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REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTI SOTTO SOGLIA Approvato con delibera CDA n. 7 del 21.02.2017 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie nei settori attratti dall ambito di applicazione della normativa in materia di appalti pubblici. 2. L acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferire alle soglie comunitarie si ispira a criteri di efficienza, efficacia e tempestività, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, pubblicità, non discriminazione, concorrenza tra gli operatori economici e avviene in modo da assicurare l effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. I dipendenti di Terme Merano S.p.A. che sono coinvolti nell attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture devono svolgere la propria attività con la massima correttezza e nel rispetto di colleghi, utenti e fornitori. L obiettivo principale è il conseguimento del miglior risultato per Terme Merano S.p.A. in termini di rapporto qualità/prezzo, la sicurezza sul posto di lavoro, la conoscenza approfondita ed il rispetto di tutte le norme che regolano i campi di attività di propria competenza ed il rispetto delle regole di mercato. 3. Tutti gli importi sono da intendersi al netto dell IVA. 4. Terme Merano S.p.A. promuove la formazione e la qualificazione degli operatori chiamati a svolgere attività nell ambito delle procedure di acquisti sotto la soglia comunitaria. Art. 2 Limiti di importo 1. Il ricorso per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture è ammesso nei seguenti limiti di importo, seguendo le procedure descritte all art. 4: per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 (quarantamila) mediante affidamento diretto; per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 (quarantamila) e 1.000.000,00 (un milione) per i lavori mediante procedura negoziata; 1

per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 (quarantamila) e inferiore alle soglie comunitarie per forniture e servizi mediante procedura negoziata. 2. Gli importi di cui ai precedenti commi non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell impegno economico contrattuale o extracontrattuale. 3. L affidamento sotto soglia è comunque sempre possibile per le tipologie di lavori, servizi e beni presenti nei cataloghi del Mercato Elettronico Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano. Terme Merano S.p.A. può inoltre ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ovvero ne utilizza i parametri prezzo-qualità come limite massimo per la stipulazione dei contratti. Art. 3 Responsabile unico del procedimento di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 1. Ai sensi dell art. 6, comma 6, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 la funzione di responsabile unico del procedimento è affidata al/la Direttore/Direttrice di Terme Merano S.p.A. È fatta sala la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di Terme Merano S.p.A. di attribuire tale funzione in relazione a singole procedure di acquisizione ad un altro soggetto in possesso di adeguata professionalità ai sensi dell art. 6 della citata legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16. 2. Ai sensi dell art. 31, comma 9 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, la Direzione di Terme Merano S.p.A. nell ambito della propria autonomia organizzativa, istituisce una struttura stabile a supporto dei responsabili unici del procedimento che è composta da: Responsabile amministrativo Responsabile del settore tecnico Responsabile del marketing Responsabile degli eventi Responsabile Pools & Sauna Responsabile Fitness Center Responsabile della Gastronomia Responsabile SPA & Vital A supporto dei responsabili unici del procedimento è istituito inoltre l ufficio contratti, che cura la parte normativa nell ambito degli appalti e dei contratti. 3. L intera procedura (dall individuazione degli operatori economici da interpellare e delle 2

caratteristiche dell oggetto, la predisposizione di tutti gli atti fino alla stipula del contratto e al controllo dell esecuzione del contratto) è condotta dal responsabile unico del procedimento con il supporto della struttura di cui al comma 2. In particolare le funzioni e competenze del responsabile del procedimento sono quelle definite dal Codice dei contratti pubblici e dalla legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16. 4. Il responsabile unico del procedimento deve in particolare evitare di promuovere o favorire interessi personali ed è tenuto a mantenere un comportamento corretto ed incensurabile in tutte le relazioni sia verso l interno, sia verso le parti esterne. Deve inoltre scoraggiare ed eventualmente denunciare ogni tentativo di comportamento in contrasto con le regole sopraccitate ed astenersi (e fare astenere) dal gestire attività inerenti alla propria funzione, in cui vi siano motivi d interesse personale o privato, anche al fine di evitare conflitti di interesse. Nell espletamento del proprio compito deve avere un comportamento ispirato all integrità ed all eticità. 5. Nei casi previsti dall art. 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 il responsabile unico del procedimento può servirsi del supporto di persone o strutture di comprovata competenza tecnica e/o specifica professionalità o dell ausilio degli utilizzatori dei prodotti o servizi da acquistare. Art. 4 Attività negoziale 1. Terme Merano S.p.A. manifesta la propria volontà di procedere attraverso la delibera a contrarre. La delibera a contrarre deve contenere: a) obiettivi e finalità perseguiti; b) oggetto del contratto; c) il valore economico; d) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta; e) le principali condizioni contrattuali; f) modalità di finanziamento; 2. Per le acquisizioni inferiori a 40.000,00 (quarantamila) il responsabile unico del procedimento procede all acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto, sinteticamente motivato, procedendo, di norma, alla richiesta di preventivi ad almeno tre imprese in possesso dei requisiti richiesti. 3. Per le acquisizioni inferiori a 5.000,00 (cinquemila) le condizioni del contratto possono essere trattate direttamente con un singolo operatore economico. 3

