DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2710

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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2710 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore BUEMI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 2017 Istituzione di una zona franca urbana e di una zona economica speciale per i 131 comuni del cratere colpiti dai terremoti del 24 agosto e del 26-30 ottobre 2016 TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 2710 ONOREVOLI SENATORI. L Italia sta pagando un prezzo molto alto a causa della crisi economico-finanziaria globale che perdura oramai dal 2008; tale crisi si è ancora di più acuita a seguito del terremoto che ha colpito le sue regioni centrali. Gli abitanti dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, oltre a subire la drammatica situazione di crisi conseguente a tali eventi, si trovano a dover affrontare sotto il profilo etico, relazionale, sociale, patrimoniale ed imprenditoriale la catastrofe del sisma che ha interessato e continua ad interessare la loro zona. È evidente che una situazione di tal genere deve essere necessariamente accompagnata da misure che favoriscano la ripresa economica, anche e soprattutto mediante la realizzazione di nuovi investimenti. In questo contesto si inseriscono la necessità e l opportunità di ricorrere alla realizzazione non soltanto di una zona franca, ma anche di zone economiche speciali (ZES) che favoriscano lo sviluppo sociale e la rigenerazione. Di recente sono state istituite diverse zone franche urbane (ZFU), tra cui quelle de L Aquila e dell Emilia a seguito dei terremoti che hanno interessato i relativi territori. Nelle ZFU sono previste agevolazioni fiscali e previdenziali per rafforzare la crescita imprenditoriale e occupazionale nelle micro e piccole imprese che consistono nell esenzione dalle imposte sui redditi, dall I- RAP (imposta regionale sulle attività produttive), dall IMU (imposta municipale propria) e dall esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tali misure, tuttavia, se pure utili non sono sufficienti per un rilancio sociale ed economico di un territorio vasto qual è quello delle quattro regioni colpite dal sisma. In tale territorio, oltre alle ZFU, va prevista anche la istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle quali, oltre alle imprese già esistenti, si possano insediare nuove imprese grazie ai benefici che tali strumenti offrono. Una ZES, come noto, è una zona all interno di una nazione in cui sono adottate specifiche leggi finanziarie ed economiche costruite con l obiettivo di attrarre investitori zonali nazionali e stranieri che possono essere interessati a fare affari in una zona dove ricevono trattamenti vantaggiosi in termini fiscali, economici e finanziari. All interno della ZES, le tasse vengono ridotte o possono essere azzerate completamente e le imprese pagano tariffe più basse. L idea alla base di una zona economica speciale, o comunque di una zona franca per lo sviluppo sociale e la rigenerazione, è che questo strumento può stimolare una rapida partenza economica nelle zone del cratere completamente immobilizzate, sotto il profilo della circolazione della ricchezza, dal fenomeno sisma. Con nuovi investimenti tali zone possono svilupparsi molto rapidamente, attirando poi lavoratori provenienti da tutta l area di riferimento. Oggi la zona del cratere è un area depressa, ma con forti potenzialità; quindi è opportuno che lo Stato nell ambito della doverosità propria del superamento degli ostacoli di cui all articolo 3, secondo comma, della Carta costituzionale, si faccia carico

