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Transcript:

CITTA DI PARABITA C.A.P. 73052 PROVINCIA DI LECCE ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 45 della Deliberazione DEL 07/03/2013 OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAL G. GARZIA E. PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI DAL TERRENO DENOMINATO TAMMALI.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. L anno 2013, il giorno 7 del mese di Marzo alle ore 16.15 nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Cacciapaglia Alfredo e con l intervento degli Assessori nelle persone dei signori: Cognome e nome Carica Presenti Cacciapaglia Alfredo Coi Biagio Provenzano Giuseppe Laterza S. Tiziano Tornesello Giulio Sindaco NO Partecipa il Segretario Generale Tartaro Consuelo. Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o discussione dell argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO - che con lettera raccomandata del 29.01.2009 indirizzata all Acquedotto Pugliese e per conoscenza a questo Comune, acquisita in pari data al Prot. n. 1636, il Sig. Garzia Ennio lamentava di aver subito gravi danni ad un terreno di sua proprietà denominato Tammali, a causa delle fuoriuscite di acque del Bacino di raccolta che lo aveva inondato, con invito a prendere gli opportuni provvedimenti; - che con ulteriore nota datata 22.09.2009 acquisita in pari data al Prot. n. 14535, il Sig. Garzia lamentava, ancora una volta, l annoso problema di fuoriuscita di liquami della fogna nera chiedendone il risarcimento dei danni, precisando che l AQP attribuiva la responsabilità dell accaduto al Comune di Parabita;- - che con nota prot. n. 17596 del 13.11.2009 veniva richiesto all'ufficio Tecnico Comunale di relazionare in merito, fornendo tutte le informazioni utili e tutti gli elementi di valutazione necessari per l'iter della pratica; - che con nota prot. n. 6023 del 22.03.2010, il Responsabile dell Ufficio Tecnico comunicava che, da un sopraluogo effettuato veniva riscontrato che i danni per allagamento lamentati dal Sig. Garzia erano dovuti ad un presunto scarso assorbimento delle acque nel recapito finale dell impianto, causato, probabilmente, da una insufficiente manutenzione di competenza dell AQP; - che con nota prot. n. 6200 del 25.03.2010 veniva comunicato al Sig. Garzia e per conoscenza all AQP, che la responsabilità dell accaduto non era imputabile al Comune di Parabita, ma all AQP alla quale la richiesta di risarcimento danni doveva essere rivolta; PRESO ATTO che in data 15/02/2013 è stato notificato al Comune Atto di Citazione datato 13/02/2013, acquisito al Protocollo n. 3105 del 15/02/2013, con il quale l Avv. Luigia M. Rosaria Scarcia per conto del Sig. Ennio Garzia, ha citato il Comune di Parabita e l AQP, a comparire dinanzi al Tribunale di Lecce Sez. Distaccata di Gallipoli all udienza del 10 giugno 2012, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge, per accertare e dichiarare che il fondo di proprietà dell attore ha subito danni che ammontano ad 10.195,81, a causa degli allagamenti di acque reflue provenienti dall impianto di spandimento di proprietà del Comune di Parabita in gestione dell AQP s.p.a. e di condannare i convenuti in solido al pagamento di detta somma in favore dell attore, o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio; RILEVATO che il cattivo funzionamento dell impianto di spandimento in gestione dell AQ.P. s.p.a provoca continui danni alla sede stradale di via vicinale Tammali in quanto, il manto stradale, viene periodicamente smantellato dalla fuoriuscita dei reflui dai tombini esistenti oltre a provocare un serio danno all immagine del Comune di Parabita; RITENUTO opportuno sostenere le ragioni del Comune e, quindi, conferire incarico ad un legale per la difesa di questo Ente, affinchè: - venga accertata e dichiarata la carenza di titolarità del Comune di Parabita nel rapporto obbligatorio risarcitorio dedotto in giudizio e, comunque, il difetto di legittimazione passiva del medesimo Ente chiamato; - venga dichiarata la responsabilità esclusiva di AQP s.p.a. nella causazione dell evento e del danno e, per l effetto, condannato quest ultimo a risarcire l attore; - venga proposta, qualora ne ricorrano le condizioni, domanda riconvenzionale nei confronti di AQP s.p.a. per il ristoro dei danni subiti dal Comune di Parabita; TENUTO PRESENTE: - che l art. 2 comma 1 - lett. a) del Decreto Legge n. 223 del 04.07.200 ( c.d. Decreto Bersani ) - convertito in Legge 04 agosto 2006, n. 248, prevede l abrogazione

delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, tra l altro, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fatte salve le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti, per cui la prestazione dedotta nella presente convenzione può essere regolamentata al di fuori dei limiti previsti dal tariffario professionale; - che l art. 2 bis della sopra citata Legge n. 248/2006, a sostituzione del terzo comma dell'articolo 2233 del codice civile, stabilisce la nullità dei patti, se non redatti in forma scritta, conclusi tra avvocati e praticanti abilitati con i loro clienti, che stabiliscano i compensi professionali; TENUTO CONTO: - che gli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, attribuiscono ai dirigenti o, in mancanza, ai responsabili degli uffici o dei servizi, gli atti di gestione finanziaria; - che con apposito Decreto Sindacale n. 2 del 09.01.2013 è stato nominato il Responsabile del Settore Contenzioso, Cultura, Pubblica Istruzione e Sport, comprendente, tra gli altri, anche il Servizio Contenzioso, al quale sono state attribuite le funzioni previste all art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e da tutte le disposizioni normative in materia; - che, quindi, compete al sopra detto Responsabile l'assunzione dell'impegno di spesa conseguente al presente Atto; VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; ACQUITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell art. 49 del Testo Unico O. EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, attestanti, altresì, la regolarità e correttezza dell azione amministrativa, ai sensi dell art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. n. 174/2012; AD UNANIMITA di voti espressi nei modi di legge, DELIBERA DI PRENDERE ATTO dell Atto di Citazione datato 13/02/2013, acquisito al Protocollo n. 3105 del 15/02/2013, con il quale l Avv. Luigia M. Rosaria Scarcia per conto del Sig. Ennio Garzia, ha citato il Comune di Parabita e l AQP, a comparire dinanzi al Tribunale di Lecce Sez. Distaccata di Gallipoli all udienza del 10 giugno 2012, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge, per accertare e dichiarare che il fondo di proprietà dell attore ha subito danni che ammontano ad 10.195,81, a causa degli allagamenti di acque reflue provenienti dall impianto di spandimento di proprietà del Comune di Parabita in gestione dell AQP s.p.a. e di condannare i convenuti in solido al pagamento di detta somma in favore dell attore, o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio; DI DARE MANDATO ad un legale affinché metta in atto ogni azione per la difesa di questo Ente nel procedimento in argomento. DI COSTITUIR in giudizio, per quanto esposto in premessa, per proprio conto, avverso il predetto Atto di Citazione. DI CONFERIRE apposito incarico in tal senso all Avv. Francesco Memmi, con studio legale in Casarano alla Via Giusti 57-, quale difensore del Comune nella controversia di che trattasi, affinché si costituisca in giudizio per conto del Comune

avverso il predetto Atto di Citazione, dando mandato al medesimo di mettere in atto ogni azione per la difesa di questo Ente nel procedimento in argomento volta, in particolare, a : - accertare e dichiarare la carenza di titolarità del Comune di Parabita nel rapporto obbligatorio risarcitorio dedotto in giudizio e, comunque, il difetto di legittimazione passiva del medesimo Ente chiamato; - dichiarare la responsabilità esclusiva di AQP s.p.a. nella causazione dell evento e del danno e, per l effetto, condannato quest ultimo a risarcire l attore; - proporre, qualora ne ricorrano le condizioni, domanda riconvenzionale nei confronti di AQP s.p.a. per il ristoro dei danni subiti dal Comune di Parabita; DI AUTORIZZARE il Sindaco a conferire al nominato professionista la necessaria procura ad litem nelle forme e con i poteri più ampi per la tutela delle ragioni del Comune; DI APPROVARE l allegato schema di disciplinare d incarico, parte integrante e sostanziale del presente atto; DI STABILIRE che al sopra menzionato professionista, incaricato di rappresentare il Comune nel procedimento di che trattasi, sarà corrisposto un compenso di 3.500,00 compresa IVA e CAP. DI DARE ATTO che la spesa troverà copertura sul Cap. 103 Spese per liti del bilancio 2013; DI DEMANDARE al competente Responsabile del Settore Contenzioso, al quale la somma risulterà assegnata, l assunzione del relativo impegno di spesa e, ad incarico ultimato, la liquidazione della somma dovuta al sopra nominato professionista, ai sensi della normativa in vigore e in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; DI DICHIARARE, con apposita votazione unanime, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico O. EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Pareri Comune di Parabita Estremi della Proposta Proposta Nr. 2013 / 93 Ufficio Proponente: Ufficio Contenzioso,ecc Oggetto: ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAL G. GARZIA E. PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI DAL TERRENO DENOMINATO TAMMALI.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. Parere tecnico Ufficio Proponente (Ufficio Contenzioso,ecc) In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE. Sintesi parere: Parere Favorevole Data 06/03/2013 Il Responsabile di Settore Dott.ssa Consuelo Tartaro Parere contabile In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE. Sintesi parere: Parere Favorevole, pre impegno n.335/2013 Data 06/03/2013 Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Mirko VITALI

Verbale letto, confermato e sottoscritto. IL SEGRETARIO GENERALE IL PREDENTE Dott. Tartaro Consuelo Avv. Cacciapaglia Alfredo RELATA DI PUBBLICAZIONE Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all Albo Pretorio online del Comune, in data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'art.124 c.1- D.Lgs.18/8/2000,N 267. INVIO DELLA DELIBERAZIONE Ai Capigruppo consiliari ai sensi dell art.125 Del D.Lgsn.267/2000 Parabita, lì IL SEGRETARIO GENERALE Tartaro Consuelo Prot.N. Del. ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000). Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000). Parabita, lì IL SEGRETARIO GENERALE Tartaro Consuelo