OGGETTO: 176/T = Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dei centri abitati per l anno 2015. Riportiamo in allegato il testo del Decreto Ministeriale di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale contenente le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dei centri abitati che sara pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale. La norma non contiene alcuna modifica alle limitazioni previste nel decreto emanato lo scorso anno riguardo i prodotti deperibili. Sara pertanto consentita la circolazione nei giorni festivi ai mezzi che trasportano prodotti ortofrutticoli anche se scarichi, purche muniti di appositi cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza con impressa in nero la lettera d minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. Si registrano invece interessanti novita nella disciplina generale, segnaliamo: La riduzione del numero complessivo delle giornate di divieto L'anticipo del termine dei divieti di circolazione alle ore 22:00 nelle domeniche estive La riduzione della durata dei divieti nei sabato estivi, quando previsti L'eliminazione del divieto di circolazione interrotto tra il 31 luglio e il 1 agosto, con l'introduzione di una finestra notturna per la circolazione l estensione della deroga al divieto per i veicoli che compiono un percorso per il rientro alle sedi dell'impresa intestataria degli stessi, principale o secondarie, da documentare con esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla camera di Commercio, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali; sono compresi i trattori isolati per il percorso di rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, se impiegati per trasporti combinati; l estensione, a titolo sperimentale, fatta salva l'anticipazione di 4 ore del termine del divieto previsto per i veicoli diretti agli interporti e ai terminal per i veicoli ed i complessi di veicoli carichi impiegati in trasporti combinati strada-rotaia (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo), che rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 15 febbraio 2001. (parte del tragitto effettuata per ferrovia o per mare superi i 100 km in linea d'aria; e parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, compresa tra il punto di carico della merce e l'idonea stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o tra il punto di scarico della merce e l'idonea stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale, ovvero parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, compresa in un raggio non superiore a 150 Km in linea d'aria, dal porto di imbarco o sbarco), purché muniti di idonea documentazione CMR o equipollente attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada non potrà, in nessun caso, superare i 150 km in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o sbarco. P.M. 1