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ACCORDO QUADRO TRA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche l'università ), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Paolo Comanducci nato a Roma il 26/09/1950, autorizzato alla stipula del presente accordo-quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/2/2018. E CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANA- TO E AGRICOLTURA DI GENOVA, (di seguito anche Camera di Commercio ), codice fiscale e partita iva 00796640100, con sede legale in Genova, Via Garibaldi 4, 16124, pec: cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it, rappresentata dal Presidente Gr. Uff. Paolo Odone nato a Genova il 17/08/1942 (qui di seguito denominate singolarmente anche parte e congiuntamente anche parti ) PREMESSO CHE - il raccordo tra mondo accademico e mondo aziendale è considerato di particolare importanza per azioni mirate allo sviluppo economico e sociale, con specifico riguardo alla qualificazione delle attività formative, di ricerca e di innovazione condotte sia in ambito universitario sia in ambito produttivo; - tra la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), che è 1

espressione del sistema universitario nel suo complesso e UNION- CAMERE, che cura e rappresenta il Sistema Camerale nazionale è attivo un Accordo di programma sin dal 1998; - a livello locale l Ateneo Genovese e la Camera di Commercio di Genova hanno già raggiunto numerose e significative intese mirate allo sviluppo del territorio, concordando azioni comuni nell ambito della formazione e dei tirocini, della ricerca e trasferimento tecnologico, dell internazionalizzazione, sottoscrivendo nel corso degli anni accordi specifici e convenzioni; - l Università di Genova e la Camera di Commercio di Genova hanno un forte radicamento sul territorio, e contribuiscono ad organizzazioni e a progetti finalizzati alla crescita del livello di competitività locale, tramite adozione di innovazione tecnologica ed organizzativa, quali: a. il Distretto Tecnologico sui Sistemi Intelligenti Integrati Tecnologie della Liguria, (SIIT); b. l Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell Informazione e della Comunicazione (ISICT); c. le attività in collaborazione con la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); d. il Festival della Scienza; e. il Salone Orientamenti; f. la realizzazione di importanti convegni scientifici internazionali; g. la realizzazione di Master universitari per l Innovazione nella 2

Pubblica Amministrazione, per l Internazionalizzazione e per la Logistica portuale; h. la realizzazione di tirocini formativi presso le imprese e presso l Ente camerale al fine dell inserimento degli studenti universitari nel mondo del lavoro. - l Università di Genova e la Camera di Commercio di Genova intendono rinnovare l accordo quadro sottoscritto in data 15.2.2013, al fine di proseguire e rafforzare la proficua collaborazione intrapresa; - l Università, nell ambito della cooperazione di cui al presente Accordo, si impegna a fornire alla Camera di Commercio l opportuna collaborazione al fine di migliorare e proseguire la fruizione del patrimonio della Biblioteca della Camera di Commercio. TUTTO CIO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 - Premesse 1. Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso. Art. 2 - Oggetto 1. Le parti intendono proseguire e rafforzare il rapporto di proficua collaborazione esistente, incrementando anche in termini di efficacia le attività nell ambito dei settori della formazione, della ricerca, dell innovazione e dell internazionalizzazione. Art. 3 - Finalità 1. Le parti si impegnano reciprocamente a sviluppare e definire, con singole intese operative di cui al successivo art. 6, laddove non già 3

formalizzate, modalità e forme di attuazione del presente accordo, in particolare nei seguenti settori: - formazione, aggiornamento ed orientamento professionale ed imprenditoriale; - programmi di ricerca finalizzata all applicazione dei risultati in ambito produttivo; - diffusione e trasferimento delle tecnologie; - informazioni, consulenze ed assistenza scientifico tecnologica; - attività di studio, ricerca e informazione, anche attraverso la messa a disposizione di dati utili ai fini della realizzazione di eventi, progetti, attività di diffusione di conoscenze e competenze comuni. Art. 4 - Oneri economici 1. Il presente accordo non comporta oneri economici a carico delle parti. Eventuali oneri, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle parti per i servizi resi, saranno determinati nelle singole intese operative di cui all art. 6 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi. Art. 5 - Comitato di coordinamento e Attività 1. Per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo, le parti costituiscono un comitato di coordinamento paritetico, composto da due rappresentanti designati da ciascuna parte, i quali definiranno annualmente le linee di azione comuni controllandone periodicamente la realizzazione. 4

