REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO. Art. 1 Finalità. Art. 2 Ambito di applicazione

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C O M U N E D I S C A R M A G N O P R O V I N C I A D I T O R I N O C.A.P.10010 P.za M. e S. Enrico, 5 - Tel. 0125739153 Fax 0125739391 E mail scarmagno@comune.scarmagno.to.it REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Finalità Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell impianto di videosorveglianza CAPO II TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Art. 4 Titolare del trattamento Art. 5 Responsabile della gestione e del trattamento dei dati CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art. 6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati Art. 7 Informazioni rese al momento della raccolta Art. 8 Diritti dell interessato Art. 9 Sicurezza dei dati Art. 10 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali Art. 11 Comunicazione CAPO V TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE Art. 12 Tutela Art. 13 Disposizioni finali

CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Finalità Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune, gestito ed impiegato da soggetti individuati con apposita nomina, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ed in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il presente regolamento riguarda l esercizio di impianti di videosorveglianza regolandone l uso nei limiti imposti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, nel prosieguo denominato semplicemente Codice. Art. 2 Ambito di applicazione Il presente regolamento riguarda il trattamento di dati personali realizzato mediante l impianto di videosorveglianza, attivabile sul territorio del Comune e collegato alla sala di controllo sita presso l edificio Comunale. Art. 3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell impianto di videosorveglianza Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione dell impianto di videosorveglianza. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune, in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267; dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali vigenti, nei limiti stabiliti dal D. Lgs. 30.06 2003 n. 196, sono. ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di furti o di atti vandalici nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento delle forze dell ordine in supporto, a tutela del patrimonio pubblico e privato; monitoraggio del traffico veicolare rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l intervento degli operatori. La videosorveglianza di cui al presente regolamento non è orientata alla raccolta e al trattamento di dati sensibili. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell area interessata.

L uso di tale tecnologia, e la disponibilità di immagini e dati, costituirà strumento di prevenzione e valido supporto all attività delle Forze dell Ordine. La sorveglianza tramite apparecchi elettronici sarà attivata soprattutto nei luoghi frequentati dalle fasce più deboli della popolazione: bambini, giovani e anziani; di fronte alle scuole e agli ambiti circostanti; nei parchi e nelle aree destinate allo svago e al gioco; nei pressi degli impianti sportivi; degli edifici pubblici situati in centro storico.

CAPO II TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Art. 4 Titolare del trattamento Il Comune, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, si obbliga a conformare il trattamento dei dati ai principi del Codice richiamato nel decalogo del Garante emesso in data 29 novembre 2000 per il corretto utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e successivamente aggiornato e integrato con il Provvedimento del 29/04/20004. Art. 5 Responsabile della gestione e del trattamento dei dati Il Sindaco, in quanto titolare del trattamento dei dati, ne mantiene la responsabilità, riservandosi, allo stesso modo, la facoltà di delegare- per iscritto e previa accettazione - tale responsabilità nel caso lo ritenga opportuno. La responsabilità della gestione dell impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza previste dal Codice e il suo costante controllo sull uso delle immagini inquadrate e raccolte spetta al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento e delle proprie istruzioni. Il responsabile autorizza l accesso ai locali della centrale operativa e custodisce le chiavi dei locali e degli armadi per la conservazione degli apparecchi, delle videocassette, nonché delle parole chiave per l utilizzo dei sistemi. Il responsabile nomina gli incaricati del materiale trattamento, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati. Con l atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell utilizzo degli impianti, essi sono istruiti al corretto uso dei sistemi sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art. 6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati I dati personali oggetto di trattamento vengono: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi; raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati salvo esigenze di polizia o di giustizia; conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati; I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza dei siti individuati nel rispetto dei principi e delle norme del presente regolamento. Il responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati personali si obbligano a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell impianto attivato di cui al suddetto art. 3. Le telecamere saranno installate in modo da limitare l angolo di visuale delle riprese evitando, quando non indispensabili come nell ipotesi di accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione. E comunque assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza durante l utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. E altresì vietato riprendere luoghi privati e comunque utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo, anche indiretto, sull attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell art. 4 della legge del 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) e ferma restandola procedura prevista dal medesimo articolo. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti e registrati. L impiego del sistema di videosorveglianza è necessario per ricostruire l evento in aggiunta alla visione in tempo reale da parte degli addetti. La conservazione delle immagini è limitata alla temporanea capacità delle memoria di massa del sistema utilizzato e poi sono automaticamente distrutte dalla registrazione di nuove immagini. E ammessa la copiatura e il salvataggio su altri supporti delle immagini video registrate solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. L accesso alle immagini è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all art. 5. E vietato l accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, il responsabile o l incaricato della sorveglianza provvede a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al comma 3, il responsabile o l incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse. Alle informazioni raccolte possono accedere solo gli organi di Autorità Giudiziaria, esclusivamente dietro

presentazione di copia di denuncia di reato. In tal caso, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti, saranno riversate su nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate. Art. 7 Informazioni rese al momento della raccolta Il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall art. 13 del Codice, nelle strade e nelle piazze e nei pressi degli accessi degli edifici in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere l informativa in conformità al modello semplificato individuato dal Garante ai sensi dell art. 13 comma 3 del codice in allegato al citato provvedimento del 29 aprile 2004 e riportato in calce al presente regolamento. Art. 8 Diritti dell interessato L interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L interessato ha diritto di ottenere l indicazione: dell origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili incaricati. L interessato ha diritto di ottenere: l aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l attestazione che le operazioni di cui ai due precedenti punti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. L interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. I diritti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Nell esercizio dei diritti di cui al comma 1, l interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persona fisiche o ad associazioni. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art. 5, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 5 (cinque) giorni. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 12

Art. 9 Sicurezza dei dati I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, comma 5, in apposite apparecchiature e vi possono accedere solo ed esclusivamente il responsabile e gli incaricati di cui all art. 5 del presente regolamento. L impianto di videosorveglianza è a circuito chiuso, non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, potrà essere accessibile da una sola stazione periferica ubicata presso il Comune. Eventuali accessi alle apparecchiature di persone diverse da quelle indicate al comma 1, devono essere autorizzati per iscritto dal responsabile, L autorizzazione deve contenere anche lo scopo dell accesso e il tempo necessario per lo svolgimento dell attività autorizzata. Possono essere autorizzati all accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dall ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti. Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all accesso per le operazioni di manutenzione e/o pulizia dei locali. Il responsabile e gli incaricati di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato all accesso. Presso il luogo in cui è ubicata la stazione periferica è tenuto il registro degli accessi su cui saranno annotate, a cura di uno degli incaricati, l identità della persona, gli orari di accesso, e quanto altro necessario all identificazione del soggetto, dello scopo dell accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell incaricato che ha effettuato la vigilanza. Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro. Art. 10 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali La materia è regolamentata dall art. 15 del Codice. Art. 11 Comunicazione I dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori rispetto a quanto previsto dal precedente art. 3, comma 2, salvo le esigenze di polizia o giustizia, e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.

CAPO V TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE Art. 12 Tutela Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del Codice. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5. Art. 13 Disposizioni finali Il presente regolamento, redatto ai sensi della normativa contenuta nel D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e nel provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personale del 29.04.2004, rappresenta il disciplinare d uso dei servizi. Il presente regolamento non presentando le caratteristiche di cui al punto 3.2.1, del citato provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004, non verrà notificato all Autorità Garante. Il presente regolamento: 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/06/2007 con atto n. 17; 2) E stato pubblicato all'albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 2/07/2007 al 16/07/2007;