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Deliberazione n. 114 dd. 18-11-2013 pag. 1/8 C O M U N E D I P E R G I N E V A L S U G A N A (Provincia di Trento) Verbale di Deliberazione della Giunta comunale n. 114 dd. 18-11-2013 OGGETTO: Variante alla delimitazione Centri Abitati ai sensi dell art. 4 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. - Nuovo Codice della Strada. Adozione Il giorno 18-11-2013 alle ore 14:30 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è convocata la Giunta Comunale: OSS EMER ROBERTO Sindaco Presente CASAGRANDE DANIELA Vicesindaco Presente DEMOZZI FRANCO Assessore Presente LEONARDELLI ANGELA Assessore Assente Giustificato NEGRIOLLI MASSIMO Assessore Presente PAOLI SERGIO Assessore Presente Assiste il Segretario Generale: Giuseppe Dolzani. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Roberto Oss Emer invita la Giunta a deliberare in merito all oggetto.

Deliberazione n. 114 dd. 18-11-2013 pag. 2/8 LA GIUNTA COMUNALE Sentita la proposta del relatore riguardante l oggetto; rilevato che, ai sensi dell art. 81 della D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m., sulla proposta di deliberazione relativa all oggetto il Dirigente della Direzione Servizi alla Città e al Territorio Loris Moar ha espresso il proprio parere favorevole in data 13.11.2013 sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa; preso atto che la presente proposta non presenta rilevanza contabile e che quindi, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 55 di data 06.07.2001 e s.m., non si rende necessario acquisire sulla medesima il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria; premesso che il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. - Nuovo Codice della Strada all art. 3 comma 8 e art. 4 dispone quanto segue: Art 3 - Definizioni stradali e di traffico 8. Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. Art 4 - Delimitazione del centro abitato 1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della Giunta alla delimitazione del centro abitato. 2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso. premesso che il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m. Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada all art. 5, commi 3 e seguenti, dispone quanto segue: Art. 5. (Artt. 3 e 4 Cod. Str.) Altre definizioni stradali e di traffico; delimitazione del centro abitativo 3. La delimitazione del centro abitato, come definito all'articolo 3, comma 1, punto 8, del codice, è finalizzata ad individuare l'ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le strade e l'ambiente circostante, è necessaria da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida, e sono imposte particolari norme di comportamento. La delimitazione del centro abitato individua pertanto i limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal codice e dal presente regolamento all'interno ed all'esterno del centro abitato. La delimitazione del centro abitato individua altresì, lungo le strade statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi, i tratti di strada che:

Deliberazione n. 114 dd. 18-11-2013 pag. 3/8 a) per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituiscono «i tratti interni»; b) per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono «strade comunali», ed individua, pertanto, i limiti territoriali di competenza e di responsabilità tra il comune e gli altri enti proprietari di strade. 4. Nel caso in cui l'intervallo tra due contigui insediamenti abitativi, aventi ciascuno le caratteristiche di centro abitato, risulti, anche in relazione all'andamento planoaltimetrico della strada, insufficiente per un duplice cambiamento di comportamento da parte dell'utente della strada, si provvede alla delimitazione di un unico centro abitato, individuando ciascun insediamento abitativo con il segnale di località. Nel caso in cui i due insediamenti ricadano nell'ambito di comuni diversi si provvede a delimitazioni separate, anche se contigue, apponendo sulla stessa sezione stradale il segnale di fine del primo centro abitato e di inizio del successivo centro abitato. 5. I segnali di inizio e fine centro abitato sono collocati esattamente sul punto di delimitazione del centro abitato indicato sulla cartografia allegata alla deliberazione della giunta municipale ed individuato, in corrispondenza di ciascuna strada di accesso al centro stesso, in modo tale da permettere il rispetto degli spazi di avvistamento previsti dall'articolo 79, comma 1. I segnali di inizio e fine centro abitato, relativi allo stesso punto di delimitazione, se posizionati separatamente ai lati della carreggiata, rispettivamente nella direzione di accesso e di uscita del centro medesimo, sono, di norma, collocati sulla stessa sezione stradale. Ove si renda necessario per garantire gli spazi di avvistamento, è ammesso lo slittamento, verso l'esterno del centro abitato, del segnale di fine centro abitato, riportando tale diversa collocazione sulla cartografia. In tal caso, la diversa collocazione del segnale di fine centro abitato rispetto al punto di delimitazione dello stesso ha valenza per le norme di comportamento da parte dell'utente della strada, ma non per le competenze degli enti proprietari della strada. 6. La delimitazione del centro abitato è aggiornata periodicamente in relazione alle variazioni delle condizioni in base alle quali si è provveduto alle delimitazioni stesse. A tale aggiornamento consegue l'aggiornamento dei «tratti interni» e delle «strade comunali» di cui al comma 1. 7. Nei casi in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta municipale, prevista dall'articolo 4, comma 1, del codice, con la relativa cartografia allegata, è inviata all'ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data di inizio di quest'ultima. Entro il termine di pubblicazione l'ente stesso può inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione che è pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all'ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del codice. rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 di data 20 settembre 1994 è stata approvata la delimitazione dei centri abitati del Comune di Pergine Valsugana, delimitazione individuata su n. 8 elaborati grafici, elaborati facenti parte integrante della medesima deliberazione;