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 2710 di rimuovere quelle barriere che impediscono a questi territori di ripartire immediatamente. Recentemente la stessa Grecia ha manifestato il suo interessamento verso l istituzione di ZES come strumento eccezionale per lo sviluppo di aree depresse, ma con forti potenzialità. In Italia esistono le condizioni ideali per l istituzione di una ZES in questo territorio poiché alle zone del cratere va assegnato l obiettivo di attrarre investitori, anche stranieri, interessati ad operare in un ambito territoriale nel quale possono fruire di incentivi per la realizzazione degli investimenti iniziali, di agevolazioni o esenzioni fiscali, di deroghe alla regolamentazione relativa ai contratti di lavoro, della disponibilità di immobili e terreni a canoni di locazione ridotti e utenze a tariffe agevolate. La creazione di una zona per lo sviluppo e la rigenerazione può ritenersi giustificata anche perché mutuata da altre esperienze (come quella polacca) che hanno creato zone su basi non esclusivamente economiche ma anche tecnologiche e culturali. L obiettivo è quello di accelerare lo sviluppo economico del territorio soprattutto attraverso l insediamento di specifici comparti di attività economica, l adozione di nuove soluzioni tecnologiche, il miglioramento della competitività e la creazione dei nuovi posti di lavoro. Il livello delle detrazioni previste varia dal 30 per cento al 50 per cento del valore del investimento. Il sistema di agevolazioni fiscali dovrebbe riguardare l offerta di terreni per gli investimenti nell area, ben servita a livello di infrastrutture stradali, l offerta di immobili industriali/commerciali, un mercato del lavoro competitivo con manodopera qualificata ed una burocrazia semplificata. Tutto ciò consentirebbe la creazione di un area appenninica con forte vocazione allo sviluppo grazie al superamento delle barriere che la conformazione del territorio impone. L area anche in considerazione dei centri di accademia e di cultura presenti potrebbe diventare un centro amministrativo, economico, scientifico e culturale. In considerazione dell economia esistente, prevalentemente artigianale e di commercio al dettaglio, ad oggi assolutamente impedita nella circolazione di ricchezza a causa del sisma, la zona conoscerebbe un nuovo sviluppo, legato a nuovi centri economici e realtà aziendali: si pensi alla trasformazione alimentare (produzione di prodotti a base di carne, prodotti di frutta e verdura, la produzione di spiriti, la produzione di alimenti surgelati, lavorazione dei cereali), ai servizi informatici, alla produzione nei diversi settori dal tessile al calzaturiero, alla produzione del legno, alla produzione dei materiali da costruzione, alla produzione e scambio di servizi e soprattutto all implementazione della cultura scolastica ed accademica di eccellenza. Ciò per affermare che il sistema di agevolazioni potrebbe consentire ad investitori anche stranieri la creazione di sedi delocalizzate della propria impresa oltre alla creazione di nuove strutture (ricettive e no, di pubblico spettacolo ecc.) che, ruotando intorno al mondo delle università e degli istituti scolastici, siano di supporto per l avanzamento di poli accademici e scolastici di eccellenza nei servizi (con strutture, mense, strutture ludiche e di svago ecc...). Sono punti forti che giustificherebbero investimenti nell ampio territorio del cratere. Tra l altro le zone del cratere sono in ottimo posizionamento geografico, dato che si pongono come punto centrale quindi di contatto e collegamento per tutta l Italia centrale, risultando ben servite a livello stradale ed aeroportuale. La realizzazione di tale zona appare dunque la ricetta ideale per rilanciare investimenti nel centro Italia, catalizzando l interesse anche di grandi gruppi internazionali con la creazione, dunque, di occupazione e sviluppo economico stabile. Tali benefici sono attesi in misura nettamente superiore alle perdite che l erario sostiene per implementare il sistema di incentivazione dal momento che si tratta di entrate fiscali al mo-

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 2710 mento inesistenti. In altre parole, se si considerano soltanto i benefici e gli oneri marginali che derivano dalla creazione di una tale zona, il saldo rimane di gran lunga positivo. Pertanto, il Governo nazionale ha senz altro l interesse a perseguire questo tipo di soluzioni per lo sviluppo, lavorando strenuamente per la condivisione con i partner europei per superare le eventuali obiezioni in merito al rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. La creazione di una ZES, infatti, deve, come noto, confrontarsi con le regole UE in materia di aiuti di Stato (articoli 107-109 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea-tfue), posto che le misure sono intrinsecamente selettive sotto il profilo geografico. Generalmente qualificate aiuti, gli esempi esistenti sono approvati dalla Commissione europea in ragione del sottosviluppo delle zone beneficiate, e dunque approvate dalla Commissione in ragione della deroga dello sviluppo regionale (presupposto normativo l articolo 107, paragrafo 3, del TFUE). Tuttavia, una ZES per l area del cratere sismico potrebbe fondarsi, in alternativa o in aggiunta alla deroga per lo sviluppo regionale, sulla base dell articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, che stabilisce la compatibilità de iure degli aiuti volti proprio a rimediare ai danni arrecati dalle calamità naturali. La prassi della Commissione europea in materia di aiuti di Stato fiscali postula, al fine di incrementare le possibilità di accoglimento della proposta, che la stessa possegga alcune caratteristiche strutturali tra le quali un orizzonte temporale definito ed individuato a priori, un tetto quantitativo e la esclusione dai benefici delle attività meramente finanziarie e speculative.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 2710 DISEGNO DI LEGGE CAPO I ZONA FRANCA URBANA Art. 1. 1. Nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con i limiti di cui all articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, è istituita la zona franca ai sensi dell articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Art. 2. 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all articolo 4 le imprese che abbiano sede legale o almeno una sede operativa, se diversa da quella legale, all interno della zona franca o, nel caso di imprese aventi sede in altro Stato membro dell Unione europea, che abbiano una stabile organizzazione all interno della medesima zona, a condizione che posseggano i seguenti requisiti: a) rispettare la definizione di microimprese e di piccole e medie imprese, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 2710 b) svolgere la propria attività all interno della zona franca; c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, per tali intendendosi, agli effetti del presente articolo, anche gli accordi di cui agli articoli 182-bis e 182-septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché le procedure di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3; d) essere costituite e possedere i requisiti di cui alla lettere a), b) e c), alla data del 31 dicembre 2016 se già localizzate, o entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge se costituite o localizzate successivamente al 31 dicembre 2016. 2. Il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 è attestato dal rappresentante legale o dal procuratore dell impresa mediante dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà ai sensi dell articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Art. 3. 1. Gli aiuti di Stato corrispondenti all ammontare delle agevolazioni di cui al presente capo sono concessi ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. 2. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente capo, i soggetti individuati ai sensi dell articolo 2 devono rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell Unione europea di cui al comma 1.

