IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Documenti analoghi
IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 83/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LODO / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 548/12) L AUTORITA

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 77/10/CIR. Definizione della controversia L Unica di Addevico A./ H3G S.p.A. L AUTORITA,

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Eredi di XXXX XX XXXXXX) / Wind Telecomunicazioni XXX

DELIBERA n. 107/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MBM HOTEL / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n.110/12) L AUTORITA

DELIBERA n. 2/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GIORDANO / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1450/13) L AUTORITA

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

DELIBERA N. 2/11/CIR. Definizione della controversia Esposito / Telecom Italia S.p.A. L AUTORITA,

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

DELIBERA n. 1/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LAZZONI/ VODAFONE OMNITEL N.V. (ORA VODAFONE OMNITEL B.V.) (GU14 n. 164/13) L AUTORITA

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Oggetto: definizione della controversia XXX/ ITALIACOM.NET XXX

DELIBERA n. 99/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STUDIO ROSATI & ASSOCIATI / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n.585/12) L AUTORITA

DELIBERA n. 3 /14/CIR DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CDM / VODAFONE OMNITEL N.V. (ORA VODAFONE OMNITEL B.V.) (GU14 n. 805/12) L AUTORITÀ

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 49/13/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA KOINEMA / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 769/13) L AUTORITA

DELIBERA n. 32/13/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DI MARI / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 459/13) L AUTORITA

IL DIRIGENTE. VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l art. 84;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Oggetto: definizione della controversia XXX FAVRO / ULTRACOMM INC.

DELIBERA n. 610/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DEIDDA / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 968/13) L AUTORITA

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Determinazione 28/2014. Definizione della controversia XXX/Wind Telecomunicazioni S.p.A. IL DIRIGENTE

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXX XXXXXXXXX /Ambrogio XXX

DELIBERA n. 642/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DITTA SORVILLO/ VODAFONE OMNITEL N.V. (GU14 n. 684/12) L AUTORITA

DELIBERAZIONE n. 47 del 15 dicembre 2014

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 731/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA D ORAZIO / VODAFONE OMNITEL N.V. (GU14 n. 665/13) L AUTORITA

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DETERMINAZIONE n. 24 del 28 ottobre Oggetto: Definizione della controversia Mauro Ciardi / Fastweb S.p.A. IL DIRIGENTE

DELIBERA n. 42/12/CIR DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TERMOIDRAULICA VENEZIANA / BT ITALIA S.P.A. L AUTORITA

DELIBERAZIONE n. 24 del 5 maggio 2014

DELIBERA n. 44/13/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GRIMALDI / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 370/13) L AUTORITA

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXX /Telecom Italia XXX /Wind Telecomunicazioni XXX

Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERAZIONE n. 29 del 6 settembre 2013

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 12/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PANNUNZIO/ H3G S.P.A. (GU14 n. 1279/13) L AUTORITÀ

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Il giorno 27 novembre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Autorità per le Garanzie Consiglio Regionale

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 103/10/CIR. Definizione della controversia Multi Opportunities Business/Elitel S.p.A. L AUTORITA,

Determinazione 25/2015 Definizione della controversia XXX/H3G S.p.A. IL DIRIGENTE

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXX contro Telecom Italia SpA

DETERMINAZIONE n. 17 del 15 giugno Oggetto: Definizione della controversia Scaviter Srl / Telecom Italia S.p.A. IL DIRIGENTE

REGIONE LIGURIA. Deliberazione n. 63 del 20 dicembre 2016

DELIBERA n. 718/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SEGYCAR / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1386/13) L AUTORITA

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n.129/12/cir. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA UMMARINO / WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (GU14 n.710/12) L AUTORITA

Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI /991/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tit del 14/07/2015

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La Responsabile del Servizio

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 105/07/CIR. Definizione della controversia Axis / Telecom Italia S.p.A. e H3G S.p.A. L AUTORITA

Transcript:

DETERMINA DIRETTORIALE n. 148/17/DTC/Gu14/1065/17 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA AUTOSCUOLA DI F. / TIM S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l articolo 1, comma 6, lettera a), n.14; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTO il regolamento concernente l organizzazione e il funzionamento dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS; VISTA la delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007 recante Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti e s.m.i., di seguito Regolamento ; VISTA la delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011 recante Approvazione del Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell articolo 2, comma 12, lett. g) della legge 14 novembre 1995, n. 481 di seguito Regolamento sugli indennizzi ; 1

VISTA l istanza del 26 maggio 2017 prot. n. 34153, con la quale il sig. Ferrante, titolare della ditta individuale Autoscuola, ha chiesto l intervento dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società TIM Italia S.p.A.; VISTA la nota del 30 maggio 2017 con la quale la ha comunicato alle parti, ai sensi dell art. 15 del summenzionato regolamento, l avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia invitando le parti stesse a presentarsi all udienza per la discussione della controversia in data 12 settembre 2017; VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell istruttoria; CONSIDERATO che sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti del procedimento è risultato che: La ditta individuale Autoscuola di F., intestataria dell utenza telefonica business n. 081931XXX, ha contestato l arbitraria fatturazione emessa dalla società TIM S.p.A. di importi addebitati successivamente alla migrazione della predetta numerazione verso altro operatore. In particolare, l istante ha rappresentato che a seguito della cessazione del contratto di abbonamento avvenuta nel mese di gennaio 2016, riceveva la fattura n. 8T00289815 del 6 aprile 2016, in cui veniva addebitato l importo di euro 28,84 iva esclusa a titolo di costo di disattivazione linea e servizio, nonchè l importo di euro 100,00 iva esclusa a titolo di cessazione anticipata linea. Di seguito, l istante contestava i predetti importi, ritenuti non dovuti in virtù della legge n. 40/07, che stabilisce l obbligo dell operatore di addebitare solo i costi effettivamente sostenuti. Tuttavia, la predetta società non forniva alcun riscontro scritto. In base a tali premesse, l utente ha richiesto: i. il rimborso degli importi non dovuti e lo storno dei tutte le voci di addebito, non dovute, comprese le penali; ii. la liquidazione di un indennizzo per la mancata risposta ai reclami; 2

