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Regolamento per la gestione del patrimonio, degli inventari, delle opere dell ingegno APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 03 aprile 2019 con delibera n. 14 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Visto l art. 29 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; Visto il D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, art. 17 - Rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato. Istruzioni; Visto il D.I. 18 aprile 2002, n. 1 Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione; Vista la C.M. MEF 18 settembre 2008; Viste le Circolari MIUR n. 8910 dell 1/12/2011 e n. 2233 del 2/4/2012; EMANA Il seguente regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari ARTICOLO 1 OGGETTO Il presente Regolamento ha per oggetto la gestione del patrimonio e degli inventari secondo quanto previsto dal D.I. n. 129 del 28 agosto 2018. ARTICOLO 2 DEFINIZIONI Nel presente Regolamento si intendono per: beni mobili : oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici e allo svolgimento delle attività istituzionali della scuola, ossia arredi, attrezzature, libri, strumenti scientifici e di laboratorio, ecc. consegnatario : a norma dell art. 30 comma 1 del richiamato Decreto, si intende il D.S.G.A. utilizzatore : fruitore delle unità cedute dal bene o consumate, di materiali destinati dal consegnatario per l uso, l impiego o il consumo sub-consegnatari : a norma dell art. 30 comma 3 del richiamato Decreto, si intendono docenti

utilizzatori, insegnanti di laboratorio, referenti della palestra e insegnanti referenti di plesso, nominati con provvedimento del Dirigente Scolastico. macchinari per ufficio : beni in dotazione agli uffici per lo svolgimento e l automazione di compiti specifici mobili e arredi per ufficio : oggetti per l arredamento di uffici, allo scopo di rendere l ambiente funzionale rispetto alle sue finalità impianti e attrezzature : complesso delle macchine e delle attrezzature necessarie allo svolgimento di una attività hardware : macchine connesse al trattamento automatizzato di dati materiale bibliografico : libri, pubblicazioni, materiale multimediale opere dell ingegno : software ARTICOLO 3 CONSEGNATARIO SUB-CONSEGNATARIO La custodia, la conservazione e l utilizzazione dei beni mobili inventariati è affidata ad agenti responsabili costituiti da: a) consegnatario b) sub-consegnatari ARTICOLO 4 COMPITI E RESPONSABILITA 1. CONSEGNATARIO Le funzioni di consegnatario sono svolte dal D.S.G.A. che, ferme restando le responsabilità del dirigente scolastico in materia, provvede a: a) conservare e gestire i beni dell'istituzione scolastica; b) distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati e altro materiale di facile consumo; c) curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio; d) curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici; e) vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali, che fruiscono del bene o consumano il materiale; f) vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni e servizi. Il consegnatario deve, in particolare, curare che vengano correttamente e tempestivamente svolte le seguenti operazioni: la tenuta dei registri inventariali; l applicazione delle etichette inventariali su ciascun bene mobile;

la compilazione delle schede indicanti i beni custoditi in ciascun vano e la relativa esposizione all interno del vano stesso; la ricognizione ogni cinque anni e la rivalutazione dei beni inventariati con cadenza decennale; i provvedimenti di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, danneggiati o perduti, da ordinarsi direttamente o da richiedersi agli uffici competenti; la denuncia di eventi dannosi fortuiti o volontari e relativa segnalazione ai competenti uffici. Il Dirigente Scolastico nomina, con proprio provvedimento, uno o più' impiegati incaricati della sostituzione del consegnatario in caso di assenza o di impedimento temporaneo. 2. SUB-CONSEGNATARIO Il Dirigente Scolastico, visto la dislocazione dell'istituzione scolastica su più plessi, nomina, secondo l art.30 comma 3, con proprio provvedimento, uno o più sub-consegnatari. Il Sub-consegnatario deve provvedere alla corretta custodia, conservazione e utilizzazione dei beni affidati alla sua responsabilità e comunicano al consegnatario le variazioni della collocazione dei beni. La consegna dei beni al Sub-consegnatario avviene, mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal consegnatario e dal sub-consegnatario, in seguito all'atto di nomina da parte del Dirigente Scolastico. All'atto della riconsegna i docenti sub-consegnatari, in apposita breve relazione, dovranno segnalare eventuali beni deteriorati da scaricare, beni da riparare, beni scomparsi e le presunte cause di giustificazione al fine di consentire al D.S.G.A. consegnatario la puntuale ricognizione dei beni. Le predette responsabilità cessano con la riconsegna al consegnatario di quanto affidato e implica la cessazione dall'incarico. In caso di decadenza del sub-consegnatario per termine del proprio mandato, o in caso di revoca, il Dirigente Scolastico individua un nuovo sub-consegnatario. E fatto divieto ai consegnatari ed ai sub-consegnatari di delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma, in ogni caso, la personale responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti. ARTICOLO 5 PASSAGGIO DI CONSEGNE Quando il D.S.G.A. cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente scolastico e del presidente del Consiglio d'istituto. L'operazione deve risultare da apposito verbale ed è effettuata entro sessanta giorni dalla cessazione dall'ufficio.

