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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2015 Adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a Statuto ordinario, relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel campo della viabilita' e dei trasporti, di gestione del territorio e dell'ambiente e nel settore sociale. (15A04238) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, citta' metropolitane e Province, adottato in attuazione della delega contenuta nella predetta legge n. 42 del 2009; Visto l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 216 del 2010, che prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, lo stesso decreto non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale dispone che, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica nei riguardi di Comuni e Province, i fabbisogni standard determinati secondo le modalita' dello stesso decreto costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni; Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale prevede che, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera d), della citata legge n. 42 del 2009, ai fini del finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non puo' eccedere l'entita' dei trasferimenti soppressi e che, fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtu' della legge statale, sono livelli essenziali quelli gia' fissati in base alla legislazione statale vigente; Visto, altresi', l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale dispone che, fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabilita' interno, dal medesimo decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente; Visto l'art. 2, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che individua, al comma 4, il 2013 quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica e disciplina, al comma 5, le modalita' e la tempistica della fase transitoria; Visto l'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 216 del 2010, che stabilisce in via provvisoria, fino alla data di entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Citta' metropolitane e Province, le funzioni fondamentali ed i relativi servizi presi in considerazione ai fini del medesimo decreto legislativo; Visto, altresi', l'art. 3, comma 1-bis, del citato decreto

legislativo n. 216 del 2010, che dispone che, in ogni caso, ai fini della determinazione dei fabbisogni standard di cui al medesimo decreto, le modifiche nell'elenco delle funzioni fondamentali sono prese in considerazione dal primo anno successivo all'adeguamento dei certificati di conto consuntivo alle suddette nuove elencazioni, tenuto conto anche degli esiti dell'armonizzazione degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; Visto l'art. 4 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che disciplina la metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard; Visto l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che disciplina il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard, affidando alla Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. (gia' Societa' per gli studi di settore - SOSE S.p.A.; di seguito, SOSE), con la collaborazione scientifica dell'istituto per la finanza e per l'economia locale - IFEL e con la collaborazione dell'istat, il compito di predisporre le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e di determinarne i valori con tecniche statistiche che diano rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni e Province, secondo le modalita' ed i criteri ivi indicati; Visto l'art. 6, che disciplina il procedimento di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard di Comuni e Province e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia; Visto il comma 3 del predetto art. 6, che dispone che ciascun Comune e Provincia dia adeguata pubblicita' sul proprio sito istituzionale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, nonche' attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio; Visto l'art. 7 del decreto legislativo n. 216 del 2010 che prevede che, al fine di garantire continuita' ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali, i fabbisogni standard sono sottoposti a monitoraggio e rideterminati, non oltre il terzo anno successivo alla loro prece dente adozione; Visto l'art. 1, commi 380 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, che disciplina il Fondo di solidarieta' comunale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno; Visto, in particolare, il comma 380-quater, dell'art. 1, della legge n. 228 del 2012, che stabilisce che con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 20 per cento dell'importo attribuito ai comuni interessati a titolo di Fondo di solidarieta' comunale e' accantonato per essere redistribuito tra i comuni medesimi sulla base delle capacita' fiscali nonche' dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; Considerato che la SOSE ha somministrato ai Comuni ed alle Province delle Regioni a Statuto ordinario appositi questionari funzionali alla determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di cui al citato art. 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010 ed, in particolare, ha somministrato ai Comuni appositi questionari relativi alle funzioni di istruzione pubblica (FC03U), alle funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti (FC04U), alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente (FC05U) ed alle funzioni nel settore sociale (FC06U); Considerato che, a fronte della somministrazione di unico questionario, tre delle predette funzioni sono state suddivise, ai fini della elaborazione delle note metodologiche per la determinazione dei fabbisogni standard nonche' per il calcolo dei

