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Transcript:

CNTA SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 12 novembre 1992 * Nel procedimento C-127/91, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal administratif di Parigi, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Comptoir National Technique Agricole (CNTA) e Ministero dell'agricoltura, domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 28 settembre 1971, n. 2114, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi (GU L 222, pag. 2), e del regolamento (CEE) della Commissione 7 giugno 1972, n. 1204, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi (GU L 133, pag. 1), LA CORTE (Quarta Sezione), composta dai signori F. Grévisse, facente funzione di presidente di sezione, M. Diez de Velasco e P. J. G. Kapteyn, giudici, avvocato generale: G. Tesauro cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere viste le osservazioni scritte presentate: per il Comptoir Technique Agricole, dagli aw.ti Loesch e Wolter, del foro di Lussemburgo, e dagli aw. ti J. F. Pericaud e G. Benchetrit, del foro di Parigi; * Lingua processuale: U francese. I - 5691

SENTENZA 12.11.1992 CAUSA C-127/91 per la Commissione, dal signor P. Hetsch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali del Comptoir National Technique Agricole, con ľaw. J. F. Pericaud, del foro di Parigi, e della Commissione all'udienza del 14 maggio 1992, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'i 1 giugno 1992, ha pronunciato la seguente Sentenza i Con sentenza 14 marzo 1991, pervenuta alla Corte il 6 maggio successivo, il tribunal administratif di Parigi ha proposto, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 28 settembre 1971, n. 2114, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi (GU L 222, pag. 2), e del regolamento (CEE) della Commissione 7 giugno 1972, n. 1204, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi (GU L 133, pag. 1). 2 La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il Comptoir National Technique Agricole (in prosieguo: «CNTA») e il ministro dell'agricoltura. 3 L'art. 27, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136/66/CEE, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU n. 172, pag. 3025), prevede la concessione di un'integrazione per i semi oleosi raccolti e trasformati nella Comunità. I - 5692

CNTA 4 II regolamento n. 2114/71 fissa i principi secondo i quali tale integrazione viene concessa e le modalità di controllo del diritto a tale aiuto. 5 L'art. 2 di tale regolamento stabilisce che gli Stati membri controllano la trasformazione nell'oleificio per garantire che solo i semi che ne hanno diritto beneficino dell'integrazione. Ai sensi dell'art. 4, un certificato d'integrazione comunitaria, destinato a fornire la prova della sottoposizione a controllo, in un oleificio, dei grani raccolti nella Comunità, è rilasciato dagli Stati membri a tutti gli interessati che ne facciano domanda. L'art. 6, secondo comma, dispone che il rilascio di tale certificato ha luogo il giorno in cui lo Stato membro di cui trattasi assume il controllo nell'oleificio. A norma dell'art. 10, il diritto all'integrazione sorge all'atto della trasformazione dei semi per la produzione di olio. Ć Le modalità di applicazione del regime di integrazione sono state fissate dal regolamento n. 1204/72. In forza dell'art. 3, n. 1, di tale regolamento, il controllo viene effettuato dal momento dell'entrata dei semi in oleificio fino alla loro trasformazione. L'art. 5, n. 1, del regolamento dispone che il certificato d'integrazione comunitaria comprende, in particolare, una parte, denominata ID, comprovante che la quantità di semi raccolti nella Comunità che vi è identificata è sottoposta al controllo di cui all'art. 2 del regolamento n. 2114/71. 7 Nel 1980, il CNTA procedeva, in uno stabilimento a Bordeaux, alla macinazione di diverse partite di semi. Una prima partita di 2 317 tonnellate entrava in stabilimento e vi veniva macinata durante il mese di ottobre e la domanda della parte ID del certificato d'integrazione veniva rivolta solo il 31 ottobre 1990 alla Société interprofessionnelle des oléagineux (in prosieguo: «SIDO») incaricata dell'applicazione, in Francia, dell'integrazione relativa ai semi oleosi. Una seconda partita di 3 725 tonnellate entrava in stabilimento e veniva macinata in novembre. La parte ID del certificato veniva richiesta il 4 dicembre 1980. La tardività delle domande era dovuta, secondo il CNTA, ad una disorganizzazione dei servizi dello stabilimento a seguito di un incendio avvenuto nel gennaio 1980. s Pur constatando che le parti ID del certificato d'integrazione comunitaria erano state richieste tardivamente, la SIDO accettava di procedere alla liquidazione degli I - 5693

