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Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in "Biotecnologie animali" Sito web del corso di studio: http://corsi.unibo.it/biotecnologieanimali/pagine/default.aspx Art. 1 - Requisiti per l'accesso al corso 1.1 Requisiti di accesso Parte Normativa (in vigore dal 16/07/2014) Per frequentare proficuamente il corso di laurea magistrale in Biotecnologie animali è necessario avere acquisito conoscenze di Biologia, Matematica, Chimica e Fisica. Per l'accesso al corso di laurea magistrale sono altresì richiesti i seguenti requisiti curriculari: 1. Avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi o possedere altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo: ex D.M. 270: Classe L-2 Biotecnologie Classe L-13 Scienze Biologiche Classe L-38 Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali Classe LM-42 Medicina Veterinaria ex. D.M. 509/99: Classe 1 Biotecnologie Classe 12 Scienze Biologiche Classe 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali Classe 47/S Medicina Veterinaria Previgenti ordinamenti quinquennali in Scienze Biologiche e in Biotecnologie. e 2. Avere acquisito almeno 40 CFU in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari: BIO/05 BIO/09 BIO/12 BIO/18 BIO/19

CHIM/01-CHIM/12 FIS/01-FIS/08 MAT/01-MAT/09 SECS-S/02 In mancanza dei requisiti curriculari (titolo di laurea e/o dei crediti sopra indicati) l'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata ad una valutazione preliminare di una Commissione che, tramite colloquio, verifica il possesso delle conoscenze e competenze richieste. La Commissione, composta da due docenti o ricercatori della Scuola, nominata dal Consiglio di Corso di studio fisserà un calendario, da settembre a dicembre, per lo svolgimento dei colloqui, che verrà pubblicato sul sito web del corso di studio. Qualora la Commissione ritenga sufficiente il livello delle conoscenze e competenze del laureato, esprime un giudizio di idoneità, che consente l'ammissione alla prova di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione. 1.2 Accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche Per l'accesso al corso di studio è previsto l'accertamento delle conoscenze e competenze nella lingua inglese di livello B1 tramite il Centro linguistico di Ateneo. Possono essere esonerati gli studenti in possesso di corrispondente certificazione linguistica. Il Corso di studio può prevedere che lo studente debba colmare un deficit iniziale qualora nella prova dimostri di possedere una competenza inferiore al livello B1. 1.3 Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata, oltre che al possesso dei requisiti curriculari predeterminati suddetti, alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione che avverrà attraverso l'analisi del curriculum al quale potrà seguire un colloquio motivazionale secondo le modalità, i criteri e le procedure fissate dal Consiglio di corso di studio e pubblicizzate con congruo anticipo sul sito web del corso di studio. Il Corso di Laurea Magistrale potrà prevedere per gli studenti internazionali un'apposita sessione e la nomina di una Commissione per la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, compatibilmente con le tempistiche previste dal bando per l'assegnazione delle borse di studio (la cui scadenza è prevista indicativamente nel mese di maggio). Gli studenti internazionali, che abbiano ottenuto una valutazione positiva nella verifica di cui al punto precedente, sono esonerati dalla successiva prova di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione prevista per la generalità degli studenti. Art. 2 - Piani di studio individuali Non è prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali.

Art. 3 - Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche, di attività di laboratorio o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. La struttura didattica può prevedere un percorso di durata superiore a quella normale per studenti frequentanti a tempo parziale. Il relativo piano didattico verrà pubblicato sul portale di Ateneo. Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente nel Portale di Ateneo. Art. 4 - Frequenza e propedeuticità L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo. Art. 5 - Prove di verifica delle attività formative Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità. Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo. Art. 6 - Attività formative autonomamente scelte dallo studente Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente uno o più insegnamenti / attività formative attivati in Scuola tra quelle individuate dal corso di studio e previste nell'allegato piano didattico che il corso di studio individua annualmente e rende noti tramite il sito web del corso di studio. Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non attivato nella Scuola non previsto tra quelli individuati dal Consiglio di corso di studio, deve fare richiesta al Consiglio di corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente. Art. 7 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base dei seguenti criteri: - analisi del programma; - valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Art. 9 - Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi: - quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia; - quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio. Il riconoscimento potrà avvenire solo se l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta. Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi di laurea o collegato ad un progetto formativo Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi di laurea o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione. Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 6 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi: - nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale; - per attività di tirocinio previsto dal piano didattico; - per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio; - per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 11 - Modalità di svolgimento della prova finale La prova finale consiste nella discussione di una tesi, di carattere sperimentale, elaborata dal candidato in modo originale su un argomento attinente le Biotecnologie Animali. La prova finale verifica la capacità del laureando di progettare ed eseguire una ricerca di natura sperimentale in modo autonomo, su un tema specifico, e di descrivere, esporre e discutere con chiarezza e piena padronanza i risultati del progetto stesso. In particolari casi il consiglio di corso di studio può autorizzare la stesura dell'elaborato finale e la discussione dello stesso in lingua inglese. Il Consiglio di corso di studio (o per delega al Coordinatore del corso di studio), nell'ambito delle proprie prerogative di cui al co.5 dell'art. 18 del Regolamento Didattico di Ateneo, e visto co.6 dell'art. 18 del Regolamento Didattico di Ateneo, in ragione delle particolari esigenze di collaborazione interdisciplinare che caratterizzano il corso stesso, può autorizzare l'individuazione di relatori di tesi responsabili di attività formative nei settori scientifico disciplinari di seguito indicati, anche se non presenti come specifiche attività formative nel piano didattico del corso di studio: VET da 01 a 10, BIO da 05 a 19, AGR01/07/17/18, MED da 03 a 19, MED26/28/30/31/33/35/36/40/42/43/44/46/49/5, a condizione che l'attività di ricerca proposta sia coerente con gli obiettivi formativi del Corso di Studio. La coerenza è valutata dal Consiglio di Corso di Studio o dal Coordinatore su delega del Consiglio stesso. Art. 12 - Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 11/02/2011 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del D.M. n. 270/2004.