COMUNE DI PASIAN DI PRATO

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COMUNE DI PASIAN DI PRATO Provincia di Udine REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 16.02.2009 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 08.11.2010 deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 09.06.2015 deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 30.11.2015

ART. 1 PRINCIPI GENERALI 1. Il Comune di Pasian di Prato, organizza il servizio di trasporto scolastico per gli iscritti alle scuole dell infanzia di Pasian di Prato (ex Santa Caterina) e Passons, Primaria di Pasian di Prato, Passons e Colloredo di Prato e Secondaria di Primo Grado di Pasian di Prato. Il servizio di trasporto scolastico risponde all esigenza di consentire e alla volontà di agevolare l assolvimento dell obbligo scolastico. 2. L utilizzo del servizio si configura per i bambini ed i ragazzi come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento. 3. Il Comune mette inoltre a disposizione gli scuolabus comunali: a) per il trasporto dei bambini e ragazzi delle scuole dell Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado in occasione di uscite, gite scolastiche o per la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative organizzate dalle rispettive scuole; b) per il trasporto dei partecipanti al Centro Estivo organizzato dall Ente, qualora vi siano almeno 20 adesioni per turno. c) per il trasporto dei partecipanti ai Centri Estivi organizzati, direttamente o tramite affidamento, dal Comune in occasione di uscite o gite ove previste dal programma / progetto educativo del Centro stesso. 1 ART. 2 CRITERI ISPIRATORI 1. Il trasporto scolastico, per rafforzare le iniziative già attuate dall Amministrazione a favore della sicurezza dei minori, deve essere uniformato ai seguenti criteri: a) maggior sicurezza possibile per i bambini che debbono poter raggiungere le fermate compiendo percorsi il più possibile sicuri. Le fermate ed i percorsi programmati ed approvati con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio, devono essere tali da ridurre al minimo l attraversamento di strade trafficate non controllate da semafori o strisce pedonali. b) maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti. ART. 3 MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO 1. Il servizio verrà gestito mediante personale e scuolabus comunali. 2. Il servizio di trasporto scolastico potrà essere gestito anche con l ausilio del servizio pubblico di linea. L onere dell'abbonamento al servizio pubblico e di linea sarà ripartito tra l Amministrazione Comunale, e l utente, mentre per il servizio eseguito con propri mezzi l Amministrazione Comunale potrà istituire un apposita tariffa. 3. Il servizio di trasporto scolastico potrà essere altresì gestito mediante affidamento a soggetto esterno a seguito di gara pubblica ai sensi della specifica disciplina in materia. ART. 4 BENEFICIARI DEL SERVIZIO 1. Hanno diritto ad usufruire del servizio gli alunni della scuole Secondaria di Primo Grado, Primaria e dell infanzia pubbliche nei limiti delle risorse e dei posti disponibili. 2. Per l ammissione al servizio verrà data priorità: 1 Punto aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.06.2015.

