Art. 1 Finalità e oggetto dell intervento

Documenti analoghi
e) all utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione plurilingue, anche realizzati per via telematica.

Art. 1 Finalità e oggetto dell intervento

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE POLITICHE SOCIO-SANITARIE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA IMMIGRATA.

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA RELATIVE ALLE POLITICHE ABITATIVE A FAVORE DI CITTADINE E CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI -anno 2008-

BANDO PER IL FINANZIAMENTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALLIEVI STRANIERI (anno scolastico 2008/2009)

BANDO PER IL FINANZIAMENTO INTERCULTURA E SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI ALLIEVI STRANIERI (anno scolastico 2007/2008)

Art. 1 Finalità del bando

Bando per il finanziamento di interventi relativi all Ambito 2 - Casa, azione 2.1, del Programma Immigrazione 2013.

Bando per il finanziamento di interventi relativi al Settore Servizi territoriali - Azione 4 Servizi informativi del Programma Immigrazione 2017.

Bando per il finanziamento di interventi relativi all Azione 16 Progetti Interculturali del Programma Immigrazione 2017.

ARTICOLO 1 FINALITA ARTICOLO 2 OGGETTO DELL INTERVENTO

art. 2 soggetti beneficiari art. 3 iniziative finanziabili art. 1 finalità

Bando per il finanziamento di interventi relativi all Ambito 4 - Servizi territoriali, Azione 4.1 Piani territoriali, del Programma Immigrazione 2016.

L.R. 9/2009, art. 4, c. 4 B.U.R. 18/8/2010, n. 33. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 agosto 2010, n. 0194/Pres.

Art. 1 Finalità e oggetto dell intervento

BANDO SETTORE BANDO SETTORE TURISTICO, AMBIENTALE ED ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO

Capo I Disposizioni generali Articolo 1 Finalità Articolo 2 Soggetti beneficiari Articolo 3 Attuazione degli interventi. Capo III

L.R. 23/2001, art. 5, c. 5 B.U.R. 19/10/2005, N. 42. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 ottobre 2005, n. 0340/Pres.

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA RELATIVE ALLE POLITICHE ABITATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA IMMIGRATA -anno 2007-

B. Prevenzione e difesa da furti, rapine, truffe e raggiri. Destinatari: popolazione con particolare riguardo agli anziani.

L.R. 11/2006, art. 18, c. 3 B.U.R. 24/8/2011, n. 34

ALLEGATO A DGR nr del 19 luglio 2017

L.R. 20/2015, art. 4, c. 3 B.U.R. 2/9/2015, S.O. n.34. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 agosto 2015, n. 0176/Pres.

BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI PRESENTATI DA ASSOCIAZIONI DI IMMIGRATI ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE IMMIGRAZIONE (L.R.

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme Prot. n / P Data 1/08/2018 Class AAL 1-6-1

L.R. 5/2012, artt. 18 e 33 B.U.R. 8/10/2014, n. 41

Comuni, singoli o associati nelle forme di cui al Titolo II - Capo IV e Capo V - del D.Lgs.18/8/2000, n. 267.

art. 1 oggetto e finalità

L.R. 4/2014, art. 18, c. 6 B.U.R. 13/8/2014, n. 33. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 luglio 2014, n. 0161/Pres.

L.R. 17/2008, art. 10, c. 45 B.U.R. 10/8/2011, n. 32. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 luglio 2011, n. 0175/Pres.

visto l art. 1, commi 1250, 1251 e 1259 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA ANNO 2010 APPROVATO CON DGR n. del AMBITI DI INTERVENTO

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA Ufficio Gestione Terzo Settore, Enti no Profit e Concessioni Benefici Economici ALLEGATO A)

D.P.Reg. 20 gennaio 2012, n. 021/Pres. ( 1 )

42-8/11/2006 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA N. 45 COMPETENZE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA

ALL. A GENERALITA DOTAZIONE E RIPARTIZIONE FINANZIARIA

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/5

Articolo 1. Premessa. Articolo 2. Soggetti beneficiari

Allegato A REGIONE ABRUZZO DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI ENTI LOCALI CONTROLLI SERVIZIO SISTEMI LOCALI E PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO MONTANO

L.R. 26/2007, art. 19, c. 2 B.U.R. 1/7/2009, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2009, n. 0160/Pres.

