l'intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate. I concessionari comunicano all'agenzia delle dogane e dei monopoli i nominativi degli operatori di filiera che non effettuano tale versamento, anche ai fini dell'eventuale successiva denuncia all'autorità giudiziaria competente; b) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, in aggiunta a quanto versato allo Stato ordinariamente, a titolo di imposte ed altri oneri dovuti a legislazione vigente e sulla base delle convenzioni di concessione, versano altresì annualmente la somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato entro il 15 gennaio 2015, previa ricognizione, sono stabiliti il numero degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riferibili a ciascun concessionario, nonché le modalità di effettuazione del versamento. Con analogo provvedimento si provvede, a decorrere dall'anno 2016, previa periodica ricognizione, all'eventuale modificazione del predetto numero di apparecchi; c) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, ripartiscono con gli altri operatori di filiera le somme residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi contratti e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati. UDIENZA PUBBLICA 8 MAGGIO 2018 2. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E AUTONOMIE TERRITORIALI Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio marittimo - Norme della Regione Abruzzo - Rilascio di nuove concessioni demaniali marittime - Tutela del legittimo affidamento degli imprenditori balneari titolari di concessioni rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009. (R. R. 47/2017) Il Governo solleva questione di legittimità costituzionale dell articolo 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 27 aprile 2017, n. 54. La disposizione regionale interviene in materia di concessioni demaniali marittime e, proponendosi di tutelare l affidamento degli operatori che siano, in atto, titolari di una concessione balneare, prevede che i Comuni garantiscono che il rilascio di nuove concessioni avvenga senza pregiudizio del legittimo affidamento degli imprenditori balneari titolari di concessioni rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009. Il ricorrente, dopo aver percorso l evoluzione della legislazione statale in materia a seguito della procedura d infrazione comunitaria n. 2008/4908 aperta nei confronti dello Stato italiano per il mancato adeguamento alla direttiva n. 2006/123/CE - che vieta forme di rinnovo automatico o preferenza nella selezione del concessionari - e alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell Unione europea, denuncia la violazione della sfera di competenza esclusiva riservata al legislatore statale nelle materie della tutela della concorrenza e dell ordinamento civile. Secondo la tesi del ricorrente anche la sola scelta delle modalità attraverso le 2

quali tutelare l affidamento implicherebbe necessariamente l esercizio di competenze esclusive statali nelle materie della tutela della concorrenza e dell ordinamento civile, dovendo tali situazioni essere regolate in maniera uniforme sul piano nazionale, per le esigenze di disciplina della concorrenza e di parità di trattamento. Norma impugnata Abruzzo L.R. 27 aprile 2017, n. 30. Tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari. -------------------------------------------- Art. 3 Funzioni della Regione e dei Comuni. In vigore dal 11 maggio 2017 (omissis) 3. Nell'esercizio delle proprie funzioni i Comuni garantiscono che il rilascio di nuove concessioni avvenga senza pregiudizio del legittimo affidamento degli imprenditori balneari titolari di concessioni rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009. UDIENZA PUBBLICA 9 MAGGIO 2018 1. RIORDINO DELLE COMPETENZE DEGLI ENTI TERRITORIALI E FINANZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. Bilancio e contabilità - Enti locali - Trasferimenti regionali a Province e Città metropolitane per funzioni conferite - Riconoscimento di una quota del 20 per cento del fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri per il trasporto pubblico locale di cui all'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, a condizione dell'avvenuta erogazione certificata da parte della Regione entro il 30 giugno di ciascun anno a ciascuna Provincia e Città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. (R. R. 53/2017, 57/2017, 58/2017, 59/2017, 60/2017 e 61/2017) La Regione Liguria (R.R. 53/2017) solleva questione di legittimità costituzionale dell articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96. La norma impugnata, rubricata Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite dispone che una quota del Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri per il trasporto pubblico locale, pari al 20%, sia riconosciuta alle Regioni, a condizione che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le stesse abbiano certificato l'avvenuta erogazione alle Province e alle Città metropolitane delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. L articolo 39 prevede, inoltre, che la certificazione deve essere formalizzata tramite intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ogni anno e che, in caso di mancata intesa, sia il Consiglio dei ministri, su proposta del Dipartimento per gli affari regionali, a deliberare in merito al riconoscimento in favore della Regione del suddetto 20% del fondo per il trasporto pubblico locale. La medesima disposizione è stata impugnata anche dalle Regioni Toscana (R.R. 57/2017), Campania (R.R. 58/2017), Veneto (R.R. 59/2017), Lombardia (R.R. 60/2017) e Piemonte (R.R. 61/2017). 3

La previsione impugnata contrasterebbe, secondo le Regioni Liguria, Campania, Veneto e Lombardia, con i principi di proporzionalità e di ragionevolezza, non corrispondendo alle dichiarate finalità di coordinamento della finanza pubblica, e, ad avviso di tutte le Regioni ricorrenti, con il principio di buon andamento dell azione amministrativa, a fronte dell interferenza della norma nell esercizio delle funzioni regionali nella materia del trasporto pubblico locale. Tra i motivi di censura la irragionevolezza e la sproporzione delle finalità di tipo sanzionatorio nei confronti delle Regioni. Le Regioni Liguria, Campania, Veneto, Lombardia e Piemonte denunciano poi la violazione dell articolo 117, terzo comma, della Costituzione in quanto la norma impugnata non rispetterebbe le condizioni che legittimano lo Stato a dettare norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. L articolo 117, quarto comma, della Costituzione viene evocato da tutte le ricorrenti le quali lamentano la lesione della competenza esclusiva residuale regionale in materia di trasporto pubblico locale, in assenza dei presupposti per la chiamata in sussidiarietà. Parimenti tutte le Regioni denunciano l incidenza della norma sulla programmazione e sulla gestione del servizio del trasporto pubblico locale, nonché il contrasto con il principio di leale collaborazione. Altre censure vengono proposte sotto profili specifici: la Regione Veneto lamenta la lesione dell autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria delle Regioni in materia di trasporto pubblico locale, nonché in generale della loro autonomia politica; la Regione Lombardia denuncia la violazione dell articolo 119 della Costituzione per l effetto riduttivo e incerto ad opera della norma impugnata sull ammontare complessivo delle risorse destinate al trasporto pubblico locale. Norma impugnata D.L. 24 aprile 2017, n. 50. (1) Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. -------------------------------------------------------- (1) Convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96. Art. 39 Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite In vigore dal 24 aprile 2017 1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020, una quota del 20 per cento del fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è riconosciuta a condizione che la regione entro il 30 giugno di ciascun anno abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno. 2. In caso di mancata Intesa, il riconoscimento in favore della regione interessata del 20 per cento del fondo per il trasporto pubblico locale di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Dipartimento per gli Affari regionali. 4