Statuto dell Associazione: Gas il soffione

Documenti analoghi
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

STATUTO. ART.1 - (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. LAVERDA con sede in Piazzetta degli Alpini, 12, Comune di Breganze.

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

STATUTO. Associazione di promozione sociale «C ENTRO DENTRO»

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MELIÀ MONSELICE (PD)

STATUTO. Associazione Peace Human Rights Alumni

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

STATUTO. Associazione di promozione sociale << LA CARTA DI ALTINO >>

Allegato A Statuto. ART. 1 (Denominazione e sede)

Statuto Associazione IL ROLANDO. ART. 1 (Denominazione e sede)

ART. 1 (Denominazione e sede)

Associazione Romana di Teoria dei Numeri ONLUS STATUTO

STATUTO. ASSOCIAZIONE VIRTUS dalla parte del Malato e del Consumatore ***

Statuto. 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E

STATUTO LA QUARTA ERA 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Museo del Cioccolato

Atto Costitutivo e Statuto Associazione No Profit

ALLEGATO A ALL' ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE DI SAN POLO STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO dell Associazione Culturale ESSI VIVONO

FAC SIMILE STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ASSOCIAZIONE BETULLA onlus

STATUTO ASSOCIAZIONE UNITI PER CRESCERE ONLUS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Approvato dall Assemblea Straordinaria dei Soci del

STATUTO PER L ASSOCIAZIONE. Associazione Italia Patrimonio dell Umanità

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. F-cube Associazione Fotografica Feltrina TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE NON RICONOSCUTA ENTE NON COMMERCIALE THE SMART CITY ASSOCIATION ITALY

Associazione Artistica Annette Ronchin Iscritta all Anagrafe Nazionale delle Ricerche 60217SX CF C.p Vicenza Italy

STATUTO PER. We are here Venice ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Sede Legale: San Polo Venezia Studio: Cannaregio Venezia

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PAZIENTI Fibrosi Polmonare Idiopatica UN RESPIRO DI SPERANZA ONLUS

Associazione GIOCATORI IN SCATOLA

sede in Venezia - Mestre, via Poerio n Opera nell ambito territoriale della Regione Veneto. 4. L associazione ha durata illimitata.

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE IDEA per LECCE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE UNIVERSITA DEGLI ADULTI A.P.S.

ASSICO Associazione Società Italiana Condòmini STATUTO

ART. 6 (Organi sociali)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE A.N.F.T. Associazione Nazionale Funzionari del Trattamento già Funzionari Giuridico-Pedagogici

Il Fondaco per Feltre

ASSOCIAZIONE ANTEAS. VIA FERMI CAMPOLONGO MAGGIORE VE cod fisc S T A T U T O ASSOCIATIVO Approvato in data 21 maggio 2011

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Statuto tipo dell associazione di promozione sociale

ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO PER L ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE <<SANTUARIO MADONNA DI ERBÉ>>-ONLUS

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

ACCADEMIA D'ARTE VITTORIO MARUSSO NUOVO STATUTO APS

STATUTO DI AREE FRAGILI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

SCHEMA STATUTO PER LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Statuto dell Associazione Culturale di Promozione Sociale ARTEUGANEA.NET

Statuto dell Associazione di promozione sociale LA SONDA SU MARTE ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE COMITATO SANTA LUCIA TARÙ

Statuto. Art. 1. Art. 2

UNIIC Unione Imprenditori Italia Cina 中意商

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

Allegato A) STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DENOMINATA Apsara Accademia Olistica Associazione di Promozione Sociale.

STATUTO. STATUTO Associazione di Promozione Sociale IL COMUNE DELLE IDEE. ART. 1 Denominazione e sede. ART. 2 - Finalità e Durata

STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS

STATUTO ASSOCIAZIONE TREVISO SOTTERRANEA. ART. 1 (Denominazione e sede)

AMICI DI PADRE FILIPPO

UNIVERSITA' APERTA VIGONTINA

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE deltau

Statuto Associazione MondoDem

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

STATUTO. Per raggiungere il proprio fine, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FISSA SOCCORSO SCI ALPINO

ART. 1 - (Costituzione e Sede) 1) E' costituita, nel rispetto dell art. 36 e segg. C.C. l'associazione denominata "Associazione Footprint"; ha sede

STATUTO I CAMMINI DI FRANCESCO IN TOSCANA Associazione di promozione sociale Onlus. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. dell associazione GIOCOMONDO

Statuto dell Associazione LSDI libertà di stampa/diritto all informazione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NOVILUNIO ONLUS

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS CIRCOLO DI LEGAMBIENTE

STATUTO dell associazione di promozione sociale onlus denominata: Accanto al Prossimo ONLUS

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ERIDANO POLESINE"

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE METEORITI ITALIA TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI.

