Legge federale concernente l attività di guida alpina e l offerta di attività a rischio

Documenti analoghi
Codice delle obbligazioni

Legge federale sul commercio ambulante. Sezione 1: Oggetto. Sezione 2: Autorizzazione. del 23 marzo 2001 (Stato 1 luglio 2018)

Legge federale sul commercio ambulante. Sezione 1: Oggetto. Sezione 2: Autorizzazione. del 23 marzo 2001 (Stato 1 gennaio 2007)

Legge federale sulle professioni sanitarie

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006)

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)

Legge federale sulle professioni psicologiche. (LPPsi) Capitolo 1: Scopo e oggetto. del 18 marzo 2011 (Stato 1 settembre 2013)

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Legge federale concernente i prodotti da costruzione

Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart)

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero

Legge federale sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV)

Legge federale relativa alla Convenzione dell Aia sull adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto

Legge federale relativa alla semplificazione del ricupero d imposta in caso di successione e all introduzione dell autodenuncia esente da pena

Concordato sulle imprese di sicurezza

(Legge FATCA) Sezione 1: Disposizioni generali. Avamprogetto

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

Legge sulle epizoozie

Codice penale svizzero

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sull ingegneria genetica nel settore non umano

Codice penale svizzero

del 16 dicembre 2016 Art. 1 1 dicembre sull Antartide (Protocollo) e i suoi allegati I V sono approvati.

Legge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo

Sezione 1: Scopo, campo d applicazione e definizioni. Scopo e campo d applicazione. di diritto federale non perseguano il medesimo obiettivo.

Legge federale concernente la tassa per l utilizzazione delle strade nazionali

Legge federale sugli stranieri

Legge sulle guide di montagna e sullo sci

Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP

Legge federale sulle professioni psicologiche. (LPPsi) Capitolo 1: Scopo e oggetto. del 18 marzo 2011 (Stato 1 agosto 2016)

Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) del 18 dicembre 2015

Legge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua

Legge federale sulle cauzioni delle società estere d assicurazione

Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP

Decreto federale. Disegno

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali

Codice penale militare e Procedura penale militare

Legge federale sulla metrologia

Legge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Codice penale svizzero e Codice penale militare

1. Codice delle obbligazioni 2. Avamprogetto

Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1

Ordinanza sul registro delle professioni sanitarie (Ordinanza sul registro LPSan)

Legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Disposizioni esecutive della legge sulle guide di montagna e sullo sci

Legge federale sui diritti politici

del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013)

Legge federale sulla protezione degli animali Disegno

Legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali

Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Legge federale sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

446.1 Legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche

Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati

Legge federale sulle professioni psicologiche

Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

del... Art. 1 Approvazione e attuazione della Convenzione sull assistenza amministrativa

Legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano

sulle procedure elettroniche in ambito fiscale

Approvato dal Consiglio nazionale il

del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)

Disegno. Art dicembre sull Antartide e gli allegati I V al Protocollo sono approvati.

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani. (Legge sulla promozione delle attività extrascolastiche, LPAE)

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Legge federale sul cambiamento di sistema d imposizione dell abitazione in proprietà

Legge federale sull impiego della coercizione nell ambito del diritto degli stranieri e dei trasporti di persone su mandato delle autorità federali

Legge federale sugli stranieri

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)

Ordinanza sull esportazione e l intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Ó» ¹¹ ± luglio 2013 EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT. Legge sullo sport e l attività fisica. Signor Presidente, signore e signori deputati,

Transcript:

