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Transcript:

SENTENZA 20. 6. 1991 CAUSA C-60/90 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 20 giugno 1991 * Nella causa C-60/90, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Gerechtshof di Arnhem, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Polysar Investments Netherlands BV e Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen di Arnhem, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 4, 13, parte B, lett.. d), punto 5, e 17 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/3 8 8/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori G. F. Mancini, presidente di sezione, T. F. O'Higgins, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler e P. J. G. Kapteyn, giudici, avvocato generale: W. Van Gerven cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere viste le osservazioni scritte presentate: per la Polysar BV, dall'avv. N. R. Jansen, Belastingadviseur, * Lingua processuale: l'olandese. I - 3132

POLYSAR INVESTMENTS NETHERLANDS per il governo olandese, dal sig. B. R. Bot, segretario generale presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, per il governo francese, dal sig. Philippe Pouzoulet, vicedirettore degli Affari giuridici, in qualità di agente, assistito dal sig. Géraud de Bergues, vicesegretario principale degli Affari esteri, in qualità di agente supplente, per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. Johannes Føns Buhl, consigliere giuridico presso la Commissione, e Berend Jan Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali presentate all'udienza del 5 marzo 1991 dalla Polysar BV, dal governo olandese, rappresentato dal sig. T. Heukels, in qualità di agente, e dalla Commissione, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 aprile 1991, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con pronuncia 30 gennaio 1990, pervenuta in cancelleria il 12 marzo successivo, il Gerechtshof di Arnhem ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, varie questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 4, 13, parte B, lett. d), punto 5, e 17 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1, in prosieguo: la «sesta direttiva»), al fine di ottenere chiarimenti sulle nozioni di soggetto passivo e di diritto a detrazione, ai sensi di questa direttiva, riguardo alle società holding. I-3133

SENTENZA 20. 6. 1991 CAUSA C-60/90 2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra la Polysar Investments Netherlands BV, società di diritto olandese (in prosieguo: la «Polysar BV»), e l'ispettorato dei dazi di importazione e delle accise di Arnhem, in relazione a un avviso di accertamento rettificativo per l'imposta sulla cifra d'affari inviato alla Polysar BV. 3 Ai sensi dell'art. 4, nn. 1, 2 e 4, della sesta direttiva: «1) Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. 2) Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi (...) Si considera in particolare attività economica un'operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità. 3) (...) 4) (...) ogni Stato membro ha la facoltà di considerare come unico soggetto passivo le persone residenti all'interno del paese che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi». 4 Ai sensi dell'art. 13, parte B, gli Stati membri esonerano dall'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«iva») talune attività, tra le quali figurano, segnatamente, in virtù di tale articolo, lett. d), punto 5: «5) le operazioni, compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni, altri titoli, ad esclusione: dei titoli rappresentativi di merci; I-3134 dei diritti o titoli di cui all'articolo 5, paragrafo 3».

POLYSAR INVESTMENTS NETHERLANDS 5 A norma dell'art. 17, n. 3, lett. c), della sesta direttiva, gli Stati membri accordano ad ogni soggetto passivo la detrazione o il rimborso dell'iva se i beni e i servizi sono utilizzati ai fini «di sue operazioni esenti ai sensi dell'articolo 13, parte B, lett. a) e lett. d), punti da 1 a 5, quando il cliente risieda fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati in un paese non appartenente alla Comunità». 6 Dal fascicolo emerge che la Polysar BV fa parte del gruppo Polysar, di dimensioni mondiali. Essa possiede alcune quote in diverse società straniere, riceve ogni anno dividendi e ne versa regolarmente alla società Polysar Holding Ltd, con sede in Canada, che possiede il 100% del suo capitale sociale. La Polysar BV non svolge nessuna attività commerciale. Per il periodo compreso tra il 1 o gennaio 1981 e il 31 dicembre 1985, la Polysar BV versava una determinata somma a titolo di IVA, per diversi servizi che le erano stati forniti, somma della quale essa otteneva il rimborso. L'ispettorato dei dazi di importazione e delle accise di Arnhem, contestando che la Polysar BV, sulla base della sesta direttiva, avesse diritto alla detrazione dell'iva versata, emetteva un avviso di accertamento rettificativo per il recupero di detto ammontare. 7 Dopo avere infruttuosamente presentato reclamo avverso detto avviso, la Polysar BV ha proposto ricorso dinanzi al Gerechtshof di Arnhem, che ha deciso di sospendere il procedimento e di investire la Corte delle seguenti questioni pregiudiziali: «1) a) Se una holding che non svolga attività diverse da quelle collegate alla detenzione di azioni in società controllate debba essere considerata soggetto passivo ai sensi degli artt. 4 e 17 della sesta direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari. b) Qualora la suddetta questione debba essere risolta negativamente, se comunque sussista obbligo di imposta quando la holding costituisce un elemento in un gruppo di dimensioni mondiali e fa parte integrante di detto gruppo che, per lo più, appare all'esterno con un solo nome, vale a dire col nome del gruppo stesso. 2) a) Qualora una holding debba essere considerata soggetto passivo, se le operazioni da essa svolte in quanto tale siano operazioni ai sensi dell'art. 13, I - 3135