ARTICOLO 6 UTILIZZO DEI BENI AL DI FUORI DELL ISTITUTO I beni mobili agevolmente removibili dalla loro sede o portatili, quali attrezzature di lavoro, calcolatori portatili, telecamere, macchine fotografiche, mezzi di registrazione o di riproduzione o di proiezione, possono essere dati in consegna al dirigente o ai docenti. Qualora tali beni siano utilizzati in via permanente o temporanea da soggetto diverso dal sub-consegnatario, l utilizzatore assume il ruolo di sub-consegnatario, con tutte le conseguenti responsabilità. Qualora l utilizzatore non abbia un rapporto di lavoro dipendente con l Istituto, egli deve essere autorizzato dal consegnatario ad utilizzare il bene. ARTICOLO 7 Inventario I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si iscrivono in distinti inventari per ciascuna delle seguenti categorie: a) beni mobili; b) beni di valore storico-artistico; c) libri e materiale bibliografico; d) valori mobiliari; e) veicoli e natanti; f) beni immobili. I beni mobili di cui alle lettere da a) a d) si iscrivono nel relativo inventario in ordine cronologico, con numerazione progressiva e ininterrotta e con l'indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione, il valore e la eventuale rendita. L'inventario dei beni immobili deve riportare il titolo di provenienza, i dati catastali, il valore e l'eventuale rendita annua, l'eventuale esistenza di diritti a favore di terzi, la destinazione d'uso e l'utilizzo attuale. Non si iscrivono in inventario gli oggetti di facile consumo che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni mobili di valore pari o inferiore a duecento euro, IVA compresa, salvo che non costituiscano elementi di una universalità di beni mobili avente valore superiore a duecento euro, IVA compresa. Non si inventariano altresì, pur dovendo essere conservati nei modi di uso o con le modalità previste dal regolamento dell istituzione, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i libri destinati alle biblioteche di classe. Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che corrisponde: a) al prezzo di fattura, per i beni acquistati, ivi compresi quelli acquisiti dall istituzione scolastica al termine di eventuali operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto; b) al prezzo di costo, per quelli prodotti nell istituto; c) al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono e premi ottenuti con le differenti raccolte punti.

Con cadenza almeno quinquennale si provvede alla ricognizione dei beni e con cadenza almeno decennale al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni. Il materiale ed i beni mancanti per furto o per causa di forza maggiore, o divenuti inservibili all'uso, sono eliminati dall'inventario con provvedimento del Dirigente, nel quale deve essere indicato l'obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili ovvero l'avvenuto accertamento dell'inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, con adeguata motivazione. Nell'ipotesi di beni mancanti per furto o causa di forza maggiore, al provvedimento del dirigente è altresì, allegata la relazione del D.S.G.A. in ordine alle circostanze che hanno determinato la sottrazione o la perdita dei beni. ARTICOLO 8 - OPERE DELL INGEGNO Il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno di carattere creativo prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche, curricolari e non curricolari, rientranti nelle finalità formative istituzionali spetta all'istituzione scolastica, che lo esercita secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. E' sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell'opera, nei limiti previsti dalla normativa di settore vigente. Il dirigente provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto dell'istituto, nonché per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d'istituto. Lo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno è deliberato dal Consiglio d'istituto. All'istituzioni scolastica spetta la metà dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera. La parte restante compete all'autore o ai coautori. ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI FINALI Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno e rappresenta strumento di attuazione del d.i. 129/128 e successive modificazioni. Esso è approvato dal Consiglio di Istituto ed entra in vigore a partire dal primo giorno successivo alla data della delibera. Brivio, 18.02.2019