SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 10 febbraio 2011 (*)

Documenti analoghi
DIRETTIVE. (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA,

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 12 settembre 2018 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 11 settembre 2008 (*)

*** SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 12 settembre 2018 (*)

Direktor na fond «Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite» kam Natsionalnia osiguritelen institut,

Corte di giustizia europea, Sez. VII, ordinanza 10/4/2008 n. C- 323/07

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 16 ottobre 2008 (*)

Massime della sentenza

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 10 marzo 2011 (*)

Indennità per ferie non godute: spetta anche in caso di decesso del lavoratore

ESTREMI: Corte di Giustizia Europea Quinta Data: Numero: Gomes Viana Novo e a.

Corte di Giustizia Europea 21 febbraio 2013, C 194/12

SENATO DELLA REPUBBLICA SENTENZA

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 22 novembre 2018 (*)

Insolvenza del datore di lavoro e crediti salariali scaduti prima dell azione di dichiarazione di insolvenza (CGCE 28 novembre 2013 C 309/12)

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 5 novembre 2014 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 7 novembre 2018 (*)

Corte di Giustizia Europea. Sezione I. Sentenza 12 giugno 2014 (*)

a cura del Centro Elettronico di Documentazione della Corte Suprema di Cassazione SOMMARIO

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 22 novembre 2001 *

ARCHIVIO SICURAMBIENTE.IT

ATTI PARLAMENTARI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI ORDINANZA

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 21 giugno 2017 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 6 febbraio 2014 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 2 aprile 2009 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 14 febbraio 2019 (*)

Sulla tutela dei lavoratori subordinai in caso di insolvenza del datore di lavoro (CGE C-247/12)

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 8 novembre 2012 ( * )

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 20 ottobre 2005 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 16 marzo 2017 (*)

ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 21 giugno 2016 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 22 novembre 2012 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 16 febbraio 2017 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 14 dicembre 2017 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 21 marzo 2019

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 21 gennaio 2016 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 30 aprile 1998 *

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 21 giugno 2012 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 21 dicembre 2011 *

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 8 novembre 2012

Sentenza. Contesto normativo. Il diritto dell Unione

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 20 maggio 2008 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 5 febbraio 2015 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 28 febbraio 2019 (*)

Parole chiave. Massima. Parti

Pag 1 di 5

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 17 gennaio 2008 (*)

ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 13 giugno 2013 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 15 ottobre 2014 (*)

ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 8 maggio 2013 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 16 giugno 1994 *

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE Terza Sezione

L'elenco delle categorie di lavoratori subordinati di cui al primo comma è riportato nell'allegato.

CORTE DI GIUSTIZIA UE. SENTENZA 15 dicembre 2011 nel procedimento 191/10

Nozione di consumatore: il contratto stipulato dall Avvocato. Corte Giust. UE, sez. IV, sentenza 3 settembre 2015, causa C 110/14

gli ufficiali giudiziari su internet

Corte di giustizia UE, Terza Sezione, 27 ottobre 2011, causa C-93/10

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 13 marzo 2014 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 21 febbraio 2008 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 21 giugno 2012(*)

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 14 luglio 2016 (*)

ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 12 luglio 2001 *

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 18 dicembre 1997 (1) «Libera prestazione dei servizi Appalti di lavori pubblici

La compagnia aerea è responsabile della cancellazione del volo o di ritardo prolungato (CGUE, Sez. VIII, sent. 11 maggio 2017, causa C )

InfoCuria - Giurisprudenza della Corte di giustizia. Pagina iniziale > Formulario di ricerca > Elenco dei risultati > Documenti

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 27 gennaio 2005 *

(Corte di Giustizia, Ottava Sezione, sentenza 11 maggio 2017, causa C-302/16)

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 21 luglio 2005 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 25 maggio 1993 *

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 21 dicembre 2011 (*)

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, C. Toader (relatore) e C.G. Fernlund, giudici,

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) del 26 ottobre 2006, causa C- 371/04

InfoCuria - Giurisprudenza della Corte di giustizia

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 6 aprile 2017 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 6 novembre 2008 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 7 luglio 2005 (*)

*** SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 7 settembre 2017 (*)

Raccolta della giurisprudenza

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE Quinta Sezione

Massime della sentenza

ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 4 febbraio 2016

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 7 novembre 2013 (*)

Quante ferie al lavoratore part time? La Corte di giustizia, con sentenza 8/11/2012, ha confermato la regola del pro rata temporis.