STRALCIO N <<Contributi a favore delle persone disabili per l installazione di ascensori>>

REGIONE TOSCANA. LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 2009 n. 26 PIANO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE PERIODO 2007/ AVVISO PUBBLICO

L.R. 1/2004, art. 5. cc. 1 e 2 B.U.R. 11/05/2011, n. 19. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 aprile 2011, n. 092/Pres.

Art. 6 domanda di partecipazione al Art. 6 domanda di partecipazione al bando bando

Bando per il finanziamento di Progetti per l arricchimento dell offerta formativa delle istituzioni scolastiche POF

Art. 1 - Finalità. Art. 2 Disposizioni applicabili

ALLEGATO ALLA DELIBERA N DEL 7 MAGGIO 2009

Oggetto: CONTRIBUTI REGIONALI AI FINI DELLA L.R. N. 14/91 -

Avviso del 2 gennaio 2004, n. 5

Ritenuto necessario fissare i criteri e le modalità di erogazione dei contributi, che si ritiene debbano essere incentrati a:

Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 1 Art. 2 1.

Deliberazione di Giunta regionale n. 473 del 3 agosto 2006

L.R. 1/2004, art. 5. cc. 1 e 2 B.U.R. 11/05/2011, n. 19. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 aprile 2011, n. 092/Pres.

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 15/10/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 85 Pag.

Art. 3 Azioni previste Art. 4 Beneficiari Art. 5 Ammontare del contributo Art. 6 Documentazione l apposita modulistica in allegato CO.SVI.G.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 febbraio 2006, n. 046/Pres.

18 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 18 luglio

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI O ENTI CULTURALI PER L ANNO Il Dirigente dell Ufficio di Gabinetto

Art. 1 Obiettivi e finalità

L.R. 60/1976, art. 37 (B.U.R. 28/9/2005, n. 39) L.R. 77/1981, art. 14 L.R. 25/2006

art. 1 oggetto art. 2 beneficiari

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 novembre 2005, n. 0392/Pres.

art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 art. 9 art. 1 art. 2

art. 9 oggetto art. 15 interventi finanziabili art. 13 presentazione della domanda art. 1 oggetto art. 2 interventi finanziabili

Comune di Aviano. Regolamento per l assegnazione di contributi alle famiglie con figli iscritti ad attività sportive.

INDICE. Capo I - Disposizioni generali Art. 1 Obiettivi generali Art. 2 Riferimenti normativi Art. 3 Tipologie di contribuzione

L.R. 13/2010, art. 4, c. 2 B.U.R. 26/10/2011, n. 43. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 ottobre 2011, n. 0236/Pres.

CAPO I PRINCIPI GENERALI. Art. 1 (Oggetto e finalità)

Art. 5 interventi finanziabili e intensità del contributo

Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale. Servizio Servizi Sociali

Bando per il finanziamento di interventi relativi all Intervento 3.1 Bando integrazione scolastica del Programma annuale immigrazione 2019.

L.R. 1/2004, art. 6, commi 4 e segg. B.U.R. 1/6/2005 n. 22. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 maggio 2005, n. 0139/Pres.

PARTE II RISERVATA AI VOUCHERISTI

CITTÀ DI MONTESILVANO (PROVINCIA DI PESCARA)

PROGETTO RIENTRO PRODUTTIVO MAROCCO

DISCIPLINARE PER L ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L ATTIVITA PROMOZIONALE E TURISTICA

L.R. 15/2007, art. 9, c. 1 e 2 B.U.R. 30/9/2015, n. 39. DPReg. 10/11/2016, n. 0211/Pres. (B.U.R. 23/11/2016, n. 47).

L.R. 14/2016, art. 2, c. 46, 47, 48 e 49 B.U.R. 30/9/2016, S.O. n. 44. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 settembre 2016, n. 0179/Pres.

