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Oggetto: P.S.R. 2007-2013 Misura 122 Migliore valorizzazione economica delle foreste Azione 1 Recupero e valorizzazione economico-produttiva delle sugherete esistenti. Accoglimento ricorso gerarchico della ditta Canu Giovanni (CUUA: CNAGNN47C01B246A). Il Direttore Generale la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna"; la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione"; lo Statuto dell Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010; la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali"; il decreto del Presidente della Regione n. 35 del 06/02/2013 di proroga dell incarico del Direttore Generale dell Agenzia ARGEA Sardegna; il P.S.R. 2007-2013 Misura 122 Migliore valorizzazione economica delle foreste - Azione 1 Recupero e valorizzazione economico-produttiva delle sugherete esistenti - Annualità 2010; che il 30/11/2010 la ditta presentava domanda di adesione alla suddetta misura;

che la domanda della ditta Canu Giovanni veniva inserita in posizione utile ai fini del finanziamento nella Graduatoria Unica Regionale, approvata con determinazione n. 2335 del 22/07/2010 del Direttore dell Area di Coordinamento Attività Istruttorie; che, con note del 30/01/2012 e 04/07/2012, l Ufficio Istruttore richiedeva alla Ditta documentazione integrativa a completamento della domanda presentata; che, non avendo la ditta riscontrato le suddette comunicazioni, con nota prot. n. 59422 del 01/10/2012, il Servizio Territoriale della Gallura comunicava alla Ditta il preavviso di rigetto dell istanza di finanziamento con le seguenti motivazioni: 1) in fase istruttoria del controllo effettuato sul fascicolo aziendale, è stato accertato che le superfici oggetto d intervento non sono ammissibili a finanziamento in quanto non possiedono il codice di utilizzo 110 Bosco ; 2) le stesse superfici, sono state dichiarate nelle domande di Premio Unico di Pagamento per le campagne 2010-2011-2012 come superfici inerbite sottobosco tara 20% e pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni. Alla Ditta veniva quindi chiesto di regolarizzare tali superfici entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena l esclusione o il ridimensionamento del finanziamento; che il 15/10/2012 la Ditta presentava all Ufficio istruttore una memoria difensiva nella quale argomentava che: 1) Al momento dell invio della domanda la superficie condotta dal sottoscritto aveva, nel fascicolo aziendale una superficie con codice bosco (110) di ettari 110,00.00 ; 2) il 24/11/2010 il CFVA di Sassari accertava una superficie a bosco delle stesse dimensioni del fascicolo aziendale ; 3) nel giugno 2012 a seguito di un sopralluogo il funzionario dell Argea rilevava che nel mio fascicolo aziendale non erano più pag.2

presenti superfici con codice a bosco (110) ; 4) a seguito di incomprensioni con il proprio CAA tale superficie veniva impropriamente modificata con l utilizzo di altri codici aziendali; 4) in seguito al sopralluogo il funzionario ARGEA rilevava che nel mio fascicolo aziendale non erano presenti superfici con codice a bosco (110). Pertanto, Il Sig. Canu ritiene di possedere una superficie di almeno 85 ettari occupata da bosco di sughereta e, quindi, di avere i requisiti di ammissibilità; che le motivazioni addotte nella memoria difensiva non venivano accolte dal Servizio Territoriale, che con determinazione n. 792 del 06/03/2013 rigettava l istanza di finanziamento della ditta Canu con la seguente motivazione: 1) il bando per l ammissione ai finanziamenti al par. 6 prevede che i terreni interessati all intervento risultino classificati a bosco nel fascicolo aziendale e come tali inseriti nella domanda di aiuto. Tale requisito non può, in alcun modo essere sostituito dall attestazione rilasciata dal CFVA che avrebbe dovuto casomai essere utilizzata per aggiornare il fascicolo del produttore; 2) All atto della redazione del verbale istruttorio non risultavano presenti in fascicolo aziendale superfici con uso del suolo con codice 110 bosco e che tale situazione è ancora immutata alla data odierna ; 3) l istanza di riesame presentata dal richiedente non risulta definita e che le superfici in essa indicate sono pure oggetto di domanda di pagamento per altri benefici (premio unico). In conclusione l ufficio istruttore motivata il rigetto con impossibilità di procedere all istruttoria in quanto non risultano presenti superfici con uso del suolo col codice 110 bosco così come prescritto al par. 6 del bando ; il provvedimento di rigetto veniva impugnato dal Sig. Canu con ricorso gerarchico pervenuto il 16/04/2013. Il ricorrente ribadiva quanto già dichiarato nella citata memoria difensiva, aggiungendo che il 12/10/2012 è stata presentata istanza di riesame al SIN per modificare il codice coltura. In data 08/11/2012 tale istanza è stata esaminata dal SIN, che ad una superficie di ha 63.72.35 attribuiva il codice 650 - boschi, ma a tale superficie era pag.3

erroneamente agganciato in automatico il codice 212 Bosco pascolato, anzichè il codice richiesto in riesame 110 - Bosco. In data 10/04/2013 è stata presentata una nuova istanza di riesame al SIN che, a decorrere dal 2010, ha attribuito il codice 110 - Bosco ad una superficie di ha 63.72.35. Il ricorrente sostiene, inoltre, di aver richiesto l annullamento delle domande volte all ottenimento di altri benefici (premio unico, ecc.) su tale superficie; l attestazione del CFVA dalla quale si evince che, alla data del 24/11/2010, il mapp. 112 del foglio 27 aveva un uso del suolo a bosco - sughereta; che, a seguito del preavviso di rigetto, la ditta si è attivata presso il SIN per ottenere la rettifica del codice di uso del suolo; che la modifica del codice da parte del SIN è avvenuta solo il 10/04/2013; che la superficie boschiva risultante dal fascicolo aziendale era di ha 110.00.00 al 25/11/2010, di ha. 111.48.00 al 13/04/2012 e di ha. 63.72.00 al 10/04/2013; che, allo stato attuale, i dati risultanti agli atti di ARGEA, risultano incongruenti; RITENUTO necessario, per la corretta definizione dell istanza di finanziamento, accertare l esatto ordinamento colturale dell azienda e la veridicità delle dichiarazioni rese dal Ricorrente; RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, disporre la riapertura dell istruttoria della domanda di finanziamento della ditta Canu; Tutto ciò premesso e considerato DETERMINA pag.4

ART. 1 di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Canu Giovanni (CUUA:CNAGNN47C01B246A); ART. 2 di incaricare il Servizio Territoriale della Gallura di procedere ad una nuova istruttoria della domanda di finanziamento della Ricorrente, verificando in particolare la successione degli aggiornamenti dei codici colturali nel fascicolo aziendale per un congruo periodo di tempo e l esatta estensione delle superfici ad essi riferite; ART. 3 di trasmettere la presente determinazione al Servizio Territoriale della Gallura ai fini della suddetta istruttoria, nonché della notifica dell atto alla ditta interessata; ART. 4 di trasmettere copia della presente determinazione all Area di Coordinamento delle Istruttorie per opportuna conoscenza; ART. 5 di far pubblicare la presente Determinazione nel sito www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all obbligo di pubblicazione nell albo pretorio, ai sensi dell art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n 69. Il Direttore Generale Marcello Giovanni Onorato pag.5