LAORE Sardegna. Agenzia regionale per l attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale STATUTO

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LAORE Sardegna Agenzia regionale per l attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale STATUTO Articolo 1 Natura giuridica e sede legale 1. L Agenzia Regionale per l attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna), istituita con la legge regionale 8 agosto 2006 n. 13, di seguito denominata Agenzia, è dotata di autonomia finanziaria, amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale nei limiti della legislazione vigente ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale. 2. L Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico. 3. L attività dell Agenzia è regolata dalla legge istitutiva, dalle norme del presente statuto, dai principi e dalle norme della LR 13 novembre 1998 n. 31, dagli atti di indirizzo approvati dalla Giunta Regionale e dai provvedimenti di gestione e di organizzazione emanati nell esercizio della propria autonomia. 4. L Agenzia ha sede legale a Cagliari. Articolo 2 Fini istituzionali e competenze 1. L Agenzia LAORE Sardegna promuove lo sviluppo dell agricoltura e delle risorse ittiche, lo sviluppo integrato dei territori rurali, la compatibilità ambientale delle attività agricole; favorisce la multifunzionalità delle aziende agricole, le specificità territoriali, le produzioni di qualità e la competitività sui mercati. 2. Ai fini di cui all articolo 1, l Agenzia: a. fornisce assistenza tecnica a soggetti sia pubblici che privati, nel rispetto delle norme che regolano i principi di libera e leale concorrenza; b. cura l informazione, la divulgazione, la valorizzazione e la formazione nel settore dell agricoltura, della zootecnia e delle risorse ittiche; c. coordina l attività di integrazione all interno delle filiere agricole e delle risorse ittiche, dei distretti agroalimentari e dei distretti rurali ;

d. favorisce la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, delle biodiversità regionali e dei prodotti tipici; e. promuove la diffusione della cultura d impresa; f. agisce da intermediario tra il sistema produttivo e la ricerca al fine di favorire un efficace trasferimento sul territorio delle innovazioni di processo e di prodotto nonché trasferire alle istituzioni deputate alla ricerca le esigenze evidenziate dal sistema delle imprese; g. promuove e divulga l attuazione delle normative relative alla disciplina delle coltivazioni, degli allevamenti e delle risorse ittiche, all igiene delle produzioni agricole e alla tutela dell ambiente, all adozione di marchi di tutela dell origine delle produzioni agricole ; h. promuove e partecipa, anche in accordo con altri enti e soggetti pubblici e privati, a progetti di interesse regionale, interregionale, nazionale e comunitario in materia di servizi di sviluppo agricolo integrato, nell ambito di accordi di programma e di apposite convenzioni, privilegiando forme di progettazione partecipata e di associazionismo tra imprese; i. svolge ogni altro compito affidatole dalla Regione nell ambito della programmazione regionale agricola; j. svolge i compiti di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 (Riforma dell assetto agro-pastorale) e, ad esaurimento, i compiti assegnati dalla legge di riforma fondiaria. 3. L Agenzia può, sulla base di convenzioni quadro approvate dalla Giunta regionale, instaurare rapporti di collaborazione, consulenza, servizio e promozione con le altre pubbliche amministrazioni e con le Agenzie. 4. L Agenzia può, mediante apposite convenzioni, istituire forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati già operanti nel campo dell assistenza tecnica a favore degli imprenditori agricoli, zootecnici e del settore delle risorse ittiche. 5. L Agenzia inoltre ha il compito di: a. promuovere la divulgazione a favore di operatori e delle imprese di norme, regolamenti, bandi, procedure regionali, nazionali e comunitarie a supporto dell applicazione delle politiche regionali di comparto, di filiera e per lo sviluppo rurale; b. promuovere forme di aggregazione delle produzioni agroalimentari; c. fornire assistenza tecnologica a supporto dei processi di trasformazione dei prodotti; d. curare la raccolta e l elaborazione dei dati statistici nel comparto agricolo e di quello delle risorse ittiche; e. svolgere il ruolo di autorità designata allo svolgimento di interventi di consulenza aziendale;