Deliberazione n. 114 dd. 18-11-2013 pag. 4/8 considerato che con successive deliberazioni della Giunta Comunale n. 160 di data 25 settembre 2001 e n. 101 di data 20 settembre 2005 sono state approvate delle modifiche alla delimitazione dei centri abitati; rilevato che la Provincia Autonoma di Trento con nota di data 15 ottobre 2012, prot. n.s106/12/528968/19.5.7/1, acquisita al protocollo generale in data 16 ottobre 2012 con n. 36984, e con nota di data 13 dicembre 2012, prot. n. S106/12/714929/19.5.6/177/A, acquisita al protocollo generale in data 13 dicembre 2012 con n. 44603, ha chiesto l aggiornamento/modifica della delimitazione dei centri abitati interessati/attraversati dalle viabilità provinciali ed in particolare per il centro abitato di Pergine Valsugana; considerato che a seguito delle sopracitate note, tra il Comune di Pergine Valsugana e la Provincia Autonoma di Trento sono stati effettuati degli incontri per concordare e definire tali limiti e le rispettive competenze di intervento e manutenzione in capo ai rispettivi enti, come previsto e disposto dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. - Nuovo Codice della Strada e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m. Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada; considerato che la modifica dei perimetri, concordata con la P.A.T., interessa principalmente gli abitati di Pergine Valsugana e della frazione Madrano ed in particolare interessa le seguenti viabilità provinciali: 1. Centro Abitato di Pergine Valsugana: S.P. n. 243 del Cirè: viene ampliato il limite del centro abitato dall attuale posizione in prossimità del ponte sul torrente Fersina sino alla zona prospiciente la zona commerciale Tamarisi in prossimità dello svincolo della S.S. 47 della Valsugana; S.P. n. 66 di Montagnaga: viene ampliato il limite del centro abitato dall attuale ponte sul torrente Fersina al limite oltre il ponte sul rio Pissol; S.P. n. 107 del Lago di Canzolino: viene ampliato il centro abitato dall attuale ponte sul torrente Fersina a poco oltre la intersezione fra la S.P. 107 e Via di San Pero Frazione Casalino; S.P. n. 8 della Val dei Mocheni: viene ampliato il limite del centro abitato dall attuale posizione su Via Lagorai sino in prossimità del ponte sul torrente Fersina; S.P. n. 228 di Levico e Novaledo: viene ampliato leggermente il limite del centro abitato in direzione Levico; 2. Centro Abitato di Madrano: S.P. n. 83 di Piné: viene leggermente rettificato il limite di centro abitato dall attuale posizione spostandolo in vicinanza degli abitati ed in prossimità della intersezione fra la S.P. n. 83 e la viabilità di accesso alla frazione; considerato che per alcuni abitati, quali la frazione Casalino, la frazione Vigalzano, la frazione Canzolino, la frazione Nogarè, la frazione Canezza e la frazione San Cristoforo, si è riscontrato altresì che il limite di centro abitato definito dai cartelli indicanti il medesimo non coincide con quello indicato nelle tavole grafiche approvate; rilevato che l ubicazione dei cartelli individuanti i centri abitati delle frazioni sopracitate interessano viabilità provinciali (S.P. n. 107 del Lago di Canzolino, la S.P. n. 83 di Pinè,

