Roma, 24 aprile p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE DEL MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

Documenti analoghi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. DECRETO 17 gennaio 2017

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. DECRETO 29 gennaio 2019

MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Campo d applicazione del 6 luglio

Servizio Rapporti Internazionali e Studi Sezione Studi e Statistica

Tavola Flussi IDE dalla Liguria per paese di destinazione - Anni (migliaia di euro)

Servizio Studi e Gestione Dati Divisione Studi e Analisi Statistiche

Oggetto: Premi del lavoro diretto ed indiretto acquisiti dalle imprese italiane all estero e dalle società estere controllate - Anno 2005.

Convenzione internazionale del 6 dicembre 1951 per la protezione dei vegetali

Elenco di cui all art. 1 del D.M. 4 settembre Nuova mappa dei paesi c.d. white-list

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi. Roma, Messaggio n. 5090

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

segue Dati sottoposti a rettifiche e revisioni successive. Ultimo aggiornamento su Paese

Applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia per i pensionati residenti all'estero

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato B alle Informazioni Complementari

a cura del Dott. Riccardo Padovan

Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 (con annesso)

Gennaio-Luglio Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Gennaio-Aprile Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Oggetto: Premi del lavoro diretto ed indiretto acquisiti dalle imprese italiane all estero e dalle società estere controllate - Anno 2007.

NAZIONE MODALITA' DI SPEDIZIONE PREZZO. Afghanistan DHL Express 60,00. Albania DHL Express 30,00. Algeria DHL Express 60,00. Andorra DHL Express 30,00

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE. Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 2bis al Disciplinare di gara

Elenco Bandiere del Mondo

Anno Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Fiscal News N Il Quadro RW dopo la nuova White List. La circolare di aggiornamento professionale

2011/ / / / /16 Post laurea. Primo e secondo. Totale secondo. Post laurea. Post laurea. Post laurea. Post laurea.

Con Te Sempre e Ovunque

Gennaio-Novembre 2018

Svizzera, Principato di Monaco VERSO Unione Europea: 0,10 /min Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco: 0,232 /min Resto del mondo: 3,00 /min

Ticinocom Mobile. L unica telefonia mobile ticinese. Ticinocom SA, Casella postale, 6602 Muralto, Tel , Pagina 1! di 5!

Convenzione dell 11 ottobre 1985 istitutiva dell Agenzia multilaterale per la garanzia degli investimenti

Europa cept Emissione comune europea : gli edifici postali di ieri e di oggi. ANDORRA FRANCESE ANDORRA SPAGNOLA AUSTRIA AZZORRE BELGIO CIPRO

OFFERTA VALIDA PER SPEDIZIONI CON SERVIZIO EXPRESS SAVER

Convenzione del 22 novembre 1928 concernente le esposizioni internazionali

Variazione tendenziale* del valore delle ESPORTAZIONI nei principali Paesi Provincia di Macerata - Serie storica trimestrale Paese

segue Dati sottoposti a rettifiche e revisioni successive. Ultimo aggiornamento su Paese

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. Ministero della Giustizia. Sezione Statistica

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS

TARIFFE IN ROAMING CHIAMARE

TARIFFA INTERNET. Servizio Assistenza 188

posteurop 1996 Emissione comune europea : le donne celebri. aland Andorra spagnola Andorra francese azzorre austria belgio cipro Europa 210

Scambio automatico di

TARIFFE IN ROAMING CHIAMARE

TARIFFE IN ROAMING CHIAMARE

Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1999, n [Preambolo]

Convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulle linee di carico (con Allegati)

posteurop 2000 Emissione comune europea : i giovani e il futuro. Andorra francese Andorra spagnola austria aland azzorre belgio cipro danimarca

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

NUOVA INFLUENZA UMANA - A/H1N1 Aggiornamento al 06 Luglio 2009

NUOVA INFLUENZA UMANA - A/H1N1 Aggiornamento al 15 Luglio 2009

Arms Trade Treaty Il punto sulle ratifiche al giugno 2014

CARATTERISTICHE DEI DOCUMENTI STRANIERI DA PRODURSI IN ITALIA I documenti devono essere: 1) Legalizzati (o apostillati) 2) Scritti o tradotti in

NUOVA INFLUENZA UMANA - A/H1N1 Aggiornamento al 17 Luglio 2009

call_your_country_super/ 150,00 50,00

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS

NUOVA INFLUENZA UMANA - A/H1N1 Aggiornamento al 03 Luglio 2009

euro euro euro Scatto alla risposta Da fisso a fisso Da fisso a mobile

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS

A listino In promozione euro 0,00 0,00 euro 0,00 0,00 euro 0,00 0,00. Scatto alla risposta Da fisso a fisso Da fisso a mobile

Adesione all associazione Italiano Semplicemente.