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA. (Quinta Sezione) 21 giugno 2012(*)

Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 7 ottobre 2010 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 (*)

Transcript:

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 10 febbraio 2011 (*) «Rinvio pregiudiziale Direttiva 80/987/CEE Art. 10, lett. c) Disposizione nazionale Garanzia del pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori subordinati Esclusione dei soggetti detentori, nei sei mesi anteriori al deposito dell istanza di fallimento dell impresa datrice di lavoro, di una parte essenziale della medesima e che hanno esercitato una notevole influenza sulle sue attività» Nel procedimento C-30/10, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell art. 267 TFUE, dal Linköpings tingsrätt (Svezia), con decisione 28 ottobre 2009, pervenuta in cancelleria il 19 gennaio 2010, nella causa Lotta Andersson contro Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten, LA CORTE (Ottava Sezione), composta dal sig. K. Schiemann (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra A. Prechal e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici, avvocato generale: sig. Y. Bot cancelliere: sig. A. Calot Escobar vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: per lo Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten, dall avv. S. Granath, advokat, per il governo svedese, dalla sig.ra A. Falk e dal sig. A. Engman, in qualità di agenti, per il governo spagnolo, dal sig. M. Muñoz Pérez, in qualità di agente, per la Commissione europea, dal sig. J. Enegren, in qualità di agente, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell art. 10, lett. c), della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE

(GU L 270, pag. 10; in prosieguo: la «direttiva 80/987»). 2 Tale domanda è stata presentata nell ambito di una controversia tra la sig.ra Andersson e lo Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten (autorità di vigilanza competente in materia di liquidazioni giudiziarie), in merito al diritto della sig.ra Andersson al pagamento di un credito insoluto risultante da un rapporto di lavoro all interno di un impresa fallita ed avente due azionisti di cui uno era la sig.ra Andersson. Contesto normativo La normativa dell Unione La direttiva 80/987 3 In forza del suo art. 1, n. 1, la direttiva 80/987 si applica ai crediti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti di datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell art. 2, n. 1, di detta direttiva. 4 L art. 10, lett. c), della direttiva 80/987 dispone che questa non pregiudica la facoltà degli Stati membri di rifiutare o di ridurre l obbligo di pagamento di cui all art. 3 di detta direttiva o l obbligo di garanzia di cui al successivo art. 7 qualora un lavoratore subordinato, per conto proprio o unitamente ai propri parenti stretti, sia stato proprietario di una parte essenziale dell impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e abbia avuto una notevole influenza sulle sue attività. La direttiva 2008/94/CE 5 Poiché la direttiva 80/987 è stata più volte modificata con interventi sostanziali, si è proceduto, per esigenze di chiarezza e razionalità, a codificarla attraverso la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/94/CE, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d insolvenza del datore di lavoro (versione codificata) (GU L 283, pag. 36). 6 Il settimo considerando della direttiva 2008/94 dispone che: «Gli Stati membri possono stabilire limitazioni alla responsabilità degli organismi di garanzia, limitazioni che devono essere compatibili con l obiettivo sociale della direttiva e possono tener conto dei diversi livelli dei diritti». 7 L art. 3 di tale direttiva così recita: «Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, comprese le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale. I diritti di cui l organismo di garanzia si fa carico sono le retribuzioni non pagate corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli Stati membri». 8 Ai sensi del successivo art. 7: «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il mancato pagamento ai loro organismi assicurativi di contributi obbligatori dovuti dal datore di lavoro prima dell insorgere dell insolvenza a titolo dei regimi legali nazionali di sicurezza sociale non leda i diritti alle prestazioni dei lavoratori subordinati nei confronti di questi organismi assicurativi nella misura in cui i contributi salariali siano stati trattenuti sui salari versati».