f. fornire, attraverso lo strumento dello sportello unico informazione e assistenza nella presentazione di pratiche e istanze; g. svolgere, attraverso lo strumento dello sportello unico, il ruolo di front-office dell Amministrazione Regionale nei procedimenti, fornendo informazioni sullo stato degli stessi; h. fornire supporto alle Amministrazioni Locali nella attuazione di programmi e progetti di sviluppo territoriali anche attraverso la partecipazione a processi di progettazione integrata di filiera e di territorio e ogni forma di programmazione negoziata; i. svolgere attività di assistenza tecnica per lo sviluppo del comparto dell acquacoltura e della pesca; j. promuovere lo sviluppo agricolo e rurale anche attraverso un utilizzo razionale del suolo e delle risorse idriche, in un contesto di compatibilità ambientale delle attività agricole. Articolo 3 Qualità dei servizi 1. L Agenzia esercita le attività di cui ai precedenti articoli adottando procedure informatizzate coerenti con le esigenze nazionali e comunitarie e con le direttive impartite dalla Giunta regionale nell ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Autonoma della Sardegna. 2. l Agenzia eroga i propri servizi promuovendo il continuo miglioramento delle prestazioni e con adozione di una carta dei servizi che individua i criteri per la definizione degli standard e per la misurazione della qualità dei servizi resi. Articolo 4 Indirizzo, vigilanza e controllo 1. L Agenzia è sottoposta al sistema dei controlli di cui alla legge regionale 15 maggio 1995 n. 14 e successive modifiche e integrazioni. Articolo 5 Atti sottoposti a controllo 1. Sono sottoposti a controllo preventivo di legittimità e di merito, consistente nella valutazione della coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della programmazione regionale e con le direttive impartite dalla Giunta regionale e con gli atti di indirizzo degli Assessorati competenti, gli atti rientranti nelle seguenti categorie:

a. programmi di attività; b. bilanci di previsione e relative variazioni e bilanci consuntivi c. regolamenti interni; d. atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione e contratti di valore superiore a 500 mila euro. In tal caso, l atto da sottoporre a controllo è quello di attivazione della procedura di gara; e. regolamenti ed altri atti a contenuto generale riguardanti l'ordinamento degli uffici, la pianta organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale; f. deliberazioni concernenti la costituzione di società e di altre forme associate e la partecipazione ad esse g. atti attinenti alle procedure concorsuali ed alla costituzione di rapporti di lavoro; h. atti attinenti all'attribuzione di incarichi di consulenza. Articolo 6 Trasmissione degli atti 1. Gli atti soggetti a controllo sono inviati, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla loro adozione all'assessorato dell Agricoltura e Riforma Agro Pastorale. 2. Il controllo sugli atti di cui alle lettere e) e g) del comma 1 dell'articolo 5 è effettuato dall Assessorato competente in materia di personale. 3. Il controllo degli atti di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 5, è effettuato dall'assessorato dell Agricoltura e Riforma Agro Pastorale. 4. Gli atti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 sono sottoposti anche al controllo preventivo di legittimità contabile dell'assessorato competente in materia di bilancio e sono inviati, per conoscenza, al Consiglio regionale. 5. Al fine di semplificare e snellire le procedure di controllo, quando gli atti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 riguardino spese relative al personale dipendente, gli stessi sono trasmessi anche all Assessorato del Personale, che esprime il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell atto. 6. Le variazioni compensative tra i capitoli della medesima Unità Previsionale di Base e i prelevamenti dai fondi di riserva sono effettuati con determinazione del Direttore generale e sono inviate, per conoscenza, entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza, all'assessorato dell Agricoltura e Riforma Agro Pastorale ed all'assessorato competente in materia di bilancio. Le variazioni sui residui sono trasmesse ai competenti Assessorati solo per conoscenza.