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

Sottosezione del CAI di Verona. (Approvato nell assemblea del 27 Ottobre 2011)

ART. 1 (Denominazione e sede) E costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l Ente del Terzo

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE HUMANITAS DIU

STATUTO DI PRATO IN FIERA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO SOCIALE DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE VERONA IN GIOCO APS

SCHEMA STATUTO PER LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Associazione Le Fate Dispettose

VICENZA TUTOR ONLUS. Statuto

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA

STATUTO DELL'ISTITUTO MILTON FRIEDMAN INSTITUTE

Associazione Il Cammino di Sant Antonio

ART. 1 (Denominazione e sede) ART. 2 (Statuto)

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

INDICAZIONI PER L ADEGUAMENTO STATUTARIO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE GIA ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE

ART. 1* (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO LA PIETRA. Via Friuli, 1/a SELVAZZANO DENTRO (PD)

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

Transcript:

Statuto dell Associazione: Gas il soffione ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale denominata: Gas il soffione con sede in via Antonio Gramsci 22/a, nel Comune di Villadose (RO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l obbligo di comunicazione agli uffici competenti. ART. 2 - (Finalità) 1. L associazione si propone di promuovere e favorire uno spirito di giustizia, solidarietà e di fratellanza tra gli uomini, alla ricerca di una economia sostenibile a servizio dell uomo e dell ambiente. L Associazione e apartitica, aconfessionale, e non ha fini di lucro ed ha lo scopo di operare nel campo sociale, cooperativistico e dell associazionismo al fine di promuovere e sostenere: - il consumo e la diffusione di prodotti biologici, naturali, ecocompatibili, equo solidali; -il sostegno dei piccoli produttori locali, possibilmente biologici e/o biodinamici, stabilendo con questi rapporti diretti che garantiscano un equa remunerazione; - l acquisto di prodotti presso realtà del circuito del terzo settore (cooperative sociali, laboratori artigianali sociali, ecc.); - la solidarietà tra soci e il miglioramento della qualità della vita. Consideriamo il cibo dono della terra e vogliamo tornare a fare comunità attorno al cibo, comunità di cittadini consapevoli e coscienti della necessità di tornare a coltivare nel rispetto della terra, favorendo la biodiversità nell ottica di preservare non solo il territorio ma anche la salute umana. Vogliamo sostenere con i nostri acquisti i produttori che desiderino cambiare l indirizzo produttivo della propria azienda agricola in un ottica di maggiore sostenibilità ambientale, incoraggiando in questo modo la nascita di filiere produttive locali, dove consumatori e produttori possano davvero collaborare. 2. Le attività che l associazione svolgerà per raggiungere i suoi obiettivi sono: - acquisti collettivi di prodotti; - studio, ricerca, informazione e formazione inerente agli scopi dell Associazione; - attività di divulgazione e sensibilizzazione in merito all attività dell Associazione. - tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari, atte al raggiungimento dello scopo sociale e conformi alla L. 383/00. ART. 3 - (Soci) 1. Sono ammesse all Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l eventuale regolamento interno. 2. L organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo che informerà poi l assemblea alla prima riunione utile. 1

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. 3. Ci sono 3 categorie di soci: ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall Assemblea, sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie, benemeriti: sono persone nominate tali dall Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell Associazione. 4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. 5. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato. ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci) 1. I soci maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. 2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell attività prestata. 3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l eventuale regolamento interno. La quota sociale sarà stabilita in funzione dei programmi d attività e dovrà essere determinata annualmente per l anno successivo, con delibera del Consiglio Direttivo. 4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio) 1. Il socio può recedere dall associazione mediante comunicazione scritta o via mail all indirizzo di posta elettronica dell Associazione. 2. L esclusione del socio può avvenire per uno dei seguenti motivi: a) che non osservi le norme dello Statuto; b) che venga meno all obbligo di collaborazione e di partecipazione alla vita dell Associazione; c) che il socio in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l Associazione; d) che il socio usufruisca dei servizi dell Associazione non secondo lo spirito della stessa e che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l Associazione. 3. L esclusione è deliberata dall Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell interessato. E comunque ammesso ricorso al giudice ordinario. ART. 6 - (Organi sociali) 1. Gli organi dell associazione sono: - Assemblea dei soci, - Consiglio direttivo, 2