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

Provincia di Udine. Testo approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 25/06/2003 con delibera n. di prot 31280/03; in vigore dal 25/06/2003.

b) LETTERA B: organizzazione delle sedi provinciale e zonali (contributi lett. B);

ASSESSORADU DE S IGIENE E SANIDADE E DE S ASSISTÈNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO IGIENE E SANITÀ E DELL ASSISTENZA SOCIALE

Progetto : START UP House

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 luglio 2017, n. 0172/Pres.

L.R. 1/2005, art. 4, c. 17 B.U.R. 5/12/2007, n. 49. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 novembre 2007, n. 0374/Pres.

COMUNE DI OSSI PROVINCIA DI SASSARI

L.R. 6/2003, art. 10, c. 1 bis B.U.R. 1/9/2010, n. 35. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 luglio 2010, n. 0150/Pres.

L.R. 1/2005, art. 4, commi 168 e 169 B.U.R. 27/7/2005, n. 30. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 luglio 2005, n. 0220/Pres.

Bando per il finanziamento di Progetti per l arricchimento dell offerta formativa delle istituzioni scolastiche POF

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Provincia di Pordenone. Comune di Aviano

ALLEGATO A DGR nr. 464 del 06 aprile 2017

D.G.R. n del 14/03/2016 C.U.P. CUP J69D Bando di finanziamento

COMUNITA MONTANA DI VALLE CAMONICA UFFICIO DI PIANO. PIANO TERRITORIALE DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI Anno 2011/2012

L.R. 2/2002, artt. 152, c. 2, 153 e 161 B.U.R. 21/2/2007, n. 8. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 febbraio 2007, n. 022/Pres.

Transcript:

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AI SERVIZI TERRITORIALI ED ALLE POLITICHE SOCIO-SANITARIE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA IMMIGRATA. ANNO 2007 Art. 1 Finalità e oggetto dell intervento 1. In applicazione degli articoli 21 e 22 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l accoglienza e l integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati) e sulla base del Piano regionale integrato per l immigrazione, di cui all articolo 5 della predetta legge regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2402 dd. 12 ottobre 2006, la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace emana il presente bando per l attuazione degli interventi relativi ai servizi territoriali ed alle politiche socio-sanitarie a favore della popolazione straniera immigrata, in conformità alle disposizioni del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 20 ottobre 2006, n. 0319/Pres.. 2. Le finalità perseguite sono quelle contemplate dall articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 ed in particolare: garantire il pieno accesso delle cittadine e cittadini stranieri ai servizi socio- sanitari previsti dalla normativa regionale di settore, in condizioni di parità con gli altri cittadini; prevenire i fenomeni di segregazione e marginalizzazione urbana della popolazione straniera immigrata. 3. Oggetto del presente bando sono le iniziative che perseguono le finalità di cui al comma 2, da realizzarsi nell anno 2007, con la possibilità di estendere la loro durata sino al 1 marzo 2008. Art. 2 Attività finanziabili 1. Nell ambito dei servizi territoriali, sono ammesse a finanziamento le iniziative progettuali aventi ad oggetto:

a) l erogazione di attività di informazione sui diritti, doveri e opportunità verso i destinatari della presente legge; b) la promozione di attività di sensibilizzazione sui temi del dialogo interculturale; c) la realizzazione di interventi di assistenza e di prima accoglienza, non supportati da altri finanziamenti nazionali e regionali, con riferimento a straordinarie situazioni di bisogno, in particolare rivolti ai cittadini stranieri non residenti; d) l erogazione di servizi di mediazione linguistico-culturale, con esclusione dell ambito scolastico; e) l organizzazione di attività di assistenza e tutela legale e la segnalazione delle situazioni di discriminazione di cui all articolo 13 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5; f) lo svolgimento degli adempimenti istruttori relativi alle istanze di richiesta e rinnovo di permesso di soggiorno e di carta di soggiorno, di richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, in accordo con le competenti strutture del Ministero dell interno. 2. Nei Comuni sede di case circondariali le iniziative progettuali di cui al comma 1 possono essere svolte anche a favore degli immigrati detenuti. 3. Nell ambito delle politiche socio-sanitarie, sono ammesse al finanziamento iniziative progettuali di supporto all accesso ai servizi sociali e socio-sanitari. Art. 3 Destinatari 1. Il finanziamento delle attività di cui all articolo 2, comma 1, è destinato a: a) Comuni anche in forma associata; b) Province, nell ambito delle attività di loro competenza ; c) associazioni ed enti iscritti all Albo regionale di cui all articolo 10 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5, qualora i Comuni e le Province non attivino tutti i servizi. 2. Il finanziamento delle attività di cui all articolo 2, comma 3, è destinato a: a) Comuni anche in forma associata ; b) Enti del servizio sanitario regionale; c) associazioni ed enti iscritti all Albo regionale di cui all articolo 10 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5

