Regolamento Biblioteca comunale

Documenti analoghi
REGOLAMENTO BIBLIOTECA CONSORZIALE (Approvato dall Assemblea Consortile con atto n. 8 del ) VITERBO. TITOLO I Finalità e compiti

REGOLAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE TOMMASO DA SUIO TITOLO I FINALITA E COMPITI

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina) * * * * * REGOLAMENTO. per la Biblioteca Comunale di Gaeta * * * * *

C O M U N E D I R I E T I UFFICIO BIBLIOTECA

REGOLAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE DANTE ALIGHIERI DI TARQUINIA

COMUNE di CAMPAGNANO di ROMA Provincia di Roma

Regolamento Biblioteca Comunale

SEZIONE IV Rapporti con l utenza e norme di comportamento (Artt ) SEZIONE I Finalità e compiti della Biblioteca ambientale. Art.

Comune di Sant Agostino P r o v i n c i a d i F e r r a r a. Regolamento comunale del Servizio Biblioteca

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE GIUDITTA GRISI ROBECCO D OGLIO

COMUNE DI VAIANO Provincia di Prato REGOLAMENTO PER I SERVIZI BIBLIOTECARI ASSOCIATI DELLA VAL DI BISENZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO S. FRANCESCO Via Concordato, PALMI (RC) Scuola sec. I grado Minniti REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA

COMUNE DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI FIUMICINO

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI LONDA

Approvato con deliberazione C.C. n. 2 del REGOLAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO COMUNALE

TITOLO I FINALITA E COMPITI. Art. 1.

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ATINA. TITOLO I FINALITA E COMPITI Art. 1

BIBLIOTECA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE. REGOLAMENTO DEI SERVIZI (approvato nel Consiglio di Dipartimento del 19/11/2014)

COSTITUZIONE BIBLIOTECA COMUNALE ED APPROVAZIONE STATUTO E RELATIVO REGOLAMENTO (Delibera del Consiglio Comunale n. 107 del 24/04/1976)

CITTA DI OVADA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE REGOLAMENTO BIBLIOTECA

C O M U N E D I M O N D A V I O Provincia di Pesaro e Urbino REGOLAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO COMUNALE

Regolamento per la disciplina del servizio bibliotecario integrato

R e g o l a m e n t o

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

Comune di Ronco Scrivia

Reg. n COMUNE DI CASALE CREMASCO VIDOLASCO PROVINCIA DI CREMONA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

COMUNE DI MONTALDO ROERO

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI RESANA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA SPECIALISTICA DELL IPRASE

Regolamento per la gestione dei servizi della Biblioteca

COMUNE DI CALVENZANO SCHEMA DI REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

LA CARTA DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI AVIANO (PN)

REGOLAMENTO BIBLIOTECA SCOLASTICA

REGOLAMENTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI PIANENGO E LA COMMISSIONE CULTURA

R E G O L A M E N T O della

REGOLAMENTO BIBLIOTECA DI ISTITUTO Luigi Emiliani

REGOLAMENTO BIBLIOTECA PROVINCIALE

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VEGGIANO

Regolamento. della Biblioteca Comunale. di Rignano sull'arno

REGOLAMENTO PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI DI QUARTIERE

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VALTOURNENCHE

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA

REGOLAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE DI PIOBBICO

COMUNE DI COGGIOLA REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA CIVICA

ORDINAMENTO INTERNO DELLA BIBLIOTECA E. PONTIERI

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CORSICO

CONSORZIO PER LA SALVAGUARDIA DEI CASTELLI STORICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. Regolamento della BIBLIOTECA CASTELLANA

SISTEMA BIBLIOTECARIO CERETANO SABATINO REGOLAMENTO DELLE BIBLIOTECHE TITOLO I FINALITA E COMPITI

REGOLAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Alta Formazione Artistica e Musicale

Regolamento della Biblioteca-Archivio "Renato Del Din" Approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 9 Aprile 2011

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA

C I T T À D I A L B A (PROVINCIA DI CUNEO) Medaglia d Oro al V. M. BIBLIOTECA CIVICA «GIOVANNI FERRERO» REGOLAMENTO. Articolo 1 FINALITA

CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE (Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d Argento al Valor Militare)

REGIONE PIEMONTE CITTA METROPOLITANA DI TORINO COMUNE DI USSEGLIO REGOLAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO - UDINE

COMUNE DI OSPEDALETTI REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA CIVICA GABRIELE D ANNUNZIO

CARTA DEI SERVIZI della Biblioteca dell Archivio della Regione Liguria

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI ISPRA

Comune di Macerata Feltria

Disciplinare per il funzionamento e la gestione della Biblioteca del Consiglio regionale dell Abruzzo L Aquila CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.

