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C O M U N E D I I T R I

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O M U N E D I C H I G N O L O P O

Transcript:

COMUNE DI ZIBELLO PROVINCIA DI PARMA COPIA Codice ente: 34048 DELIBERAZIONE N. 6 Trasmessa al C.R.C. con elenco n. Prot. 0 in data.. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza ordinaria di prima convocazione OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA TASI ANNO 2015. L anno duemilaquindici addì quattordici del mese di aprile alle ore 21.30 nella sala delle adunanze consiliari. Previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. Al1'appello risultano: CENSI ARCH. ANDREA PRESIDENTE Presente PAGANI PIERO CONSIGLIERE ANZIANO Presente GALLI GIUSEPPE CONSIGLIERE COMUNALE Presente BELLONI EMANUELE CONSIGLIERE COMUNALE Presente NICOLAS AJOLFI CONSIGLIERE COMUNALE Presente CORBELLINI MARCO CONSIGLIERE COMUNALE Presente ANGELO SPAGNOLI CONSIGLIERE COMUNALE Presente RASTELLI ANNALISA CONSIGLIERE COMUNALE Presente ARIOZZI FEDERICA CONSIGLIERE COMUNALE Presente VIGHI ELIA CONSIGLIERE COMUNALE Presente GNAPPI ALBERTO CONSIGLIERE COMUNALE Presente Totale presenti 11 Totale assenti 0 Partecipa all adunanza il Sig. DR. GIOVANNI DE FEO il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CENSI ANDREA, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera n. 6 del 14.04.2015 OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA TASI ANNO 2015. Illustra il Sindaco; IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: l imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni; RICORDATO che la TASI: è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all IMU sull abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli; è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall altro. Nel caso in cui l unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; è calcolata come maggiorazione dell imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l aliquota; VISTO inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda: a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale; b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell IMU (16 giugno e 16 dicembre); c) l introduzione dell esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall ICI ai sensi dell articolo 7 del d.lgs. n. 504/1992; d) il divieto di affidare la riscossione e l accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU; RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano: 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota

rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: a) un aliquota di base dell 1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all azzeramento (comma 676); b) la possibilità di incrementare l aliquota di base, fermo restando che: per l anno 2015 l aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l anno 2015, dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazioni d imposta o misure equivalenti a quelle dell IMU; per i fabbricati rurali strumentali l aliquota non può in ogni caso superare l 1 per mille (comma 678); c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683); TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dal comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, a copertura dei relativi costi; CONSIDERATO che dallo schema del bilancio di previsione 2015 emergono i servizi indivisibili indicati nel seguente prospetto, con i relativi costi complessivi di riferimento (personale, beni e servizi, imposte e tasse, trasferimenti): Servizio Importo previsto 2015 Illuminazione pubblica e viabilità 169.016,00 Ambiente e verde pubblico 51.700,00 Servizi socio-assistenziali 80.892,83 Gestione e manutenzione patrimonio 114.600,00 Servizi cimiteriali 49.907,70 TOTALE 466.116,53 Gettito TASI 216.215,07 % copertura servizi indivisibili con gettito TASI % 46,39

RITENUTO opportuno, per quanto sopra e allo scopo di finanziare, seppur in misura non integrale, i costi dei servizi indivisibili sopra indicati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, provvedere alla conferma per l anno 2015 delle seguenti aliquote TASI già determinate per l anno 2014: Tipologia imponibile Abitazioni principali e assimilate per legge (incluse categorie A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze Altri immobili (inclusi fabbricati rurali strumentali) Aree edificabili Aliquota 1,5 per mille 1 per mille aliquota zero RITENUTO altresì di non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n. 16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principali; RICHIAMATO l art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate; VISTO il Regolamento per l applicazione dell imposta unica comunale (IUC), approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 26 del 30.07.2014; VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; RICHIAMATI: il DM del Ministero dell interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l approvazione del bilancio di previsione dell esercizio 2015; il DM del Ministero dell interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l approvazione del bilancio di previsione dell esercizio 2015; VISTE: la nota del Ministero dell economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; la nota del Ministero dell economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.; VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., i seguenti pareri: - favorevole, da parte della Rag. Cottarelli Elisa, Responsabile del Settore Affari Economico - Finanziari e Tributari, in ordine alla regolarità tecnica e regolarità amministrativa; - favorevole, da parte della Rag. Cottarelli Elisa, Responsabile del Settore Affari Economico - Finanziari e Tributari, in ordine alla regolarità contabile; Con voti favorevoli n. 8 ; astenuti n. 3 (Ariozzi, Vighi, Gnappi) espressi dai n. 11 consiglieri presenti e votanti; DELIBERA 1. DI APPROVARE per l annualità 2015 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella: Tipologia imponibile Abitazioni principali e relative pertinenze (incluse categorie A/1-A/8-A/9) Altri immobili (inclusi fabbricati rurali strumentali) Aree edificabili Aliquota 1,5 per mille 1 per mille aliquota zero 2. DI FISSARE la misura TASI posta a carico dell occupante nella percentuale del 30% mentre la restante parte pari alla percentuale dell 70% dovrà essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare; 3. DI DARE ATTO che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall art. 1, commi 677 e 678 della L. n. 147/2013; 4. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. Successivamente ravvisata l urgenza di provvedere in merito con separata votazione; IL CONSIGLIO COMUNALE Con voti favorevoli n. 8 ; astenuti n. 3 (Ariozzi, Vighi, Gnappi) espressi dai n. 11 consiglieri presenti e votanti; D E L I BE R A Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134 comma 4 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.

Parere articolo 49 e 147 bis D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000: Regolarità tecnica, parere favorevole f.to: Cottarelli Elisa Regolarità amministrativa, parere favorevole F.to: Cottarelli Elisa Regolarità contabile, parere favorevole F.TO Cottarelli Elisa

IL SINDACO F.to CENSI ANDREA IL SEGRETARIO COMUNALE REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69) N. 101 Registro di Pubblicazione Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico. Zibello, li 21.04.2015 CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 21.04.2015 al 06.05.2015 senza reclami. Zibello li, 07.05.2015 Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. Addi' 21.04.2015 IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICATO DI ESECUTIVITA. [ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell art. 134, 3 comma, della D. Lgs. 267/2000, il.. Zibello, li [ X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs.vo n. 267/2000) Zibello, li 07.05.2015