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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2784 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI) dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI) e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DELRIO) (V. Stampato Camera n. 4373) approvato dalla Camera dei deputati il 6 aprile 2017 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 aprile 2017 Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 2784 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI INDICE Disegno di legge............................................ Pag. 3 Testo del decreto-legge......................................» 4

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 2784 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. È convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 2784 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017 (*). Disposizioni urgenti per l abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visti gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Visto l articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di superare l istituto del lavoro accessorio al fine di contrastare pratiche elusive, nonché di modificare la disciplina della responsabilità solidale negli appalti al fine di elevare ulteriormente l efficacia delle tutele in favore dei lavoratori, in coerenza con la recente evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; EMANA il seguente decreto-legge: Articolo 1. (Abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015) 1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati. (*) Si veda anche l Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2017.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 2784 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. Articolo 2. (Modifica dell articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003) 1. All articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,» sono soppresse; b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi. Articolo 3. (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 marzo 2017 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO MATTARELLA GENTILONI SILVERI POLETTI DELRIO

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