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Transcript:

COMUNE DI RIOLO TERME PROVINCIA DI RAVENNA Codice ente 39015 DELIBERAZIONE N. 42 in data: 29.06.2012 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA OGGETTO: IMU 2012 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI. L anno duemiladodici addì ventinove del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano i Signori : 1 - NICOLARDI ALFONSO P 10 - MAZZANTI RAFFAELE P 2 - CEMBALI NICOLETTA P 11 - VALENTI VINCENZO P 3 - ZACCARINI ENRICO P 4 - MERLINI FRANCESCA P 5 - TAGLIAFERRI FLAVIO P 6 - MALAVOLTI FEDERICA P 7 - SALVATORI ENRICO A 8 - ZANOTTI LORIS P 9 - CATANI GUIDO P Totale presenti 10 Totale assenti 1 Assiste il Segretario Generale dr.ssa COSTANTINI PAMELA la quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. NICOLARDI ALFONSO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: IMU 2012 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI. Il Sindaco illustra l argomento; IL CONSIGLIO COMUNALE Delibera di C.C. n. 42 del 29.06.2012 VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, come risulta modificato dalla Legge 26 aprile 2012, nr. 44, con i quali viene istituita l imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; TENUTO CONTO che l applicazione a regime dell imposta municipale propria è fissata all anno 2015 ; DATO ATTO che l art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : - disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. VISTO l art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: Il comma 16 dell art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF di cui all articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di r iferimento. VISTO l art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. CONSIDERATO che a decorrere dall anno d imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione. VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati 2

rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all elenco dei comuni italiani predisposto dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT) TENUTO CONTO che, ai sensi dell art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 1. ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI ad USO STRUMENTALE ai sensi dell art. 9 comma 3-bis del D.L. N. 557/1993 0,2 PER CENTO con possibilità per i Comuni di modificarla in diminuzione a 0,1 punti percentuali. TENUTO CONTO che dall imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ; EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad 200 ; CONSIDERATO che l art.13, comma 10 del D.L. 201/2011 stabilisce che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, e che l art. 4 del D.L. n. 16/2012, convertito nella Legge n. 44/2012, prevede che nel caso venga esercitata tale facoltà, sull imposta da versare NON deve essere computata la quota riservata allo Stato. Al riguardo il Comune ritiene opportuno esercitare questa facoltà, considerando direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari oggetto delle due suddette ipotesi; EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all imposta municipale propria. VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 3

istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all elenco dei comuni italiani predisposto dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT) PRESO ATTO che il Comune di Riolo Terme è presente come comune parzialmente montano nell elenco dei comuni italiani predisposto dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e pertanto l aliquota per la fattispecie dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, non trova applicazione in quanto immobili esenti da imposta; RITENUTO opportuno stabilire per l anno 2012 le aliquote dell Imposta Municipale propria per fare fronte al fabbisogno finanziario in modo da garantire il pareggio del Bilancio di previsione, tenuto conto che le stesse all occorrenza potranno essere modificate entro il termine del 30 Settembre, come previsto dall articolo 13 comma 12 bis, a seguito della verifica del reale gettito che si realizzerà con i versamenti in acconto e delle eventuali variazioni che potranno essere apportate alle aliquote e detrazione di base, nonchè alla normativa di riferimento; RITENUTO pertanto, di determinare le aliquote dell Imposta Municipale nelle seguenti misure: a) aliquota Imu ordinaria nella misura del 0,96% per tutte le fattispecie non riconducibili in quelle espressamente sotto elencate; b) aliquota Imu abitazione principale nella misura del 0,55% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (classificate in categoria C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria); c) aliquota Imu nella misura del 0,96% per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall articolo 2 commi 3 e 4 della legge n. 431/98 (contratti concordati); d) aliquota Imu nella misura del 1,06% per tutte le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, non comprese nel punto precedente (locate a canone libero, concesse in comodato, tenute a disposizione, sfitte e invendute e quelle di cat. C/2, C/6 e C/7 possedute oltre alla 1^ unità riconosciuta come pertinenza all abitazione principale); e) aliquota Imu nella misura del 1,06% per le aree fabbricabili; RITENUTO inoltre di confermare la detrazione di legge prevista per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze nella misura annua di 200,00 rapportata al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione, come fissata dallo stesso art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, maggiorata di 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante e residente nella stessa abitazione fino ad un massimo di 400,00 al netto della detrazione di base. VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell art. 49 del D.Lgs 267/2000; Con votazione espressa per alzata di mano, come di seguito riportata: componenti 11 presenti 10 assenti 1 votanti 10 favorevoli 7 contrari 3 (Catani, Mazzanti, Valenti) - astenuti 0; DELIBERA 1) di approvare per l anno 2012 le seguenti aliquote ai fini dell imposta Municipale propria per le ragioni in premessa esposte: 4