Articolo 7 Termini per la presentazione dei bilanci e delle relative variazioni 1. Il bilancio di previsione dell Agenzia e le relative variazioni, devono essere adottati entro venti giorni dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale, della proposta di bilancio regionale o delle relative variazioni. 2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio regionale, deve essere adeguata l'entità dei contributi previsti nei propri bilanci a quelli contenuti nel bilancio regionale, mediante apposite variazioni di bilancio, da sottoporsi a controllo con le modalità di cui all articolo 6, commi 1e 4. 3. Al fine di rendere efficace il controllo sulle variazioni di bilancio, il termine ultimo per la presentazione delle stesse è fissato nel 20 novembre dell anno a cui si riferiscono. Possono essere ammesse variazioni oltre tale data solo quando queste si riferiscano ad eventi verificatisi successivamente ad essa. Articolo 8 Esercizio provvisorio 1. L esercizio provvisorio è deliberabile esclusivamente quando lo stesso sia consentito nel rispetto dei termini di cui all 7, comma 1. 2. L esercizio provvisorio può essere concesso in deroga al comma 1 solo in casi eccezionali debitamente motivati. Articolo 9 Rendiconto generale 1. Il termine per la presentazione del rendiconto generale dell'esercizio concluso il 31 dicembre dell'anno precedente è fissato al 15 maggio 2. Il rendiconto generale è elaborato secondo quanto previsto dalla legge di contabilità regionale e deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori. Articolo 10 Organi dell Agenzia 1. Sono organi dell Agenzia: a. il Direttore Generale; b. il Comitato Tecnico;

c. il Collegio dei Revisori dei Conti; Articolo 11 il Direttore Generale 1. Il Direttore Generale di LAORE: a) è il rappresentante legale dell Agenzia; b) dirige e coordina le attività dell Agenzia e verifica il raggiungimento degli obiettivi avvalendosi di un Ufficio di Staff retto da un dirigente; c) definisce gli obiettivi dell Agenzia in conformità degli indirizzi e delle direttive impartiti dalla Giunta regionale ed è responsabile della loro attuazione; d) definisce i programmi operativi pluriennali e annuali nell ambito di quanto elaborato dal Comitato Tecnico di cui all art.12; e) conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie, ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati; f) dirige, coordina e valuta l attività dei dirigenti, promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale adottando le relative misure sanzionatorie; g) promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e di transigere; h) decide sui ricorsi gerarchici; i) individua, tra i direttori dei Dipartimenti, il dirigente che in caso di temporanea assenza possa svolgere le funzioni di sostituto del Direttore Generale; j) propone alla Giunta regionale l adozione della pianta organica; k) adotta i regolamenti in materia di organizzazione, funzionamento, contabilità e personale; l) svolge le funzioni non disciplinate dal presente articolo e attribuite ai dirigenti dagli articoli 23 e 24 della legge regionale n. 31/1998 e successive integrazioni; m) predispone il bilancio preventivo e il rendiconto generale delle entrate e delle spese relative al funzionamento dell Agenzia; n) adotta specifici manuali e modelli procedimentali in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale; o) adotta ogni ulteriore atto necessario alla gestione delle attività dell Agenzia. 2. Gli atti di cui alle lettere d), j) e k) del comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale. 3. Le modalità di nomina, il rapporto di lavoro, la durata e il trattamento economico del Direttore generale sono regolati dall art. 30 della legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13.

Articolo 12 Comitato Tecnico 1. Il Comitato Tecnico di cui all articolo 17 della LR 13/2006 è l organo di indirizzo e di coordinamento dell attività dell Agenzia ed elabora i programmi pluriennali e annuali; esso è composto da: a. il direttore generale dell Agenzia LAORE Sardegna che lo convoca e lo presiede; b. un rappresentante dell Assessorato regionale competente in materia di agricoltura; c. due membri individuati fra i responsabili di strutture, con procedura elettiva interna nei dipartimenti per le produzioni vegetali e zootecniche; d. un rappresentante designato dall Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna; e. tre esperti esterni, altamente qualificati nelle materie di competenza dell Agenzia LAORE Sardegna, di cui due indicati dalle Facoltà di Agraria e di Medicina Veterinaria dell Università di Sassari e uno indicato dall Assessore Regionale competente in materia di agricoltura. 2. I componenti del comitato tecnico sono nominati con decreto del Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale. Ai componenti del Comitato Tecnico, con esclusione del Direttore Generale, dei dipendenti delle Agenzie e dell Amministrazione Regionale, compete il gettone di presenza di cui al comma 4 dell articolo 18 della L.R. 8 agosto 2006 n.13; 3. Il Comitato Tecnico si riunisce almeno due volte all anno per: a. L elaborazione dei programmi annuali e pluriennali dell Agenzia; b. il monitoraggio in itinere dello svolgimento delle attività; c. la valutazione dei risultati delle attività svolte dall Agenzia nel corso dell anno e proporre le nuove linee di indirizzo per le annualità successive; d. ogni qualvolta il Presidente del Comitato lo ritenga necessario. 4. Alle riunioni del Comitato può partecipare il collegio sindacale e possono essere invitati altri esperti nelle materie da trattare; delle riunioni del Comitato deve essere redatto processo verbale che evidenzi le principali determinazioni assunte in sede di riunione. 5. Le funzioni di segreteria del Comitato saranno svolte da un funzionario dell ufficio della Direzione Generale dell Agenzia.