iii. il rimborso delle spese procedurali. La società TIM S.p.A. non ha prodotto alcuna memoria o documentazione difensiva nel termine previsto dall articolo 16, comma 2, del Regolamento a supporto della propria posizione. Per quanto concerne la richiesta dell istante di cui al punto i., inerente al rimborso del contributo di disattivazione pari ad euro 28,84 iva esclusa, si deve evidenziare che nella tabella riepilogativa pubblicata nel sito web di TIM, peraltro consultabile mediante il sito www.agcom.it nella sezione prospetti informativi su offerte e condizioni economiche, la società TIM S.p.A. ha riportato i costi di disattivazione, che sono stati comunicati a questa Autorità nel corso dell istruttoria finalizzata all accertamento in ordine all equivalenza degli importi fatturati a titolo di recesso ai costi effettivamente sostenuti per la gestione della procedura di disattivazione, in conformità a quanto previsto dall articolo 1, comma 3, della legge n. 40/2007. Nel caso di specie, si deve far presente che, a prescindere dalla conformità del costo fatturato a quello sostenuto dall operatore, il costo di disattivazione, oggetto di contestazione, è stato previsto espressamente anche in sede di adesione contrattuale. Di converso, la richiesta dell istante sempre al punto ii., di rimborso dell importo di euro 100,00 iva esclusa a titolo di cessazione anticipata linea, può ritenersi accoglibile, in quanto l informativa resa all istante, in sede di adesione contrattuale, a cui fa riferimento la Welcome Letter del 12 novembre 2014 prodotta dalla società TIM S.p.A. mediante espresso rinvio alle condizioni contrattuali e alla brochure commerciale, pur riportando la seguente dicitura l offerta Linea Valore + ISDN da Lei scelta è a tempo indeterminato. Qualora il richiedente recedesse all interno dei primi 24 mesi di abbonamento sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo di recesso anticipato pari ad euro 100,00 (iva esclusa) e quindi l indicazione del preciso ammontare dello importo equivalente allo sconto e alla promozione goduta, di cui l operatore può richiedere la ripetizione in caso di recesso anticipato, non può ritenersi sufficiente in termini di trasparenza e chiarezza esplicativa, in quanto sebbene sia indirizzata alla ditta Autoscuola F., in qualità di titolare del rapporto contrattuale inter partes, non riporta la data certa di spedizione e difetta della sottoscrizione autografa dell istante medesimo. 3

Da ultimo, non può ritenersi accoglibile la richiesta dell istante di cui al punto ii., inerente alla liquidazione di un indennizzo per la mancata risposta al reclamo, atteso che dalla documentazione acquisita agli atti si evince che con nota del 9 agosto 2016 la società TIM S.p.A. ha comunque fornito riscontro al reclamo del 25 luglio 2016 in ordine alla contestazione dei costi di disattivazione. RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover accogliere l istanza di parte inerente al rimborso dell importo di euro 100,00 iva esclusa imputato a titolo di cessazione anticipata linea nella fattura n. 8T00289815 del 6 aprile 2016, nonché alla liquidazione dell importo di euro 150,00 (centocinquanta/00), a titolo di rimborso delle spese procedurali, considerato che l istante ha esperito il tentativo di conciliazione presso il CORECOM Campania e si è fatto assistere nella presente procedura; DETERMINA 1. La società TIM S.p.A., in accoglimento parziale dell istanza formulata in data 26 maggio 2017 dal sig. Ferrante, titolare della ditta individuale Autoscuola, è tenuta a provvedere alla regolarizzazione della posizione amministrativa - contabile inerente all utenza telefonica n. 081931XXX, mediante il rimborso dell importo di euro 100,00 iva esclusa imputato a titolo di cessazione anticipata linea nella fattura n. 8T00289815 del 6 aprile 2016 con maggiorazione degli interessi legali decorrenti dalla data di presentazione dell istanza. 2. La predetta società è, altresì, tenuta a corrispondere all utente, mediante bonifico o assegno bancario, l importo di euro 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di rimborso delle spese per l espletamento della presente procedura, ai sensi dell articolo 19, comma 6, del Regolamento. E fatta salva la possibilità per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale maggior danno subito, giusto quanto previsto dall articolo 19, comma 5, del Regolamento. 4

Ai sensi dell articolo 19, comma 3, del citato Regolamento il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell Autorità ai sensi dell articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259. La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l avvenuto adempimento alla presente determina entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. La presente determina è comunicata alle parti. Napoli, 20/12/2017 Il Direttore Mario Staderini 5