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 2710 Art. 4. 1. I soggetti di cui all articolo 2 possono beneficiare delle seguenti agevolazioni: a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall attività di impresa svolta nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell importo di 100.000 euro; b) esenzione dall imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dall attività di impresa svolta nella zona franca nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; c) esenzione dall imposta municipale propria relativa agli immobili situati nella zona franca utilizzati dai soggetti di cui all articolo 2 per l esercizio dell attività di impresa ivi svolta. 2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi nel rispetto dei limiti di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/ 2013. Art. 5. 1. All onere derivante dall attuazione del presente capo si provvede, nel limite di 20 milioni di euro, con i fondi di cui all articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti ivi previsti. 2. L autorizzazione di spesa di cui al comma 1 costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica N. 2710 3. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 6. 1. Con decreto del Ministero dell economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo. Art. 7. 1. Il Governo è autorizzato a concordare con la Commissione europea un esenzione temporanea dall imposta sul valore aggiunto (IVA), con rimborso delle imposte versate nelle fasi precedenti, per le operazioni indicate nell allegato alla decisione 81/890/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1981. CAPO II ZONA ECONOMICA SPECIALE Art. 8. 1. Il presente capo stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per la realizzazione di una zona economica speciale (ZES) nei territori dell Italia centrale colpiti dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 e proseguita il 26 e 30 ottobre 2016, compresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con i limiti di cui all articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge.

Atti parlamentari 9 Senato della Repubblica N. 2710 Art. 9. 1. Beneficiano del particolare regime fiscale, finanziario, creditizio e amministrativo le imprese insediate nel territorio della ZES o che vi si insediano entro il 31 dicembre 2018 che svolgono, all interno della ZES, attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere, compresi quelli di carattere professionale. 2. Il regime di cui al presente capo non si applica alle attività meramente finanziarie e speculative qualora sia evidente che l apertura di una sede o di una filiale nel territorio della ZES abbia lo scopo prevalente di allocare nella zona agevolata cespiti immateriali già esistenti per beneficiare del regime agevolato senza produrre un ritorno economico diretto alla rigenerazione del territorio. Art. 10. 1. Le imprese che svolgono la loro attività all interno della ZES e quelle che la intraprendono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2018 possono usufruire, su domanda, delle seguenti agevolazioni: a) esenzione dall imposta sul reddito delle società (IRES) sino al periodo di imposta 2023; b) esenzione dall imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sino al periodo di imposta 2023; c) esenzione sino al periodo di imposta 2023 dall imposta municipale propria (IMU) per gli immobili situati all interno della ZES utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività; l esenzione è vincolata ad una relazione di un tecnico qualificato che attesti le caratteristiche di costruzione o di restauro secondo criteri antisismici; d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari di terreni e di fabbricati

Atti parlamentari 10 Senato della Repubblica N. 2710 acquistati per lo svolgimento di attività economiche nella ZES; e) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese sino all anno di imposta 2023 nella misura del 50 per cento limitatamente ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. Art. 11. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono esenti dall IVA i contratti di acquisto di beni da parte di soggetti che operano nella ZES nonché i contratti, aventi ad oggetto beni o servizi, conclusi da soggetti aventi sede nella ZES all interno della medesima zona. Art. 12. 1. Le imprese possono godere dei benefici di cui al presente capo alle seguenti condizioni: a) mantenere l attività all interno della ZES sino al 31 dicembre 2033, pena la revoca dei benefici goduti con obbligo di restituzione; b) almeno il 60 per cento del personale deve essere residente nella ZES; a tal fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro dodici mesi dalla data dell assunzione. Art. 13. 1. Il Governo è delegato a richiedere l autorizzazione alla Commissione europea per la istituzione della ZES.

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