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. COMUNE di CECINA Deliberazione del Consiglio Comunale n 8 del 20/02/2019 Adunanza seduta pubblica Oggetto: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) Aliquote e detrazioni anno 2019 - Approvazione. L anno duemiladiciannove, e questo giorno venti del mese di febbraio alle ore 10:00 convocato con appositi avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il Consiglio Comunale. Eseguito l appello, risultano: Presenti Assenti 1 Francesco Gori Consigliere X - 2 Edoardo Battini Consigliere X - 3 Nicola Imbroglia Consigliere X - 4 Barbara Suffredini Consigliere X - 5 Mauro Niccolini Consigliere X - 6 Meris Pacchini Presidente X - 7 Ilaria Cappelli Consigliere X - 8 Beatrice Bensi Consigliere X - 9 Massimo Gentili Consigliere X - 10 Paolo Barabino Consigliere - X 11 Paolo Pistillo Consigliere X - 12 Antonino Vecchio Consigliere X - 13 Pamela Tovani Consigliere X - 14 Lorenzo Gasperini Consigliere X - 15 Rosanna Farinetti Consigliere X - 16 Fabio Stefanini Consigliere X - 17 Samuele Lippi Sindaco X - 16 1 Partecipa il Segretario Generale Dott. Lucio D'Agostino incaricato della redazione del verbale. Ia Sig.ra Meris Pacchini nella sua qualità di Presidente del Consiglio, constatata la legalità dell adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE Visto il D. Lgs. n. 23/2011 recante Disposizione in materia di federalismo fiscale municipale ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l Imposta Municipale propria (IMU); Considerato l art. 13, comma 1, del D. L. n. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011 che ha anticipato l istituzione dell imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall anno 2012, prevedendone l applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale; Visto altresì il D. Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) al quale i sopra indicati decreti rinviano in ordine a specifiche previsioni normative; Visto l art.4 del D.L. 6 marzo 2012, n.16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n.44; Vista la Legge n. 147/2013 che ha stabilito, tra l altro, l istituzione dell Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; Preso atto altresì delle modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dal D.L. n. 16/2014 così come modificato dalla L. n. 68/2014, dal D.L. n. 47/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2014 e dal D. L. n. 66/2014 come modificato dalla L. n. 89/2014; Vista la Legge n. 208/2015 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016); Vista altresì la Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) pubblicata in G.U. in data 21.12.2016; Tenuto conto delle disposizioni di cui alla Legge n.205/2017 (Legge di stabilità 2018); Vista la Legge n. 145/2018 (Legge di stabilità per l anno 2019), in particolare il comma 1092 in materia di estensione di benefici fiscali al coniuge del comodatario defunto in presenza di figli minori; Visto l art.13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l aliquota di base dell IMU è fissata allo 0,76% (7,6 per mille) e che i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell art.52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali; Visto l art.13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l aliquota per l abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% (4 per mille) che i Comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali; Rilevato che il comma 380, lettera f) dell art. 1 della L. n. 228/2012, riserva allo Stato il gettito dell imposta municipale propria di cui all art. 13 del D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo di categoria D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento (7,6 per mille), previsto dal comma 6 primo periodo, del citato art. 13; Verificato che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l aliquota standard dello 0,76 per cento (7,6 per mille) e che anche per l anno 2018 il gettito dell IMU (ad esclusione dei fabbricati di tipo D calcolato ad aliquota standard) è destinato ai Comuni; Considerato altresì il D. Lgs. n. 446/1997 ed in particolare l art. 52 in materia di potestà regolamentare dei Comuni; Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dell Imposta Unica Comunale (IUC); Richiamato il comma 677 dell art. 1 della L. n. 147/2013 (come modificato dall art. 1 comma 679 della L. n. 190/2014) che impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Considerato il disposto di cui all art. 1 comma 26 della L. n. 208/2015 così come modificata dalla Legge di Bilancio 2017 che estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, blocco confermato anche per l anno 2018 dalla legge di stabilità per il 2018; Che il richiamato blocco degli aumenti dei tributi e addizionali non è stato confermato dalla Legge 145/2018 per l anno 2019, lasciando le Amministrazioni libere di incrementare le aliquote nei limiti fissati dalla normativa; Che non è intendimento di questa amministrazione intervenire in modifica alle aliquote Imu ma intende confermare quanto stabilito con propria deliberazione n. 95 del 28/12/2017; Preso atto che a norma dell art. 1 comma 708 della L. n. 147/2014, non è dovuta l imposta municipale propria (IMU) relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell articolo 13 del D.L. n. 201/2011; Dato altresì atto che permane l applicazione dell IMU per l abitazione principale e le pertinenze della stessa, esclusivamente