Articolo 13 Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri ordinari iscritti al Registro dei revisori ufficiali previsto dall articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.88, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. 2. Il collegio Revisori dei Conti è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne indica anche il Presidente e dura in carica 5 anni. 3. Il collegio esercita le funzioni previste dall articolo 6 della legge regionale n. 14 del 1995. 4. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha accesso agli atti amministrativi contabili e di gestione. 5. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal Presidente del Collegio ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, almeno ogni trimestre. Potrà altresì essere convocato su richiesta di uno dei suoi componenti o su proposta motivata del Direttore generale dell Agenzia. 6. Le riunioni del collegio dei Revisori dei Conti debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio custodito presso l Agenzia. Articolo 14 Struttura organizzativa 1. La struttura organizzativa dell Agenzia oltre che dalla L.R. 13/2006 è disciplinata dalla legge regionale n. 31 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni e dai seguenti commi del presente statuto. 2. Essa si articola in : a. Dipartimenti; b. Servizi; c. Unità organizzative e Sportelli unici territoriali. 3. I Dipartimenti hanno funzioni di coordinamento di servizi omogenei; i Dipartimenti e i Servizi sono diretti da dirigenti; 4. I dirigenti preposti ai Dipartimenti sono sovraordinati ai dirigenti preposti ai Servizi. 5. Sono individuati i seguenti Dipartimenti: a. Dipartimento per le produzioni vegetali; b. Dipartimento per le produzioni zootecniche;

c. Dipartimento per la multifunzionalità dell impresa agricola, per lo sviluppo rurale e per la filiera agroalimentare; d. Dipartimento degli affari generali e della contabilità. 6. La struttura dell Agenzia, per garantire esigenze di decentramento, prevede una diffusa ed equilibrata presenza nel territorio regionale attraverso gli Sportelli Unici Territoriali 7. Il Dipartimento per le Produzioni Zootecniche cura la realizzazione dei programmi di assistenza, di sviluppo e integrazione delle filiere lattiero casearie e delle produzioni della carne. Cura altresì la realizzazione di programmi di assistenza di sviluppo e di integrazione nelle filiere dell acquacoltura e della pesca. Cura inoltre i rapporti e coordina le attività di eventuali organismi pubblici e privati che potranno essere appositamente convenzionati per lo svolgimento di attività di assistenza nel comparto. Il Dipartimento è organizzato in Servizi, a loro volta articolati in ulteriori Unità organizzative. Sono individuati i seguenti Servizi: Servizio produzioni zootecniche; Servizio risorse ittiche. 8. Il Dipartimento delle Produzioni Vegetali cura la realizzazione di programmi di assistenza, di sviluppo e integrazione delle filiere della produzione, trasformazione e certificazione di produzioni ortofrutticole, vitivinicole e olivicole olearie, cerealicole, coltivazioni energetiche e industriali, supportando le imprese nell applicazione delle varie OCM di comparto. Il Dipartimento è organizzato in Servizi, a loro volta articolati in ulteriori Unità organizzative. Sono individuati i seguenti Servizi: Servizio colture erbacee, cerealicole, foraggere e industriali; Servizio colture arboree e ortofrutticole. 9. Il Dipartimento per la Multifunzionalità dell impresa agricola, per lo Sviluppo rurale e per la Filiera agroalimentare, promuove programmi di sviluppo di distretti rurali e/o agro alimentari nonché l implementazione delle politiche comunitarie incentrate sulla multifunzionalità dell impresa agricola. Il Dipartimento inoltre promuove processi di progettazione integrata e di programmazione negoziata, curando anche la divulgazione delle norme e delle opportunità previste dalle politiche comunitarie per lo sviluppo rurale. Il Dipartimento è organizzato in Servizi, a loro volta articolati in ulteriori unità organizzative. Sono individuati i seguenti Servizi: Servizio per la multifunzionalità dell impresa agricola e per la salvaguardia della biodiversità; Servizio per le politiche di sviluppo rurale e delle filiere agro-alimentari. 10. Il Dipartimento per gli Affari generali e della Contabilità svolge le attività di autoamministrazione dell Agenzia, funzionali alla più efficace e efficiente erogazione dei Servizi verso l utenza esterna; cura gli aspetti relativi alla gestione del personale, della contabilità, del patrimonio funzionale all esercizio delle attività istituzionali; espleta le funzioni di controllo finalizzate alla certificazione volontaria, incluse quelle previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n 510/2006, relative alle produzioni DOP e IGP regionali per le quali i soggetti richiedenti il marchio di origine non scelgano un organismo di controllo privato. Il Dipartimento si occuperà, ad esaurimento, dei compiti di cui alla LR 44/76 e della legge della Riforma agraria. Il Dipartimento è articolato in Servizi, a loro volta articolati in ulteriori unità organizzative. Sono individuati i seguenti Servizi: Servizio personale; Servizio Bilancio