9 L art. 12 della direttiva 2008/94 enuncia quanto segue: «La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri: a) di adottare le misure necessarie per evitare abusi; b) di rifiutare o di ridurre l obbligo di pagamento di cui all articolo 3 o l obbligo di garanzia di cui all articolo 7 qualora risulti che l esecuzione dell obbligo non si giustifica a causa dell esistenza di legami particolari tra il lavoratore subordinato e il datore di lavoro e di interessi comuni che si traducono in una collusione tra il lavoratore e il datore di lavoro. c) di rifiutare o di ridurre l obbligo di pagamento di cui all articolo 3, o l obbligo di garanzia di cui all articolo 7, qualora un lavoratore subordinato, per proprio conto o assieme ai propri parenti stretti, sia stato proprietario di una parte essenziale dell impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e abbia avuto una notevole influenza sulle sue attività». La normativa nazionale 10 L art. 1, n. 1, della legge relativa alla garanzia della retribuzione (lönegarantilagen 1992:497, SFS 1992, n. 497) dispone che lo Stato è responsabile per il pagamento dei crediti da retribuzione, vantati dai lavoratori subordinati nei confronti dei datori di lavoro dichiarati falliti in Svezia o in un altro paese scandinavo. 11 In forza dell art. 7, n. 1, della medesima legge, in caso di fallimento, i pagamenti in base alla garanzia dovuta dallo Stato riguardano i crediti relativi a salari o altre forme di retribuzione, nonché alle pensioni assistite dal privilegio di cui agli artt. 12 e 13 della förmånsrättslagen (1970:979) (legge sui privilegi, SFS 1970, n. 979). 12 L art. 7 bis della legge relativa alla garanzia della retribuzione dispone che i pagamenti effettuati in base a detta garanzia non riguardano, tuttavia, i lavoratori subordinati di cui all art. 12, sesto comma, della legge sui privilegi. 13 Ai sensi dell art. 12, primo comma, della legge sui privilegi, il privilegio generale si applica ai crediti relativi a salari o altre forme di retribuzione derivanti da un rapporto di lavoro subordinato. 14 L art. 12, sesto comma, della medesima legge dispone che se il debitore fallito è un commerciante, il lavoratore subordinato detentore, da solo o con parenti stretti, di una parte essenziale della società e che ha esercitato una notevole influenza sulle sue attività nei sei mesi antecedenti l istanza di fallimento non può godere di alcun privilegio ai sensi di tale articolo con riguardo alla sua retribuzione e ai suoi diritti alla pensione. Causa principale e questione pregiudiziale 15 La Linköpings Ridskola AB (in prosieguo: la «Linköpings Ridskola») è stata dichiarata fallita il 23 dicembre 2008. La sig.ra Andersson, ricorrente nella causa principale, che ha convissuto dal 1996 al 2008 con il sig. Andersson, deteneva, al pari di quest ultimo, il 50% delle azioni di tale società. 16 La sig.ra Andersson ha ricevuto le sue azioni per donazione nel 2006 e ha lavorato presso la Linköpings Ridskola dalla metà degli anni 90. È stata membro supplente del suo consiglio di amministrazione ed è stata titolare del potere di firma disgiunta in nome della società fino al 20 novembre 2008, data alla quale il sig. Andersson, unico membro titolare del consiglio di amministrazione, decideva di revocarle il potere di firma. 17 Il 12 gennaio 2009, l amministratore fallimentare, negava alla sig.ra Andersson il beneficio della garanzia dei crediti da lavoro ai sensi della legge che istituisce la garanzia della

retribuzione, considerato che la stessa aveva detenuto una parte essenziale della società e aveva esercitato un influenza notevole sulla sua attività nei sei mesi antecedenti l istanza di fallimento della società medesima e che, pertanto, ai sensi dell art. 12, sesto comma, della legge sui privilegi, non poteva beneficiare del privilegio previsto dal detto art. 12. 18 Con il ricorso proposto dinanzi al Linköpings tingsrätt, la sig.ra Andersson ha chiesto il versamento della retribuzione per il mese di dicembre 2008 e per una parte del mese di gennaio 2009, nonché le indennità di preavviso e le somme dovute a titolo di ferie retribuite per un importo complessivo di SEK 138 240, oltre interessi legali. Essa ha affermato di beneficiare del privilegio previsto dall art. 12 della legge sui privilegi e che la sua situazione non ricadeva nel detto art. 12, sesto comma, poiché, sebbene detenesse una parte essenziale della Linköpings Ridskola, non esercitava, alla data dell istanza di fallimento di quest ultima, alcuna influenza notevole su tale società e non possedeva alcun potere direttivo. 19 Alla luce di tali circostanze, il Linköpings tingsrätt ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se una norma nazionale che escluda il lavoratore subordinato dal privilegio per essere stato, direttamente o tramite parenti stretti, titolare di una parte essenziale dell impresa e per aver esercitato una notevole influenza sulle sue attività nei sei mesi antecedenti l istanza di fallimento sia compatibile con l art. 10, lett. c), della direttiva ( ) 80/987 ( )». Sulla questione pregiudiziale 20 Occorre osservare, in via preliminare, che la questione pregiudiziale riguarda l interpretazione dell art. 10, lett c), della direttiva 80/987 mentre, come hanno giustamente rilevato nelle loro osservazioni scritte la resistente nella causa principale, il governo spagnolo e la Commissione europea, la normativa dell Unione pertinente per l esame della causa principale, in considerazione del fatto che la società di cui trattasi è stata dichiarata fallita il 23 dicembre 2008, è costituita dalla direttiva 2008/94, entrata in vigore il 17 novembre 2008. Tale direttiva procede alla codificazione della direttiva 80/987 e contiene, in sostanza, le medesime disposizioni di quest ultima. Così, l art. 12, lett. c), della direttiva 2008/94 riprende, in termini identici, il contenuto dell art. 10, lett. c), della direttiva 80/987. 21 Pertanto, la questione posta dal giudice del rinvio deve essere riformulata nel senso che essa è diretta a stabilire se l art. 12, lett. c), della direttiva 2008/94 debba essere interpretato nel senso che osti ad una disposizione del diritto nazionale che esclude un lavoratore subordinato dal beneficio della garanzia del pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori subordinati per aver detenuto, direttamente o tramite parenti stretti, una parte essenziale dell impresa e aver esercitato una notevole influenza sulle sue attività nei sei mesi antecedenti l istanza di fallimento dell impresa medesima. 22 A tale proposito, si deve rilevare che la direttiva 2008/94 istituisce, all art. 3, un obbligo di pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori subordinati, mentre l art. 12, lett. c), della medesima direttiva consente agli Stati membri di escludere o limitare tale obbligo nel caso in cui il lavoratore subordinato detenesse, direttamente o tramite parenti stretti, una parte essenziale dell impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e esercitando una notevole influenza sulle sue attività. 23 L art. 12, lett. c), della direttiva 2008/94 non menziona alcun periodo durante il quale la detenzione di una parte essenziale dell impresa di cui trattasi e la notevole influenza sulle sue attività debbano essere state effettive affinché tale obbligo di pagamento sia escluso o limitato. Per stabilire se tale disposizione osti alla fissazione di un termine di sei mesi, come previsto dalla normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale, occorre esaminare l economia di tale disposizione e gli obiettivi che essa persegue. 24 A tale proposito, risulta dal settimo considerando e dall art. 12, lett. a)-c), della direttiva

