Ordinanza sulla navigazione civile dell Amministrazione federale

Documenti analoghi
Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 1 marzo 2006 (Stato 21 marzo 2006)

del 1 marzo 2006 (Stato 15 febbraio 2016)

Ordinanza sulla navigazione militare

Ordinanza concernente gli autoveicoli della Confederazione e i loro conducenti

Ordinanza concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti

Ordinanza concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti

Ordinanza concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti

Ordinanza concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti

Ordinanza concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti

Legge federale sulla navigazione interna

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Ordinanza concernente l amministrazione dell esercito

Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia

Ordinanza sulla mobilitazione per determinati servizi d appoggio e servizi attivi

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile

Ordinanza sullo stato maggiore del Consiglio federale Divisione Stampa e Radio

Ordinanza del DDPS sull identificazione militare. Sezione 1: Disposizioni generali. del 29 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014)

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza sull istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza del DDPS sull identificazione militare. Sezione 1: Disposizioni generali. del 29 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2019)

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Ordinanza sull organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale

Legge federale sulla navigazione interna

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza concernente l obbligo di prestare servizio militare durante il passaggio da Esercito 95 a Esercito XXI

Ordinanza sull integrazione degli stranieri

Ordinanza sul servizio di volo militare

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Ordinanza concernente la tassa per l utilizzazione delle strade nazionali

L ordinanza del 27 ottobre 1976 sull ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 19 novembre 2003 (Stato 27 giugno 2006)

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità. al servizio e dell idoneità a prestare servizio.

Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione

Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile

1. Legge federale del 21 marzo sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. del 12 dicembre 2008

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN)

del 29 marzo 1950 (Stato 13 giugno 2006)

Ordinanza sull assicurazione militare

Legge federale concernente la tassa per l utilizzazione delle strade nazionali

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza del DDPS sul reclutamento

Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1

Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali

Ordinanza sullo sport militare 1. Capitolo 1: Disposizioni generali. del 29 ottobre 2003 (Stato 1 gennaio 2018)

Ordinanza sull organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale

Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Ordinanza concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole universitarie professionali d economia domestica

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare

del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008)

Regolamento della Commissione federale delle case da gioco

Ordinanza sull integrazione degli stranieri (OIntS)

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

Ordinanza concernente l obbligo di prestare servizio militare

Ordinanza dell Ufficio federale della protezione civile sull istruzione del personale insegnante

Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

del 27 novembre 2000 (Stato 7 novembre 2006) Sezione 1: Messa in commercio di prodotti da costruzione

Ordinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese nelle zone di rilancio economico

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio

Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC), ordina:

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)

Ordinanza concernente il sistema d informazione sugli incidenti stradali

Sezione 1: Compiti del servizio sanitario coordinato. Sezione 2: Organizzazione del servizio sanitario coordinato

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Ordinanza sul Registro nazionale di polizia

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011

Modifica del 22 febbraio 2017 (RU ; RS ) ventilate. Lo scarico dei gas e dell aria deve avvenire senza pericolo.

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri

Ordinanza sulle strutture dell esercito

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza concernente il sistema d informazione sull ammissione alla circolazione

Transcript:

Ordinanza sulla navigazione civile dell Amministrazione federale (ONCAF) del 1 marzo 2006 (Stato 21 marzo 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 56 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 1975 1 sulla navigazione interna (LNI), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e campo d applicazione 1 La presente ordinanza contiene disposizioni esecutive della LNI per la navigazione civile dell Amministrazione federale. 2 Essa è applicabile ai battelli acquistati, noleggiati o utilizzati dall Amministrazione federale (battelli dell Amministrazione) per adempiere compiti della Confederazione e ai loro conduttori sulle acque pubbliche entro i confini nazionali. 3 Sempre che la presente ordinanza o accordi internazionali non dispongano altrimenti, è applicabile l ordinanza dell 8 novembre 1978 2 sulla navigazione nelle acque svizzere. Art. 2 Principi d impiego Le unità centrali e decentrate dell Amministrazione federale (unità amministrative): a. assumono la responsabilità dell impiego e del materiale; b. impiegano i mezzi secondo criteri economici. Art. 3 Competenze 1 l Ufficio della circolazione e della navigazione dell esercito (UCNEs) è competente per: a. la sorveglianza dell applicazione della presente ordinanza nell Amministrazione federale; b. l approvazione del tipo, l ammissione e l ispezione periodica dei battelli dell Amministrazione; RU 2006 877 1 RS 747.201 2 RS 747.201.1 1