SENTENZA 12.11.1992 CAUSA C-127/91 aiuti di cui trattasi a condizione che il CNTA le fornisse una cauzione a garanzia del rimborso, su semplice domanda della SIDO, della somma di cui il CNTA fosse eventualmente debitore qualora il FEAOG (Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia) avesse deciso in ordine alla riconoscibilità dell'integrazione per la quale erano stati consentiti anticipi. Tale cauzione veniva costituita dalla banca l'etoile commerciale. 9 Nella sua decisione 28 agosto 1985, 85/456/CEE (GU L 267, pag. 24), diretta alla Repubblica francese, la Commissione rifiutava di porre a carico del FEAOG l'importo delle integrazioni di cui sopra. Con lettera del 27 gennaio 1986, la SIDO ne informava l'etoile commerciale e le intimava di pagare l'importo della cauzione costituita per il CNTA. L'Etoile commerciale informava dal canto suo il CNTA di tale domanda e faceva pervenire al SIDO l'importo di cui trattasi. io Investito di un ricorso del CNTA diretto ad ottenere il risarcimento del danno da esso subito a seguito della riscossione da parte del SIDO di integrazioni comunitarie indebitamente versate, il tribunal administratif di Parigi ha sospeso il giudizio proponendo alla Corte una questione pregiudiziale diretta a stabilire «se il regolamento del Consiglio 28 settembre 1971, n. 2114, ed il regolamento della Commissione 7 giugno 1972, n. 1204, vietino la concessione dell'integrazione quando il certificato parte ID sia stato inviato all'ente competente dopo la macinazione dei semi che possono fruire dell'integrazione». 1 1 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Tali elementi del fascicolo sono riportati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. i2 Al fine di risolvere la questione posta dal giudice a quo, occorre innanzi tutto esaminare le disposizioni relative alla portata della parte ID del certificato d'integrazione comunitaria e le modalità del suo rilascio. I - 5694

CNTA i3 Secondo gli artt. 4 del regolamento n. 2114/71 e 5, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1204/72, la parte ID di tale certificato attesta che la quantità di semi raccolti nella Comunità che vi è identificata è sottoposta al controllo di cui all'art. 2 del regolamento n. 2114/71. Ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1204/72, tale controllo si effettua a partire dall'entrata dei semi in oleificio, fino alla loro trasformazione per la produzione di olio o fino alla loro uscita dall'oleificio allo stato naturale. H In forza dell'art. 6, secondo comma, del regolamento n. 2114/71, il rilascio del certificato ha luogo il giorno in cui lo Stato membro di cui trattasi assume il controllo dei semi nell'oleificio in cui questi sono trasformati. Ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 1204/72, il certificato si considera rilasciato, per quanto riguarda la parte ID, il giorno della presentazione della domanda. is Nelle sue osservazioni dinanzi alla Corte, il CNTA ha innanzi tutto fatto valere che occorre distinguere tra la sottoposizione a controllo dei semi quale prevista dai regolamenti nn. 2114/71 e 1204/72 e le semplici modalità dirette a determinare l'importo dell'aiuto. i6 II CNTA fa osservare al riguardo che, ai fini di tale controllo viene tenuta all'oleificio una contabilità separata per i semi raccolti nella Comunità ed i semi importati. In occasione dell'entrata in oleificio, i semi raccolti nella Comunità, ai sensi dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 2114/71, vengono pesati e campionati sotto la responsabilità di periti designati dalla SIDO. Tale controllo fisico preciso e in contraddittorio consente di determinare i semi che danno diritto all'aiuto. Tale sottoposizione a controllo, alle condizioni di cui sopra, è attestata dalle distinte di entrata in oleificio. iľ Invece, la parte ID del certificato d'integrazione comunitaria, rilasciata su semplice domanda e senza il minimo controllo da parte dell'ente pagatore, nella fattispecie dalla SIDO, avrebbe il solo scopo di confermare che il quantitativo di semi identificato è stato sottoposto al controllo previsto dall'art. 2 del regolamento I - 5695