COMUNE DI ROVATO REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CESARE CANTU. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 109 del

REGOLAMENTO della Biblioteca dell Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia- Sede di Porto Venere

REGOLAMENTO della BIBLIOTECA COMUNALE

Dipartimento di scienze biologiche geologiche e ambientali BiGeA Regolamento di biblioteca

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI OPERA

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA CIVICA Cesare Pavese DI BRANDIZZO

Regolamento della Biblioteca del Dipartimento di Scienze Aziendali

Regolamento della Biblioteca della Certosa

Regolamento della Biblioteca Interdipartimentale di Matematica, Fisica, Astronomia, Informatica

CARTA DEI SERVIZI della BIBLIOTECA d ISTITUTO

b) Gli utenti esterni: tutte le categorie non incluse nell elenco al punto (a)

REGOLAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE CARLO VENTURINI

COMUNE DI ISOLA VICENTINA Provincia di Vicenza REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.

BIBLIOTECA DELLA SCUOLA SPECIALIZZATA SUPERIORE IN CURE INFERMIERISTICHE, SEDI BELLINZONA E LUGANO CARTA DEI SERVIZI

COMUNE DI SACCOLONGO REGOLAMENTO COMUNALE DELLA BIBLIOTECA

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

COMUNE DI CALDERARA DI RENO

C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO C.A.P

REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO D ATENEO (SBA)

REGOLAMENTO della BIBLIOTECA

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA SULLE AUTONOMIE E MINORANZE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE. Art. 1 Disposizioni generali

CARTA DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA CONSILIARE

COMUNE DI BRANDICO. ALLEGATO C ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 23 IN DATA 29/7/2014 Regolamento di Biblioteca 1

REGOLAMENTO!INTERNO! BIBLIOTECA!STATALE!STELIO!CRISE! DI!TRIESTE! MINISTERO!DEI!BENI!E!DELLE!ATTIVITA!CULTURALI!E!DEL!TURISMO!

COMUNE DI VILLA CARCINA REGOLAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE

COMUNE DI MEZZOMERICO REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA CIVICA

(Approvato con DCC n. 53 del ) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

COMUNE DI GUSPINI. REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 23 giugno 2003

Art.1. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6

Transcript:

Regolamento Biblioteca comunale TITOLO I Finalità e compiti Art. 1 La biblioteca comunale Alessandro Cialdi è istituita come servizio informativo e culturale di base da rendere alla comunità. Art. 2 La biblioteca svolge compiti di documentazione, organizzazione ed uso pubblico dell informazione sul territorio o in ambiti tematici, contribuendo allo sviluppo della conoscenza e della ricerca, promuovendo, anche attraverso la lettura, la crescita civica e democratica dei cittadini e la consapevole partecipazione alla vita associata. A questo scopo, incrementa e valorizza le proprie raccolte, sulla base di specifiche indagini sulle esigenze dell utenza, ed organizza il materiale documentario per la pubblica fruizione, secondo gli standard della tecnica biblioteconomica e documentalistica e secondo le regole catalografiche nazionali. Le raccolte possono accrescersi attraverso acquisti, doni e scambi. Art. 3 La biblioteca persegue le finalità di cui al precedente articolo, promuovendo, attraverso il proprio Ente gestore, la cooperazione e l integrazione con altre biblioteche o nuclei documentari pubblici o privati operanti nello stesso ambito territoriale, per la gestione coordinata dei servizi. Coopera con i programmi della Regione Lazio, ai sensi della L.R. 42/97, per lo sviluppo del servizio bibliotecario regionale e nazionale e promuove, attraverso il proprio ente gestore, la costituzione ed il razionale sviluppo dei sistemi bibliotecari locali, urbani ed intercomunali, d intesa con l Amministrazione Provinciale. 1

