CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L APPROFONDIMENTO DELLO STUDIO CONOSCITIVO DELL ACQUIFERO DELLA PIANA DI PRATO II PARTE FRA l Autorità Idrica Toscana (AIT) (P.Iva 06209860482) con sede legale a Firenze, Via G. Verdi n. 16, in persona del Dirigente dell Area Pianificazione e Controllo, Ing. Paolo Augusto Quaranta, nato a Milano il 19.06.1952 C.F. QRNPGS52H19F205M, domiciliato per la carica presso la sede dell Autorità, il quale interviene nel presente atto, ai sensi dell art. 107, comma 3 lettera c) ed ai sensi del decreto del direttore Generale n. 149/2013 e la ditta con sede legale in Via n. P.I. ed iscrizione alla camera di commercio n. rappresentata dal Sig. nato a il e residente a in Via nella qualità di legale rappresentante e come tale munito dei necessari poteri Art. 1 Norme regolatrici Gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come la proposta economica e il Capitolato Tecnico. Art. 2 - Oggetto Il presente contratto ha per oggetto la fornitura dei servizi previsti nel Capitolato Tecnico. Art. 3 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio L Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere 1
aggiuntivo. In caso di inadempimento da parte dell Appaltatore degli obblighi di cui al Capitolato Tecnico l Autorità, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. Art. 4 Durata del Contratto Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione e si conclude entro sei mesi. Art. 5 Importo contrattuale L importo contrattuale, per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all art. 2 e per tutta la durata prevista dall art. 4, viene determinato in oltre I.V.A. di legge. Art. 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro L Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Art. 7 - Obblighi di riservatezza L Appaltatore ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con l Autorità. L Appaltatore è responsabile per l esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti e consulenti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i 2
danni che dovessero derivare all Autorità. L Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell Autorità. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 Trattamento dei dati personali, l Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i). Art. 8 - Trattamento dei dati personali L Autorità tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. I dati forniti saranno trattati, inoltre, ai sensi e per le finalità di cui al D.lgs. 33/2013 (pubblicazioni sul sito web dell ente). Con la sottoscrizione del presente contratto il fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati per le finalità sopra specificate. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell Autorità e/o di terzi. Art.10 - Brevetti industriali e diritti d autore L Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all uso di dispositivi o all adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino i diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 3
Art. 11 Recesso L Autorità ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all Appaltatore con lettera raccomandata a/r o PEC (se posseduta dall Appaltatore). Dalla data di efficacia del recesso, l Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all Autorità. In caso di recesso dell Autorità, l Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d arte e collaudato secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) calcolato sulle attività già eseguite e collaudate. Art.12 Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l organo di amministrazione o l amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il verificarsi di una delle ipotesi di cui all art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l Autorità che abbiano incidenza sull esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di 4
fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o PEC se posseduta. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all art. 1671 codice civile. Art. 13 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito E fatto divieto all Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell esecutore del contratto disciplinate all art. 106 del D.Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all art. 106 del citato D.Lgs. 50/2016. L Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, a Istituti bancari, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l esercizio dell attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere notificate all Autorità. L Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il medesimo CIG. In caso di inosservanza da parte dell appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell Autorità al risarcimento del danno, il presente 5
contratto si intende risolto di diritto. Art. 14 Penali In caso di mancato rispetto del termine di esecuzione del servizio, potrà essere applicata una penale a carico del fornitore, fino al 0,1% dell importo del contratto per ogni giorno di ritardo, previa contestazione formale a mezzo raccomandata A.R. La ditta, con la stessa raccomandata, sarà invitata a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 5 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Inoltre, se il termine di esecuzione dei servizi avesse rilevanza essenziale, il ritardo potrà comportare l immediata risoluzione del contratto. Art. 15 - Risoluzione per inadempimento L Autorità si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l Autorità, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all Appaltatore con raccomandata a/r o PEC (se posseduta dall appaltatore), nei seguenti casi: a) Frode nell esecuzione del servizio; b) Manifesta incapacità nell esecuzione del servizio; c) Cessione del contratto a terzi; d) Violazione degli obblighi relativi ai versamenti contributivi e assistenziali e) Mancato rispetto delle condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 3); f) Violazione degli obblighi di riservatezza (art.7); Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell art. 3, comma 9-bis della 6
L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto l Appaltatore si impegnerà a fornire all Autorità tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all esecuzione dello stesso. Art. 16 - Direzione esecuzione del contratto e attestazione regolare esecuzione L Autorità può nominare il Direttore dell esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Il Direttore dell esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione ai sensi dell art. 111 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, rilasciando apposita attestazione di regolare esecuzione, prima del pagamento di ogni singola fattura. Nel caso in cui l Autorità non nomini il Direttore dell esecuzione, le attività sopra indicate sono di competenza del RUP. Art. 17 Verifiche Sarà sottoposto a verifica il servizio di cui all articolo 2 del presente contratto. Qualora, dagli accertamenti effettuati in sede di verifica, il servizio reso non risultasse conforme a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, l Appaltatore dovrà eliminare i vizi accertati entro i termini fissati dal Direttore dell esecuzione/rup che comunque non potranno essere superiori a 15 giorni lavorativi. Decorso detto termine il Direttore dell esecuzione/rup procederà ad una seconda verifica. Art. 18 Corrispettivo e pagamenti L Autorità Idrica Toscana pagherà all appaltatore, che accetta, per il pieno e 7
