S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO La Riforma dei SPL Le Fattispecie post Razionalizzazione Il Bilancio Consolidato Ciro D Aries 22 Giugno 2015 - Sala Alessi Palazzo Marino Piazza Scala, 2 - Milano
IL TESTO UNICO DEI SPL Si attende entro il 2015 la Riforma dei SPL Occorre un Testo Unico chiaro, che assicuri Trasparenza, certezze e faccia ripartire gli Investimenti Ci si concentrerà sui SPL a rilevanza economica per generare sviluppo e politiche industriali 2
IL TESTO UNICO DEI SPL Incentivi alle Aggregazioni La dimensione è sempre più importante per garantire «sinergie» ed «economie di scala» La Sfida è più «Industriale» che «Normativa» Il singolo Ente Locale non è più in grado di gestire SPL a rilevanza economica Nel mirino Servizi Strumentali, Farmacie e Gestione del Territorio 3
LA TIPOLOGIA DEI SERVIZI 4
Servizi Pubblici Locali e Servizi Strumentali Per servizi pubblici locali si intendono quelli che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali La Rilevanza Economica attiene innanzitutto alle modalità di erogazione del servizio, alle modalità organizzative e non tanto al risultato economico ritraibili da esso; e quale tratto necessario è quello dell appetibilità del Mercato al suo svolgimento Per Servizio Strumentale (SS) si intende quel servizio diretto all Ente Locale senza contatti con l utenza funzionale allo svolgimento di un servizio istituzionale o pubblico locale la cui titolarità spetta all Ente 5
CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 272/2004 DISTINZIONE TRA SPL A RILEVANZA ECONOMICA E PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA A questo proposito, la Commissione Europea, nel «Libro Verde sui servizi di interesse generale» (COM-2003-270) del 21.05.2003, ha affermato che le norme sulla concorrenza si applicano soltanto alle attività economiche, dopo aver precisato che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicchè non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura «non economica». Secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi.. 6
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LE PRINCIPALI FATTISPECIE ECONOMICO-FINANZIARIE LEGATE AL PIANO DIRAZIONALIZZAZIONE 8
1) CESSIONE QUOTE/AZIONI: a. Verifica diritto prelazione altri soci b. Perizia di stima valore azienda per determinazione base d asta c. Bando di gara per cessione tramite asta pubblica d. Liquidazione Quota da parte della Società in caso di esito «Negativo» 9
2) SCISSIONE/SCORPORO RAMO D AZIENDA A FINE DI CESSIONE: a. Individuazione elementi costitutivi rami azienda (compreso il personale) b. Perizia di stima valore ramo d azienda da cedere per determinazione base d asta c. Bando di gara per cessione tramite asta pubblica 10
3) LIQUIDAZIONE SOCIETÀ: a. Individuazione Attività/Servizi da riportare all interno del Comune Problematiche del Personale da reinternalizzare; b. Individuazione attività da dismettere (se possibile con cessione, anche tramite scorporo di ramo d azienda) i. Nel caso di cessione, valutazione del ramo da cedere (Perizia) ii. Bando di gara per cessione tramite asta pubblica. c. Se liquidazione di società con cessazione delle attività, valutazione problematiche relative: i. al Personale ii alla Cessione beni (anche ai Soci) ii. Eventuale cessione dei contratti 11
4) CONCENTRAZIONI AZIENDALI (FUSIONI/AGGREGAZIONI): a. Valutare dimensione dell impresa rispetto all attività che svolge: i. Procedere con «Fusioni» con altre realtà aziendali a controllo pubblico o conferimenti in aziende a controllo pubblico di maggiori dimensioni ii Valutazioni di PPP iii. Perizia di stima valore ramo d azienda - L importanza della «redditività aziendale» raggiunta iv Patti Parasociali 12
IL BILANCIO CONSOLIDATO 13
Il co. 509 dell articolo unico della legge di Stabilità 2015 ha corretto in via definitiva il termine per la predisposizione del Bilancio Consolidato degli Enti pubblici con il bilancio dei propri Organismi ed Enti Partecipati entro il 30 settembre Il D.Lgs. 126/2014, recante le disposizioni integrative e correttive del Decreto sull armonizzazione contabile (D.Lgs. n. 118/2011) aveva sancito la scadenza del consolidato nel mese di luglio, con l ulteriore precisazione che tale modifica si applicasse ove non diversamente previsto nel medesimo decreto a decorrere dall esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all esercizio 2015 e successivi. 14
Con la conseguente modifica all'art. 147-quater TUEL, sempre ad opera del medesimo D.Lgs. 126/2014 viene assicurata una uniformità generale, grazie a quanto contenuto nel comma 4, ove viene precisato che i risultati complessivi della gestione sono rilevati mediante il bilancio consolidato, secondo competenze economica; Fanno eccezione i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento contabile a decorrere dall esercizio 2018, con riferimento all esercizio 2017; Fanno, altresì, eccezione quegli Enti non sperimentatori che scelgano di rinviare al 2016 la nuova contabilità economica e il Bilancio Consolidato con apposita Deliberazione 15
I principi da applicare sono quelli stabiliti nell Allegato n. 4/4 al D.Lgs 118/2011 che in termini di Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un amministrazione pubblica, facendo riferimento ad una nozione di controllo di diritto, di fatto e contrattuale, anche nel caso in cui non sia presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate; Ai fini dell inclusione nel GAD non rileva la forma giuridica nè la differente natura dell attività svolta dall ente strumentale o dalla società. 16
Nonostante la sperimentazione compiuta negli enti interessati, tali principi non sono stati oggetto di modifiche come si auspicava per una maggiore aderenza ai principi contabili internazionali per il settore pubblico (IPSAS), lasciando non pochi dubbi in merito a diversi aspetti, compreso la definizione di area di consolidamento. È importante garantire una corretta impostazione di contabilità di gruppo, al fine di arrivare al consolidamento preparati; In alcuni casi il processo di riduzione delle partecipate richiesto dai commi 611 e segg. della Legge di Stabilità potrebbe rendere inapplicabile tale strumento; 17
in particolar modo occorrerà procedere almeno - con: a) l adozione effettiva della CONTABILITÀ ECONOMICA, in modo da rendere la contabilità degli enti omogenea con quella delle società controllate; b) la predisposizione di un PIANO DEI CONTI di maggiore grado di dettaglio, in modo da permettere l omogeneità delle poste di bilancio che dovranno essere aggregate; c) la definizione di CRITERI DI VALUTAZIONE omogenei da adottare per rivalutare le voci del rendiconto dell ente al fine di rendere omogeneo il contenuto delle poste dei bilanci delle varie entità componenti il gruppo. 18
Il risultato finale di tale processo dovrebbe essere l attivazione di un vero sistema diprogrammazione-gestione E CONTROLLO secondo una visione d insieme della strategia di Gruppo Ente Locale con un evidente rafforzamento del potere di indirizzo sugli Organismi partecipati. Se, infine, tale documento consolidato sarà sufficientemente corredato da informazioni non solo tecniche ma anche di tipo sociale, esso assolverà all ulteriore funzione di documento sociale e di vera ACCOUNTABILITY nei confronti della collettività amministrata. Agli enti pubblici la volontà di cogliere questa sfida, investendo adeguatamente nei sistemi informativi e nelle risorse umane, in nome del progresso civile e della trasparenza. 19
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