a. aliquota Imu ordinaria nella misura del 0,96% per tutte le fattispecie non riconducibili in quelle espressamente sotto elencate; b. aliquota Imu abitazione principale nella misura del 0,55% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (classificate in categoria C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria); c. aliquota Imu nella misura del 0,96% per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall articolo 2 commi 3 e 4 della legge n. 431/98 (contratti concordati); d. aliquota Imu nella misura del 1,06% per tutte le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, non comprese nel punto precedente (locate a canone libero, concesse in comodato, tenute a disposizione, sfitte e invendute e quelle di cat. C/2, C/6 e C/7 possedute oltre alla 1^ unità riconosciuta come pertinenza all abitazione principale); e. aliquota Imu nella misura del 1,06% per le aree fabbricabili; 2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, cui consegue l applicazione del trattamento agevolato previsto per l abitazione principale (aliquota e detrazione); 3) di confermare per l anno 2012 la detrazione di legge prevista per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze nella misura annua di 200,00 rapportata al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione, come fissata dallo stesso art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, maggiorata di 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante e residente nella stessa abitazione fino ad un massimo di 400,00 al netto della detrazione di base; 4) di dare atto che i versamenti a titolo d acconto andranno effettuati applicando le aliquote base stabilite all articolo 13 commi 6, 7, 8 del D.L. 201/2011 (0,4% per le abitazioni principali e lo 0,76% per tutti gli altri immobili); 5) di dare atto altresì che le suddette aliquote sono state definite in via provvisoria in attesa di conoscere il reale gettito che si realizzerà con i versamenti in acconto e potranno essere variate entro il termine del 30 Settembre come stabilito dal comma 12 bis dell articolo 13 del del D.L. 201/2011 a seguito anche delle eventuali variazioni che potranno essere apportate alle aliquote e detrazione di base, nonché alla normativa di riferimento; 6) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimandano al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 41 del 29.06.2012; 7) di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro 30 giorni dalla data della sua esecutività al Ministero dell Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2012; 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con votazione separata espressa per alzata di mano, come di seguito riportata: componenti 11 presenti 10 assenti 1 votanti 10 favorevoli 7 contrari 3 (Catani, Mazzanti, Valenti) astenuti 0. 5

Oggetto: IMU 2012 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI. Ai sensi dell art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f. to RAG. TERESA MORINI f.to RAG. TERESA MORINI Letto, approvato e sottoscritto: IL PRESIDENTE f.to NICOLARDI ALFONSO IL SEGRETARIO COMUNALE f.to DOTT.SSA COSTANTINI PAMELA Pubblicata all albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. Ripubblicata all albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dal al Addì, 18.07.2012 IL SEGRETARIO COMUNALE f.to DOTT.SSA COSTANTINI PAMELA Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3 comma dell art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Addì, 18.07.2012 IL SEGRETARIO COMUNALE f.to DR.SSA COSTANTINI PAMELA 6