Art. 4 La biblioteca assicura un servizio di raccolta, ordinamento, conservazione e diffusione dei documenti comunque intesi, scritti, audiovisivi e multimediali, con particolare riferimento alla documentazione locale. Art. 5 La biblioteca tutela e valorizza il patrimonio librario e documentario raro o di pregio compreso nelle proprie raccolte e ne cura l arricchimento. Art. 6 La biblioteca promuove presso i ragazzi della scuola dell obbligo la familiarità con l uso delle fonti di informazione e documentazione. A tale scopo viene allestita una sezione con dotazione documentale e di arredi adeguati alla maturità fisica ed intellettuale di questa fascia di utenza. La biblioteca inoltre favorisce la più idonea fruizione per tutte le altre fasce di utenza e l adeguamento del servizio alle esigenze dell utenza svantaggiata. Organizza e realizza le attività culturali conformi alle sue specifiche finalità, mediante l uso integrato degli strumenti e delle metodologie didattiche più idonee alla promozione della comunicazione e dell informazione. Art. 7 La biblioteca collabora con le altre istituzioni culturali locali, pubbliche e private, mettendo a disposizione, compatibilmente con l andamento del proprio servizio, i propri beni, la propria organizzazione, per iniziative culturali di pubblico interesse coerenti con la tipologia del servizio stesso. TITOLO II Funzionamento ed organizzazione interna Art. 8 La biblioteca assicura un servizio pubblico, regolare, gratuito e un orario di apertura che garantisca una continuità del servizio, un suo migliore utilizzo, la soddisfazione delle esigenze delle diverse tipologie di utenza ed il rispetto degli standard minimi previsti dal piano settoriale regionale. La biblioteca espone al pubblico il proprio orario di apertura, e, se appartenente ad un sistema, anche quello delle altre biblioteche associate e fornisce preventiva informazione all utenza su ogni variazione apportata. Il periodo di chiusura annuale per consentire la revisione, il riordinamento, la spolveratura del materiale documentario e lo scarto di quello gravemente deteriorato dall uso o per altre esigenze, non supera i quindici giorni e avviene nei periodi di minore accesso all utenza, che deve essere tempestivamente informata. Art. 9 Per la ricerca del materiale documentario, la biblioteca mette a disposizione dell utente almeno i seguenti cataloghi, salvo successivi ampliamenti e integrazioni : 1) catalogo alfabetico per autore; 2) catalogo sistematico Dewey 2

3) catalogo on line 4) cataloghi separati delle sezioni specializzate. Gli elaboratori elettronici sono messi a disposizione degli utenti e, dove è possibile, i database sono resi accessibili in rete, sia locale che geografica. Art. 10 Ogni unità fisica di materiale librario o di materiale audiovisivo o multimediale non allegato a quello librario o di quotidiani e periodici rilegati in volume, che entra a far parte delle raccolte della biblioteca, viene inventariata in un registro cronologico di entrata assegnandole un distinto numero progressivo; accanto a questo, una descrizione sommaria del materiale, la data di acquisizione, la provenienza ed il prezzo. I quotidiani ed i periodici non rilegati in volume vengono registrati in schedoni amministrativi. Se i servizi sono informatizzati, il registro cronologico di entrata può essere sostituito da stampati prodotti dall elaboratore, purché completi degli elementi prescritti, timbrati e siglati in ogni pagina e rilegati in volume. Art.11 Periodicamente si procede alla revisione almeno parziale dell inventario; i relativi verbali vengono sottoscritti dal personale che la effettua. Le unità bibliografiche e documentarie regolarmente inventariate, che risultassero smarrite o sottratte alle raccolte, vengono segnalate in apposite liste e scaricate dall inventario. Il materiale librario, audiovisivo e multimediale non avente carattere raro o di pregio e non depositato nel Fondo locale, che per il suo stato di irrecuperabile degrado fisico non può assolvere adeguatamente alla funzione informativa, viene scaricato dai registri di inventario, con atto formale dell organismo deliberante dell Ente locale gestore della biblioteca, previo parere positivo della Soprintendenza ai Beni Librari della Regione Lazio, ed inviato al macero o consegnato ad enti benefici. I quotidiani ed i periodici, per i quali non sia prevista la rilegatura e/o la conservazione, sono tenuti a disposizione dell utenza per tre mesi e poi scaricati dagli schedoni amministrativi, inviati al macero o consegnati ad enti benefici. Art.12 Ogni unità inventariata di materiale documentario viene contrassegnata con un timbro recante il nome della biblioteca, accanto al quale viene trascritto il numero di ingresso, viene classificata, secondo la versione più recente delle tavole di classificazione decimale Dewey, catalogata secondo le norme catalografiche nazionali ed internazionali, soggettata, utilizzando il Soggettario elaborato dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, e vi si appone l etichetta indicante la collocazione. Art.13 Il materiale documentario pronto per l uso pubblico viene collocato su scaffalature aperte direttamente accessibili all utente, ad eccezione delle annate rilegate di quotidiani e periodici e del materiale raro e di pregio o depositato nel Fondo locale, la cui accessibilità diretta è riservata al personale addetto. 3

