~ \ " I \'1' :,~~c;';: 1 :" ';," -J,,3 - ~ REa PUBB ~ ple Meli Lupi 1-43019 Soragna (panna) cf 00223170341-0524/598911- fax 0524/598944 UFFICIO TECNICO (ufficio del territorio urbanistica e ambiente) ORDINANZA N 62 Soragna, lì 29/10/2009 Oggetto: LIMIT AZIONE PARZIALE DELLA CmCOLAZIONE AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL' ART 7 DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONALE SULLA QUALIT A' DELL' ARIA 2009-2010) IL SINDACO VISTI l'art 32 della Costituzione della Repubblica Italiana il Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n 1265 e ss mm ed ii; la Legge 23 Dicembre 1978, n 833; ii Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con Decreto Legislativo n 285 del 30 Aprile 1992; la Legge 15 Maggio 1997, n 127; il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n 112; il Decreto del Ministero dell' Ambiente 25 Novembre 1994; il Decreto del Ministero dell ' Ambiente 21 Aprile 1999, n 163 ; il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, D Lgs 18 Agosto 2000, n 267, il Decreto Ministeriale 2 Aprile 2002, n 60, in materia di tutela della qualità dell'aria; l' Accordo di Programma sulla qualità dell'aria "per la gestione dell'emergenza da PM 10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla Unione Europea di cui al DM 02/04/02, n 60", aggiornamento 2006-2007, sottoscritto da Regione Emilia-Romagna, Province e Comuni superiori a 50000 abitanti, siglato a Bologna il 15/10/2009; RICHIAMA TI lo Statuto del Comune di Soragna; la deliberazione di GC n 147 del 19/10/2009, con la quale l' Amministrazione comunale ha aderito al Protocollo d'intesa in attuazione al citato Accordo di Programma sulla qualità dell'aria-, CONSIDERA TO CHE il suddetto Accordo di Programma prevede sia l' attuazione di provvedimenti tesi a prevenire eventuali fenomeni critici di concentrazione degli inquinanti nella
~ di te~torio co~unale ch: ~a evi?enzi~to i r~petersi ~i tali fen~~e?i, sia l:avvio di ~rogrammi,,' d I progressiva nsoluzlone degli ImpattI ambientali generati dalle attlvlta d I servizio pubblico; RITENUTO di intervenire con azioni preventive a tutela della salute pubblica per ridurre la concentrazione nell'aria di polveri sospese, secondo quanto previsto dal DM 2 Aprile 2002, n 60, onde limitare e, se possibile, evitare il verificarsi di concentrazioni dannose di polveri sospese o PM10 mediante azioni volte a limitare il flusso veicolare in aree sensibili del territorio comunale; DATO ATTO che la perimetrazione prevista dal presente provvedimento di limitazione del traffico è stata definita tenendo conto dell 'ubicazione dei principali parcheggi e delle reti viarie principali presenti sul territorio; RITENUTO per tutte le ragioni sopra esposte necessario ed urgente emettere il presente provvedimento volto a conseguire il miglioramento della qualità dell'aria ed, in particolare, delle polveri sospese: \ o R D I N A, CON VALIDITA' DAL 01 NOVEMBRE 2009 AL 31 MARZO 2010, 1) L'istituzione del divieto di circolazione, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 18,30, nell'area del centro storico del capoluogo comprendente le seguenti vie: v Garibaldi v le Verdi v Cavour v S Pellico v XX Settembre v della Repubblica v Galeotti p:zza Meli Lupi pzza Garibaldi ptta Riccio da Parma per tutti i veicoli ad accensione comandata e ad accensione spontanea precedenti all'euro 1 (non omologati ai sensi della direttiva 91/441 o immatricolati prima del 31/12/1992), dei veicoli ad accensione spontanea precedenti all'euro 2 esteso dal 07/01/10 ai diesel Euro2, qualora sprovvisti di filtro antiparticolato, nonche dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi pre-euro 1 (non omologati ai sensi della direttiva 97124 CE), anche se provvisti di bollino blu 2) L'istituzione dal 07/01/10 del divieto totale di circolazione, il giovedì, dalle 8,30 alle 18,30, nell'area del centro storico del capoluogo, come sopra delineata L' Amministrazione comunale, in forma concertata sull'intero territorio provinciale potrà disporre la revoca temporanea di tale divieto in presenza di particolari condizioni che ne suggeriscano la momentanea sospensione Ai sensi dell'art 7 comma 13 del Decreto Leaislativo n 285/92 in ca amministrativa in misura ridotta di Euro 71,00 Sono esclusi dalle limitazioni della circolazione della presente ordinanza i seguenti veicoli indicati negli allegati 1 e 2 facenti parte integrante della presente ordinanza
La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale e sarà resa nota mediante pubblicazione presso l' Albo Pretorio Municipale e mediante trasmissione della stessa a UFFICIO Tecnico LLPP, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE TERRE VERDIANE, Stazione Carabinieri di Soragna, TEP, Pubblici Esercizi ~0 ~'",'{'- ';u:') :;:), ~ ~ I,,~,g '~ f(~, ',,) ' ~,Ii ~ y ~ I, ~ ) ' ~""/~, ' ', *, ~ ~),,'\- -""':;t;'\' " ~ ",'~ & [, " ':i: i r '' *
Deroghe 1 a) elettrici e ibridi, benzina e diesel conformi alle direttive Euro 4 ed Euro 5, a gas metano o GPL, con almeno 3 persone a bordo (carpooling) se omologati a 4 o più posti, e con almeno 2 persone, se omologati a 2 posti, condivisi (carsharing), per trasporti specifici e per uso speciale, così come definiti dall'articolo 54 del codice della strada(allegato 6); b) diesel Euro 3 dotati di filtri antiparticolato al momen~o dell'immatricolazione del veicolo dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo: c) diesel che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) col:l marchio di omolbgazione e inquadrabili ai fini dell'inquinamento da massa di parti colato almeno Euro 4, ai sensi dei D M n 39/08 e n 42/08 ed eventuali successive loro modifiche I provvedimenti non si applicano, inoltre, ai ciclomotori e motocicli omologati Euro 2-Euro 3, ai veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 omologati Euro 3ovvero che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell'inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore, ai sensi dei D M n 39/08 e n 42/08 ed eventuali successive
Allegato~ VEICOLI OGGETTO DI DEROGA AI PROWEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE 1) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza; 2) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro: 3) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanzc}~ \ 4) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc); 5) veicoli a servizio di persone invalide provvisti (handicap); di contrassegno 6) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria: 7) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; 8) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per medico (gas terapeutici, ecc;); 9) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica; 10) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazion[::di guida (almeno due persone a bordo); 11) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art 60 del Nuovo Cod)ce della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate 39