REGOLAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI.

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REGOLAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI. Funzione Boscaro Federica Giardinati Andrea Gironda Maria Cristina Firma Approvazione CUG Burinato Daniela Bordigato Monica Rigato Patrizia Rev. 0 del 24-06-2019 Pag. 1 di 5

INDICE Art. 1 Premessa pag. 3 Art. 2 Nomina, composizione e durata pag. 3 Art. 3 Presidente pag. 3 Art. 4 Ambito pag. 3 Art. 5 Validità per operare pag. 3 Art. 6 Funzioni pag. 4 Art. 7 Obblighi pag. 4 Art. 8 Supporto tecnico pag. 4 Art. 9 Disposizioni finali pag. 5 Rev. 0 del 24-06-2019 Pag. 2 di 5

ART. 1 PREMESSA Richiamato l art. 57, comma 1, del decreto legislativo 15/2001, così come modificato dall art. 21, comma 1, lett. C) della legge 183/2010, prevede che le Pubbliche Amministrazioni costituiscono al loro interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, (CUG) stabilendo, altresì, le modalità di funzionamento, richiamata la direttiva del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2011, con la quale sono state stabilite le linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG; ART. 2 - NOMINA, COMPOSIZIONE E DURATA E istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavoro e contro le discriminazioni, che sostituisce, unificando le relative competenze, il Comitato per le Pari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing. Il Comitato unico è composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il Comitato è nominato dal Direttore, dura in carica 4 anni dalla data di nomina ed è rinnovabili una sola volta, e ne designa anche il Presidente. Il CUG rimarrà comunque in carica fino alla nomina dei successori ART. 3 - PRESIDENTE Il Presidente è nominato dal Direttore tra gli appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione e deve possedere oltre ai requisiti di seguito indicati anche elevate capacità organizzative comprovata dall esperienza maturata nell esercizio di funzioni di organizzazioni e gestione del personale: - Adeguate conoscenze nelle materie di competenze del CUG; - Adeguate esperienze, nell ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale; - Adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali. - Rev. 0 del 24-06-2019 Pag. 3 di 5

ART. 4 - AMBITO Il CUG è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale. ART. 5 VALIDITA PER OPERARE Il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei/delle componenti previsti. ART. 6 FUNZIONI Il CUG ha facoltà di accesso ai documenti riguardanti il personale dell ente, esercita compiti propositivi e di verifica, nell ambito delle competenze allo stesso demandate che possono essere sinteticamente riassunti: - Predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne; - Promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità; - Iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo; - Diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con il Consigliere di parità del territorio di riferimento; - Azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo; - Azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing nell amministrazione di appartenenza; Verifica dei risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità; - Verifica degli esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio organizzativo; - Verifica degli esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro; - Verifica dell assenza di ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa al genere, all età, all orientamento sessuale, alla razza, all origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro. ART. 7 OBBLIGHI Rev. 0 del 24-06-2019 Pag. 4 di 5

Il CUG deve relazionare entro il 30 marzo al Consiglio di Amministrazione dell ente sulla situazione, riferita all anno precedente, del personale riguardante l attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro e mobbing. Il Presidente deve convocare il CUG almeno una volta all anno e ogni volta che lo ritiene necessario o su richiesta di almeno 3 componenti di esso. ART. 8 SUPPORTO TECNICO Il CUG dispone del supporto tecnico dell ufficio amministrativo utilizzando le risorse umane e strumentali idonee a garantire le finalità previste dalla legge ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rinvia alle norme legislative in materia, allo statuto ed ai Regolamenti dell Ente. Rev. 0 del 24-06-2019 Pag. 5 di 5