Art.14 Di norma è consentita la riproduzione di materiale documentario non protetto copyright, ma tale operazione non deve danneggiare il documento. Il bibliotecario può decidere, per motivi di conservazione, la preventiva esclusione di taluni documenti dalla fotocopiatura. La riproduzione, totale o parziale, di materiale raro o di pregio o depositato nel Fondo locale e, se rilegato in volume, dei quotidiani e periodici, è consentita, per fondati motivi dichiarati dall utente, solo previa autorizzazione del personale addetto, a condizione che il materiale sia in buono stato di conservazione. Art.15 La biblioteca raccoglie ed elabora dati statistici relativi ai servizi e all utenza, nei limiti posti dalla L.675/96 sull uso e la tenuta dei dati personali. Utilizza quali strumenti di rilevazione lo schedario degli scritti al prestito, lo schedario dei documenti dati in prestito ed il registro degli utenti presenti in sede. TITOLO III Servizi all utenza Art.16 I servizi della biblioteca sono organizzati secondo criteri di qualità ed orientati alla più completa ed efficace soddisfazione delle esigenze informative dell utenza. L accesso alla biblioteca è libero alle persone di tutte l età e nazionalità. L accesso alle sale di lettura, per studiarvi con il proprio materiale, è consentito subordinatamente alle esigenze degli utenti del servizio di consultazione e lettura. Art.17 L utente consulta liberamente i cataloghi ed il materiale documentario, ad eccezione di quello depositato nel Fondo locale e di quello raro e di pregio, la cui consultazione può avvenire, previa richiesta, in particolari condizioni di vigilanza e di controllo da parte del personale addetto. I ragazzi in età prescolare ed in età della scuola dell obbligo consultano liberamente solo il materiale collocato nelle sezioni ad essi appositamente riservati. La consultazione dell altro materiale è consentita, se indispensabile, solo con l assistenza di parenti adulti o del personale della biblioteca. Art.18 Il materiale documentario viene concesso in prestito, ad eccezione, salvo deroghe particolari, del materiale raro e di pregio, del materiale depositato nel Fondo locale, dei quotidiani e periodici, del materiale miscellaneo rilegato in volume, del materiale in precario stato di conservazione, delle opere di generale consultazione, quali dizionari, enciclopedie, atlanti, repertori, bibliografie, cataloghi, codici, raccolte di leggi, statuti regolamenti e giurisprudenza. In occasione di particolari eventi culturali di pubblico interesse, si può autorizzare il prestito del materiale sopra elencato, previa assunzione scritta, da parte del richiedente, della responsabilità della tutela e la conservazione del materiale e previa accensione di apposita polizza assicurativa. 4

Art. 19 I soggetti cui viene effettuato il prestito di materiale documentario sono responsabili della tutela e dell integrità del materiale ricevuto e della restituzione dello stesso nei termini fissati. In caso di cambiamento di indirizzo, l utente è tenuto ad informare la biblioteca. Chiunque desideri essere ammesso al prestito è tenuto ad esibire un documento personale di riconoscimento, per la registrazione dei propri dati personali sulla tessera per il prestito, che sarà conservata in biblioteca. Coloro che, per ragioni di età, non sono muniti di un documento personale di riconoscimento, per essere ammessi al prestito dovranno farne richiesta in presenza della persona che su di essi esercita la patria podestà, oppure di un loro insegnante o di persona conosciuta dal bibliotecario, che si renderà garante a tutti gli effetti. Art.20 Salvo deroghe particolari, ogni utente può ricevere contemporaneamente in prestito al massimo tre unità documentarie e non può prestare ad altri le opere ottenute in prestito. La durata del prestito è di venti giorni; tale termine massimo può essere prorogato, su richiesta dell utente, previa verifica della presenza di prenotazioni da parte di altri utenti. Particolari motivi possono giustificare la richiesta di restituzione prima della scadenza fissata. Ogni prestito è condizionato dall avvenuta restituzione del materiale avuto in prestito precedentemente. L utente può prenotare il prestito di materiale documentario ancora non riconsegnato da altro utente acquisendo diritto all avviso di disponibilità del materiale ed alla precedenza rispetto ad altri utenti. Art.21 L utente che non restituisca, entro la scadenza prevista, il materiale avuto in prestito, viene sollecitato tramite gli ordinari mezzi di telecomunicazione. In caso di inottemperanza entro la data comunicata, gli viene ingiunta con lettera raccomandata la restituzione del materiale. In caso di ulteriore inottemperanza, non giustificata da gravi impedimenti, l utente viene escluso dal prestito anche presso le altre biblioteche, nel caso di appartenenza ad un sistema bibliotecario. L utente che smarrisce un documento o lo restituisce deteriorato, è tenuto a consegnare alla biblioteca un altro esemplare nuovo dell opera non restituita o altrimenti, in caso sia fuori edizione o comunque irreperibile, ad acquistarne un altra simile di importo proporzionato. La restituzione dei testi notevolmente al di fuori dei termini fissati e ripetuta nei tempi, da motivo per l esclusione dell utente dai futuri prestiti per periodi da fissare di volta in volta. Art.22 La biblioteca può chiedere in prestito materiale documentario posseduto da altre biblioteche italiane e l utente che usufruisca di tale servizio ne sostiene i costi relativi. La biblioteca può consentire, inoltre, il prestito interbibliotecario del proprio materiale con gli istituti che ammettono la reciprocità, alle stesse condizioni di numero e di tempo previste per il prestito personale. Il servizio di prestito con le altre biblioteche è regolato dalla normativa generale vigente. 5

