REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) COMPONENTE IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

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Transcript:

Comune di Felizzano Provincia di Alessandria REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) COMPONENTE IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

INDICE: Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO... 3 Art. 2 - ALIQUOTA DI BASE... 3 Art. 3 - PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA... 3 Art. 4 - IMMOBILI MERCE... 4 Art. 5 ESENZIONI E AGEVOLAZIONI... 4 Art. 6 - FUNZIONARIO RESPONSABILE E POTERI DEL COMUNE... 5 Art. 7 - IMPORTI MINIMI... 5 Art. 8 - NORMATIVA DI RINVIO... 5 Art. 9 - NORME ABROGATE... 5 Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE - EFFETTI... 5 2

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria - IMU introdotta dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e s.m.i., del Comune di Felizzano quale componente patrimoniale dell Imposta Unica Comunale (IUC), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997. 2. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate: - dall'art 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707-728 L. 147/2013 e s.m.i.; - dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili; - dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate; - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo. 3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la restante legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione. Art. 2 - ALIQUOTA DI BASE 1. Ai sensi del comma 13 bis dell articolo 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e s.m.i., a partire dall anno 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. 2. il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Art. 3 - PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA 1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 2 D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove non espressamente considerati esenti in forza di norma di legge. 2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune. 3

3. Ai sensi di quanto consentito dal medesimo art 13 comma 2 DL. 201/2011 il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 4. Per il solo anno di imposta 2014 l agevolazione prevista al comma 4 si applica esclusivamente per la seconda rata dell imposta Municipale Propria. 5. Le posizioni che danno diritto all assimilazione di cui ai commi precedenti del presente articolo dovranno essere comunicate all ufficio Tributi del Comune ed avranno validità a decorrere dall anno di comunicazione. Ai fini di detta comunicazione è resa disponibile gratuitamente apposita modulistica anche sul sito istituzionale dell Ente. Art. 4 - IMMOBILI MERCE 1. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati. 2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata. 3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dall'applicazione dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata. Art. 5 ESENZIONI E AGEVOLAZIONI 1. L'imposta non è dovuta per le nuove attività artigianali, industriali o commerciali che si insediano nel territorio comunale di Felizzano per i successivi cinque anni dalla data di apertura della nuova attività. Tale esenzione è applicata esclusivamente quando la proprietà dell'immobile coincide con la titolarità dell'attività d'impresa. Per la classificazione delle attività viene considerata la classificazione Ateco 2007. 2. E fatta salva l imposizione di legge sui fabbricati appartenenti alla categoria D, in quanto il tributo è di pertinenza dello Stato. 3. Per gli immobili che applicano il protocollo Casa Clima si applica una riduzione della base imponibile IMU così stabilita: 70% per edifici che ottengono la certificazione CasaClima Gold; 60% per edifici che ottengono la certificazione CasaClima A oppure R; 50% per edifici che ottengono la certificazione CasaClima B; I proprietari di detti immobili per beneficiare di tali agevolazioni devono darne comunicazione all ufficio tributi entro il 31 maggio di ogni anno. 4. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto 4

passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 5. Le associazioni beneficiarie di contributi economici e/o destinatarie di patrocinio comunale per le attività svolte sono esenti dal pagamento dell IMU per gli immobili di proprietà utilizzati ai fini associativi. I soggetti passivi IMU che concedono in comodato d uso immobili alle associazioni indicate nel subcomma precedente beneficiano dell esenzione totale al pagamento dell imposta se tali immobili sono utilizzati ai fini associativi. Per beneficiare di tale agevolazione le associazioni e gli eventuali comodanti devono presentare comunicazione congiunta all ufficio tributi entro il 31 maggio di ogni anno. Art. 6 - FUNZIONARIO RESPONSABILE E POTERI DEL COMUNE 1. A norma dell art. 1, comma 692, della L. 147/2013, il Comune designa il funzionario responsabile dell Imposta Unica Comunale (IUC) a cui sono attribuiti tutti i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale afferente le componenti dell imposta stessa (IMU, TARI e TASI), compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. Il Comune si riserva la facoltà di nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l imposta unica comunale. Art. 7 - IMPORTI MINIMI 1. Il versamento del tributo, in deroga al vigente regolamento comunale in materia di entrate, il quale, all'art. 71, detta la disciplina in materia di compensazioni ed importi minimi, non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore ad euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. Art. 8 - NORMATIVA DI RINVIO 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, oltre che degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e s.m.i., nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria. 2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari. 3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata. ART. 9 - NORME ABROGATE 1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti. ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE - EFFETTI 1. In conformità a quanto previsto dall art. 71 comma 5 del vigente statuto comunale, il Regolamento approvato con il presente provvedimento, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione medesima, sarà sottoposto alla pubblicazione all albo pretorio on line per ulteriori 15 giorni ed entrerà in vigore dal primo giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. 5

2. Il presente Regolamento avrà comunque effetto dal 01.01.2014 in base a quanto disposto dall art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388. 6