Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Documenti analoghi
Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV)

Sezione 1: Disposizioni generali

Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all estero

Legge del 18 dicembre 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita (LVP)

Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP

Decreto federale. dell 11 dicembre 2009

Legge sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione

Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP

Legge federale concernente la nuova disciplina del condono dell imposta

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale sul numero d identificazione delle imprese

Legge federale concernente la tassa per l utilizzazione delle strade nazionali

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sull organizzazione giudiziaria

Decreto federale. Termine di referendum: 1 aprile dell 11 dicembre 2009

Legge federale concernente ottimizzazioni nella gestione dei dati del personale e negli investimenti di PUBLICA

Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza

Decreto federale. dell 11 dicembre 2009

Legge federale sull organizzazione giudiziaria

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione di Aarhus e il suo emendamento

Decreto federale Ia concernente il preventivo per il 2017

Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Art. 2 All atto della ratifica, il Consiglio federale formula le seguenti dichiarazioni:

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale concernente l imposizione della proprietà abitativa privata

Legge federale sui diritti politici

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale concernente la modifica del Codice penale e l adeguamento di altre leggi federali

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d azione finanziaria

Decreto federale. del 13 giugno 2008

Art. 2 All atto della ratifica, il Consiglio federale formula le seguenti dichiarazioni:

Codice penale svizzero

Legge federale sulla promozione del credito al settore alberghiero

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Decreto federale. Art. 1 1

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Decreto federale. dell 11 dicembre 2009

Legge federale sul servizio civile sostitutivo

Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) del 18 dicembre 2015

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Legge sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione

Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata

Codice civile. (Cognome e cittadinanza) Modifica del 30 settembre Termine di referendum: 19 gennaio 2012

Codice penale svizzero

Legge federale sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza

Decreto federale Disegno

Decreto federale. Avamprogetto

Legge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta

del... Art. 1 Approvazione e attuazione della Convenzione sull assistenza amministrativa

Legge federale sull acquisto di fondi da parte di persone all estero (LAFE)

Legge federale sull imposizione delle partecipazioni di collaboratore

Legge federale sulla procedura penale

del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006)

Decreto federale. del 26 settembre 2014

Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Legge federale sulle finanze della Confederazione

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

Legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale concernente l imposizione della proprietà abitativa privata

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione

Legge federale sull assicurazione malattie

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge federale sulla protezione dell ambiente

concernente il cambio di sistema nell ambito dell imposizione della proprietà abitativa

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione

Codice civile svizzero

Legge federale concernente la procedura dell Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l entrata in vigore dei suoi atti

Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

del 16 dicembre 2016 Art. 1 1 dicembre sull Antartide (Protocollo) e i suoi allegati I V sono approvati.

Codice civile. (Cognome e cittadinanza) Modifica del 30 settembre 2011

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

Legge sul censimento federale della popolazione

Approvato dal Consiglio nazionale il

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione

Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Legge federale sull Assemblea federale

Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Transcript:

Termine di referendum: 20 gennaio 2011 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (, LRAI) del 1 ottobre 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 2010 2, decreta: Sezione 1: Oggetto Art. 1 La presente legge definisce le modalità del blocco, della confisca e della restituzione dei valori patrimoniali di persone politicamente esposte o della loro cerchia nel caso in cui una domanda d assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non possa avere esito a causa della situazione di dissesto dello Stato richiedente in cui la persona politicamente esposta esercita o ha esercitato la sua funzione pubblica (Stato di provenienza). Sezione 2: Blocco Art. 2 Condizioni Il Consiglio federale può disporre il blocco di valori patrimoniali in Svizzera, in vista dell apertura di un procedimento di confisca fondato sulla presente legge, se le condizioni seguenti sono soddisfatte: a. i valori patrimoniali sono oggetto di una misura provvisoria di sequestro nell ambito di un procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale aperto su richiesta dello Stato di provenienza; 1 RS 101 2 FF 2010 2871 2010-0418 5773

b. i valori patrimoniali sottostanno alla facoltà di disporre di: 1. persone che ricoprono o hanno ricoperto eminenti funzioni pubbliche all estero (persone politicamente esposte), segnatamente capi di Stato e di governo, politici di alto rango, alti funzionari dell amministrazione, della giustizia, dell esercito e dei partiti, a livello nazionale, nonché i membri degli organi superiori delle imprese pubbliche d importanza nazionale, o 2. persone fisiche e giuridiche legate a persone politicamente esposte per motivi familiari, personali o d affari (cerchia); c. lo Stato di provenienza non può soddisfare le esigenze del procedimento di assistenza a causa del collasso o delle disfunzioni di tutto o di una parte del proprio sistema giudiziario interno (situazione di dissesto); e d. la tutela degli interessi della Svizzera esige il blocco di tali valori patrimoniali. Art. 3 Durata 1 I valori patrimoniali sono bloccati sino al passaggio in giudicato della decisione sulla confisca. 2 Il blocco dei valori patrimoniali decade se non è proposta un azione di confisca entro dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione di blocco. Art. 4 Soluzione negoziale 1 Il Consiglio federale può incaricare il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) di ricercare, durante il blocco dei valori patrimoniali, una soluzione negoziale che consenta la restituzione integrale o parziale di tali valori. Gli articoli 8 10 si applicano per analogia a tale restituzione. 2 La soluzione negoziale sottostà all approvazione del Consiglio federale. 3 Se approva la soluzione negoziale, il Consiglio federale revoca il blocco dei valori patrimoniali. Sezione 3: Confisca Art. 5 Procedura di confisca 1 Il Consiglio federale può incaricare il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di proporre dinanzi al Tribunale amministrativo federale un azione di confisca dei valori patrimoniali bloccati. 2 Il Tribunale amministrativo federale dispone la confisca dei valori patrimoniali che: a. sottostanno alla facoltà di disporre di una persona politicamente esposta o della sua cerchia; 5774