Art. 4 Determinazione della spesa ammessa 1. Per ciascuna iniziativa progettuale riconosciuta ammissibile ai sensi dell articolo 2 si procede alla individuazione delle voci di spesa ammissibili a contributo sulla base della verifica di coerenza e congruità delle previsioni recate dalla relazione illustrativa del progetto e dal preventivo analitico di spesa tenuto conto degli obiettivi e degli indirizzi contenuti nel Piano regionale integrato per l immigrazione. 2. Concorrono alla determinazione della spesa ammissibile, ma sono finanziabili esclusivamente con fondi propri (cofinanziamento) le spese sostenute dagli Enti pubblici relative al personale dipendente, all utilizzo delle proprie sedi e delle proprie risorse organizzative e strumentali. 3. Non sono ammissibili a contributo: a) per gli Enti pubblici, le spese imputabili all'ordinaria attività istituzionale; b) le attività già finanziate ai sensi di altre leggi regionali o statali; c) le spese relative ad interventi di acquisto e manutenzione di beni immobili. Art. 5 Criteri di riparto e misura del finanziamento 1. L ammontare complessivo delle risorse che saranno assegnate per la concessione dei contributi di cui al presente bando sarà così ripartito: a) fino al sessanta per cento per i progetti concernenti le attività di cui all articolo 2, comma 1; b) la rimanente quota per i progetti concernenti le attività di cui all articolo 2, comma 3. 2. Nella valutazione dei progetti di cui all articolo 2, comma 1, viene data priorità ai progetti: a) presentati da Comuni e Province, che provvedono alla realizzazione sulla base di convenzioni con associazioni ed enti iscritti all Albo regionale di cui all art. 10 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5; b) presentati da Comuni e Province, che provvedono alla realizzazione diretta di tutte le attività di competenza; c) che assicurano continuità alle attività degli anni precedenti. 3. Nella valutazione dei progetti di cui all articolo 2, comma 3, viene data priorità ai progetti: a) previsti nei Piani di zona di cui all articolo 24 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