- nel caso di richiedenti iscritti alla scuola Secondaria di Primo Grado: ai residenti delle frazioni; - nel caso di iscritti alle scuole dell infanzia del Capoluogo e di Passons: ai residenti di Colloredo di Prato; 3. In caso di soprannumero, la priorità sarà assicurata agli alunni residenti in prossimità delle fermate più lontane dalle scuole e, qualora vi sia coincidenza di fermata, la priorità sarà assicurata agli alunni più giovani. 4. E possibile estendere il servizio di trasporto scolastico anche per minori residenti al di fuori del territorio di Pasian di Prato e frequentanti le scuole del Comune tramite apposite convenzioni con i Comuni limitrofi ai sensi del D.M. 31.01.1997 e della relativa circolare del Ministero dei trasporti n.23 d.d. 11.03.1997, successive modifiche ed integrazioni. ART. 5 PERCORSI ORARI E FERMATE 1. Il Responsabile dell Ufficio stabilirà, con proprio provvedimento ed udito il parere dell Ufficio di Polizia Municipale e dell Ufficio Tecnico: - i percorsi; - le fermate, da individuarsi in luoghi che per le loro caratteristiche non comportino pericoli immediati rispetto al traffico veicolare e allo stato dei luoghi; - l orario dei percorsi. ART. 6 SERVIZIO DI ASSISTENZA 1. L Amministrazione Comunale provvederà all organizzazione di un servizio di accompagnamento per gli alunni della scuola dell'infanzia mediante apposito personale qualificato. Gli addetti a tale servizio avranno funzioni di sorveglianza sui mezzi di trasporto, di cura delle operazioni di salita e discesa, in particolare, di accertare la presenza dei soggetti autorizzati alla fermata stabilita, allorché riconsegnano il minore al genitore o ad altro adulto. ART. 7 SICUREZZA DEGLI ALUNNI 1. Il Comune adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza degli alunni dal momento della salita sui mezzi di trasporto al momento della discesa dallo stesso, ferme restando le specifiche responsabilità e doveri del personale scolastico al momento dell arrivo a scuola e dei genitori o dei loro delegati al momento del rientro a casa. 2. I bambini che frequentano la scuola dell'infanzia, a conclusione del viaggio di ritorno, devono essere riconsegnati esclusivamente ai genitori o a persona maggiorenne da questi espressamente delegata secondo modalità stabilite dall'ufficio comunale competente. Occasionalmente il genitore potrà richiedere che il proprio figlio venga consegnato a persona diversa da quella delegata o ad una fermata diversa da quella consueta. 3. Tale richiesta dovrà essere effettuata su modulo predisposto dall Ufficio pubblica istruzione consegnata al personale incaricato dell accompagnamento. 4. Gli alunni della scuola dell infanzia non ritirati dal genitore o da altro adulto delegato saranno trattenuti sul mezzo di trasporto e portati, alla fine del percorso, all Ufficio Polizia Municipale o ad altro Ufficio Comunale dove saranno custoditi sino all arrivo del genitore o adulto consegnatario. Al ripetersi di tale inconveniente per tre volte verrà applicata una penale nella misura di. 51,65. 5. Gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, utenti del servizio verranno lasciati alle fermate preventivamente stabilite e comunicate senza che sia richiesta la presenza del genitore o di altra persona autorizzata: il genitore dovrà esplicitamente dichiarare che il ritorno a casa dell'alunno, dal momento della discesa dallo scuolabus, avviene a cura e sotto la piena responsabilità della famiglia. Il genitore dovrà anche dichiarare di essere a conoscenza della fermata e dell'orario di passaggio dello scuolabus.