- Presidente, - Collegio dei Revisori dei Conti (organo eventuale.), - Collegio dei Probiviri (organo eventuale). 2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. ART. 7 - (Assemblea) 1. L Assemblea è l organo sovrano dell associazione ed è composta da tutti i soci. 2. E convocata almeno una volta all anno dal Presidente dell associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso via mail ai soci e avviso scritto da appendere presso la sede sociale almeno 10 giorni prima della data dell adunanza e contenente l ordine del giorno dei lavori; 3. L Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. 4. L Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell associazione. E ordinaria in tutti gli altri casi. ART. 8- (Compiti dell Assemblea) 1. L assemblea deve: - approvare il rendiconto conto consuntivo; - determinare le linee generali programmatiche dell attività dell associazione; - approvare l eventuale regolamento interno; - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; - deliberare su quant altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo. ART. 9 - (Validità Assemblee) 1. L assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. 2. Vale il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente. 3. Le deliberazioni dell assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone. 4. L assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci. ART. 10 - (Verbalizzazione) 1. Le discussioni e le deliberazioni dell assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario oppure da un componente dell assemblea appositamente nominato dal presidente in sede assembleare. 2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia. Una copia del verbale sarà inviata a tutti i soci via mail. ART. 11 - (Consiglio direttivo) 3

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri compreso tra 3 e 7, in ogni caso dispari, eletti dall assemblea tra i propri componenti. 2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. 3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all Assemblea; redige e presenta all assemblea il rapporto annuale sull attività dell associazione, il rendiconto consuntivo. 4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati consecutivi. ART. 12 - (Presidente) 1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell associazione, presiede il Consiglio direttivo e l assemblea; convoca l assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. ART. 13- (Collegio dei revisori dei conti) 1. Il Collegio dei revisori è composto da n. 3 membri effettivi e da n. 2 membri supplenti eletti dall Assemblea per la stessa durata del Consiglio Direttivo. Possono essere nominati revisori anche dei non soci. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente. Il Collegio può prendere parte a tutte le riunioni del Consiglio direttivo senza però partecipare al voto. 2. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi per: - controllare la cassa; - controllare i documenti contabili e la contabilità; - controllare i rendiconti annuali; - redigere la relazione per l'assemblea. 3. La convocazione del Collegio può avvenire: - per atto scritto; - per telefono; - di persona. 4. Anche se non convocato, il Collegio è comunque valido nel caso in cui siano presenti tutti i Revisori effettivi. 5. I revisori possono ricoprire la carica per n. 3 mandati consecutivi. ART. 14 - (Collegio dei probiviri) 3. Il Collegio dei probiviri è eventualmente nominato dall'assemblea nel caso in cui si verifichino delle controversie tra i soci o tra i soci e l'associazione oppure quando sia necessario fornire un'interpretazione dello statuto. Esso è composto da n. 3 membri, due eletti da ognuna delle controparti e l'altro nominato di comune accordo tra le parti. Esso dura in carica per n. 3 anni e per n. 3 mandati consecutivi. ART. 15 - (Risorse economiche) 1. Le risorse economiche dell associazione sono costituite da: a. quote e contributi degli associati; b. eredità, donazioni e legati; 4

c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d. contributi dell'unione europea e di organismi internazionali; e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. 6. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. 7. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione; 8. L associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali. ART. 16 - (Rendiconto economico-finanziario) 1. Il rendiconto economico-finanziario dell associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all anno trascorso. 2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell associazione almeno 20 gg. prima dell assemblea e inviato via mail a tutti i soci per poter essere consultato. 3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio sociale. ART. 17 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) 1. L eventuale scioglimento dell Associazione sarà deciso soltanto dall assemblea con le modalità di cui all art. 7. 2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ART. 18 - (Disposizioni finali) Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia. Firme 5

6