!TARIFFE IN ROAMING CHIAMARE

Analisi delle istanze pervenute, pendenti e trattate dall Ufficio delle Autorità Centrali, per Convenzione e Regolamento. Dati relativi all anno 2017

NUOVA INFLUENZA UMANA - A/H1N1 Aggiornamento al 30 Giugno 2009

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS. uropa_usa/

Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, conchiusa il 30 marzo 1961

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS 150,00 50,00. mesi euro 0,00 mesi 24 euro. Scatto alla risposta. Importo Fonia

Listino prezzi per: Migros-Genossenschafts-Bund 8005 Zürich

2008/ / / / /13 Post laurea. Primo e secondo. Totale secondo. Post laurea. Post laurea. Post laurea. Post laurea.

INFLUENZA DA VIRUS DI ORIGINE MESSICANA Aggiornamento al 20 Giugno 2009

chiamate verso UE cent/min chiamate verso zona 1 cent/min

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 1

NUOVA INFLUENZA UMANA - A/H1N1 Aggiornamento al 29 Giugno 2009

2007/ / / / /12 Post laurea. Primo e secondo. Totale secondo. Post laurea. Post laurea. Post laurea. Post laurea.

Tabelle internazionali

NUOVA INFLUENZA UMANA - A/H1N1 Aggiornamento al 07 Luglio 2009

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS. Wind Telecomunicazioni S.p.A. Stato dell'offerta Aggiornamento al "05/09/2016"

NUOVA INFLUENZA UMANA - A/H1N1 Aggiornamento al 10 Luglio 2009

INFLUENZA DA VIRUS DI ORIGINE MESSICANA Aggiornamento al 19 Giugno 2009

La scelta Intelligente per le aziende. Commercial Department/Large Business Marketing and Sales

1-Stranieri residenti a Torino per cittadinanza e genere

Incidenza globale del sovrappeso e dell'obesità negli adulti per regione

Convenzione del 18 dicembre 1979 sull eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. Ministero della Giustizia. Sezione Statistica

La mia guida all estero

Transcript:

Art. 5. Il 2 maggio 2018 la Banca d Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d asta unitamente al rateo di interesse dello 0,95% annuo lordo, dovuto allo Stato. La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l importo relativo al netto ricavo dell emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d interesse lordi dovuti. Art. 6. Gli oneri per interessi relativi all anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze, per l anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi. L onere per il rimborso del capitale relativo all anno finanziario 2023 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze per l anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l anno in corso. L ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze per l anno finanziario 2018. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 18A03120 Roma, 24 aprile 2018 DECRETO 26 aprile 2018. p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, concernente l attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE DEL MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l Italia e altri Stati esteri; Visto il decreto del Ministro dell economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale; Visto, in particolare, l articolo 4, comma 2, del predetto decreto 28 dicembre 2015, che prevede che gli allegati al medesimo decreto possono essere modificati con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell Agenzia delle entrate; Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d Europa, recante la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010; Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante l adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d Europa ed i Paesi membri dell Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione; Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante la ratifica e l esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d Europa ed i Paesi membri dell Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010; Visto l Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni ( Common reporting standard ), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e successive sottoscrizioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell organizzazione del Governo, a norma dell articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10 -ter, e 23-quinquies, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell economia e delle finanze 17 luglio 2014, recante individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei 18

Dipartimenti del Ministero dell economia e delle finanze, in attuazione dell articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 67 del 2013, e successive modificazioni; Visto lo Statuto dell Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42; Visto il Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 febbraio 2001, n. 36; Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 febbraio 2001, n. 9, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Decretano: Art. 1. Modifica dell Allegato C 1. Al decreto del Ministro dell economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l Allegato C, recante l elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, è sostituito dal seguente: N. Giurisdizioni Anno del primo scambio di informazioni Primo periodo d imposta oggetto di comunicazione 1 ANDORRA 2018 2017 2 ARABIA SAUDITA 2018 2017 3 ARGENTINA 2017 2016 4 AUSTRALIA 2018 2017 5 AUSTRIA 2017 2016 6 AZERBAIJAN 2018 2017 7 BELGIO 2017 2016 8 BONAIRE 2017 2016 9 BRASILE 2018 2017 10 BULGARIA 2017 2016 11 CANADA 2018 2017 12 CILE 2018 2017 13 CIPRO 2017 2016 14 COLOMBIA 2017 2016 15 COREA 2017 2016 16 CROAZIA 2017 2016 17 DANIMARCA 2017 2016 18 ESTONIA 2017 2016 19 FEDERAZIONE RUSSA 2018 2017 20 FINLANDIA* 2017 2016 21 FRANCIA** 2017 2016 22 GERMANIA 2017 2016 23 GIAPPONE 2018 2017 24 GIBILTERRA 2017 2016 25 GRECIA 2017 2016 26 GROENLANDIA 2018 2017 27 GUERNSEY 2017 2016 28 HONG KONG 2018 2017 29 INDIA 2017 2016 19