6. In mancanza di quanto sopra la riconsegna dovrà avvenire secondo le modalità previste dai commi due e tre del presente articolo. ART. 8 RICHIESTA DEL SERVIZIO 1. Gli aspiranti ad usufruire del servizio dovranno presentare domanda di iscrizione sugli appositi moduli messi a disposizione dal Comune. 2. Tale domanda dovrà essere presentata all inizio di ogni anno scolastico. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell anno scolastico, salvo disdetta da inoltrare all Ufficio competente. 3. Il servizio potrà essere autorizzato anche per periodi di tempo limitato e per esigenze occasionali. La relativa domanda sugli appositi moduli messi a disposizione dal Comune dovrà essere previamente richiesta al conducente e allo stesso riconsegnata. 4. All atto di iscrizione i genitori riceveranno copia del presente regolamento e lo sottoscriveranno per accettazione e presa visione assumendosi tutte le responsabilità connesse e conseguenti. 5. Possono essere ammesse iscrizioni oltre le scadenza fissate nei casi di particolari necessità. ART. 9 COMPORTAMENTO A BORDO e DANNI 1. Gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato durante la corsa del veicolo osservando le seguenti regole: - restare seduti al proprio posto; - divieto di manovrare i cristalli dei finestrini senza autorizzazione del conducente; - divieto di consumare bevande e cibi. 2. Gli accompagnatori, qualora presenti, sono responsabili del corretto comportamento da parte degli alunni durante gli spostamenti. Il minore trasportato che arrechi disturbi agli altri bambini e/o al personale di servizio verrà ammonito verbalmente da parte del personale a bordo e al verificarsi di ripetute ammonizioni sarà compito del personale stesso informare l Ufficio comunale competente che provvederà a segnalare un tanto alla famiglia e agli organi scolastici e, se del caso, ad adottare gli opportuni provvedimenti. Il personale di servizio dovrà segnalare all'ufficio pubblica istruzione eventuali danneggiamenti dei mezzi da parte dei trasportati, nonché ogni comportamento che metta a rischio l'incolumità dei mezzi o dei trasportati, che sia lesivo della dignità di ciascuno o che rechi disturbo ad altri. 3. In seguito a tali segnalazioni l Ufficio pubblica istruzione provvederà, se del caso, ad addebitare ai genitori dell'alunno eventuali spese di riparazione e/o eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente, oppure ad inviare ai genitori una lettera di richiamo. Nei casi di particolare gravità il Responsabile del servizio può, con provvedimento adeguatamente motivato e notificato alla famiglia, decidere l'esclusione temporanea o definitiva dell'alunno dal servizio. ART. 10 CAUSE D'IMPEDIMENTO A SVOLGERE IL SERVIZIO 1. In caso di impossibilità ad eseguire il servizio o di necessità di variazioni di orario o del luogo di fermata per ragioni tecniche, per scioperi, assemblee del personale o altro, l'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare il servizio o di apportare le necessarie variazioni dandone, qualora ci siano i tempi tecnici per farlo, tempestiva comunicazione alle famiglie. 2. In caso di sciopero del personale scolastico, comunicato formalmente al Comune, il servizio di trasporto sarà effettuato, con le seguenti modalità: a) sciopero per l intera giornata: il servizio sarà garantito per il solo rientro; b) sciopero per le prime ore scolastiche: il servizio sarà garantito per il solo rientro; c) sciopero per le ultime ore scolastiche: il servizio sarà garantito per il tragitto di andata e di ritorno secondo gli orari stabiliti all inizio dell anno scolastico.

3. In caso di impossibilità di assicurare il servizio sarà onere dei genitori o dei soggetti legittimati a provvedere al trasporto dei minori da e per i singoli plessi scolastici. ART. 11 NORME PER I CONDUCENTI 1. L autista dello scuolabus, oltre alla scrupolosa osservanza delle norme stabilite dal Codice della Strada e delle disposizioni interne per la disciplina della circolazione, deve osservare tutte le particolari cautele di velocità, segnalazioni, frenate, accelerazioni, rallentamenti, ecc., secondo la buona regola di guida degli scuolabus, in modo di evitare qualsiasi incidente alle persone trasportate, agli utenti della strada ed al veicolo che ha in consegna. 2. L autista, durante la conduzione del veicolo, è suo consegnatario e ne risponde verso l Amministrazione comunale per eventuali danni provocati dalla sua negligenza, incuria o colpa. 3. Prima dell inizio del servizio, l autista verificherà accuratamente l efficienza del veicolo, al fine di prevenire eventuali inconvenienti durante lo svolgimento dello stesso. In caso di irregolarità, è tenuto a segnalarle per iscritto al Responsabile del servizio. 4. Nessun autista potrà assumere servizio se non avrà con sé le prescritte licenze e patenti previste dalla legge e dai regolamenti. 5. All autista è assolutamente vietato l affidamento della guida della vettura a chi non espressamente autorizzato. 6. Non sono ammesse fermate aggiuntive a quelle di cui all art. 5 del presente Regolamento. Le sole fermate straordinarie consentite sono quelle richieste dagli agenti dell ordine pubblico, in divisa, nell esercizio delle proprie funzioni. ART. 12 NORME FINALI 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice civile e del Codice Penale, nonché del Codice della strada e del Regolamento attuativo del medesimo. ***********************************