rispettivi fabbisogni standard, in distinte sotto-funzioni o servizi, in modo da poter adattare la metodologia generale alle specificita' dei servizi offerti e raggiungere elevati livelli di precisione nell'individuazione del fabbisogno delle diverse realta' territoriali; Rilevato, in particolare, che le funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti sono state segmentate in due servizi ed, in specie, in quella nel campo della viabilita' (FC04A) ed in quella dei trasporti (FC04B), che le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente sono state distinte in due servizi relativi, rispettivamente, alla gestione del territorio e dell'ambiente al netto dello smaltimento rifiuti (FC05A) ed al servizio smaltimento rifiuti (FC05B), ed infine che le funzioni del settore sociale sono state articolate nei due servizi relativi alle funzioni nel settore sociale al netto del servizio di asili nido (FC06A) ed a quelle relative al servizio di asili nido (FC06B); Rilevato che la SOSE ha provveduto a sottoporre alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), del menzionato decreto legislativo n. 216 del 2010, le metodologie relative alla determinazione dei fabbisogni standard inerenti le predette funzioni fondamentali e che i risultati predisposti con le menzionate metodologie di elaborazione sono stati sottoposti al Dipartimento delle finanze ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' alla stessa Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale; Vista la delibera della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, adottata nella seduta del 23 dicembre 2013, con la quale la menzionata Commissione ha approvato le note metodologiche relative alla determinazione dei fabbisogni standard inerenti le menzionate funzioni fondamentali dei Comuni; Acquisito il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla verifica ai fini del rispetto dei vincoli di cui al citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 23 luglio 2014; Sentita la Conferenza Stato - citta' e autonomie locali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010, nella seduta del 16 ottobre 2014; Visti i pareri della Commissione V Bilancio della Camera dei deputati e della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale espressi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010, rispettivamente nelle sedute dell'11 e del 18 dicembre 2014; Considerate le condizioni ed osservazioni formulate dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, volte a sollecitare il costante monitoraggio dei fabbisogni standard anche al fine di stimolare la produzione efficiente di servizi da parte degli enti comunali e per favorire, inoltre, un miglioramento delle procedure di costruzione dei fabbisogni stessi; Valutata l'opportunita' di avviare anticipatamente la fase di monitoraggio e rideterminazione dei fabbisogni standard, con particolare riferimento a quelli relativi al servizio di asili nodo nell'ambito delle funzioni nel settore sociale ed alla funzione di istruzione pubblica, prevedendo che la stessa avvenga, di norma, con scadenza annuale e, stante il vincolo di invarianza, con riguardo a tutte le funzioni fondamentali dei comuni; Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 27 marzo 2015; Decreta:

Art. 1 1. Sono adottate le note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun Comune delle Regioni a Statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente ed alle funzioni nel settore sociale, allegati al presente decreto, di seguito indicati: a) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni - FC03U - Funzioni di istruzione pubblica, e relativi b) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni - FC04A - Funzioni nel campo della viabilita', e relativi c) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni - FC04B - Funzioni nel campo dei trasporti, e relativi d) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni - FC05A - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente al netto dello smaltimento rifiuti, e relativi e) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni - FC05B - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente - Servizio smaltimento rifiuti, e relativi f) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni - FC06A - Funzioni nel settore sociale al netto del servizio di asili nido, e relativi g) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni - FC06B - Funzioni nel settore sociale - Servizio di asili nido, e relativi allegati. Art. 2 1. Al fine di stimolare la produzione efficiente di servizi da parte degli enti locali, i fabbisogni standard dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento a quelli riferiti alla funzione di istruzione pubblica ed al servizio di asili nido nell'ambito delle funzioni nel settore sociale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e g), sono sottoposti a monitoraggio e rideterminazione, di norma con cadenza annuale, tenendo conto delle variazioni intervenute nell'erogazione dei servizi da parte degli enti medesimi. 2. In attesa della messa a regime dei livelli essenziali, nella rideterminazione di cui al comma 1, per quanto concerne le funzioni del settore sociale, quelle relative al servizio degli asili nido di cui all'art. 1, comma 1, lettera g) (FC06B), si dovra' tener conto degli obiettivi di servizio introdotti con il QSN 2007-2013 e disciplinati dalle delibere CIPE n. 82 e n. 166 del 2007 e n. 79 del 2012, nonche' delle collegate iniziative di rafforzamento in corso di attuazione. Art. 3 1. I Comuni delle Regioni a Statuto ordinario danno adeguata pubblicita' del presente decreto sul proprio sito istituzionale, nonche' attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio. Il Presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 marzo 2015 Il Presidente: Renzi