b) presentati da Comuni e Province, che provvedono alla realizzazione sulla base di convenzioni con associazioni ed enti iscritti all Albo regionale di cui all art. 10 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5; c) che assicurano continuità alle attività degli anni precedenti. 4. I contributi sono concessi, nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse che saranno assegnate per l attuazione degli interventi di cui al presente bando, entro la misura massima dell ottanta per cento della spesa ammissibile. Art. 6 Variazioni del progetto 1. Rispetto al preventivo di spesa indicato nel progetto sono riconosciute, in fase di rendicontazione, eventuali variazioni entro il limite massimo del venti per cento dell importo relativo a ciascuna categoria di spesa. 2. Eventuali variazioni degli elementi progettuali o variazioni compensative delle voci di spesa indicate nel preventivo, in misura superiore al venti per cento, sono preventivamente autorizzate dall ufficio competente, che accerta il permanere del fine pubblico perseguito, nonché l osservanza delle disposizioni del presente bando. 3. Qualora in base agli elementi acquisiti si accerti che le variazioni di cui al comma 2 determinano l inammissibilità dell iniziativa o comportano comunque una sostanziale modifica del progetto originario, l ufficio rigetta l istanza di variazione con conseguente obbligo per il beneficiario di realizzare il progetto nella sua forma originaria a pena di revoca del contributo. Art. 7 Presentazione delle domande e cause di esclusione 1. La domanda di ammissione e i documenti richiesti, redatti in duplice copia sui moduli allegati al presente bando, devono essere sottoscritti dal Dirigente preposto o dal Rappresentante legale dell Ente gestore e trasmessi entro il 15 febbraio 2007, pena la non ammissione, al seguente indirizzo: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale Istruzione, cultura, sport e pace Coordinamento degli interventi in materia di promozione delle attività e dei servizi di accoglienza e Integrazione sociale degli immigrati Piazza XX Settembre 23 33100 Udine. 2. La domanda può essere consegnata direttamente o spedita a mezzo raccomandata A.R. entro il termine precedentemente indicato, per il quale farà fede la data del timbro postale purchè la medesima pervenga entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine. 3. Nel caso di presentazione della domanda per posta all esterno della busta dovrà essere riportata la dicitura Bando per il finanziamento delle attività relative ai servizi territoriali ed alle politiche socio-sanitarie a favore della popolazione straniera immigrata anno 2007. 4. Tutti i dati contenuti nella documentazione richiesta sono destinati esclusivamente all istruttoria per l ammissione ai benefici del presente bando. 5. Costituisce causa di esclusione della domanda di finanziamento la mancata sottoscrizione della stessa da parte del Dirigente preposto o del legale rappresentante dell Ente gestore. 6. Costituisce, altresì, causa di esclusione della domanda di finanziamento la precedente mancata presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione di attività finanziate per gli anni 2003 e 2004. Art. 8 Concessione e rendicontazione del finanziamento 1. Con il decreto di concessione del finanziamento sono stabilite le modalità e i termini di rendicontazione, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, compresa la presentazione di una relazione illustrativa dell intervento effettuato e dell utilizzo del contributo regionale, da redigersi secondo la scheda che sarà inviata con la comunicazione di concessione del finanziamento. 2. I finanziamenti possono essere erogati in via anticipata, fino alla misura dell ottanta per cento, ad avvenuta comunicazione di avvio delle attività 3. Il saldo del finanziamento è corrisposto contestualmente all approvazione della rendiconto. 4. I finanziamenti concessi possono essere revocati, totalmente o parzialmente, se in sede di rendicontazione risulti che gli stessi siano stati solo parzialmente utilizzati dal beneficiario o se non risultino rispettati i requisiti previsti agli articoli 2,3, 5,6 e 7 del presente bando.

5. Gli Enti beneficiari utilizzeranno i contributi loro concessi ripartendoli in modo coerente rispetto ai progetti presentati in allegato alla domanda di finanziamento. 6. I progetti realizzati con il concorso dei finanziamenti di cui al presente bando saranno oggetto di monitoraggio, ai fini della verifica della loro attuazione e del grado di efficacia dell intervento regionale complessivo. A tal fine gli Enti beneficiari sono altresì tenuti a fornire, su richiesta dell'amministrazione regionale, anche tramite apposita procedura automatizzata, i dati necessari.

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, la Pubblica amministrazione è autorizzata a trattare i dati personali delle persone fisiche e giuridiche, previa informativa agli interessati. Si forniscono pertanto le seguenti informazioni. Il trattamento che si intende effettuare ha ad oggetto anche dati personali ed ha come finalità la concessione di contributi per l attuazione dei servizi territoriali a favore della popolazione straniera immigrata. Sarà effettuato mediante raccolta su supporto cartaceo e/o informatico con successiva elaborazione informatica e archiviazione a cura del Coordinamento degli interventi in materia di promozione delle attività e dei servizi di accoglienza e integrazione sociale degli immigrati della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Il conferimento dei dati è necessario al fine di identificare i beneficiari dei contributi e di determinare gli importi unitari dei contributi stessi. Il titolare del trattamento dei dati è la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, mentre il responsabile è il Coordinamento degli interventi in materia di promozione delle attività e dei servizi di accoglienza e integrazione sociale degli immigrati Piazza XX Settembre 23 33100 Udine. Informazioni Per eventuali informazioni o delucidazioni in merito al presente bando, si prega di contattare: Signora Nadia Nassimbeni tel. num. 0432/555820 Signora Antonella Sinicco tel. num. 0432/555814