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ORIGINALE COMUNE DI VIVERONE PROVINCIA DI BIELLA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 28/11/2013 OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2013 L anno Duemilatredici addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore ventuno e minuti zero nella sala Consiliare, previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All appello risultano: Cognome e Nome Presente 1. ROSA Antonino - Sindaco Sì 2. TARELLO Mariella Gloria - Vice Sindaco Sì 3. CINTI Ider - Consigliere Sì 4. AIMONE Stefano - Consigliere Sì 5. ARGENTIN Alexia - Consigliere No 6. TARELLO Marino Giuseppe Ilario - Consigliere Sì 7. ZUBLENA Patrizia - Consigliere Sì 8. DEFILIPPI Nello - Consigliere Sì 9. FANTON Giordano - Consigliere No (Giust.) 10. MECONCELLI Michela - Consigliere Sì 11. CARISIO Renzo - Consigliere Sì 12. BARBIERI Federica - Consigliere Sì 13. MONTI Giovanni Rocco - Consigliere Sì Totale Presenti: 11 Totale Assenti: 2 Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni LACCHIO Ezio e ZOLA Angelo. Assiste l adunanza l infrascritto Segretario Comunale ESPOSITO dott. Vincenzo, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ROSA Antonino, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell ordine del giorno ed espone la seguente proposta di deliberazione:

IL PRESIDENTE PREMESSO CHE: a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l introduzione, a partire dal 1 gennaio 2014, dell imposta municipale propri a in sostituzione dell ICI nonché dell IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l imposta municipale propria; TENUTO CONTO che non tutto il gettito dell imposta municipale propria confluisce nelle casse dei comuni in quanto: per l anno 2012, in forza dell articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, è stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell aliquota base) su tutti gli immobili fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale; per l anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012; RICHIAMATO l articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014: che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f); che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune; RICORDATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 31.10.2012 esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di base dell imposta municipale propria: ALIQUOTA DI BASE 0,90 % ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,525 % - detrazione 200,00 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI USO STRUMENTALE 0,20 %

RICHIAMATO il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2013, il quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a) all articolo 1, comma 1, ha sospeso per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata di acconto dell imposta: abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati; terreni agricoli e fabbricati rurali. b) all articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013 ; RICHIAMATO infine il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 il quale stabilisce, per l anno 2013: a) all articolo 1, che non è dovuta la prima rata di acconto dell IMU sospesa ai sensi del d.l. n. 54/2013, conv. in L. n. 85/2013; b) all articolo 2, comma 1, che dal 1 luglio 2013 non è dovuta l imposta sui fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando persiste tale situazione ed a condizione che non siano locate. Dal 2014 tali fabbricati sono esenti dall imposta; c) all articolo 2, comma 4, che dal 1 luglio 2013 sono equiparate all abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; d) all articolo 2, comma 5, che dal 1 luglio 2013, ai fini dell equiparazione all abitazione principale, non è richiesto il requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica per le unità immobiliari appartenenti al personale in servizio permanente presso le Forze armate, presso le Forze di polizia, presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché al personale della carriera prefettizia, a condizione che la stessa non risulti locata e non sia accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9; e) l attribuzione ai comuni di un contributo a ristoro del mancato gettito IMU, pari a 2,327 milioni di euro per l anno 2013, attribuito proporzionalmente alle stime del gettito comunicate dal Mef; VISTO il Regolamento per l applicazione dell imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 31.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO inoltre l articolo 13, comma 13-bis del d.l. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che A decorrere dall anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l Associazione nazionale dei comuni italiani. L efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell imposta dovuta per l intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l anno precedente; ATTESO CHE per l anno 2013, in deroga a quanto previsto dall articolo 13, comma 13-bis, del d.l. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), l articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (L. n. 124/2013) ha stabilito che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché dei regolamenti dell Imposta municipale propria acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del comune, la quale deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e recare l indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si applicano gli atti adottati per l anno precedente; VISTE le circolari del Ministero dell economia e delle finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2/DF del 23 maggio 2013; RITENUTO pertanto di confermare, per l anno 2013, le seguenti aliquote e detrazioni dell imposta municipale propria: ALIQUOTA DI BASE 0,90 % ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,525 % - detrazione 200,00 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI USO STRUMENTALE 0,20 % ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell organo di revisione economico finanziaria, espresso ai sensi dell art. 239, comma 1, lettera b), n. 7 del D. Lgs. n. 267/2000; VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale; PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 1. DI CONFERMARE per l anno 2013, le aliquote e detrazioni di base dell imposta municipale propria di cui all articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato: ALIQUOTA DI BASE 0,90 % ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,525 % - detrazione 200,00 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI USO STRUMENTALE 0,20 % 2. DI INVIARE per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell economia e delle finanze, ai sensi dell articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 3. DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune, ai sensi dell articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in L. n. 124/2013) da disporsi improrogabilmente entro il 9 dicembre 2013. INTERVENTI Il Consigliere CARISIO ribadisce la posizione di contrarietà, così come espresso nella seduta Consiliare di approvazione dell aumento dell imposta municipale propria. PARERI Parere del Responsabile del Servizio Tributi per quanto di competenza ai sensi dell art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 e dell art. 147 bis comma 1 del 18.08.2000: FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio Tributi Dr. Vincenzo ESPOSITO Parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza ai sensi dell art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 e dell art. 147 bis comma 1 del 18.08.2000: FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Laura SPERANZA

IL CONSIGLIO COMUNALE UDITA la relazione del Sindaco, VISTI gli atti tutti richiamati in premessa, VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, VISTO lo Statuto Comunale vigente Con votazione palese avente il seguente esito: Presenti e votanti n.11 Favorevoli n. 7 Contrari n. 4 (Consiglieri Meconcelli, Carisio, Barbieri e Monti) Astenuti n. DELIBERA 1. DI APPROVARE la riportata proposta, corredata dai competenti pareri, in ogni sua parte e condizione. SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE Ritenuto di dare immediata esecuzione alla deliberazione con voti: Presenti e votanti n. 11 Favorevoli n. 11 Contrari n. -- Astenuti n. -- D E L I B E R A Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 3 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO ( ROSA Antonino ) IL SEGRETARIO COMUNALE ( ESPOSITO dott. Vincenzo ) REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 482 Reg. pubbl. Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata all Albo Pretorio dell Ente per 15 giorni consecutivi dal giorno 04/12/2013 al giorno 19/12/2013 Lì, IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE ( ESPOSITO dott. Vincenzo ) ESECUTIVITA Si certifica che la su estesa deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, perciò la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3 comma dell art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. Lì, IL SEGRETARIO COMUNALE ( ESPOSITO dott. Vincenzo )