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PROTOCOLLO DI AZIONE VIGILANZA COLLABORATIVA CON LA GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA PREMESSO CHE: - L art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice) definisce le funzioni dell Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); - L art. 213 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dispone che l Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza nonché sui contratti esclusi dall ambito di applicazione del Codice; - L art. 213, comma 3 lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dispone che per affidamenti di particolare interesse l Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell attività di gestione dell intera procedura di gara. - L attività di vigilanza esercitata ai sensi dell art. 213, comma 3 lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o, comunque, contrastanti con le disposizioni di settore; - detta attività si svolge in presenza dei presupposti e secondo le modalità procedurali disciplinati dal Regolamento ANAC sull esercizio dell attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 2017; - l art. 3 del predetto Regolamento sull esercizio dell attività di vigilanza collaborativa, dispone che le stazioni appaltanti, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all Autorità di svolgere un attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, all individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento dell intera procedura di gara; - l art. 4 del citato Regolamento individua specifici presupposti per l attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma deve incentrarsi su particolari specifici casi ad alto rischio di corruzione; - a tal fine, il richiamato art. 4 indica come di particolare interesse: a) gli affidamenti disposti nell ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico; b) gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali; 1

c) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; d) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000 di euro rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari; - l art. 4 del citato Regolamento prevede, altresì, che anche al di fuori delle ipotesi appena elencate, l Autorità può disporre l accoglimento di istanze di vigilanza collaborativa, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo, ovvero, di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali; infine, la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti anche nei casi in cui uno o più contratti siano stati oggetto dell applicazione delle misure di cui all art. 32, comma 1, del d. l. n. 90 del 2014. CONSIDERATO CHE - Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea ha in corso di esecuzione i lavori per la realizzazione della tratta metropolitana di Catania; - A tal fine Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea ha posto in campo misure per la prevenzione della corruzione e di trasparenza con l adozione del Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa, sottoscritto con la Prefettura di Catania e recepito in tutte le procedure ad evidenza pubblica; - In questo contesto Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea ha individuato la realizzazione del lotto di completamento della tratta Stesicoro Aeroporto, di notevole rilevanza economica ed impatto sul territorio della Città di Catania, relativo ad infrastrutture strategiche, da sottoporre, in qualità di stazione appaltante, alla vigilanza collaborativa dell Autorità; - Conseguentemente, con nota prot. 10001 del 8.8.2018, in ingresso ANAC prot. 70011 del 10.8.2018, Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea ha formulato richiesta di vigilanza collaborativa in relazione alla procedura per la realizzazione del lotto di completamento della tratta Stesicoro Aeroporto che prevede un quadro economico complessivo che ammonta ad 402.000.000,00 ed è finanziato con fondi europei. - Sussistono, nel caso di specie, le condizioni per accogliere la richiesta di vigilanza collaborativa in considerazione dell elevato importo, della rilevanza strutturale e della provenienza europea dei finanziamenti che rendono l affidamento riconducibile all ipotesi di cui al comma 1 lettera d) dell art. 4 del Regolamento sull esercizio dell attività di Vigilanza Collaborativa; - L Autorità ritiene, pertanto, di avviare un attività di vigilanza collaborativa nei termini e nelle forme sopra individuati, in ragione delle specifiche e rilevanti circostanze sopra indicate; TUTTO QUANTO PREMESSO l Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche l Autorità ) nella persona del suo Presidente, Raffaele Cantone E 2

la Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea (di seguito anche FCE), nella persona del Gestore, Dott. Angelo Mautone, sottoscrivono il presente PROTOCOLLO DI AZIONE Articolo 1 (Premesse) 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo. Articolo 2 (Finalità) 1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell attività di vigilanza collaborativa preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale. 2. Ai fini dell efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato lo specifico degli affidamenti sui quali espletare l attività disciplinata dal Regolamento sull esercizio dell attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 2017. 3. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo le modalità ed i termini indicati dal già richiamato Regolamento sull esercizio dell attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti. Articolo 3 (Oggetto) 1. L attività che l Autorità porrà in essere nei confronti di Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea in qualità di stazione appaltante riguarda il settore dei contratti pubblici, ivi inclusa la sicurezza sui luoghi di lavoro, e sarà incentrata sul seguente intervento, di notevole rilevanza economica ed impatto di rilevanza nazionale: - Procedura per la realizzazione del lotto di completamento della tratta Stesicoro Aeroporto della metropolitana di Catania, che prevede un quadro economico complessivo che ammonta ad 402.000.000,00 e tempi di realizzazione pari a pari a 1.460 giorni naturali e consecutivi. 3

Articolo 4 (Procedimento di verifica ) 1. Formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti: a) determina a contrarre; b) i seguenti atti della procedura di affidamento: determina a contrarre o provvedimento equivalente; bando di gara o lettera di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata; disciplinare di gara; capitolato; schema di contratto/convenzione; provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice; elenco dei partecipanti alla gara; elenco dei nominativi dei subappaltatori; elenco dei nominativi degli eventuali ausiliari; provvedimenti di esclusione; provvedimenti di aggiudicazione, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione; ogni altro atto, determinazione o documento predisposto dalla stazione appaltante nell ambito della fase di aggiudicazione. Formano altresì oggetto di vigilanza i verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, i quali vanno trasmessi successivamente alla sottoscrizione, prima dell adozione di provvedimenti con rilevanza esterna. 2. L Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell attività collaborativa. Articolo 5 (Procedimento di vigilanza collaborativa) 1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità: I. gli atti di cui al precedente articolo 5 sono trasmessi all Autorità preventivamente alla loro formale adozione da parte di Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea; II. a seguito della trasmissione l Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni; 4

III. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell Autorità, l ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette alla stazione appaltante; In tale ipotesi, Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea: a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato; b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all Autorità e assume gli atti di propria competenza. Articolo 6 (Ulteriori forme di collaborazione) 1. Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola: Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, coerentemente con i principi ispiratori del presente documento finalizzato a garantire la trasparenza e legalità nell ambito delle infrastrutture c.d. strategiche, si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell impresa con funzioni specifiche relative all affidamento alla stipula e all esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. Resta ferma la facoltà di Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea di introdurre la suddetta clausola anche in accordi contrattuali ulteriori ed anche al di fuori delle ipotesi di affidamento di contratti pubblici. 2. Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea si impegna promuovere la sottoscrizione da parte degli operatori economici di patti di integrità con che contengano la clausola di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini e per gli effetti di cui all art. 1, comma 17 Legge 190/2012. 3. Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea si impegna a fornire all Autorità tempestive informazioni in merito ai contratti nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nei bandi per prevenire tentativi di infiltrazione criminale. 4. Il Responsabile dell attuazione del presente Protocollo per conto di Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea in relazione alle procedure per le quali viene espletata la vigilanza collaborativa, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo, può altresì promuovere la verifica preventiva di documentazione e atti della fase di esecuzione del contratto, richiedendo l intervento diretto, anche ispettivo, dell Autorità. 5

Articolo 6 (Richieste di accesso agli atti) 1. Le richieste di accesso agli atti che riguardino, nello specifico, le note con cui l Autorità rende le proprie osservazioni nell espletamento della vigilanza collaborativa ai sensi del presente Protocollo, saranno trattate ed istruite esclusivamente da Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea che si impegna a concedere l accesso alle suddette note. Articolo 8 (Durata) 1. Il presente Protocollo ha durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Articolo 9 (Prerogative di Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea) 1. Le attività svolte dall Autorità nell ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva di Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all ANAC. Il Presidente dell Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone Il Gestore della Ferrovia Circumetnea Angelo Mautone ( Firmato digitalmente il 19 febbraio 2019 ) 6