Deliberazione n. 114 dd. 18-11-2013 pag. 5/8 la S.P. n. 8 della Val dei Mocheni e la S.P. n. 1 del Lago di Caldonazzo) e che la posizione degli stessi (espressa in km) risulta coerente con quella riportata nella nota della P.A.T. Servizio Gestione Strade di data 06 marzo 2006 con prot. n. 4892/06- S106 CaR/cp, acquisita al protocollo generale in data 08 marzo 2006 con n. 8038, e quindi si è provveduto all adeguamento dei sopracitati limiti di centro abitato; considerato inoltre che a seguito della espansione degli abitati di Pergine Valsugana e delle frazioni, l attuale limite dei centri abitati, così come approvato e riportato negli elaborati grafici, non risulta più coerente e corretto con lo stato attuale dell edificato, e si è ritenuto quindi opportuno provvedere contestualmente alla verifica e all adeguamento di tutti i centri abitati; rilevato inoltre che i dati a disposizione della Amministrazione risultano essere redatti su basi grafiche nel solo formato cartaceo e considerato che codesta Amministrazione è dotata di adeguati strumenti informatici (GIS Geographic Information System), e che quindi si è provveduto alla informatizzazione degli stessi creando apposita banca dati ed inoltre realizzando una nuova veste e taglio grafico per le tavole di stampa; vista la proposta di delimitazione dei centri abitati, redatta ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. - Nuovo Codice della Strada, costituita dai seguenti elaborati: STATO di PROGETTO: Tav. 01: Nogarè, Buss, Guarda, Masi Alti Viarago, Montengian; Tav. 02: Roncogno, Cire', Prafango, Madrano, Canzolino, Pissol, Vigalzano, Casalino, Maso Grillo, Costa, Fornaci, Pergine Valsugana, S. Catarina, Riposo, Brazzanighe, Montesei, Filanda Petri, Serso, Viarago, Cittadella, Toffolazzi, Portolo, Canezza, Zivignago, Maso Tre Castagni; Tav. 03: Costasavina, Susà, Pergine Valsugana, Canale, S. Cristoforo, Maso Popper, Maso Postel, Maso Serchier, Maso Ungherle, Maso Puller, Castello di Pergine, Fontanabotte, Masetti, Maso Valderban, Valar, Assizzi, Pozza, Zava, S. Cristoforo, Maso Braito, Villa Romanese, loc. Canzane; Tav. 04: S. Vito o Maso Faiti, Valcanover, Castagné o S. Caterina, Masi di Castagné, Ischia, Visintainer, Partacini, Fornaselle, loc. Canzane; Tav. 05: Monte Panarotta; STATO di RAFFRONTO: Tav. 01: Nogarè, Buss, Guarda, Masi Alti Viarago, Montengian; Tav. 02: Roncogno, Cire', Prafango, Madrano, Canzolino, Pissol, Vigalzano, Casalino, Maso Grillo, Costa, Fornaci, Pergine Valsugana, S. Catarina, Riposo, Brazzanighe, Montesei, Filanda Petri, Serso, Viarago, Cittadella, Toffolazzi, Portolo, Canezza, Zivignago, Maso Tre Castagni; Tav. 03: Costasavina, Susà, Pergine Valsugana, Canale, S. Cristoforo, Maso Popper, Maso Postel, Maso Serchier, Maso Ungherle, Maso Puller, Castello di Pergine, Fontanabotte, Masetti, Maso Valderban, Valar, Assizzi, Pozza, Zava, S. Cristoforo, Maso Braito, Villa Romanese, loc. Canzane; Tav. 04: S. Vito o Maso Faiti, Valcanover, Castagné o S. Caterina, Masi di Castagné, Ischia,Visintainer, Partacini, Fornaselle, loc. Canzane;

Deliberazione n. 114 dd. 18-11-2013 pag. 6/8 Tav. 05: Monte Panarotta; rilevato che le modifiche alla delimitazione dei centri abitati del Comune di Pergine Valsugana interessano strade non di sola proprietà del Comune, ma bensì di proprietà/concessione della Provincia Autonoma di Trento e che, ai sensi dell art. 5 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m. Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, deve essere trasmessa copia della presente deliberazione, prevista dall'articolo 4, comma 1 del codice, con la relativa cartografia allegata, all'ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data di inizio di quest'ultima; visto il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. - Nuovo Codice della Strada; visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada; vista la deliberazione giuntale n. 24 dd. 13.02.2001 che dà pratica attuazione al principio di distinzione delle funzioni fra organi elettivi e dirigenti, indicando anche quali atti rimangono di competenza della Giunta Comunale; visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006; visto il regolamento comunale per la disciplina dell attività contrattuale approvato con deliberazione consiliare n. 68 dd. 14.09.2001 e s.m.; ad unanimità di voti favorevoli e palesi, DELIBERA 1. di adottare, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. - Nuovo Codice e art. 5 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m. Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, per le motivazioni esposte in premessa, la nuova delimitazione dei centri abitati del Comune di Pergine Valsugana, così come individuati negli elaborati elencati in premessa che, dimessi agli atti, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. di trasmettere, ai sensi dell art. 5 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m. Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, copia della presente deliberazione e degli elaborati grafici allegati, alla Provincia Autonoma di Trento, proprietaria/concessionaria delle strade citate in premessa, prima della pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data di inizio di quest'ultima;

Deliberazione n. 114 dd. 18-11-2013 pag. 7/8 3. di disporre, ai sensi dell art. 3 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. - Nuovo Codice, la pubblicazione all Albo pretorio per 30 giorni consecutivi, della presente deliberazione di adozione della delimitazione dei centri abitati del Comune di Pergine Valsugana, successivamente a quanto disposto al precedente punto 2 del dispositivo; 4. di disporre, ai sensi dell art. 3 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. - Nuovo Codice, il deposito della nuova delimitazione dei centri abitati del Comune di Pergine Valsugana, in tutti i suoi elementi costitutivi, per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione all Albo pretorio, presso lo Sportello Polifunzionale - Direzione e Servizi ai Cittadini e alle Imprese, Piazza Garibaldi 4 - Pergine Valsugana. DCT/StF *** ** * ** *** Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.; - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare: - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Alla presente deliberazione sono uniti: - parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; - certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Deliberazione n. 114 dd. 18-11-2013 pag. 8/8 Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. Il Sindaco - Roberto Oss Emer -