SENTENZA 20. 6. 1991 CAUSA C-60/90 parte B, lett. d), punto 5, della suddetta direttiva, cosicché le stesse debbano essere ritenute servizi esenti dall'imposta sulla cifra d'affari e la relativa imposta sulla cifra d'affari addebitata da terzi non debba essere considerata per la detrazione. b) Qualora la questione di cui al punto 2), lett. a), sia risolta affermativamente, se debba essere diversa la soluzione quando il gruppo, cui appartiene la holding, svolge in quanto tale, secondo criteri CEE, esclusivamente prestazioni imponibili ai sensi della suddetta sesta direttiva». 8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. Sulla prima questione 9 Tale questione si compone di due aspetti. Da un lato, si tratta in sostanza di stabilire se una holding, che non esercita attività diverse da quelle connesse al possesso di azioni in società controllate, possa essere qualificata soggetto passivo dell'iva ai sensi degli artt. 4 e 17 della sesta direttiva; dall'altro, se tale qualifica sia in funzione dell'appartenenza della detta società a un gruppo di dimensioni mondiali che appare all'esterno con un solo nome. 10Per quanto riguarda il primo aspetto, occorre innanzitutto rilevare che l'art. 17 della sesta direttiva riguarda la nascita e la portata del diritto a detrazione di cui gode, a certe condizioni, un soggetto passivo dell'wa. Orbene, il termine «soggetto passivo» è utilizzato in tale norma ai sensi degli artt. 2 e 4 della medesima direttiva. Di conseguenza, occorre interpretare tali artt. 2 e 4. 11 Si deve ricordare inoltre che dall'art. 2 della sesta direttiva, che determina la sfera di applicazione dell'iva, risulta che all'interno dello Stato membro sono soggette I-3136

POLYSAR INVESTMENTS NETHERLANDS a tale imposta solo le attività aventi carattere economico. In forza dell'art. 4, n. 1, si considera soggetto passivo chiunque eserciti, in modo indipendente, una di queste attività economiche. La nozione di «attività economiche» è definita nell'art. 4, n. 2, nel senso che essa ricomprende tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, e in particolare le operazioni che comportino lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità. 12 Secondo la giurisprudenza della Corte, quale risulta segnatamente dalla sentenza 4 dicembre 1990, Van Tiem (causa C-186/89, Racc.. pag. 1-4363), l'art. 4 della sesta direttiva conferisce all'iva una sfera d'applicazione molto ampia. In tale sentenza la Corte ha precisato che la nozione di «sfruttamento», ai sensi del n. 2 del suddetto articolo, si riferisce, conformemente a quanto prescritto dal principio della neutralità del sistema dell'iva, a qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che miri a trarre dal bene in questione introiti che hanno carattere stabile. 13 Tuttavia, da questa giurisprudenza non risulta che il mero acquisto e la mera detenzione di quote sociali debbano essere ritenuti un'attività economica, ai sensi della sesta direttiva, che conferisca alla società interessata la qualità di soggetto passivo. Infatti, la semplice partecipazione finanziaria presso altre imprese non costituisce un caso di sfruttamento di un bene volto a ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità, poiché l'eventuale dividendo, frutto di tale partecipazione, discende dalla mera proprietà del bene. 14 Ciò non vale qualora la partecipazione sia accompagnata da una interferenza diretta o indiretta nella gestione delle imprese in cui si è realizzato l'acquisto di partecipazioni, fatti salvi i diritti che chi detiene le partecipazioni possiede nella sua qualità di azionista o socio. 15 Per quanto riguarda il secondo aspetto della prima questione, occorre rilevare che l'appartenenza di una holding a un gruppo di dimensioni mondiali non la priva della sua qualità di non assoggettata all'iva, qualora tale holding limiti la sua I-3137

SENTENZA 20. 6: 1991 CAUSA C-60/90 attività a semplici partecipazioni finanziarie. Infatti, ai sensi dell'art. 4, n. 4, secondo comma, della sesta direttiva, possono essere considerate come unico soggetto passivo soltanto le persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, qualora esse siano stabilite nel territorio di un solo e medesimo Stato membro. 16 Pertanto si deve rilevare che l'appartenenza di una holding a un gruppo di dimensioni mondiali, che appare per lo più all'esterno con una sola denominazione, non deve essere tenuta in considerazione per qualificare tale società come soggetto passivo dell'iva. 17 Di conseguenza, la prima questione dev'essere risolta come segue: l'art. 4 della sesta direttiva dev'essere interpretato nel senso che una holding, il cui unico scopo sia la partecipazione presso altre imprese, senza che tale società interferisca in modo diretto o indiretto nella gestione delle stesse, non ha la qualità di soggetto passivo dell'iva e non ha quindi diritto a detrazioni in base all'art. 17 della sesta direttiva, fatti salvi i diritti che la detta holding possiede nella sua qualità di azionista o di socio. L'appartenenza di una holding a un gruppo di dimensioni mondiali, che appare all'esterno con una sola denominazione, non deve essere tenuta in considerazione per qualificare tale società come soggetto passivo dell'iva. Sulla seconda questione 18 In considerazione della soluzione della prima questione, la seconda è divenuta priva di oggetto. Sulle spese 19 Le spese sostenute dai governi francese e olandese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non pos- I-3138

POLYSAR INVESTMENTS NETHERLANDS sono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese. Per questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Gerechtshof d'arnhem con pronuncia 30 gennaio 1990, dichiara: L'art. 4 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che una società holding, il cui unico scopo sia la partecipazione presso altre imprese, senza che tale società interferisca in modo diretto o indiretto nella gestione delle stesse, non ha la qualità di soggetto passivo dell'iva e non ha quindi diritto a detrazioni in base all'art. 17 della sesta direttiva, fatti salvi i diritti che la detta holding possiede nella sua qualità di azionista o di socio. L'appartenenza di una holding a un gruppo di dimensioni mondiali, che appare all'esterno con una sola denominazione, non deve essere tenuta in considerazione per qualificare tale società come soggetto passivo dell'iva. Mancini O'Higgins Kakouris Schockweiler Kapteyn Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 giugno 1991. Il cancelliere J.-G. Giraud Il presidente della Sesta Sezione G. F. Mancini I-3139