30 INDONESIA 2018 2017 31 IRLANDA 2017 2016 32 ISLANDA 2017 2016 33 ISOLA DI MAN 2017 2016 34 ISOLE FAROE 2017 2016 35 ISRAELE 2018 2017 36 JERSEY 2017 2016 37 LETTONIA 2017 2016 38 LIECHTENSTEIN 2017 2016 39 LITUANIA 2017 2016 40 LUSSEMBURGO 2017 2016 41 MALESIA 2018 2017 42 MALTA 2017 2016 43 MAURITIUS 2018 2017 44 MESSICO 2017 2016 45 MONACO 2018 2017 46 NORVEGIA 2017 2016 47 NUOVA ZELANDA 2018 2017 48 PAESI BASSI 2017 2016 49 PAKISTAN 2018 2017 50 POLONIA 2017 2016 51 PORTOGALLO*** 2017 2016 52 REGNO UNITO 2017 2016 53 REPUBBLICA CECA 2017 2016 54 REPUBBLICA POPOLARE CINESE 2018 2017 55 REPUBBLICA SLOVACCA 2017 2016 56 ROMANIA 2017 2016 57 SABA 2017 2016 58 SAN MARINO 2017 2016 59 SEYCHELLES 2017 2016 60 SINGAPORE 2018 2017 61 SINT EUSTATIUS 2017 2016 62 SLOVENIA 2017 2016 63 SPAGNA**** 2017 2016 64 SUDAFRICA 2017 2016 65 SVEZIA 2017 2016 66 SVIZZERA 2018 2017 67 UNGHERIA 2017 2016 68 URUGUAY 2018 2017 *Include: Isole Åland. **Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy. ***Include: Azzorre e Madera. ****Include: Isole Canarie. 20

Art. 2. Modifica dell Allegato D 1. Al decreto del Ministro dell economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l Allegato D, recante l elenco delle giurisdizioni partecipanti, è sostituito dal seguente: N. Giurisdizioni 1 ALBANIA 2 ANDORRA 3 ANGUILLA 4 ANTIGUA E BARBUDA 5 ARABIA SAUDITA 6 ARGENTINA 7 ARUBA 8 AUSTRALIA 9 AUSTRIA 10 AZERBAIJAN 11 BARBADOS 12 BAHAMAS 13 BAHRAIN 14 BELGIO 15 BELIZE 16 BERMUDA 17 BONAIRE 18 BRASILE 19 BULGARIA 20 CANADA 21 CILE 22 CIPRO 23 COLOMBIA 24 COREA 25 COSTA RICA 26 CROAZIA 27 CURAÇAO 28 DANIMARCA 29 EMIRATI ARABI UNITI 30 ESTONIA 31 FEDERAZIONE RUSSA 32 FINLANDIA 33 FRANCIA 34 GERMANIA 35 GHANA 36 GIAPPONE 37 GIBILTERRA 38 GRECIA 39 GRENADA 40 GROENLANDIA 41 GUERNSEY 42 HONG KONG 43 INDIA 44 INDONESIA 45 IRLANDA 46 ISLANDA 47 ISOLA DI MAN 48 ISOLE CAYMAN 49 ISOLE COOK 50 ISOLE FAROE 51 ISOLE MARSHALL 52 ISOLE TURKS E CAICOS 53 ISOLE VERGINI BRITANNICHE 54 ISRAELE 55 JERSEY 56 KUWAIT 57 LETTONIA 58 LIBANO 59 LIECHTENSTEIN 60 LITUANIA 61 LUSSEMBURGO 62 MALESIA 63 MALTA 64 MAURITIUS 65 MESSICO 66 MONACO 67 MONSERRAT 68 NAURU 69 NIGERIA 70 NIUE 71 NORVEGIA 72 NUOVA ZELANDA 73 PAESI BASSI 74 PAKISTAN 75 PANAMA 76 POLONIA 21

77 PORTOGALLO 78 QATAR 79 REGNO UNITO 80 REPUBBLICA CECA 81 REPUBBLICA POPOLARE CINESE 82 REPUBBLICA SLOVACCA 83 ROMANIA 84 SABA 85 SAINT KITTS E NEVIS 86 SAINT LUCIA 87 SAINT VINCENT E GRENADINES 88 SAMOA 89 SAN MARINO 90 SEYCHELLES 91 SINGAPORE 92 SINT EUSTATIUS 93 SINT MAARTEN 94 SLOVENIA 95 SPAGNA 96 SUDAFRICA 97 SVEZIA 98 SVIZZERA 99 TURCHIA 100 UNGHERIA 101 URUGUAY *Include: Isole Åland. **Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy. ***Include: Azzorre e Madera. ****Include: Isole Canarie. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 aprile 2018 Il direttore dell Agenzia delle entrate RUFFINI 18A03146 Il direttore generale delle Finanze L APECORELLA MINISTERO DELL INTERNO DECRETO 27 aprile 2018. Richiesta di contributo a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva relative ad interventi di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. IL DIRETTORE CENTRALE Visto il comma 1, dell art. 41 -bis del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31 alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017) come modificato dall art. 17 -quater, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 ( Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 ( Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017), che dispone testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell 11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l anno 2018 e di 30 milioni di euro per l anno 2019.»; Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 41 -bis del decreto-legge n. 50 del 2017 che stabilisce: «I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell opera che si intende realizzare. A decorrere dal 2018: a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, in caso di contributo per la relativa progettazione; b) ciascun comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità; c) la progettazione deve riferirsi, nell ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o in altro strumento di programmazione»; 22