Navigazione interna c. l ammissione dei conduttori di battelli dell Amministrazione federale; d. il rilascio e la revoca della licenza di navigazione federale, del permesso di condurre natanti federale e della licenza federale di perito della navigazione; e. la rappresentanza della Confederazione, in quanto ufficio della navigazione, in seno all Associazione dei servizi della navigazione e presso l Ufficio federale dei trasporti. 2 La Formazione d addestramento militare del genio/salvataggio è competente per: a. la formazione e il perfezionamento dei conduttori di battelli dell Amministrazione; b. la messa a disposizione del personale specializzato e dei periti della navigazione necessari alla formazione e agli esami, conformemente alle direttive dell UCNEs; 3 La Base logistica dell esercito (BLEs) è competente per: a. la prontezza d impiego e la sicurezza d esercizio dei battelli dell Amministrazione; b. il controllo periodico dei battelli dell Amministrazione conformemente alle direttive dell UCNEs. 4 armasuisse è competente per: a. l acquisto dei battelli dell Amministrazione; b. la consulenza tecnica a favore dei mandanti. Sezione 2: Battelli dell Amministrazione Art. 4 Immatricolazione e contrassegni 1 L UCNEs immatricola i battelli dell Amministrazione e li dota di una licenza di navigazione federale e di contrassegni della Confederazione. Il dipartimento competente, d intesa con l UCNEs, decide in merito a un eventuale immatricolazione cantonale. 2 In casi particolari, l UCNEs può autorizzare l impiego di contrassegni militari. Art. 5 Utilizzazione 1 I battelli dell Amministrazione possono essere condotti e utilizzati unicamente da impiegati della Confederazione. Tali impiegati devono essere titolari di un permesso di condurre natanti federale della categoria corrispondente. Per il personale civile dei cantieri navali che effettua corse di prova oppure trasferimenti è sufficiente il permesso di condurre natanti cantonale. 2 I battelli dell Amministrazione possono essere utilizzati unicamente per corse di servizio. 2

Navigazione civile dell Amministrazione federale 3 Eccezionalmente, è permesso trasportare terzi se lo scopo della corsa lo esige, nonché in casi d urgenza o per prestare soccorso. Per trasportare terzi ad altri fini è necessario il consenso dell UCNEs. Art. 6 Noleggio 1 I battelli dell Amministrazione possono essere noleggiati a terzi se ciò non pregiudica l adempimento dei compiti dell unità amministrativa competente. 2 I battelli dell Amministrazione noleggiati devono essere condotti da persone in possesso di un permesso di condurre natanti federale o cantonale della categoria corrispondente. 3 Mediante il noleggio dei battelli dell Amministrazione le unità amministrative non devono concorrenziare in misura eccessiva il settore privato. Art. 7 Manutenzione Le unità amministrative sono responsabili della manutenzione dei loro battelli. Incaricano le aziende specializzate di tutti i lavori di manutenzione. I crediti devono essere iscritti nel preventivo dell unità amministrativa competente. Art. 8 Giubbotti di salvataggio I giubbotti di salvataggio devono essere indossati: a. a bordo di battelli sprovvisti di ponte e di altri corpi galleggianti; b. a bordo di altri battelli, se si staziona o lavora in luoghi in cui vi è pericolo di cadere in acqua. Sezione 3: Conduttori Art. 9 Formazione 1 Gli impiegati federali previsti per condurre battelli dell Amministrazione seguono una formazione civile oppure una formazione in scuole e corsi militari. 2 La formazione militare è prioritaria ed è equiparata alla formazione civile. 3 Le lezioni di guida devono essere impartite da personale specializzato e possono aver luogo, in parte, collettivamente. 4 La Confederazione può convenire con le persone da formare una partecipazione alle spese di formazione. Art. 10 Esami Gli esami di conduttore sono svolti da periti della navigazione militare. 3

Navigazione interna Art. 11 Permesso 1 L UCNEs rilascia il permesso di condurre natanti federale agli impiegati della Confederazione che hanno concluso con successo la pertinente formazione militare o civile. 2 Se un impiegato è titolare di un permesso di condurre natanti cantonale, l UCNEs converte tale permesso, senza esame, nel corrispondente permesso di condurre natanti federale. 3 L UCNEs revoca il permesso se sussiste un motivo di revoca ai sensi della LNI oppure se le condizioni mediche o psichiche non sono più adempiute. 4 Il permesso di condurre natanti federale perde la sua validità con la fine del rapporto di lavoro. Su richiesta, il Cantone di domicilio converte tale permesso nel corrispondente permesso di condurre natanti cantonale. Sezione 4: Disposizioni complementari Art. 12 Noleggio di battelli civili da parte della Confederazione 1 Il noleggio di battelli civili incombe alle unità amministrative competenti. L Amministrazione federale delle finanze emana le istruzioni necessarie. 2 I battelli noleggiati conservano l immatricolazione cantonale. 3 Per quanto concerne la responsabilità, l utilizzazione e l indennizzo sono applicabili le disposizioni del contratto di noleggio. Art. 13 Incidenti e casi di danno Nel caso d incidenti e nei casi di danno, il Centro danni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è competente per la liquidazione dei danni e la decisione di prima istanza in merito al regresso e alla partecipazione alle spese per i danni. Del rimanente sono applicabili per analogia gli articoli 19 22 dell ordinanza del 23 febbraio 2005 3 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti. Sezione 5: Disposizioni finali Art. 14 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza del 6 dicembre 1982 4 su i battelli dell amministrazione federale e i loro conduttori è abrogata. 3 RS 514.31 4 [RU 1982 2248] 4

Navigazione civile dell Amministrazione federale Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 aprile 2006. 5

Navigazione interna 6