Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 12 FEBBRAIO Deliberazione n. 14

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Comune di Portomaggiore (Fe) Provincia di Ferrara REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI O ALTRE UTILITA' ECONOMICHE A SOGGETTI RICHIEDENTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SOGGETTI APPARTENENTI AL C.D. "TERZO SETTORE NO PROFIT" Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 12 FEBBRAIO 2003 - Deliberazione n. 14 NUOVO TESTO INTEGRATO CON LE MODIFICHE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 81 DEL 24/11/2004 e DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 91 DEL 28/12/2006 INDICE Articolo 1 - OGGETTO Articolo 2 - AREE DI INTERVENTO Articolo 3 - DESTINATARI DEI BENEFICI Articolo 4 - NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DELLE ALTRE UTILITA' ECONOMICHE Articolo 5 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI Articolo 6 - CONTRIBUTI AD INIZIATIVA DEL COMUNE - BANDI Articolo 7 - CONTRIBUTI IN BASE ALLA LIBERA INIZIATIVA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI Articolo 8 - APPROVAZIONE DEI BENEFICI Articolo 9 - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTRIBUZIONE

Articolo 1 - OGGETTO 1. Il presente Regolamento, in attuazione della Legge 12.8 1990 n. 241 (art. 12), e in applicazione dell'art. 17 - comma 1 - dello Statuto del Comune di Portomaggiore disciplina la concessione di contributi o altre utilità di qualunque genere a soggetti terzi, ed in particolare a quelli appartenenti al "terzo settore no profit". 2. Il presente regolamento non si applica: - alla concessione di immobili di proprietà comunale, eccettuata la concessione di sale o spazi pubblici per il saltuario svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche, di cui al successivo art. 4; - alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi (gestione della impiantistica sportiva di base, gestione dei parchi e del verde pubblico ecc.) per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base della approvazione di specifiche convenzioni; - alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale - annuale o ultrannuale - e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni; - ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina. 3. Rientra nella disciplina generale del presente Regolamento il riconoscimento del Patrocinio da parte del Comune di Portomaggiore, se accompagnato dalla concessione di contributi o altre utilità economiche. Articolo 2 - AREE DI INTERVENTO 1. Il Comune può disporre, con le modalità previste dai successivi articoli 5, 6 e 7, la concessione di contributi o altre utilità economiche qualora ritenga significativo l'autonomo attivarsi di soggetti terzi con particolare riferimento alle seguenti attività: socio-assistenziali e sanitarie; di tutela e valorizzazione dell'ambiente; educative,di sostegno alla funzione genitoriale ed allo sviluppo

culturale permanente; di promozione culturale,sportiva, turistica e del tempo libero; di valorizzazione del tessuto economico e di promozione del territorio; umanitarie, di sostegno alla salvaguardia della pace, della solidarietà e dei valori civili (anche mediante relazioni internazionali) e commemorative.; Valorizzazione di beni di pregio storico e culturale per la vita della collettività compresi gli interventi di pari natura volti alla valorizzazione dei luoghi di culto,nonché valorizzazione di opere di carattere artistico che producano effetti di decoro e miglioramento dell assetto urbano con particolare riferimento ad opere di carattere commemorativo di eventi o di soggetti di interesse per la collettività Portuense. Articolo 3 - DESTINATARI DEI BENEFICI 1. La concessione dei benefici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti, per le attività e le iniziative che essi esplicano a favore della comunità portuense. Di norma è accordata preferenza a soggetti con sede nel Comune di Portomaggiore. 1bis. La concessione dei benefici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore altresì di soggetti pubblici o privati - Istituzioni anche di carattere religioso, Associazioni riconosciute e non riconosciute che realizzino interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro di beni di pregio storico di interesse per la vita della collettività,nonché opere di carattere artistico descritte al precedente articolo 2. 2. A parità di qualità dell'attività svolta, quando il Comune si trovi nella impossibilità di assicurare un sostegno generalizzato alle richieste che gli pervengono viene data priorità alla attività posta in essere dai soggetti di cui alla L. 11/8/91 n. 266 e alla L.R. 2/9/96 n. 37 (organizzazioni di volontariato) e ai soggetti di cui alle L.R. 1/2/94 n. 4 e L.R. 7/3/95 n. 10 (associazioni). 3. Tali preferenze non si applicano nei casi contemplati all'art. 4, ultimo comma. Articolo 4 - NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DELLE ALTRE UTILITA'