Legge federale concernente l attività di guida alpina e l offerta di attività a rischio Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso 1, 95 e 97 della Costituzione federale 1 ; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 2 ; visto il parere del Consiglio federale del 3, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Campo di applicazione 1 La presente legge disciplina la guida e l accompagnamento a titolo lucrativo di persone in zone rocciose, di ghiacciai, di torrenti e fiumi nonché fuori dalle piste segnalate: a. ove esiste un elevato rischio di piene, cadute di massi e di ghiaccio, valanghe, o vi è il rischio di cadere o scivolare, e b. per accedere alle quali sono richieste conoscenze o misure di sicurezza particolari. 2 Nel campo di applicazione di cui al capoverso 1 rientrano: a. l attività di guida alpina; b. la guida di clienti fuori dalle piste segnalate da parte di maestri di sport sulla neve; c. il canyoning; d. il rafting; e. il bungee jumping. Minoranza (Joder, Baumann J. Alexander, Hochreutener, Imfeld, Mathys, Pagan) 1 RS 101 2 FF 3 FF... 2004... 1

1 La presente legge disciplina la guida e l accompagnamento a titolo lucrativo di persone in zone rocciose, di ghiacciai, di torrenti e fiumi, nonché sulle piste segnalate e al di fuori di esse: 2 Nel campo di applicazione di cui al capoverso 1 rientrano: b. la guida di clienti da parte di maestri di sport sulla neve; Art. 2 Altre attività Il Consiglio federale può assoggettare alla presente legge altre attività analoghe; a tal fine tiene conto dei pericoli oggettivi che possono derivare dalla pratica di queste attività. Sezione 2: Obbligo di diligenza Art. 3 1 Chi esercita un attività assoggettata alla presente legge deve adottare le misure imposte dall esperienza, permesse dallo stato della tecnica e commisurate alle condizioni date, affinché non siano messe in pericolo la vita e la salute dei partecipanti. 2 Deve segnatamente: a. informare i clienti sui particolari rischi che possono derivare dalla pratica dell attività scelta; b. verificare che i clienti dispongano delle capacità fisiche necessarie per praticare l attività scelta; c. assicurarsi che il materiale non presenti difetti e che le istallazioni siano in buono stato; d. accertarsi sulle condizioni meteorologiche; e. sincerarsi che il personale sia sufficientemente qualificato; f. sincerarsi che il numero di accompagnatori sia commisurato al grado di difficoltà e al pericolo. Minoranza (Menétrey-Savary, Aeschbacher, Hubmann, Sommaruga Carlo, Thanei, Vischer) 2

Art. 3bis Chi esercita un attività assoggettata alla presente legge è tenuto a rispettare l ambiente e a fare in modo che le attività ch egli conduce non arrechino danni alla natura, alla fauna e alla flora. Sezione 3: Autorizzazione Art. 4 Obbligo di autorizzazione Chi esercita un attività assoggettata alla presente legge necessita di un autorizzazione. Art. 5 Autorizzazione per le guide alpine 1 Le guide alpine ottengono l autorizzazione se: a. garantiscono di osservare l obbligo di diligenza; b. hanno conseguito un attestato professionale federale di guida alpina conformemente all articolo 43 della legge federale del 13 dicembre 2002 4 sulla formazione professionale o un equivalente certificato di capacità svizzero o straniero; e c. dispongono di un assicurazione di responsabilità civile con una copertura sufficiente. a. il riconoscimento dei certificati di capacità svizzeri o stranieri; b. la copertura minima dell assicurazione di responsabilità civile; c. la formazione continua; d. quali attività a rischio possono essere offerte anche dalle guide alpine in qualità di singoli offerenti. 1 Le guide alpine ottengono l autorizzazione: a. stralciare b. c. se offrono la garanzia, dal profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione. 4 RS 412.10 3

4 b. stralciare Art. 6 Autorizzazione per i maestri di sport sulla neve 1 I maestri di sport sulla neve ottengono l autorizzazione di guidare clienti fuori dalle piste segnalate se: a. garantiscono di osservare l obbligo di diligenza; b. hanno conseguito un attestato professionale federale di maestro di sport sulla neve conformemente all articolo 43 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale o un equivalente certificato di capacità svizzero o straniero; e c. dispongono di un assicurazione di responsabilità civile con una copertura sufficiente. a. il riconoscimento dei certificati di capacità svizzeri o stranieri; b. la copertura minima dell assicurazione di responsabilità civile; c. la formazione continua. 1 I maestri di sport sulla neve ottengono l autorizzazione di guidare clienti fuori dalle piste segnalate: a. stralciare b. c. se offrono la garanzia, dal profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione. b. stralciare Art. 7 Autorizzazione per gli offerenti di attività di cui all articolo 1 capoverso 2 lettere c-e 1 Gli offerenti di attività di cui all articolo 1 capoverso 2 lettere c-e ottengono l autorizzazione se: a. garantiscono di osservare l obbligo di diligenza; b. dispongono di un certificato che li abilita a svolgere le attività corrispondenti; e c. dispongono di un assicurazione di responsabilità civile con una copertura sufficiente o di un equivalente garanzia finanziaria.