b. sono di provenienza illecita; e c. sono stati bloccati dal Consiglio federale in virtù della presente legge. 3 Non può essere eccepita la prescrizione dell azione penale o della pena. 4 Se il procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale viene ripreso, il procedimento di confisca rimane sospeso sino all esito del procedimento di assistenza giudiziaria. Art. 6 Presunzione d illiceità 1 La provenienza illecita dei valori patrimoniali è presunta se le condizioni seguenti sono soddisfatte: a. il patrimonio della persona che ha la facoltà di disporre dei valori patrimoniali è cresciuto in maniera esorbitante contestualmente all esercizio della funzione pubblica da parte della persona politicamente esposta; e b. il livello di corruzione dello Stato di provenienza o della persona politicamente esposta in questione era notoriamente elevato nel periodo in cui quest ultima esercitava la funzione pubblica. 2 La presunzione è infirmata se la liceità dell acquisizione è dimostrata con una verosimiglianza preponderante. Art. 7 Diritti di terzi Non possono essere confiscati i valori patrimoniali sui quali: a. un autorità svizzera fa valere diritti; o b. una persona non facente parte della cerchia della persona politicamente e- sposta ha acquistato in buona fede diritti reali: 1. in Svizzera, o 2. all estero, purché tali diritti siano oggetto di una decisione giudiziaria che può essere riconosciuta in Svizzera. Sezione 4: Restituzione Art. 8 Principio La restituzione dei valori patrimoniali confiscati è volta a: a. migliorare le condizioni di vita della popolazione dello Stato di provenienza; b. rafforzare lo Stato di diritto nello Stato di provenienza e porre fine all impunità dei criminali. Art. 9 Procedura 1 I valori patrimoniali confiscati sono restituiti mediante il finanziamento di programmi d interesse pubblico. 5775

2 Le modalità di restituzione possono essere sancite da un accordo tra la Svizzera e lo Stato di provenienza. 3 Tale accordo può concernere segnatamente: a. il genere di programmi d interesse pubblico a cui sono destinati i valori patrimoniali restituiti; b. l utilizzo dei valori patrimoniali restituiti; c. i partner coinvolti nella restituzione; d. il controllo e il monitoraggio dell utilizzo dei valori patrimoniali restituiti. 4 La conclusione di tale accordo compete al Consiglio federale. 5 In assenza di un accordo con lo Stato di provenienza, il Consiglio federale stabilisce le modalità della restituzione. Può segnatamente restituire i valori patrimoniali confiscati per il tramite di organismi internazionali o nazionali e prevedere la supervisione del DFAE. Art. 10 Spese procedurali 1 Un importo forfetario pari al 2,5 per cento al massimo dei valori patrimoniali confiscati può essere assegnato alla Confederazione o ai Cantoni a copertura delle spese di blocco e restituzione. 2 Il Consiglio federale stabilisce nel singolo caso l ammontare dell importo forfetario. Sezione 5: Rimedi giuridici e collaborazione tra autorità Art. 11 Ricorso 1 Il blocco disposto dal Consiglio federale è impugnabile con ricorso al Tribunale amministrativo federale. 2 Il ricorso non ha effetto sospensivo. L articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 3 sulla procedura amministrativa non è applicabile. 3 Non è proponibile la censura dell inadeguatezza. 4 Per il resto, la procedura e i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali sull amministrazione della giustizia federale. Art. 12 Collaborazione tra autorità 1 L Ufficio federale di giustizia informa il DFAE qualora una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale concernente valori patrimoniali bloccati in Svizzera di persone politicamente esposte o della loro cerchia non possa avere esito. 3 RS 172.021 5776

2 Su istanza del DFAE o del DFF, le autorità federali e cantonali comunicano tutti i dati necessari all esecuzione della presente legge. Sezione 6: Disposizioni finali Art. 13 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell allegato. Art. 14 Disposizioni transitorie 1 I valori patrimoniali che, all entrata in vigore della presente legge, sono stati bloccati dal Consiglio federale in virtù dell articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale poiché la domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non ha avuto esito restano bloccati sino al passaggio in giudicato della decisione sulla confisca conformemente alla presente legge. 2 Il blocco decade se l azione di confisca non è proposta entro un anno dall entrata in vigore della presente legge. Art. 15 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. Consiglio degli Stati, 1 ottobre 2010 Consiglio nazionale, 1 ottobre 2010 La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Data della pubblicazione: 12 ottobre 2010 4 Termine di referendum: 20 gennaio 2011 4 FF 2010 5773 5777

Allegato (art. 13) Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge del 17 giugno 2005 5 sul Tribunale amministrativo federale Art. 33 lett. b n. 3 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: b. del Consiglio federale concernenti: 3. il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 1 ottobre 2010 6 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita; Art. 35 lett. d Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione in prima istanza: d. le domande di confisca di valori patrimoniali conformemente alla legge del 1 ottobre 2010 7 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita; Art. 44 cpv. 3 3 Le tasse di giustizia e le spese ripetibili sono rette dagli articoli 63 65 PA 8. 2. Legge federale dell 11 aprile 1889 9 sulla esecuzione e sul fallimento F. Riserva delle disposizioni speciali 1. Realizzazione degli oggetti confiscati Art. 44 La realizzazione di oggetti confiscati in virtù di leggi d ordine penale o fiscale oppure in virtù della legge del 1 ottobre 2010 10 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita ha luogo secondo le disposizioni delle relative leggi federali o cantonali. 5 RS 173.32 6 RS ; FF 2010 5773 7 RS ; FF 2010 5773 8 RS 172.021 9 RS 281.1 10 RS ; FF 2010 5773 5778