TRA. la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, con. sede in Roma, Via De Burrò n. 147, C.F , di seguito anche

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SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, MECCANICI, IDRICO-SANITARI E SPECIALI DEGLI IMMOBILI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA CIG: 7957848FE6 TRA la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, con sede in Roma, Via De Burrò n. 147, C.F. 80099790588, di seguito anche Camera, nella persona del Dirigente dell Area II Amministrazione Finanziaria e Patrimoniale, Dr. Maurizio Rea, E la Società. con sede legale in, CF., di seguito anche Società, nella persona del Legale Rappresentante.. PREMESSO - che con determinazione dirigenziale n. 67/MR del 27.06.2019 la Camera ha aggiudicato, a seguito di gara a procedura aperta, l appalto per il servizio in oggetto, per un periodo di 36 mesi e con facoltà per la Camera di ripetere il contratto per ulteriori 36 mesi; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO a) L appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione e conduzione degli impianti elettrici, meccanici, idrico-sanitari e speciali, come descritti nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale e relativi allegati, dislocati presso i seguenti immobili della Camera di Commercio di Roma: 1

b) Via dè Burrò, 147 Roma c) Via dell Umiltà, 48 Roma d) Viale Oceano Indiano, 17 Roma e) Via Capitan Bavastro, 116 Roma f) Via Appia Nuova, 218 Roma g) Via O. Tommasini 29/A Roma (garage) h) Via Casilina 1670, Roma (magazzino) i) Via Filippo Turati, 6 Velletri j) Largo Cavour 6 Civitavecchia k) Via del Gazometro 31 Civitavecchia (magazzino) Con il presente contratto l appaltatore si impegna, per quanto riguarda tutti gli interventi di manutenzione, al rispetto delle norme legislative proprie del settore di intervento. La Camera di Commercio di Roma metterà a disposizione dei dipendenti della Società appaltatrice idonei locali ove verrà prestata l attività lavorativa ed idonei ambienti per lo stoccaggio delle attrezzature e dei materiali di consumo che si renderanno necessarie per l esecuzione del servizio. Art. 2) RESPONABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL ESECUZIONE Responsabile del procedimento e Direttore dell esecuzione del contratto è il Provveditore della Camera di Commercio di Roma. Art. 3) MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO L appalto dovrà essere eseguito nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel presente contratto e in tutti gli atti di gara, nonché secondo le indicazioni eventualmente impartite dal Direttore dell esecuzione o suo 2

incaricato. Art. 4) DURATA Il servizio oggetto del presente contratto viene affidato per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La Camera, prima della scadenza, si riserva la facoltà di estendere la durata del contratto per un periodo di ulteriori 36 mesi, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, dandone comunicazione all appaltatore con un preavviso di 30 giorni. Art. 5) IMPORTO DEL CONTRATTO L importo annuo del servizio di cui al presente appalto, in conformità al ribasso del.% offerto dalla Società in sede di gara, è pari a Euro... ( ) IVA esclusa, di cui Euro (.) più IVA quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Il suddetto importo comprende sia le attività a canone sia quelle extra-canone. Il corrispettivo contrattuale a canone sarà contabilizzato a corpo, applicando la percentuale di ribasso offerta in sede di gara sull importo posto a base d asta, ripartito in n. 12 mensilità. L importo complessivo annuo dell appalto extra-canone, pari a Euro 140.583,96 oltre IVA (cfr. all. 1 Capitolato Descrittivo e Prestazionale) non costituisce in alcun modo vincolo per l Amministrazione ed il contratto si risolverà, alla scadenza, anche nel caso in cui non venisse raggiunto detto fatturato. Per le attività extra-canone saranno emessi specifici ODA a firma del RUP sulla base di un preventivo di spesa, redatto dall Appaltatore, ed approvato dal Direttore dell esecuzione del contratto. Art. 6) PRESTAZIONI EXTRA - CANONE 3

Il valore dei servizi extra-canone è ricompreso nell importo annuo posto a base di gara, e sarà erogato solo per le prestazioni effettivamente richieste ed eseguite nel periodo di riferimento delle singole fatture. Tutte le attività extra canone, fino a concorrenza dell importo massimo annuo indicato nel precedente art. 5), verranno remunerate prendendo come riferimento i prezzi contenuti nei relativi listini editi dalla DEI, ultima edizione disponibile, scontati del..%, pari al ribasso unico percentuale offerto dalla Società in sede di gara. Art. 7) MODALITÀ DI PAGAMENTO L importo annuo di cui al precedente articolo 5) verrà liquidato con cadenza mensile, in forma posticipata, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche diversificate nel seguente modo: - una per il canone del servizio di base; - una per eventuali prestazioni extra-canone; - una specifica per la sola sede di Via Appia Nuova, 218. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dalla Camera mediante bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di della fattura. Art. 8) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Con la stipula del contratto, la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine essa è tenuta a comunicare alla Camera, pena la nullità assoluta del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale sul quale dovranno essere eseguite le transazioni relative al presente 4