perfetto adempimento del presente contratto il corrispettivo di di cui all art. 5. 3. Il corrispettivo sarà corrisposto sulla base alle modalità previste nel Capitolato Tecnico a seguito del ricevimento della fattura, corredata da una relazione sullo stato di avanzamento dei servizi. 4. Il pagamento del corrispettivo della fornitura dei servizi verrà effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa fattura. 5. L Ente effettuerà il pagamento dopo aver accertato la regolare erogazione del servizio, e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali (DURC). 6. Ai sensi dell art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, sull imponibile netto di ciascuna fattura emessa dall Appaltatore, sarà operata una ritenuta dello 0,50%; tutte le predette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l emissione da parte dell AIT dell attestazione di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 7. Per ciascuna erogazione dovrà essere emessa fattura elettronica in conformità alle disposizioni di cui all art.1, comma 209, della legge 244/2007, come modificata dal D.lgs. 201/2011. A tal uopo si fa presente che il codice univoco dell ufficio di destinazione delle fatture elettroniche dell Autorità Idrica Toscana è NLAEFZ e la denominazione dell ufficio è Uff_eFatturaPA. 8. L Autorità Idrica Toscana dichiara che la spesa di, è stata regolarmente impegnata sul bilancio di previsione 2016, come da Determinazione del Dirigente dell Area Pianificazione e Controllo n. xxx del xx/xx/20xx - impegno n. xx/20xx. 9. Ciascuna fattura dovrà contenere, pena il rifiuto delle stesse, il CIG, il riferimento 8
alla Determinazione di cui al comma 8, il numero di impegno di spesa, la descrizione delle attività svolte, il relativo periodo di competenza, la dicitura split payment, 10. L Ente in ottemperanza alle disposizioni previste dall art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell economia e delle finanze del 18/01/2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (IVA esclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui Equitalia spa comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l Ente applicherà quanto previsto dall art. 3 del decreto di attuazione sopra citato. 11. L Ente effettuerà i pagamenti tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dall appaltatore con apposita dichiarazione. La liquidazione su detto conto corrente esonera l Ente da ogni responsabilità in ordine ai pagamenti. 12. L appaltatore prende atto che le condizioni di pagamento saranno quelle applicate dal Tesoriere dell Ente contenute nella convenzione di affidamento del servizio. Art. 19 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari Il fornitore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e s.m.i.. In particolare si impegna a: a) comunicare all Autorità gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative all appalto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 9
b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all appalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva all appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG indicato; c) ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell art. 3, legge n. 136/2010, con le modalità ivi previste. Art. 20 - Obblighi ed adempimenti a carico dell appaltatore Sono a carico dell Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all integrale espletamento dell oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. L Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'amministrazione. L Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza 10
delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. L Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione all'amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull esecuzione del contratto. Art. 21 - Proprietà dei dei prodotti Quanto realizzato dall Appaltatore resterà di piena ed assoluta proprietà dell AIT, nel senso che quest ultima si riserva l insindacabile facoltà di poter utilizzare i prodotti realizzati per le proprie finalità istituzionali. L AIT avrà diritto all utilizzazione piena ed esclusiva dei prodotti realizzati, anche in caso di revoca del contratto. Art. 22 Codici di comportamento La Società sopra rappresentata dichiara di aver preso visione del Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell art. 54 del D.Lgs. 165/2001 di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell Autorità approvato in ultimo con Decreto n. 77/2014. 2. La Società si impegna, a far data dalla sottoscrizione del presente contratto, a rispettare i suddetti codici pena l applicazione del comma 3. 3. L Autorità Idrica Toscana potrà procedere alla risoluzione del contratto in caso di accertata violazione di uno degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Con la sottoscrizione del presente contratto la società dichiara il rispetto della misura di prevenzione obbligatoria indicata al punto 6.2 del PTPC 2015/2017 approvato con delibera Assemblea AIT n. 11/2015, attuativa di quanto previsto all art.53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001. 11
Art. 23 Controversie Ogni e qualsiasi controversia derivante dal presente incarico viene devoluta alla competenza del Tribunale ordinario di Firenze. Art. 24 Spese contrattuali Le spese contrattuali sono a carico della Società incaricata. Il presente contratto è soggetto all imposta di bollo, come prescritto dall art. 2 della Tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642. La Società, ha prodotto copia del modello F23 comprovante il pagamento dell imposta di bollo. Art. 25 Registrazione La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi sarà registrata solo in caso d uso, come previsto dall art. 5 comma 2 e dall art. 1, lett. b) della tariffa parte seconda, del D.P.R. n. 131/1986. Le Parti approvano, confermano e sottoscrivono il presente contratto, unitamente ai citati allegati, ai sensi dell articolo 24 del decreto legislativo n. 82/2005, mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da verificata ai sensi dell'articolo 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 Per l Autorità Idrica:. Per l Appaltatore. 12