con riferimento a quelle accatastate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali si applica la detrazione di 200,00 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione; Visto l art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l anno 2007) che prevede che gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ; Visto l articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l approvazione del bilancio di previsione dell esercizio di riferimento; Dato atto che con Decreto del Ministero dell Interno del 7/12/2018 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 292 del 17/12/2018) è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per l approvazione del bilancio di previsione 2019/2021; Viste le previsioni di gettito dell imposta formulate principalmente sulla base della entrata ordinaria realizzatasi a fine dicembre 2018; Ritenuto dunque di procedere, ispirandosi ai principi di equità fiscale e capacità contributiva, la conferma della determinazione della misura delle aliquote e detrazioni IMU per l anno 2019, come di seguito indicato e previsto con proprio atto n. 95 del 28/12/2017: Aliquota ordinaria 7,6 per mille ad esclusione delle fattispecie di cui alle successive lettere: a) immobili adibiti ad abitazione principale (categoria catastale 4 per mille A1/A8 e A/9) e relative pertinenze b) abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione nel rispetto del protocollo di intesa degli affitti "concordati" tra le associazioni inquilini e proprietari ex artt. 2, 4 e 5 L. 431/98, 4,6 per mille con decorrenza dalla data di stipula e dietro presentazione di specifica dichiarazione da parte del soggetto passivo c) abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo 7 per mille grado dietro presentazione di specifica dichiarazione da parte del soggetto passivo d) abitazioni e relative pertinenze locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta superiore a sei mesi nel 9 per mille corso di un anno e) immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, 9,6 per mille industriali e d ufficio locati f) immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d ufficio sfitti e non utilizzati per finalità d impresa o 10,6 per mille altra professione g) abitazioni e relative pertinenze a disposizione, locate con 10,6 per mille

contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta non superiore a sei mesi nel corso di un anno o concesse in comodato d'uso a soggetti diversi dai parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado h) aree fabbricabili 10,6 per mille Visti i pareri favorevoli di cui all art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati al presente provvedimento; Consiglieri presenti n. 16 Si assenta prima della votazione il consigliere Stefanini portando il numero dei consiglieri presenti a 15 Consiglieri presenti e votanti n. 15 Favorevoli n. 10 Contrari n. 5 ( Tovani, Farinetti, Gasperini, Vecchio, Pistillo ) Astenuti n. 0 Con votazione a scrutinio palese D E L I B E R A Per i motivi espressi in premessa: 1. Di approvare la conferma delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2019, così come stabilite con proprio atto n.95 del 28/12/2017, come di seguito indicato: Aliquota ordinaria 7,6 per mille ad esclusione delle fattispecie di cui alle successive lettere: a) immobili adibiti ad abitazione principale (categoria catastale 4 per mille A1/A8 e A/9) e relative pertinenze b) abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione nel rispetto del protocollo di intesa degli affitti "concordati" tra le associazioni inquilini e proprietari ex artt. 2, 4 e 5 L. 431/98, 4,6 per mille con decorrenza dalla data di stipula e dietro presentazione di specifica dichiarazione da parte del soggetto passivo c) abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo 7 per mille grado dietro presentazione di specifica dichiarazione da parte del soggetto passivo d) abitazioni e relative pertinenze locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta superiore a sei mesi nel 9 per mille corso di un anno e) immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, 9,6 per mille industriali e d ufficio locati f) immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d ufficio sfitti e non utilizzati per finalità d impresa o 10,6 per mille altra professione g) abitazioni e relative pertinenze a disposizione, locate con 10,6 per mille

contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta non superiore a sei mesi nel corso di un anno o concesse in comodato d'uso a soggetti diversi dai parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado h) aree fabbricabili 10,6 per mille 2. Di dare atto che dall Imposta Municipale Propria (IMU) dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione. 3. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell Economia e delle Finanze secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia; Inoltre IL CONSIGLIO COMUNALE rilevata l urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure, con separata votazione e con voti: Consiglieri presenti e votanti n. 15 Favorevoli n. 10 Contrari n. 5 ( Tovani, Farinetti, Gasperini, Vecchio, Pistillo ) Astenuti n. 0 DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATI Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Meris Pacchini IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Lucio D'Agostino Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.