2. Le iniziative di comune interesse saranno individuate all interno di un quadro organico che, nell ambito dei settori prioritari di cui all art. 3 riguarderà: a) partnership nel settore della formazione istituzionale (offerta di tirocini formativi, contributi nelle attività di orientamento e di sportello informativo, corsi integrativi); b) erogazioni da parte della Camera di Commercio per borse di studio e premi di laurea; c) collaborazione nelle attività di formazione continua e nei master post-lauream; d) azioni comuni per facilitare l introduzione di innovazione tecnologica e di processo, con particolare riguardo alla piccola e media impresa; e) promozione di azioni volte ad attivare processi di innovazione con la creazione di nuova imprenditorialità ovvero con forme di aggregazione e collaborazione fra imprese; f) promozione di azioni volte a favorire iniziative congiunte per l internazionalizzazione delle imprese; g) contributi da parte della Camera di Commercio per la realizzazione di convegni scientifici; h) docenze e/o testimonianze di rappresentanti camerali in corsi specifici al fine di illustrare strumenti informatici di approccio al sistema produttivo (quali business key, banche dati, telemaco ecc..); i) possibilità per la Camera di Commercio di proporre moduli formativi; 5

j) individuazione di tematiche di interesse e approfondimento per il mondo produttivo al fine di organizzare seminari di aggiornamenti aperti alle imprese. Art. 6 - Intese operative 1. La collaborazione tra l Università e la Camera di Commercio, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere anche attuata tramite la stipula di apposite intese operative tra le parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente accordo quadro e della normativa vigente. 2. Le intese operative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza. 3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto. Art. 7 - Durata ed eventuale rinnovo 1. Il presente accordo quadro ha durata quinquennale a decorrere dalla data della sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile, previa verifica del raggiungimento dei risultati previsti, in seguito ad accordo scritto tra le parti per uguale periodo, previa delibera degli Organi competenti. 2. E fatta salva la garanzia dell ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente accordo. 3. Al termine del presente Accordo, nonché delle specifiche intese 6

operative di cui all art. 6 le parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dalle intese operative stipulate. Art. 8 - Recesso o scioglimento 1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare mediante P.E.C.. 2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. 3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguito. 4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e le singole intese operative già stipulate alla data di estinzione dell accordo, salvo quanto diversamente disposto nelle stesse. Art. 9 - Diritti di proprietà intellettuale 1. Le parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell Università e della Camera di Commercio coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l esterno: in particolare attraverso pub- 7

blicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. 2. Le parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori. 3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione delle intese operative di cui all articolo 6, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all interno delle intese operative. Art. 10 - Riservatezza e Diffusione 1. Le parti si impegnano, tramite apposite procedure, ad assicurare la massima diffusione, conoscenza ed applicazione del presente Accordo, nonché la riservatezza nei riguardi di terzi in relazione a dati, notizie, informazioni eventualmente trasmesse dalle imprese e dai ricercatori, nonché tra le parti stesse. Art. 11 - Sicurezza 1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro della Camera di Commercio assume tutti gli oneri relativi all applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro anche nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati 8

ospitati presso la Camera di Commercio. 2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale della Camera di Commercio ospitato nei locali dell Ateneo. 3. Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. Art. 12 - Coperture assicurative 1. L Università dà atto che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo presso i locali della Camera di Commercio sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa. 2. La Camera di Commercio garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Accordo presso i locali dell Università. 3. Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria. Art. 13 - Trattamento dei dati personali 1. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all espletamento di attività riconducibili al presente Accordo e alle in- 9

tese operative di cui di cui all art. 6, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii. Art. 14 - Incompatibilità 1. Le parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia. Art. 15 - Controversie 1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell esecuzione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova. Art. 16 - Registrazione 1. Il presente Atto si compone di n. 11 pagine e sarà registrato in caso d uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. 2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le parti per metà. 3. L imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell Università giusta autorizzazione dell Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale 10

di Genova 1 n. 0216718 29.12.2016. L Università con nota scritta chiederà alla Camera di Commercio il rimborso della quota di spettanza. Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti, ai sensi dell art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90. Università degli Studi di Genova Il Rettore (Prof. Paolo Comanducci) Camera di Commercio di Genova Il Presidente (Gr.Uff. Paolo Odone) 11