2 Il Consiglio federale disciplina le esigenze materiali e temporali che possono essere ragionevolmente imposte ai fini dell osservanza dell obbligo di diligenza e fissa la copertura minima dell assicurazione di responsabilità civile. Art. 7 Autorizzazione per gli offerenti di attività di cui all articolo 1 capoverso 2 lettere c-e e all articolo 2 1 Gli offerenti di attività di cui all articolo 1 capoverso 2 lettere c-e e all articolo 2 ottengono l autorizzazione se: a. stralciare b. dispongono di un certificato che li abilita a svolgere attività corrispondenti; e c. garantiscono che tutti gli impiegati la cui mansione può avere importanti ripercussioni sulla sicurezza durante lo svolgimento delle attività offrono la garanzia, dal profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione. a. le esigenze per la certificazione; b. il riconoscimento di certificati stranieri. Art. 8 Rilascio e rinnovo dell autorizzazione 1 L autorità cantonale rilascia l autorizzazione. 2 L autorizzazione viene rinnovata secondo una procedura semplificata. 3 Per il rinnovo della loro autorizzazione, le guide alpine e i maestri di sport sulla neve devono aver frequentato i corsi di formazione continua prescritti. 4 Il Consiglio federale emana le prescrizioni di dettaglio relative al rilascio e al rinnovo dell autorizzazione nonché al rilascio e al rinnovo di autorizzazioni a persone con dimora, domicilio o sede all estero. 3 stralciare Art. 9 Validità dell autorizzazione 1 L autorizzazione rilasciata da un autorità cantonale è valida su tutto il territorio svizzero. 2 L autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è personale e non trasferibile. 5

3 È fatta salva la competenza dei Cantoni in materia di verifica della sicurezza nel montaggio e nell esercizio di installazioni fisse destinate alla pratica di attività a rischio. Art. 10 Durata dell autorizzazione 1 L autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è valida per quattro anni. 2 L autorizzazione rilasciata agli offerenti di attività di cui all articolo 1 capoverso 2 lettere c-e è valida per due anni. 3 A persone con dimora, domicilio o sede all estero è possibile rilasciare un autorizzazione con una durata di validità più breve. Art. 11 Revoca dell autorizzazione L autorità cantonale revoca l autorizzazione se le condizioni per il suo rilascio non sono più adempite. Art. 12 Emolumenti 1 I Cantoni riscuotono emolumenti per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell autorizzazione. 2 Il Consiglio federale ne fissa l ammontare. Art. 12a Obblighi professionali Gli offerenti di attività di cui all articolo 1 capoverso 2 o all articolo 2 adempiono i seguenti obblighi professionali: a. osservano l obbligo di diligenza conformemente all articolo 3; b. approfondiscono, ampliano e migliorano le loro conoscenze professionali, capacità e tecniche mediante una formazione continua; c. le guide alpine stipulano un assicurazione di responsabilità civile professionale in funzione della natura e dell entità dei rischi derivanti dalla loro attività principale, oppure forniscono un equivalente garanzia finanziaria. Art. 12b Misure disciplinari 1 In caso di violazione degli obblighi professionali, delle prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni esecutive, l autorità di vigilanza può prendere le seguenti misure disciplinari: a. avvertimento; b. ammonizione; 6