4. Per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a 40.000,00 (quarantamila) l utilizzo degli strumenti elettronici non è obbligatorio e quindi la contrattazione con gli operatori economici potrà avvenire in ogni forma, anche per iscritto, fax, e-mail, posta certificata, convocazione diretta. 5. Per le acquisizioni di servizi e forniture di valore pari o superiore a 40.000,00 (quarantamila) e fino alla soglia europea il responsabile unico del procedimento interpella mediante avviso in via telematica almeno cinque operatori economici qualificati del settore, se sussistono in tale numero soggetti idonei, richiedendo offerte alle medesime condizioni per tutti entro un certo termine. Fino ad un importo di lavori a base di gara pari a 500.000,00 (cinquecentomila) l invito è rivolto ad almeno 5 operatori economici. Per lavori fino a 1.000.000,00 (un milione) l invito è rivolto ad almeno 10 operatori economici. Come criterio di selezione delle offerte è possibile utilizzare il criterio del prezzo più basso o dell offerta economicamente più vantaggiosa. 6. Nel caso di affidamento mediante il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa l acquisto avviene a favore dell operatore economico miglior offerente, tenuto conto di diversi elementi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, le caratteristiche ambientali e/o sociali, il servizio successivo alla vendita e l assistenza tecnica. 7. I termini di ricezione delle offerte, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non possono essere inferiori a 7 giorni dalla relativa data di richiesta. 8. Ai sensi dell art. 24 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 l esame delle offerte avviene prima della verifica dell assenza di motivi di esclusione. La verifica del possesso dei requisiti soggettivi viene, inoltre, effettuata a campione secondo le modalità di cui all art. 32 della citata legge provinciale. 9. Nel caso di affidamento mediante il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di valutazione è nominata dal/la Direttore/Direttrice di Terme Merano, sulla base delle competenze e delle esperienze professionali dei membri prescelti fino alla creazione dell elenco telematico di cui alla legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16. 10. A garanzia dell esecuzione del contratto, i fornitori prestano idonee cauzioni, in misura che come previsto dall art. 36, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 può variare tra l 1% e il 4% dell importo del contratto stesso. 11. La cauzione viene svincolata non prima dell avvenuto controllo sulla regolare esecuzione del contratto. 12. Nei contratti e nelle richieste di offerta vengono previste le penalità per l inadempienza o il 4

ritardo nell esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, nonché la specifica possibilità per Terme Merano S.p.A. di procedere alla risoluzione del contratto nei casi normativamente previsti. Art. 5 Conclusione del contratto 1. Per i contratti di importo superiore a 40.000,00 (quarantamila) la stipulazione deve essere proceduta da delibera del CDA con la quale viene deliberata l aggiudicazione della procedura e l autorizzazione alla stipula del contratto. 2. I contratti vengono conclusi, a pena di nullità, in forma elettronica, tramite corrispondenza commerciale, secondo gli usi del commercio oppure in forma di scrittura privata. Il termine dilatorio previsto dall art. 39 della L.P. 16/2015 non deve essere rispettato nel caso di: appalto basato su un accordo quadro appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture fino a 40.000,00 (quarantamila) procedure negoziate fino alla soglia europea per servizi e forniture procedure negoziate fino a 150.000,00 (centocinquantamila) per lavori 3. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico dell impresa aggiudicataria. 4. Per tutte le procedure di affidamento si provvede alla pubblicazione e all aggiornamento tempestivo sul sito web di Terme Merano delle informazioni indicate all art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012. TITOLO II DISPOSIZIONI ORDINI E CONTROLLI Art. 6 Ordini e contratti Gli ordini e i contratti vengono sottoscritti digitalmente dal/la Direttore/Direttrice di Terme Merano S.p.A. o da personale da lui/lei delegato, fatto salvo quanto previsto nell art. 5, comma 1, del presente regolamento. Art. 7 5

Controlli 1 L esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. 2. Nell esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, il responsabile unico del procedimento si avvale dell ausilio del capo reparto di destinazione o un suo incaricato. 3. Per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dei contratti aventi ad oggetto lavori, Terme Merano S.p.A. può individuare un direttore di lavori, che è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell esecuzione dell intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d arte ed in conformità al progetto e al contratto. 4. Nel caso di accertato inadempimento da parte dell impresa esecutrice del contratto, esso deve venire segnalato immediatamente ed in forma documentabile al responsabile unico del procedimento. TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI Art. 8 Norme comuni a tutti i contratti - rinvio 1 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, nonché le disposizioni provinciali e statali in materia di appalti pubblici. Art. 9 Disposizioni transitorie e finali 1. Il presente regolamento trova applicazione a partire dal primo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione. A partire da tale data vengono quindi revocati tutti gli atti amministrativi di Terme Merano S.p.A. che regolamentano gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria. 2. Gli acquisti riguardanti le acquisizioni in amministrazione diretta, le spese economali e di cassa sono disciplinate da regolamenti separati. 6