incarico, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. Art. 9) PENALI Nel caso in cui, per cause imputabili alla Società, non siano rispettati i livelli prestazionali attesi, così come indicati nell Allegato 8 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale, saranno applicate delle penali nelle misure previste nel medesimo documento, fino alla concorrenza massima di una somma non superiore al 10% dell ammontare netto contrattuale. Oltre tale limite, la Camera potrà promuovere l avvio delle procedure previste dall art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, inclusa l eventuale risoluzione del contratto. La Camera, inoltre, si riserva la facoltà di chiedere all Appaltatore, in aggiunta alle penali, il risarcimento degli eventuali ulteriori danni derivanti dall inadempimento o dal ritardo nell adempimento. Art. 10) SUBAPPALTO Si applica quanto previsto dall art. 105 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. Anche l eventuale subappaltatore è soggetto agli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all art. 3 della L. 136/2010. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Art. 11) ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL APPALTATORE Gli oneri e gli obblighi a carico della Società appaltatrice sono individuati dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici nonché dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Prescrittivo e Prestazionale e relativi allegati. Art. 12) RESPONSABILITÀ PER DANNI 5

L Appaltatore risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell esecuzione del rapporto contrattuale: - a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell Appaltatore stesso; - a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Camera e delle Aziende Speciali; - a terzi e/o cose di loro proprietà. Durante l esecuzione del contratto l aggiudicataria è responsabile per danni derivanti a terzi dall operato del proprio personale e di quello di terzi di cui eventualmente si avvalga nell esecuzione delle attività in oggetto, pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie. L aggiudicataria sarà comunque tenuta a risarcire la Camera dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente contratto. Art. 13) GARANZIA DEFINITIVA Ai sensi dell art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, la Società ha l obbligo di costituire e di presentare all atto della stipula una garanzia nelle misure previste dallo stesso articolo, calcolata sulla base dell importo contrattuale netto. Si applicano le riduzioni previste dall art. 93, comma 7 del Codice. La garanzia, costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa, ovvero rilasciata da intermediari finanziari autorizzati, copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle clausole contrattuali, nonché quelli derivanti dall inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all esecuzione dell appalto. La Società è tenuta a reintegrare la cauzione per quanto la Camera dovesse 6

di essa valersi. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La sua mancata costituzione determina la decadenza dall affidamento e l acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Camera. Art. 14) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA La Società è obbligata ad applicare integralmente al proprio personale le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del proprio comparto, nonché tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria, oltre a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori nel luogo di svolgimento del servizio. Art. 15) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Oltre a quanto previsto dal precedente articolo 8), la Camera procederà alla risoluzione del contratto nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui all art. 108 del Codice dei contratti pubblici. Il contratto si intenderà, inoltre, risolto di diritto nel caso in cui la Camera accerti la violazione da parte del contraente degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con D.P.R. 62/2013, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall art. 2 comma 3 del citato decreto. Le previsioni del predetto Codice sono altresì integrate e specificate dal Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Roma, di cui la Società può prendere visione consultando il sito istituzionale dell Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente. Nel caso di risoluzione anticipata, la Società avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri 7

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Art. 16) NORME DI RINVIO Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia a quanto prescrivono il Codice Civile e la legislazione nazionale vigente in materia di appalti pubblici. Art. 17) SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Per tutte le eventuali controversie derivanti dal contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Roma. Art. 18) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA La Società si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori e/o consulenti, a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni relativi alla Camera di Commercio di Roma, di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all esecuzione o per effetto della prestazione da svolgere. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente le attività, i beni e il personale della Camera acquisita durante l esecuzione del servizio. I dati relativi all Appaltatore sono acquisiti e trattati dalla Camera, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente ai fini della stipulazione del contratto e dell esecuzione dello stesso, con modalità atte a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Possono essere esercitati i diritti di cui all art. 15 del Reg. UE 2016/679 (GDPR). Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Roma. Art. 19) NATURA DELL ATTO, REGISTRAZIONE E SPESE Il presente contratto, stipulato in modalità elettronica nella forma della 8

scrittura privata, viene sottoscritto con firma digitale da entrambi i contraenti. Le spese del contratto e qualsiasi altro onere inerente il contratto stesso sono a carico dell Appaltatore. La registrazione del presente contratto sarà effettuata in caso d uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. Gli eventuali oneri della registrazione saranno a carico della parte che, causa la sua inadempienza, la renderà necessaria. Art. 20) ELEZIONE DI DOMICILIO A tutti gli effetti di legge per il presente contratto, le parti eleggono domicilio: - la Camera di Commercio, in Via De Burrò n. 147 - Roma; - la Società, in Via. Redatto in Roma, il Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma Il Dirigente dell Area II.. L Appaltatore Il legale Rappresentante. 9