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COMUNE di PAVIA Pavia, 19 GENNAIO 2012 ELENCO N 3 DELLE DELIBERAZIONI TRASMESSE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI, ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE E PUBBLICATE ALL'ALBO PRETORIO DAL 19 GENNAIO 2012 AL 2 FEBBRAIO 2012. Numero Ordine Data Delibera Numero Delibera Oggetto 1 17-01-2012 8 Appello promosso avanti la Corte d'appello di Roma avverso lodo arbitrale del 21/07/11 nel contenzioso Comune di Pavia / C. s.p.a. Conferimento incarico agli Avv.ti Giuseppe Roccioletti ed Aristide Police (Studio Legale Associato in associazione con Clifford Chance). 2 17-01-2012 9 S.S. s.r.l. / Comune di Pavia - Tar Lombardia RG 3091/11. Ricorso per motivi aggiunti con istanza di sospensiva. Conferimento incarico all'avv. Irene Nadile dell'avvocatura Civica. 3 17-01-2012 10 Modifica Deliberazione di Giunta Comunale n.196 del 13 Dicembre 2011 Individuazione delle somme da pagare quale sanzione all'inottemperanza del precetto contenuto nell'ordinanza avente quale oggetto: "Ordinanza sindacale relativa al divieto di consumo e di somministrazione di bevande in contenitori in vetro e/o lattine in determinate zone del territorio comunale". Allegati: n 3 copie deliberazioni.

COMUNE DI PAVIA OGGETTO: Modifica deliberazione di Giunta comunale n.196 del 13 dicembre 2011 individuazione delle somme da pagare quale sanzione all inottemperanza del precetto contenuto nell Ordinanza avente quale oggetto: Ordinanza sindacale relativa al divieto di consumo e di somministrazione di bevande in contenitori in vetro e/o lattine in determinate zone del territorio comunale. su relazione dell Assessore Competente LA GIUNTA COMUNALE premesso che con deliberazione n. 196 del 13 dicembre 2011, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: individuazione delle somme da pagare quale sanzione all inottemperanza del precetto contenuto nell Ordinanza ad oggetto: Ordinanza sindacale relativa al divieto di consumo e di somministrazione di bevande in contenitori in vetro e/o lattine in determinate zone del territorio comunale sono stati fissati gli importi delle somme da pagare per estinguere l illecito (pagamento in misura ridotta), di cui all ordinanza sindacale P.G. 35194/2011 ad oggetto Ordinanza sindacale relativa al divieto di consumo e di somministrazione di bevande in contenitori in vetro e/o lattine in determinate zone del territorio comunale ; ravvisata l esigenza di rendere più efficace la funzione deterrente delle sanzioni in concreto applicabili per detti comportamenti, modificando l importo da pagare, a fini liberatori, per estinguere l illecito, con riferimento al precetto 4 Dalle ore 21 sino alle ore 7 è altresì fatto divieto di consumare su area pubblica bevande di qualsiasi genere contenute in lattine o bottiglie e /o contenitori di vetro, prevedendo una maggiore sanzione di euro 50; Visti: - l articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, che stabilisce i limiti edittali per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali; - l articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da ultimo modificato con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125, che legittima il sindaco ad adottare, con atto motivato, provvedimenti anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l incolumità pubblica e la sicurezza urbana e con decreto legge 12 novembre 2010 n.187; - il Decreto Ministero dell Interno 5 agosto 2008; - l articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n, 689, come modificato dall articolo 6-bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, all interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, attualmente stabiliti in Euro 25,00 ed Euro 500,00, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo vogliono coincidente con il doppio del minimo edittale, o il terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore; 1

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; - lo Statuto Comunale; Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico del Bilancio Comunale; Preso atto del parere sulla presente deliberazione ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. 267/2000 da parte del Dirigente del Settore proponente in ordine alla sola regolarità tecnica e allegato per costituire parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; con voti unanimi espressi nelle forme di legge DELIBERA 1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di modificare l importo della sanzione previsto al precetto 4 della deliberazione n. 196 del 13 dicembre 2011, Dalle ore 21 sino alle ore 7 è altresì fatto divieto di consumare su area pubblica bevande di qualsiasi genere contenute in lattine o bottiglie e /o contenitori di vetro, prevedendo una sanzione di euro 50; 3. di dare atto che, fermo restando l importo massimo della sanzione in euro 500 e i restanti importi delle somme da pagare per estinguere l illecito (pagamento in misura ridotta), per una miglior lettura si riportano di seguito le somme delle sanzioni da pagare: 1. Precetto: Dalle ore 21,00, sino all ora di chiusura autorizzata, è vietata la vendita per asporto di bevande in lattine o bottiglie e/o contenitori in vetro, da parte degli esercizi commerciali su area privata, dei laboratori artigianali di generi alimentari ed autorizzati alla vendita di bevande nonché da parte degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande euro 150; 2. Precetto: Dalle ore 21 sino alle ore 6,00 del giorno successivo è fatto divieto di somministrare bevande in lattine o bottiglie e/o contenitori di vetro. Tale divieto non si applica per le consumazioni effettuate all interno dei pubblici esercizi, nell ambito delle pertinenze esterne private ovvero su quelle del suolo pubblico debitamente autorizzate e durante i soli orari di apertura. euro 150; 3. Precetto: I divieti di cui sopra operano anche per gli operatori del commercio su area pubblica, nonché per chi esercita il commercio con forme speciali di vendita compresi i titolari di abilitazioni alla vendita mediante distributori automatici, questi ultimi dovranno pertanto essere funzionalmente adeguati alle disposizioni che precedono. euro 150 2

4 Precetto: Dalle ore 21 sino alle ore 7 è altresì fatto divieto di consumare su area pubblica bevande di qualsiasi genere contenute in lattine o bottiglie e /o contenitori di vetro. euro 50 Successivamente con separata unanime votazione; DELIBERA Di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 3