Consiglio Comunale di Grosseto

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D E L I B E R A Z I O N E D E L C O N S I G L I O C O M U N A L E. OGGETTO: Approvazione determinazioni in materia di IMU e TASI. Anno 2017.

Transcript:

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC), Art. 26, comma 5 - Approvazione del Disciplinare relativo alla pratica del compostaggio domestico e non domestico. Consiglieri presenti alla votazione Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Mascagni Lorenzo * Birigazzi Anna Paola * Scoccati Catuscia * Pannini Stefano * Cirillo Ciro - Pettrone Angelo * Di Giacopo Marco * Pieroni Andrea * Bartalucci Manuele (PD) * Ciaramella Olga * Del Santo Marilena - Algeri Renato * De Martis Carlo * Lolini Mario * Rinaldo Carlicchi - Pacella Cosimo * Perruzza Gianluigi * Ulmi Andrea * Lembo Daniela - Pieraccini Alfiero * Pisani Antonella * Serra Paolo - Amore Francesca * Angelini Pier Francesco * Tornusciolo Gino * Guidoni Andrea * Ceccherini Bruno * Pepi Francesca * Virciglio Pasquale * Ripani Elisabetta * Biagioni Marco * Bartalucci Manuele (FI) * Presidente Segretario Scrutatori Cosimo PACELLA Angelo RUGGIERO Olga CIARAMELLA Elisabetta RIPANI Catuscia SCOCCATI sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 1 di 5

IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che il D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. (c.d. Testo Unico dell'ambiente), recependo la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, all'art. 179 comma 1 prevede che la gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. Premesso, altresì, che la gerarchia di cui al punto che precede stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale, e che, nel rispetto della medesima, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica. Rilevato che, ai sensi dell'art. 179 co. 5 del D. Lgs. n. 152/2006, le pubbliche amministrazioni devono perseguire, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui sopra, in particolare mediante: a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali; b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento; c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero; d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia. Richiamato l'articolo 37 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221 che ha aggiunto, dopo il comma 19 dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 19-bis Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 1 marzo 2017, ad oggetto: Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC) adeguamento ai nuovi dettati normativi. Approvazione modificazioni e integrazioni.. sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 2 di 5

Constatato che è volontà di questa Amministrazione promuovere ed incentivare la pratica del compostaggio per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, al fine di perseguire modelli comportamentali volti ad uno sviluppo sempre più sostenibile del territorio e dell'ambiente. Richiamato, a tal proposito, l'art. 26 Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio e per la raccolta differenziata del medesimo Regolamento Comunale, modificato con la suddetta Deliberazione propria n. 21/2017, ed in particolare il comma 5, che, testualmente, recita: "Alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani nella misura del 2%. La riduzione è subordinata alla presentazione di un'apposita istanza, da presentarsi entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, corredata dalla documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione secondo i requisiti previsti dalla vigente normativa. Al fine del riconoscimento del beneficio per gli anni successivi a quello della presentazione dell'istanza, è necessario rinnovare la stessa entro il medesimo termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e dovranno essere rispettate le disposizioni per la corretta pratica del compostaggio puntualmente riportate nell'apposito Disciplinare relativo alla pratica del compostaggio domestico e non domestico da allegarsi al Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC). La riduzione opera mediante compensazione con quanto dovuto ai fini della tassa sui rifiuti dell'anno successivo. Dato atto, pertanto, della necessità di procedere all'approvazione del Disciplinare relativo alla pratica del compostaggio domestico e non domestico di cui al punto che precede. Preso atto che il Disciplinare relativo alla pratica del compostaggio domestico e non domestico costituisce l' ALLEGATO 3) quale parte integrante e sostanziale del Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC), come modificato con la sopra citata Deliberazione n. 21 del 1 marzo 2017. Constatato che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta al parere del competente organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7), del D. Lgs. n. 267/2000. Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Entrate. Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario. Visto lo Statuto Comunale. DELIBERA 1. Di approvare, per quanto in premessa richiamato, il Disciplinare relativo alla pratica del compostaggio domestico e non domestico che costituisce l' ALLEGATO 3) quale parte integrante e sostanziale del vigente Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC), come modificato con la sopra citata Deliberazione n. 21 del 1 marzo 2017. sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 3 di 5

Si dà atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione Consiliare nella seduta del 27/03/2017. Relaziona l'assessore Cerboni. Il Presidente dà atto che è stato presentato un emendamento dalla consigliera Pisani, che di seguito si riporta, sul quale il dirigente del settore competente ha espresso parere di regolarità tecnica non favorevole e del quale ne dà lettura: art. 1 comma 1 aggiungere nella parte finale: al di fuori del compostaggio di Comunità disciplinato dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del 29 Dicembre 2016 n. 266 art. 2 comma 2 dopo la parola proprietà inserire comproprietà anche in qualità di condomino eliminare l'ultima parte la superficie dell'area non deve essere inferiore a 25 mq per ciascu componente il nucleo familiare riformulare l'art. 3 nei seguenti termini al comma 1 nella parte iniziale il sito di compostaggio va posizionato all'aperto su suolo naturale a minimo due metri dai confini di proprietà se trattasi di composter domestico e 5 metri dal confine se trattasi di compost in buca al comma 2 sostituire la parola tre metri con la parola due metri se compost domestico, 5 metri se compost in buca sostituire il comma 3, art. 3 con il seguente testo: Il compostaggio deve avvenire su area posta in prossimità dell'abitazione o comunque nell'ambito dell'area di pertinenza dell'edificio occupato in modo da favorire l'uso abitudinario e continuativo e non occasione del compostaggio per il recupero ai fini agronomici della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti. Aperta la discussione, intervengono i consiglieri Amore (che illustra l'emendamento presentato) e Pannini. Replica l'assessore Cerboni. Dopo una dichiarazione di voto della consigliere Pisani, non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione l'emendamento presentato, che riportando 3 voti favorevoli (consiglieri Amore, Perruzza e Pisani), 20 contrari (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Algeri, Birigazzi, Ciaramella, Pannini, Pettrone, Pieroni, Angelini, Lolini, Pacella, Pieraccini, Ulmi, Pepi, Ceccherini, Guidoni, Bartalucci-FI, Biagioni, Ripani, Tornusciolo e Virciglio), e 5 astensioni (Bartalucci-PD, Di Giacopo, Mascagni, Scoccati e De Martis), viene RESPINTO. A seguire, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione, che viene approvata con 20 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Algeri, Birigazzi, Ciaramella, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 4 di 5

Pannini, Pettrone, Pieroni, Angelini, Lolini, Pacella, Pieraccini, Ulmi, Pepi, Ceccherini, Guidoni, Bartalucci-FI, Biagioni, Ripani, Tornusciolo e Virciglio), 3 contrari (Amore, Perruzza e Pisani) e 5 astensioni (Bartalucci-PD, Di Giacopo, Mascagni, Scoccati e De Martis), espressi dai consiglieri presenti. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE Cosimo Pacella Angelo Ruggiero sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 5 di 5