2008/94 che il legislatore non intendeva pregiudicare la facoltà degli Stati membri di stabilire limiti alla responsabilità degli enti di garanzia in taluni casi, compresi quelli descritti in detto art. 12, lett. c). Quest ultima disposizione si fonda, inter alia, su una presunzione implicita secondo cui un lavoratore subordinato che, contemporaneamente, detenesse una parte essenziale dell impresa e esercitasse una notevole influenza sulle attività di quest ultima può, per ciò stesso, essere in parte responsabile dell insolvenza dell impresa medesima. 25 Tuttavia, tale facoltà deve essere valutata alla luce dell obiettivo sociale della direttiva 2008/94, che consiste nel garantire a tutti i lavoratori subordinati una tutela minima nell Unione europea in caso di insolvenza del datore di lavoro mediante il pagamento dei diritti non pagati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e vertenti sulla retribuzione relativa ad un periodo determinato (v., in tal senso, sentenza 11 settembre 2003, causa C-201/01, Walcher, Racc. pag. I-8827, punto 38, e giurisprudenza ivi citata). 26 Inoltre, la Corte ha già avuto modo di affermare che l applicazione di una norma nazionale diretta ad evitare abusi non può comunque pregiudicare la piena efficacia e l applicazione uniforme delle disposizioni dell Unione negli Stati membri (sentenza Walcher, cit., punto 37). 27 Orbene, né l obiettivo dell art. 12, lett. c), della direttiva 2008/94, né l obiettivo sociale della direttiva stessa risultano compromessi da una disposizione nazionale che, come avviene nella causa principale, limiti la categoria dei lavoratori esclusi dal beneficio della garanzia del pagamento dei crediti insoluti a quella dei lavoratori detentori di una parte essenziale dell impresa di cui trattasi e che abbiano esercitato una notevole influenza sulla sua attività nei sei mesi antecedenti l istanza di fallimento dell impresa medesima. Infatti, in una situazione di tal genere, non può escludersi che il lavoratore, al quale viene negato il beneficio della garanzia, possa essere responsabile dell insolvenza dell impresa. 28 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la questione sottoposta dichiarando che l art. 12, lett. c), della direttiva 2008/94 deve essere interpretato nel senso che non osta a una norma nazionale che escluda un lavoratore subordinato dal privilegio della garanzia di pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori subordinati per essere questi stato, da solo o con parenti stretti, titolare di una parte essenziale dell impresa e per aver esercitato una notevole influenza sulle sue attività nei sei mesi antecedenti l istanza di fallimento dell impresa medesima. Sulle spese 29 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi la Corte (Ottava Sezione) dichiara: L art. 12, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/94/CE, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d insolvenza del datore di lavoro (versione codificata), deve essere interpretato nel senso che non osta a una norma nazionale che escluda un lavoratore subordinato dal privilegio della garanzia di pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori subordinati per essere questi stato, da solo o con parenti stretti, titolare di una parte essenziale dell impresa e per aver esercitato una notevole influenza sulle sue attività nei sei mesi antecedenti l istanza di fallimento dell impresa medesima. Firme * Lingua processuale: lo svedese.