DEL 30/06/2017 Oggetto: Revoca della Autorizzazione Unica n. 19280/736 del 06.10.2010 per la Bonnanaro volturata a favore della Società Agricola Fotosolara Bonnanaro S.r.l. con determinazione n. 22122/879 del 15.11.2010. lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; la Legge regionale 07.01.1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Norme sull organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; la Legge regionale 13.11.1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e della organizzazione degli uffici della Regione, così come modificato dalla L.R. 14.06.2000, n. 6; il decreto dell Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n.15511/81 del 24 giugno 2015 con cui sono attribuite alla sottoscritta le funzioni di Direttore del Servizio competitività delle aziende agricole dell Assessorato dell Agricoltura e riforma agropastorale; la Legge 241/90 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; la Legge Regionale n. 40/90 concernente Norme sui rapporti fra i cittadini e l'amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa ; l art. 12 del D.Lgs 387/03, recante disposizioni sui procedimenti autorizzativi per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, e ss.mm.ii.; la L. 23/7/2009 n. 99, Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, per le modifiche introdotte al D.Lgs. 387/2003 ; l art. 6 della L.R. n. 3/09, recante disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; la D.G.R. n. 10/3 del 12 marzo 2010 con la quale sono stati approvati l'atto di indirizzo e le linee guida in materia di procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili; la D.G.R. n. 25/40 del 01/07/2010, avente ad oggetto i chiarimenti alla D.G.R. n.
10/3 del 12 marzo 2010, con la quale si sono approvate le linee guida in materia di autorizzazioni per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; il Decreto dell Assessore dell Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 1820/DecA/73 del 20.07.2010 concernente chiarimenti in materia di serre fotovoltaiche effettive, in attuazione della D.G.R. n. 25/40 del 01.07.2010; che i citati provvedimenti regionali stabiliscono che il richiedente deve essere un imprenditore agricolo, ai sensi dell articolo 2135 del codice civile, che intende esercitare l attività di produzione prodotti agricoli e/o florovivaistici congiuntamente alla produzione di energia fotovoltaica e che la realizzazione di serre fotovoltaiche effettive è consentita ai soggetti che svolgono direttamente l'attività agricola o abbiano la qualifica di socio di maggioranza negli organismi societari produttori. ; l art. 2135 del c.c.; la determinazione del Servizio Strutture n. 19280/736 del 06.10.2010 con la quale è stata rilasciata alla Società Fotosolara l autorizzazione unica per la costruzione e l esercizio di un impianto di serre fotovoltaiche nel comune di Bonnanaro, di potenza nominale pari a 857,5 Kw; la nota in data 09.11.2010, prot. n. 21643, con la quale la Società Agricola Fotosolora Bonnanaro S.r.l., con sede in Sassari, iscritta alla Camera di Commercio di Sassari P. IVA 02416450902, oggetto sociale esercizio dell attività agricola così come definita dall art. 2135 del codice civile, con particolare riferimento allo sviluppo di coltivazioni in ambienti protetti, ha chiesto di subentrare nella stessa autorizzazione in luogo della Società Fotosolara SRL, ovvero della sua voltura a proprio nome, dichiarando di possedere i medesimi requisiti oggettivi e soggettivi e dichiarando di rispettare le medesime condizioni previste nel procedimento in essere.. ; la determinazione n. 22122/879 del 15.11.2010 con la quale la citata autorizzazione unica è stata volturata a favore della Società Agricola Fotosolara Bonnanaro S.r.l.; la D.G.R 27/16 del 1.6.2011 con la quale sono state modificate le linee guida approvate con la citata D.G.R. n. 25/40 del 01/07/2010 ed in particolare è stata affidata all Agenzia LAORE la competenza in merito ai controlli sulle serre fotovoltaiche;
la propria determinazione n. 22220/1381 del 30.12.2015 con la quale è stato approvato il Manuale dei controlli dei requisiti delle serre fotovoltaiche effettive ; la relazione in data 20.10.2016 ed i documenti allegati (statuto della società, visura camerale, verbale sopralluogo, bilanci, registi acquisti e vendite, quaderno di campagna, contratto diritto di superficie, contratto di comodato, elenchi fatture) presentati dall Agenzia LAORE a seguito dei controlli effettuati sull impianto di cui trattasi; che dai tali controlli è risultato che la Società non svolge e non ha svolto negli anni oggetto del controllo (2014 e 2015) alcuna attività agricola e che l impianto non rispetta il livello minimo di illuminamento; la propria nota n. 4328 del 3.3.2017 con la quale si comunicava alla Società Agricola Fotosolara Bonnanaro S.r.l. l avvio del provvedimento di revoca dell autorizzazione unica; la PEC del 28.4.2017, prot. Assessorato n. 008939 del 2.5.2017, con la quale la società ha trasmesso, insieme ad osservazioni e controdeduzioni, i seguenti documenti: - contratto di diritto di superficie in data 25.10.2010 tra l Azienda Agricola Coialbu Tiziana Rita e la Società Agricola Fotosolara Bonnanaro S.r.l - contratto di comodato dei terreni agricoli a favore dell Azienda Agricola Coialbu Tiziana Rita in data 28.6.2011; - perizia sul livello di illuminamento e relazione tecnica aggiornata al novembre 2016; la PEC del 24.5.2017, prot. Ass.to n.0010814 del 25.5.2017, con la quale la Società integra le osservazioni trasmesse; la relazione dell ufficio prot. 13153 in data 30.6.2017, predisposta a seguito dell esame della documentazione e delle controdeduzioni prodotte dalla Società Agricola Fotosolara Bonnanaro, che seppure non materialmente allegata costituisce parte integrante del presente provvedimento; il contratto di comodato sottoscritto In data 28.6.2011 tra la Società Agricola Fotosolara Bonnanaro S.r.l. e l Azienda Agricola della Sig.ra Coialbu Tiziana Rita, della durata di anni 25, con il quale la Società Agricola Fotosolara
Bonnanaro (Comodante) concede in comodato d uso gratuito all Azienda Agricola della Sig.ra Coialbu Tiziana Rita (Comodataria), i terreni decritti in premessa, limitatamente a quelli ricompresi all interno delle serre, siti nel comune di Bonnanaro, località Mesu Jas, al solo fine di coltivare il terreno per uso agricolo. ; RILEVATO che a seguito della sottoscrizione del contratto di comodato e della coltivazione dei terreni di cui sopra da parte del Comodatario si è realizzata la separazione tra lo svolgimento dell attività agricola, esercitata dall Azienda Agricola della sig.ra Coialbu Tiziana, e la produzione e vendita di energia, esercitata dalla Società Agricola Fotosolara Bonnanaro S.r.l., con conseguente violazione dell Autorizzazione Unica concessa; inoltre che la Società Agricola Fotosolara Bonnannaro S.r.l. non ha comunicato alla Regione nessuna delle modificazioni delle condizioni essenziali, intervenute in seguito alla attribuzione dell Autorizzazione Unica, e in particolare che non svolge e non ha mai svolto alcuna attività agricola; che soltanto i controlli hanno evidenziato la separazione totale tra l attività agricola e quella di produzione di energia elettrica; che la situazione di fatto rappresentata nella domanda di autorizzazione, in cui la attività di produzione e vendita di energia avrebbe dovuto integrare per connessione la principale attività agricola, aveva determinato il rilascio dell autorizzazione; che è invece venuta meno con violazione della normativa suindicata, e degli obiettivi di collegamento necessario soggettivo e oggettivo, l attività principale agricola in capo all imprenditore agricolo, cui si affianca una attività complementare di produzione di energia elettrica; invece, che per quanto riguarda il requisito dell illuminamento, sono condivisibili le controdeduzioni della Società, la quale con la perizia trasmessa ha dimostrate che le serre sono state realizzate in perfetta conformità con il progetto presentato al momento del rilascio dell autorizzazione e nel rispetto di quanto disposto con il decreto 1820 del 20.7.2010; che in seguito alla richiesta di chiarimenti e alle memorie e alla istruttoria ex art.10 bis della L. 241/90 gli stessi destinatari della autorizzazione hanno ammesso di non svolgere direttamente l attività agricola principale;
RILEVATO RITENUTO l art. 6 della determinazione di Autorizzazione Unica n. 19280/736 del 06.10.2010; che per quanto sopra la situazione esistente all atto dell autorizzazione è mutata successivamente al suo rilascio, con violazione della normativa e relativo inadempimento sopravvenuto, e dunque si sono realizzati i presupposti per l adozione di un atto di revoca della autorizzazione n. 19280/736 del 06.10.2010; di dover revocare l autorizzazione unica n. 19280/736 del 06.10.2010 per la Bonnanaro volturata a favore della Società Agricola Fotosolara Bonnanaro S.r.l. con determinazione n. 22122/879 del 15.11.2010, in ragione degli inadempimenti sopramenzionati. DETERMINA ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 Di revocare l autorizzazione unica n. 19280/736 del 06.10.2010 per la Bonnanaro, volturata con determinazione n. 22122/879 del 15.11.2010 a favore della Società Agricola Fotosolara Bonnanaro S.r.l.. La presente determinazione è trasmessa per conoscenza all Assessore e al Direttore Generale dell Assessorato dell Agricoltura e riforma agro-pastorale, ai sensi dell articolo 21 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31. Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale dell Assessorato dell Agricoltura e riforma agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna, rispettivamente entro 30 e 60 giorni decorrenti dal giorno della piena conoscenza dell atto e, per eventuali controinteressati, dal giorno della pubblicazione della presente determinazione sul BURAS. La presente determinazione sarà comunicata alla Società Agricola Fotosolara Bonnanaro S.r.l. con PEC. La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e su internet nel sito ufficiale della Regione. Il Direttore del Servizio Graziella Carta