ECONOMICHE 1. Per contributi o altre utilità economiche si intendono le erogazioni in denaro e le altre misure illustrate appresso, aventi un diretto valore economico, elargite a soggetti di cui al precedente art. 3 a fronte dell effettuazione di attività, progetti, organizzazione di eventi e manifestazioni che rientrino tra le aree di intervento così come definite all art. 2 del presente regolamento. 2. I benefici assumono la forma di contributi, allorquando l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute. La percentuale di copertura della spesa è stabilita da ogni singolo provvedimento ovvero con indirizzi di carattere generale, nell'ambito di ogni settore dell'amministrazione comunale, di norma fino a un massimo del 50% della spesa prevista. E in ogni caso esclusa, al di fuori delle fattispecie di cui al successivo comma 4, la copertura integrale delle spese previste e sostenute. 3. Sono considerate altre utilità economiche le tariffe o prezzi agevolati; la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili del Comune; la fruizione temporanea - per la durata della iniziativa - di beni immobili del Comune, a condizioni di gratuità o di vantaggio, di cui deve dar conto ogni singolo provvedimento, con esclusione di quei beni per i quali esiste un apposita normativa di accesso e fruizione. 4. In deroga al precedente comma 2., il Comune può assumersi l intero onere economico di un iniziativa, qualora - a fronte di attività organizzative promosse da soggetto terzo che presentino peculiare rilevanza sociale e culturale e/o stretta correlazione con attività, obiettivi e programmi dell'amministrazione - decida di acquisirne la veste di co-promotore, assumendola come attività propria. L erogazione dei contributi di cui al presente comma viene disposta in via preventiva ed in unica soluzione, fermo restando l obbligo da parte del soggetto terzo promotore di presentazione di apposito rendiconto entro 90 giorni dal termine dell iniziativa co-promossa, pena l esclusione dall ammissione ad ulteriori forme di contribuzione. In caso di urgenza, per richieste relative ad iniziative che comunque presentino le caratteristiche qui individuate, l erogazione del contributo può essere disposta dal Dirigente competente, nell ambito delle somme stanziate e disponibili, sulla base di dichiarazione rilasciata dall Assessorato competente che attesti la conformità dell iniziativa al presente comma.

Articolo 5 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 1. Nell attività di sostegno economico alle iniziative dei soggetti terzi descritte nei precedenti articoli, il Comune opera secondo le seguenti modalità d intervento: a) definisce di propria iniziativa e con appositi strumenti (bandi) l'ambito e le caratteristiche delle attività sollecitando i soggetti terzi ad intraprenderle per fronteggiare già individuate esigenze che necessitino di intervento a vasto raggio; b) accoglie le richieste che i soggetti richiedenti autonomamente gli rivolgono. 2. I contributi concessi, esperita ogni procedura ed acquisita la documentazione di cui al successivo art. 8, sono erogati ai soggetti terzi in unica soluzione con provvedimento del Dirigente competente. 3. In relazione a situazioni di particolare rilevanza finanziaria delle spese sostenibili per la realizzazione dei progetti presentati, i soggetti terzi possono richiedere, all atto della presentazione delle domande, l erogazione di una quota in acconto non superiore al 20% del contributo concesso anche nelle more della presentazione della documentazione giustificativa delle spese (rendiconto); in merito delibera la Giunta Comunale, sentito l Assessore competente per area di intervento, contestualmente all approvazione di cui al successivo art. 8. Articolo 6 - CONTRIBUTI AD INIZIATIVA DEL COMUNE - BANDI 1. Quando il Comune ritiene che per far fronte ad esigenze particolarmente complesse sia necessaria l azione congiunta di più soggetti, può promuovere un pubblico invito in tal senso, verificando le disponibilità esistenti. 2. Lo strumento per provvedervi è il bando, che dovrà contenere la descrizione dell esigenza cui si intende dare risposta, i soggetti cui ci si rivolge, il tipo di progetto che si richiede di promuovere, le modalità di valutazione dei progetti, la natura e l'ammontare del concorso economico che il Comune assumerà a proprio carico.