Art.23 I servizi forniti dalla biblioteca sono gratuiti quando non comportano costi diretti per la singola prestazione. Sono, quindi, a pagamento, con tariffe stabilite dall ente locale gestore della biblioteca, le riproduzioni eseguite con qualsiasi mezzo, la copia di parti di archivi su supporto magnetico, la consultazione di banche dati remote, il collegamento in rete ed il pagamento delle spese di spedizione del materiale inviato in prestito interbibliotecario. Per i servizi usuali a pagamento è prevista l istituzione di appositi registri da cui si possono riscontrare le somme ricevute. TITOLO IV Rapporti con l utenza e norme di comportamento. Art.24 La biblioteca espone al pubblico copia del presente regolamento, lo schema di classificazione del materiale documentario, l articolazione e la dislocazione delle proprie strutture operative, il nominativo del personale addetto ed il numero telefonico. Utilizza, inoltre, la segnaletica ed altri strumenti utili all orientamento dell utenza. Art.25 L utente può chiedere al personale addetto informazioni, consulenza, assistenza nella ricerca del materiale documentario ed il prelievo fisico dello stesso. Il personale deve orientare il proprio comportamento alla massima disponibilità tesa a facilitare e a rendere più gradevole l uso del servizio. L utente non può chiedere, ed il personale addetto non può fornire, informazioni riguardanti dati personali di altri utenti. L utente può avanzare, inoltre, in forma scritta ed orale, proposte tese al miglioramento dell organizzazione, delle prestazioni della biblioteca e del personale addetto e dell incremento del materiale documentario, così come può inoltrare critiche e reclami, con lettera sottoscritta, alla quale viene dato riscontro nei termini di legge. Art.26 L utente è tenuto ad assumere, nei locali della biblioteca, un comportamento consono alla natura pubblica del luogo ed ai servizi espletati, che rispetti le disposizioni regolamentari e quelle temporanee esposte al pubblico. Chiunque assuma un comportamento pregiudizievole al buon andamento dei servizi, arrecando disturbo o rendendosi colpevole di sottrazioni o di danni intenzionali, viene richiamato all ordine dal personale addetto, che provvede, in caso di ulteriori inosservanze, al suo allontanamento. Contro i richiami ed eventuali disposizioni di allontanamento, l utente può inoltrare reclamo con lettera sottoscritta alla quale viene dato riscontro nei termini di legge. L utente oggetto di reiterati reclami o disposizioni di allontanamento o responsabile di deliberati danni può essere interdetto dall accesso alla biblioteca e, nel caso di appartenenza della stessa ad un sistema, anche dall accesso alle altre biblioteche associate. 6

L utente è tenuto al risarcimento dei danni che arreca al materiale documentario, attrezzature e strutture edilizie della biblioteca, fatta salva ogni responsabilità civile e penale. TITOLO V Norme transitorie Art. 27 L applicazione integrale del presente regolamento avverrà di pari passo con il previsto cambiamento di sede e adeguamento del personale addetto alla biblioteca. 7