SENTENZA 12.11.1992 CAUSA C-127/91 n. 2114/71. Infatti, la domanda della parte ID del certificato avrebbe interesse solo per quanto riguarda la determinazione dell'importo dell'integrazione e della data in cui essa può essere anticipata. is Tale tesi non può essere accolta. Anche se, ai sensi dell'art. 35, n. 1, del regolamento n. 1204/72, l'importo dell'integrazione è quello valido al giorno della presentazione della domanda della parte ID del certificato, risulta dall'art. 3 del regolamento n. 2114/71 che tale giorno deve coincidere con quello in cui lo Stato membro ha assunto il controllo dei semi. i9 Orbene, dagli artt. 6, secondo comma, del regolamento n. 2114/71 e 12 del regolamento n. 1204/72, risulta che la sottoposizione a controllo e la presentazione della domanda debbono avvenire nel corso della stessa giornata. 20 II rispetto dell'obbligo di presentare la domanda della parte ID del certificato il giorno stesso in cui i semi sono sottoposti a controllo si impone tanto più in quanto è indispensabile per garantire il buon funzionamento del regime d'integrazione di cui trattasi. 2i Infatti, qualora l'ammontare dell'integrazione da concedere fosse quello in vigore il giorno della presentazione della domanda della parte ID e tale ammontare fosse soggetto a fluttuazioni incessanti, taluni operatori, se il giorno fissato per tale presentazione, ossia quello della sottoposizione a controllo dei semi di cui trattasi, non avesse carattere imperativo, potrebbero essere indotti ad attendere un momento più propizio per procedervi e procurarsi così un vantaggio ingiustificato. 22 II CNTA sostiene altresì che l'effetto catastrofico che risulterebbe per esso da una decadenza dall'integrazione comunitaria è manifestamente sproporzionato rispetto all'inosservanza, da parte sua, delle disposizioni concernenti semplici modalità di rilascio della parte ID del certificato d'integrazione comunitaria. I - 5696

CNTA 23 Occorre ricordare, al riguardo, la giurisprudenza costante della Corte secondo cui, al fine di stabilire se una disposizione di diritto comunitario è conforme al principio di proporzionalità occorre in primo luogo verificare se gli strumenti apprestati per realizzare lo scopo cui si mira siano adeguati all'importanza dello scopo stesso e, in secondo luogo, se siano necessari per raggiungerlo (v. in particolare, sentenza 22 gennaio 1986, causa 266/84, Denkavit France, Race. pag. 149, punto 17 della motivazione). 24 Come si è osservato in precedenza, l'obbligo di presentare la domanda il giorno stesso in cui i semi sono posti sotto controllo è indispensabile per garantire il buon funzionamento del regime di integrazioni istituito. 25 Alla luce di quanto sopra, come la Corte ha già affermato, la decadenza dal diritto all'integrazione, inerente all'inosservanza di un simile obbligo, non è sproporzionata rispetto allo scopo che il legislatore comunitario ha inteso perseguire (v. sentenze 2 maggio 1990, causa C-357/88, Hopermann, Race. pag. 1-1669, punti 15 e 16, e causa C-358/88, Race. pag. 1-1687, punti 14 e 15). 26 La questione pregiudiziale deve quindi essere risolta nel senso che la concessione dell'integrazione per i semi oleosi, quale prevista nel regolamento del Consiglio 28 settembre 1971, n. 2114, è subordinata, in conformità delle modalità di applicazione stabilite dal regolamento della Commissione 7 giugno 1972, n. 1204, alla condizione che la domanda della parte ID del certificato d'integrazione comunitaria, di cui all'art. 5, n. 1, lett. b), di tale ultimo regolamento, sia presentata il giorno stesso in cui lo Stato membro interessato assume il controllo dei semi all'oleificio, e quindi prima della loro trasformazione per la produzione di olio. I - 5697

SENTENZA 12.11.1992 CAUSA C-127/91 Sulle spese 27 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, LA CORTE (Quarta Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal administratif di Parigi, con sentenza 14 marzo 1991, dichiara: La concessione dell'integrazione per i semi oleosi, quale prevista nel regolamento (CEE) del Consiglio 28 settembre 1971, n. 2114, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi, è subordinata, in conformità delle modalità di applicazione stabilite dal regolamento (CEE) della Commissione 7 giugno 1972, n. 1204, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi, alla condizione che la domanda della parte ID del certificato d'integrazione comunitaria, di cui all'art. 5, n. 1, lett. b), di tale ultimo regolamento, sia presentata il giorno stesso in cui lo Stato membro interessato assume il controllo dei semi all'oleifìcio, e quindi prima della loro trasformazione per la produzione di olio. Grévisse Diez de Velasco Kapteyn Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 novembre 1992. Il cancelliere J.-G. Giraud Il presidente della Quarta Sezione C. N. Kakouris I - 5698