Articolo 7 - CONTRIBUTI IN BASE ALLA LIBERA INIZIATIVA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI 1. I soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento possono richiedere un sostegno economico alla propria attività, sulla base del presente regolamento. 2. Le domande, redatte sulla apposita scheda-progetto allegata al presente regolamento o in altra forma dalla quale siano comunque desumibili tutti gli elementi richiesti dalla scheda summenzionata, devono essere inviate alla Giunta Comunale, affinché ne tenga conto per la programmazione economicofinanziaria di competenza, entro il 31 ottobre dell anno precedente l effettuazione delle iniziative per le quali il contributo viene richiesto. 3. E inoltre ammessa una seconda sessione di presentazione, fissata nel termine del 31 agosto di ciascun anno, mediante la quale i contributi potranno essere erogati nel limite delle somme disponibili in bilancio e non assegnate nel corso della prima sessione. 4. Per consentire la più ampia ammissione ai contributi previsti dal presente regolamento e far fronte ad esigenze impreviste o difficilmente programmabili da parte dei soggetti terzi, la Giunta Comunale può provvedere ad adottare più atti di concessione per ogni sessione di ricezione delle istanze. 5. I richiedenti devono in ogni caso indicare se abbiano presentato analoga richiesta ad altri Enti Pubblici. 6. La valutazione delle richieste e la definizione delle somme concedibili, che compete alla Giunta Comunale, farà riferimento al criterio della "rilevanza sociale" intesa come rilevanza congiunta dei seguenti requisiti : - grado con cui l'attività svolta persegue interessi pubblici in relazione alle tematiche ritenute più significative; - carattere innovativo e originale dell attività proposta, e qualità progettuale; - forte integrazione col tessuto sociale, culturale e della tradizione territoriale; - caratteristiche soggettive del richiedente, con priorità (se viene reputata equivalente la qualità del lavoro svolto o in programma) ai soggetti richiamati all'art. 3, ultimo comma.

Articolo 8 - APPROVAZIONE DEI BENEFICI 1. I benefici previsti dal presente regolamento sono deliberati dalla Giunta Comunale, sentiti gli Assessori di competenza delle singole aree di intervento, ed i provvedimenti in esecuzione delle decisioni così prese demandati al Dirigente competente. 2. Nel caso in cui una domanda non venga accolta, la Giunta Comunale ne dà, nella medesima deliberazione, idoneo motivato diniego. 3. In ciascuna deliberazione di concessione di contributi economici la Giunta dà altresì atto delle somme al momento stanziate sul bilancio di competenza per le finalità del presente regolamento. Articolo 9 - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTRIBUZIONE 1. I soggetti che ottengono contributi o altre utilità economiche dovranno presentare apposito rendiconto specificando l'attività svolta col concorso dell'aiuto economico pubblico. Nessun contributo, ancorché concesso, potrà essere erogato in mancanza di tale documentazione, salvo i casi previsti dal precedente art. 4, comma 4, secondo periodo. 2. I settori competenti conservano la documentazione dell'attività di sostegno economico realizzata nel corso dell'esercizio finanziario, anche per consentire l inserimento di queste informazioni nell'attività del controllo di gestione. Allegati: Scheda-progetto per la presentazione delle domande di contributo