e contabilità; Servizio Affari generali e sistemi informativi; Servizio infrastrutture e patrimonio; Servizio Autorità di Controllo. Articolo 15 Sportelli Unici Territoriali 1. La presenza dell Agenzia nel territorio è garantita dagli Sportelli Unici Territoriali che curano la fornitura di servizi integrati a favore degli imprenditori agricoli e degli operatori delle filiere e per favorire l attuazione delle politiche per lo sviluppo rurale. 2. Negli Sportelli Unici Territoriali saranno erogati servizi dell Amministrazione Regionale e delle Agenzie che integreranno le loro attività attraverso appositi protocolli d intesa. Gli Sportelli opereranno come front-office dell Amministrazione Regionale anche per informazioni su procedimenti gestori di finanziamenti comunitari e/o regionali; per lo svolgimento di queste funzioni gli sportelli territoriali saranno connessi in rete con il sistema informatico dell Amministrazione Regionale e delle Agenzie. 3. Il coordinamento delle attività e dei servizi erogati negli Sportelli Unici Territoriali sarà di competenza dell Agenzia LAORE Sardegna che ne cura il coordinamento gestionale attraverso il Dipartimento per gli affari generali e della contabilità. Articolo 16 Organizzazione degli uffici 1. Nell esercizio della propria autonomia organizzativa e nel rispetto di quanto previsto nella legge istitutiva, nella LR 31/98 e nel presente statuto, l Agenzia disciplina, con proprio regolamento, l organizzazione e il funzionamento dei propri uffici, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con l utenza e l erogazione efficiente ed adeguata dei servizi. Articolo 17 Personale 1. La pianta organica dell Agenzia è approvata dalla Giunta Regionale. In sede di prima applicazione è inquadrato nell Agenzia il personale come individuato dal comma 1 dell art. 32 della legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13. 2. Al personale dell Agenzia si applicano le disposizioni della legge Regionale 31/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e i contratti collettivi dei dipendenti e dei dirigenti dell amministrazione regionale. Articolo 18 Entrate e patrimonio

1. Il patrimonio dell Agenzia LAORE Sardegna è costituito dai beni mobili e immobili dell ERSAT Sardegna, soppresso dal comma 1 dell articolo 14 della legge regionale 8 agosto 2006 n. 13, riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite all Agenzia con atto ricognitivo approvato dal Presidente della Regione. 2. La Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate: a. contributo ordinario a carico della Regione per i compiti previsti dalla presente legge e le spese relative al personale; b. contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali; c. proventi derivanti da attività e servizi effettuati; d. rendite patrimoniali; e. ogni altro introito. 3. Costituiscono entrate dell Agenzia LAORE Sardegna anche i proventi derivanti dalla partecipazione a progetti e attività di Assistenza tecnica e di Sviluppo di carattere regionale, nazionale e comunitario, attraverso contratti e convenzioni stipulate con organismi pubblici o privati. 4. Costituiscono entrate dell Agenzia anche i proventi derivanti dalle possibili attività di consulenza aziendale effettuate in qualità di organismo accreditato, in applicazione di norme regionali, nazionali e comunitarie.