c. multa fino a 20 000 franchi; d. divieto di esercitare a titolo lucrativo le attività di guida e di accompagnatore per sei anni al massimo (divieto temporaneo); e. divieto definitivo di esercitare a titolo lucrativo le attività di guida e di accompagnatore per l intero campo di attività o per una parte di esso. 2 Oltre un divieto, può essere pronunciata una multa. 3 Durante il procedimento disciplinare l autorità di vigilanza può limitare, vincolare a oneri o revocare l autorizzazione per la guida e l accompagnamento. Art. 12c Procedura disciplinare in un altro Cantone 1 L autorità cantonale che avvia un procedimento disciplinare contro offerenti di attività di cui all articolo 1 capoverso 2 o all articolo 2 in virtù di un autorizzazione rilasciata da un altro Cantone, ne informa l autorità del Cantone in questione. 2 Se intende pronunciare un divieto di esercitare a titolo lucrativo le attività di guida e di accompagnatore, essa consulta l autorità del Cantone che ha rilasciato l autorizzazione. Art. 12d Effetti del divieto di esercitare a titolo lucrativo le attività di guida e di accompagnatore 1 Il divieto d esercizio si applica su tutto il territorio svizzero. 2 Esso invalida ogni autorizzazione ad esercitare a titolo lucrativo le attività di guida e di accompagnatore. Art. 12e Prescrizione 1 Il perseguimento disciplinare si prescrive in due anni a decorrere dal momento in cui l autorità cantonale ha avuto conoscenza dei fatti contestati. 2 La prescrizione è interrotta da ogni atto d inchiesta o atto processuale intrapreso dall autorità cantonale, da un autorità di perseguimento penale o da un tribunale in merito ai fatti contestati. 3 Il perseguimento disciplinare si prescrive in ogni caso in dieci anni a decorrere dai fatti contestati. 4 Qualora la violazione degli obblighi professionali costituisca reato, è applicabile il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale. Art. 13 Trattamento e protezione dei dati 1 L autorità cantonale tratta i dati personali necessari al rilascio, al rinnovo e alla revoca dell autorizzazione. 7

2 L autorità cantonale può comunicare a terzi, anche se questi non dimostrano un interesse giustificato, se una persona ha un autorizzazione. 3 Per il rimanente, la protezione dei dati sottostà al diritto cantonale. Sezione 4: Restrizioni cantonali di accesso a determinate zone Art. 14 I Cantoni possono vietare l accesso a determinate zone per ragioni legate alla protezione della natura e delle acque. Sezione 5: Disposizioni penali Art. 15 Contravvenzioni 1 È punito con la detenzione o la multa sino a 10 000 franchi chiunque intenzionalmente: a. fornisce dati incompleti, inesatti o fallaci allo scopo di ottenere un autorizzazione; b. esercita senza autorizzazione l attività di guida alpina, di maestro di sport sulla neve od offre attività di cui all articolo 1 capoverso 2 lettere c-e. 2 Se l autore agisce per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi. Art. 16 Perseguimento penale Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. Sezione 6: Sostegno a persone giuridiche di diritto privato Art. 17 La Confederazione può costituire persone giuridiche di diritto privato, sostenerle finanziariamente o associarvisi. Il loro scopo deve consistere nel miglioramento della sicurezza delle attività assoggettate alla presente legge mediante l introduzione di misure e controlli di sicurezza. 8

Sezione 7: Disposizioni finali Art. 18 Esecuzione 1 I Cantoni applicano la presente legge, nella misura in cui la stessa non dichiari competente la Confederazione. 2 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Art. 19 Disposizioni transitorie 1 Le autorizzazioni cantonali rilasciate alle guide alpine secondo il diritto cantonale previgente rimangono valide fino alla loro scadenza, ma al massimo fino a due anni dopo l entrata in vigore della presente legge. 2 Il Consiglio federale disciplina i requisiti materiali e temporali per l attestato relativo alla sicurezza degli offerenti di attività di cui all articolo 1 capoverso 2 lettere c-e che sono già in attività all entrata in vigore della presente legge. Art. 20 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. 9